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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 1845/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1845/2024 V.G., introdotta con ricorso depositato in data 28/03/2024 da:
(CF ) CP_1 C.F._1 con l'avv. PARPINEL LETIZIA
e:
(CF ) Email_1 C.F._2 con l'avv. TORRISI LUIGI MARIA con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: cumulo della domanda di separazione consensuale e di scioglimento matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
La separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza del 07/05/2024, all'esito della pronuncia della quale la causa è stata rimessa sul ruolo vista la domanda di divorzio proposta cumulativamente ex art. 473 bis.49 c.p.c. Trascorso il termine di legge, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate il
07/01/2025, in sostituzione dell'udienza del 21/01/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, precisando che non sussistono possibilità di riconciliazione e dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
preso atto che dal matrimonio non sono nati figli;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
RG n. 1845/2024 V.G.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 31/10/2018 da (n. a Mileto CP_1
(VV) l'11/09/1965) e , (n. a Napoli (NA) il 04/08/1978), trascritto al n. 340, Controparte_2 parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2018 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VENEZIA
(VE) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la OR rinuncia al proprio mantenimento. Le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa o azione CP_2 anche futura sia nei loro rispettivi confronti sia di altri soggetti a vario titolo coinvolti ed alla divulgazione di qualsiasi contenuto o informazione riguardante la relazione coniugale e le relative motivazioni connesse alla presente procedura di separazione e divorzio;
3. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Treviso in Vicolo G. Bonifacio n. 11 verrà abitata dal signor fino a CP_1 quando verrà venduta, mentre da subito o quantomeno dal mese di marzo 2024 la OR reperirà una propria CP_2 collocazione abitativa in cui eleggerà il proprio domicilio, pur mantenendo la residenza nella casa coniugale fino alla vendita dell'immobile;
4. il signor a prescindere dal fatto se abiterà l'immobile o meno, verserà alla OR , a titolo di indennità CP_1 CP_2 di occupazione della casa familiare, una somma mensile pari ad € 750,00 per il primo anno solare e ad € 400,00 mensili dal secondo anno solare in poi, iniziando dal mese in cui la moglie si trasferirà con un primo versamento di € 3.000,00 e poi, decorsi quattro mesi, con i pagamenti mensili su detti. Trascorsi tre anni dal presente accordo, qualora l'immobile non sia stato ancora venduto, le parti dovranno decidere se rinnovare il predetto accordo oppure modificarlo alla luce delle nuove esigenze sopravvenute;
5. la OR potrà fare accesso alla casa familiare previo avviso e accordo con il marito poiché la stessa potrà CP_2 lasciare nell'abitazione propri beni mobili e oggetti personali fino alla vendita dell'immobile. A far data dall'aprile 2024 gli accessi mensili alla casa non potranno superare il numero di 4; 6. la casa familiare sarà venduta con riconoscimento alla OR dell'importo anticipato dalla stessa per l'acquisto CP_2
e ristrutturazione dell'immobile pari ad € 132.000,00 che il signor verserà con acconti di minimo € 5.000,00 CP_1 all'anno entro il 31 agosto di ogni anno con saldo entro e non oltre il 2028. Qualora la casa familiare venisse venduta prima di tale data il signor riconoscerà alla OR il saldo della somma residua;
CP_1 CP_2
7. l'eventuale ricavo derivante dalla vendita della casa familiare sarà diviso al 50% tra i coniugi, detratti gli oneri accessori alla vendita (quali imposte, bolli, certificazioni, costi di agenzia immobiliare), stabilendo quale valore dell'immobile la cifra di € 645.000,00 e che l'immobile dovrà essere venduto ad un importo non inferiore ad € 750.000,00;
8. il Signor continuerà a pagare per intero le rate del mutuo ed ogni altra spese ordinaria e straordinaria relativa CP_1 all'immobile ivi compresi eventuali prestiti personali o altre situazioni debitorie a qualsiasi titolo dallo stesso contratte, mentre la Signora si fa carico della restituzione dei prestiti da lei ricevuti per le spese relative all'immobile CP_2 quantificati in € 21.500,00 totali, ivi compresa la cifra di € 7.000,00 corrispondente al dovuto ancora da versare al cartongessista ed il pegno di € 2.900,00;
9. il mobilio, ad eccezione della camera da letto, della scrivania con la cassettiera, di un tavolo console, di 2 sedie da ufficio, di 4 sedie pieghevoli e di una panca, rimarrà in proprietà esclusiva della OR . Altresì, tutti i beni mobili e CP_2 suppellettili contenuti nell'abitazione sono di proprietà esclusiva della OR , ad eccezione degli effetti personali dei CP_2
Signori e e di lavatrice, asciugatrice, frigorifero, televisore, cantina vini e apparati elettronici CP_1 CP_3 quali decoder, dispositivi audio, casse, che sono di proprietà del signor;
CP_1
10.le parti si ritengono pienamente soddisfatte dal predetto accordo economico e dichiarano, reciprocamente, di non avere null'altro a pretendere.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di VENEZIA di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 21/01/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera