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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa iscritta al n. 1115/2024 RGL, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente nella via Giuseppe Sciuti n. 156, elettivamente domiciliata ai fini del presente in Palermo, nel Viale Strasburgo n. 167, presso lo Studio dell'Avv.
Massimo Aiello che la rappresenta e difende per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo Presidente, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
Resistente
Oggetto: ripetizione indebito da assegno sociale
All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 03.06.2025 ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
SENTENZA
Munita del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che la ricorrente è tenuta a restituire
CP_ all' le somme erogate nel periodo dall'1/1/2016 al 7/3/2018; rigetta ogni altra domanda;
compensa tra le parti le spese di lite.
e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato il 25.01.2024, la ricorrente contestava la richiesta dell' di restituzione della somma di € 17.419,26, ritenuta dall'Istituto indebitamente percepita nel periodo 1^ gennaio 2016 – 30 settembre 2021.
Preliminarmente eccepiva il difetto di motivazione del provvedimento dell' CP_1
contenente la richiesta di restituzione e nel merito assumeva di avere percepito le somme in buona fede e che dal 2018 la stessa era separata dal coniuge, errando l' nel calcolo dei redditi familiari. Aggiungeva che dal mese di gennaio CP_1
2020 e sino al mese di luglio 2021 non aveva percepito alcun assegno, di non avere più diritto all'assegno per l'intervenuto decesso del coniuge separato essendo divenuta titolare della pensione di reversibilità ma di subire, a decorrere dal mese di gennaio 2024 una trattenuta di 107 euro.
Eccepiva la decadenza nella quale era incorsa l' non avendo contestato CP_1
tempestivamente l'indebito ovvero nei termini previsti dall'art 13 L. 412/1991 e quindi l'irripetibilità delle somme nonché il legittimo affidamento alla misura assistenziale erogata con conseguente applicazione del particolare principio di settore per il quale le somme sono ripetibili dal momento in cui si accerta il venir meno delle condizioni che avevano dato luogo all'erogazione.
Chiedeva quindi di "Ritenere e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di restituzione da parte della sig.ra della somma di € 17.419,26, come da Parte_1
CP_ comunicazione del 17.08.2021, con riferimento alla pensione cat. AS n.
04039077 per il periodo dal 01 gennaio 2016 al 30 Settembre 2021; Condannare per l'effetto l' , in persona del Suo Legale rapp. Controparte_1
p.t. al pagamento dei ratei maturati e non riscossi sulla pensione cat. AS n.
04039077 per il periodo dal 01 gennaio 2020 al 30 giugno 2021; Condannare, inoltre, l' , in persona del Suo Legale rapp. p.t. Controparte_1 alla restituzione in favore di degli importi trattenuti a partire da Parte_1
Gennaio 2024 sulla pensione SOCUM nr. 172550006900622 di cui la stessa è titolare".
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso rappresentando CP_1
che alla fattispecie in esame non erano applicabili le norme di cui all'art. 52 L.
88/89 né la norma di interpretazione autentica ex art. 13 L. 412/91 che invero sono dettate per l'indebito di natura previdenziale, trovando applicazione invece l'art. 2033 cc..
Precisava che la ricorrente aveva fatto richiesta di assegno sociale nel 2014 ed era stato liquidato anche per gli anni 2016, 2017 e 2018. A seguito di ricostruzione della prestazione operata sino al 30.9.2021, l si era avveduto che per gli CP_1
anni 2016, 2017 e 2018 la ricorrente non aveva diritto alla prestazione atteso che i redditi del coniuge per i medesimi anni superavano il limite stabilito ex lege per il diritto alla prestazione. Il meccanismo dell'assegno sociale è tale per cui esso viene erogato tenendo conto dei redditi dell'anno precedente salvo il recupero nell'anno successivo.
Rappresentava altresì che nel ricorso amministrativo del 22.09.2021 l'odierna ricorrente aveva riconosciuto il debito per il periodo 1.1.2016 - 07.03.2018.
Contestava che, seppure intervenuta la separazione nel marzo del 2018, i coniugi continuavano a coabitare come da risultanze anagrafiche e che nessuna comunicazione dei redditi era stata effettuata.
Insisteva pertanto per il rigetto del ricorso.
La causa, ritenuta matura per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate, essendo stata disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Preliminarmente in ordine al difetto di motivazione del provvedimento di indebito, va
CP_ osservato che invero la comunicazione dell' contiene, seppure in maniera succinta, le ragioni sulle quali è fondata la richiesta di restituzione somme, tanto da indurre la ricorrente a proporre dapprima ricorso in via amministrativa e
CP_ successivamente ad inoltrare una diffida all'
L'eccezione pertanto non può trovare ingresso.
Nel merito si osserva:
La ricorrente è titolare di assegno sociale.
Ai sensi dell'art. 26 L 30/04/1969 n. 153, “1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.
Ai sensi, poi, dell'art. 3, comma 6, Legge 335/1995 “
6. Con effetto dal 1 gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni (oggi 67) e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il
1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Dunque, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, pur mantenendo la natura assistenziale, ed ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantasettenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.
