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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 315/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 315/2024 R.G.L., aventi a oggetto “indebito assistenziale”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Maria Selene Cassero;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente –
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato l'11 marzo 2024, , premettendo che la Parte_2
moglie, deceduta il 7 novembre 2023, era titolare di pensione per ciechi Persona_1 assoluti e d'indennità di accompagnamento ex l. n. 508/1988 (prestazioni riconosciute a seguito di due visite mediche nel 2018 e di due revisioni nel 2021), ha esposto di aver ricevuto, in qualità di erede, tre provvedimenti di recupero di un indebito pari al complessivo importo di € 31.981,57, in tesi percepito dall'1 giugno 2018 al 31 marzo
2023, poiché le due prestazioni assistenziali non erano cumulabili.
Ciò posto, parte ricorrente chiede sia dichiarata l'illegittimità della richiesta dell' per violazione del principio del legittimo affidamento in capo all'accipiens. CP_1
Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 30 ottobre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato.
In linea sistematica, va rammentato che la Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo al beneficio assistenziale, “non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale” (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023;
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez.
VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
20/05/2021, n. 13915).
Il Supremo Collegio nelle indicate pronunzie ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità “In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e
l'erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Come affermato da Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge) e le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977, secondo cui “Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza
2 delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”, nonché nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n.
291 del 1988, che recita: “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c., che pertanto cede loro il passo (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. 12 luglio 2017, n. 17216), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, “restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”
(così Cassazione civile sez. lav., n. 28163/2018, citata anche dall' ). CP_1
Ebbene, in aderenza ai principi esposti deve affermarsi che le somme indebitamene percepite siano tutte irripetibili, in quanto il primo provvedimento di recupero dell' è datato 24 marzo 2023 (cfr. all. 3 al ricorso) e il periodo in oggetto CP_1
si estende, come detto, proprio a marzo 2023. Sicché si tratta di somme tute anteriormente percepite e per cui l'ente previdenziale non ha diritto alla ripetizione.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso deve esser accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante l'ammissione di parte ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, ne va disposto il pagamento, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, a favore dello Stato (senza necessità di procedere al loro dimezzamento, cfr. C. Cass. 22017/2018, 11590/2019 e 136/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell' CP_1
di ripetere le somme richieste;
3 condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 2.906,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
Gela, 5 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 315/2024 R.G.L., aventi a oggetto “indebito assistenziale”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Maria Selene Cassero;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente –
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato l'11 marzo 2024, , premettendo che la Parte_2
moglie, deceduta il 7 novembre 2023, era titolare di pensione per ciechi Persona_1 assoluti e d'indennità di accompagnamento ex l. n. 508/1988 (prestazioni riconosciute a seguito di due visite mediche nel 2018 e di due revisioni nel 2021), ha esposto di aver ricevuto, in qualità di erede, tre provvedimenti di recupero di un indebito pari al complessivo importo di € 31.981,57, in tesi percepito dall'1 giugno 2018 al 31 marzo
2023, poiché le due prestazioni assistenziali non erano cumulabili.
Ciò posto, parte ricorrente chiede sia dichiarata l'illegittimità della richiesta dell' per violazione del principio del legittimo affidamento in capo all'accipiens. CP_1
Si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 30 ottobre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato.
In linea sistematica, va rammentato che la Corte di Cassazione, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziata sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo al beneficio assistenziale, “non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale” (cfr. Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023;
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez.
VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
20/05/2021, n. 13915).
Il Supremo Collegio nelle indicate pronunzie ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Secondo la Corte di legittimità “In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e
l'erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Come affermato da Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge) e le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977, secondo cui “Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza
2 delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”, nonché nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n.
291 del 1988, che recita: “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c., che pertanto cede loro il passo (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. 12 luglio 2017, n. 17216), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, “restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”
(così Cassazione civile sez. lav., n. 28163/2018, citata anche dall' ). CP_1
Ebbene, in aderenza ai principi esposti deve affermarsi che le somme indebitamene percepite siano tutte irripetibili, in quanto il primo provvedimento di recupero dell' è datato 24 marzo 2023 (cfr. all. 3 al ricorso) e il periodo in oggetto CP_1
si estende, come detto, proprio a marzo 2023. Sicché si tratta di somme tute anteriormente percepite e per cui l'ente previdenziale non ha diritto alla ripetizione.
3. Conclusioni e spese.
Alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso deve esser accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, stante l'ammissione di parte ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, ne va disposto il pagamento, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, a favore dello Stato (senza necessità di procedere al loro dimezzamento, cfr. C. Cass. 22017/2018, 11590/2019 e 136/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell' CP_1
di ripetere le somme richieste;
3 condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 2.906,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
Gela, 5 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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