Art. 1.
Sino all'approvazione di una legge organica sulla tutela delle acque dall'inquinamento e comunque non oltre il 31 dicembre 1976, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e il regolare svolgimento dei servizi pubblici nonche' le condizioni igieniche degli abitati, la immissione diretta nelle acque marittime di rifiuti di lavorazioni industriali o provenienti da servizi pubblici, o da insediamenti di qualsiasi specie, e' subordinata all'autorizzazione del Ministro per la marina mercantile.
Sino all'approvazione di una legge organica sulla tutela delle acque dall'inquinamento e comunque non oltre il 31 dicembre 1976, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e il regolare svolgimento dei servizi pubblici nonche' le condizioni igieniche degli abitati, la immissione diretta nelle acque marittime di rifiuti di lavorazioni industriali o provenienti da servizi pubblici, o da insediamenti di qualsiasi specie, e' subordinata all'autorizzazione del Ministro per la marina mercantile.