A differenza della pensione sociale, tuttavia, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica (ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonche' gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate, nonché delle entrate economiche del coniuge.
Come recentemente statuito dalla Suprema Corte, il procedimento amministrativo di liquidazione dell'assegno sociale si compone di due fasi: nella prima l'Ente liquida in via provvisoria l'assegno sulla base alla dichiarazione resa dall'assistito circa i redditi che percepirà nell'anno in corso ed una seconda che prende avvio dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi che consente di verificare la congruenza tra i dati racchiusi nella domanda dell'interessato ed i redditi effettivamente percepiti, così come comprovati dalla dichiarazione presentata
(Cass. 7 febbraio 2024 n. 3522).
CP_ Nella fattispecie l' ha liquidato la prestazione tenendo conto di quanto dichiarato dalla richiedente con la domanda del 2014, che (ciò non risulta contestato) non ha mai trasmesso alcuna comunicazione dei redditi percepiti da
CP_ essa e dal coniuge direttamente all'
CP_ Tuttavia era ed è onere dell' verificare annualmente, entro il mese di luglio, la situazione reddituale del percettore l'assegno al fine rettificare o ripetere in tutto o in parte il beneficio concesso (art. 3 comma & L. 335/1995).
All'assegno sociale infatti non può applicarsi la norma di cui all'art. 52 L.88/1989
e la norma di interpretazione autentica ex art. 13 L. 412/1991, che disciplina l'indebito previdenziale, ma neppure può trovare applicazione l'art. 2033 c.c., trattandosi di prestazione avente natura assistenziale.
Per l'assegno sociale, come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziali, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito”, ciò determinando il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui esso accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulta che
l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 10642 e n. 26036 del 2019).
Altra regola fondamentale in tema di accertamento negativo dell'indebito è quella secondo cui “in tema di indebito previdenziale instaurato in qualità d'attore dal pensionato che mira ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass., SS. UU. N.
18046 del 4 agosto 2010; Cass. Sezione Lav. 10/06/2019, n. 15550). Nella fattispecie, la ricorrente non ha provato di avere diritto alla prestazione per il periodo 01/01/2016 – 07/03/2018, né può invocare la buona fede o ritenere fondato il legittimo affidamento alla prestazione, avendo la stessa, in seno al ricorso amministrativo (cfr: doc. 2 fascicolo ricorrente), ammesso la non debenza
CP_ della prestazione per tale periodo. L' dal canto suo, ha dato prova del superamento del limite reddituale tenuto conto dei redditi percepiti dal coniuge.
Atteso che manca il legittimo affidamento le somme indebitamente riscosse per il periodo suindicato esse devono essere restituite.
Diversamente per il periodo successivo al mese di marzo 2018 nel quale è intervenuta la separazione dal coniuge.
In relazione a tale periodo ovvero da marzo a dicembre 2018 cumulando il reddito
CP_ della ricorrente con quello del coniuge, invero l non ha provveduto entro il mese di luglio dell'anno successivo ad operare il conguaglio come prescritto dall'art. 3 comma 6 L. 335/1995 (L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti). Ne deriva che, stante l'intempestiva richiesta di restituzione per il periodo successivo all'8 marzo 2018, le somme erogate successivamente a tale data e per tutto il restante 2018 non sono ripetibili.
CP_ Nessuna ripetizione di somme invero l' ha eseguito per il 2019 ed il 2020 atteso che, come prova il documento prodotto (cfr: TE 08 agosto 2021- fascicolo
CP_
, nessuna somma è stata corrisposta per tale periodo.
In ordine alla domanda di corresponsione della prestazione per il periodo 1/1/2020
– 30/06/2021, la ricorrente ha allegato e provato che invero la stessa era legalmente separata dal coniuge (cfr: convenzione di separazione) il quale, a decorrere dal mese di marzo 2020, ha contribuito al mantenimento
CP_ corrispondendo la somma di € 100,00 mensili. L' ha tuttavia eccepito che i coniugi, pur avendo sottoscritto la convenzione di separazione, hanno continuato a coabitare (cfr: estratto CONSANPR). Attesa la coabitazione, non contestata dalla ricorrente, la stessa per il periodo richiesto non ha provato la sussistenza delle condizioni economiche legittimanti il diritto all'assegno sociale, non potendo revocarsi in dubbio che dalla convivenza è derivato il mantenimento della condizione di comunione materiale.
Non essendo provato lo stato di bisogno, deve rigettarsi la domanda di corresponsione dell'assegno sociale per il periodo richiesto.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso può trovare parziale accoglimento, non essendo la ricorrente tenuta a restituire quanto percepito per il periodo marzo 2018
– dicembre 2018.
CP_ Quanto alle spese di lite, atteso il comportamento dell' che ha continuato ad erogare la prestazione senza verificare la sussistenza delle condizioni come richiesto per legge ed il parziale accoglimento della domanda, sussistono ragioni di equità per compensare tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, all'esito della trattazione scritta del 03.06.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente