Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/06/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3286/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3286/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
DE LUCA, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA Controparte_1 C.F._2
MARIA COLALONGO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
AVV. CURATORE SPECIALE DEI MINORI (n. Controparte_2 Persona_1
a San Giovanni Rotondo-FG- il 16.05.2012) e (n. a Trento il 16.03.2016), in Controparte_3 giudizio personalmente ex art.86 c.p.c.
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 12
Con ricorso presentato in data 7.9.2022 ha agito in giudizio innanzi a Parte_1
questo Tribunale nei confronti del coniuge formulando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“ Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile esclusivamente al sig.
; Controparte_1
2. autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
3. assegnare la casa coniugale di Via Mazzini n. 10 in Montesilvano (PE) di proprietà di entrambi i coniugi, alla sig.ra con tutti i beni mobili, suppellettili ed elettrodomestici in essa Parte_1
contenuti, che continuerà ad abitarla con i figli minori, ordinando al di trasferire altrove il CP_1
proprio domicilio e la propria residenza;
4. affidare i figli minorenni PP e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente CP_3
presso la madre;
5. autorizzare ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
6. fermo l'obbligo di versare gli alimenti ex art. 433 e ss. c.c., ordinare al di versare Controparte_1
un assegno mensile, a titolo di mantenimento della ricorrente priva di reddito ed a titolo di contributo al mantenimento dei figli, non inferiore ad euro 1.600,00, ovvero comprensivo della somma di euro
550,00 per ciascun figlio e di euro 500,00 per il coniuge, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT;
7. porre il pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente a carico del datore di lavoro del resistente, ossia Guardia di Finanza - Sezione Aerea Pescara, con sede in (65128) Pescara alla via
Tiburtina Valeria n. 380;
8. ordinare che l'assegno unico venga percepito direttamente dalla ricorrente;
9. porre, a carico del , il pagamento mensile della rata di mutuo di € 316,63; Controparte_1
10. il sig. concorrerà con , nella misura del 50%, a tutte le Controparte_1 Parte_1
spese extra occorrenti ai suddetti minori;
11. assegnare la vettura (tg. DG357WD) di proprietà del sig. , alla Parte_2 Controparte_1 moglie , affinché se ne serva anche nell'interesse e per le esigenze dei figli Parte_1
minori;
pagina 2 di 12 12. per quanto riguarda la frequentazione del padre coi propri figli, egli potrà vedere e tenere con sé, per due giorni la settimana i figli e PP, tenuto conto dei loro impegni scolastici e delle CP_3
loro esigenze di vita, previa comunicazione da corrispondersi tra i coniugi, con un anticipo di almeno un giorno;
13. il padre potrà tenere con sé i figli minori per due fine settimana al mese, in alternanza con la madre, dalle ore 16:00 del sabato e sino alle 21:00 della domenica, compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori;
14. durante i mesi di luglio ed agosto, in concomitanza con le vacanze scolastiche, il padre potrà tenere con sé i figli, per un periodo della durata complessiva di 4 (quattro) settimane, di cui 2 (due) settimane comprese tra il 15 giugno – 31 luglio e altre due settimane dal 1° agosto al 31 agosto, concordato preventivamente con la madre, entro e non oltre il 31 maggio;
15. il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli in occasione delle festività ad anni alterni: in particolare, con riguardo alle festività natalizie, dalle ore 16:00 del 24 dicembre e sino alle ore 21:00 del 30 dicembre;
quanto al Capodanno, dalle ore 16:00 del 31 dicembre e sino alle ore 21:00 del 6 gennaio;
quanto ai ponti riconosciuti da calendario (es: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) ad anni alterni, previo accordo tra i genitori sulle date e sugli orari;
quanto alle festività pasquali, dalle ore 9:00 della domenica di Pasqua alle ore 21 del lunedì dell'Angelo; il compleanno e l'onomastico dei figli potranno essere festeggiati da ciascun minore congiuntamente con entrambi i genitori, se in accordo tra loro sulle modalità e i tempi, oppure con ciascun genitore separatamente e ad anni alterni;
16. i coniugi, durante il periodo in cui i minori saranno affidati a ciascuno di loro, avranno cura che gli stessi continuino a frequentare le abitazioni dei nonni;
17. entrambi i coniugi si obbligano a prestare reciproco consenso all'espatrio, consentendo, analogamente, l'espatrio dei figli minori e PP con ciascuno dei genitori separatamente, CP_3
nonché al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio, anche per i minori;
18. adottare ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. “.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale ha così concluso:
“ non si oppone alla avversa richiesta di separazione personale dei coniugi ed alla sua dichiarazione alle condizioni proposte dalla moglie, eccezion fatta che per quelle di cui al punto 6), da riformularsi, tenendo conto degli esborsi fissi mensili del sig. nell'interesse della famiglia e della sua CP_1
esigenza di reperire una soluzione abitativa idonea ad ospitare i figli, prevedendo a carico di quest'ultimo un contributo di mantenimento in loro favore di € 300,00 mensili (€ 150,00 ciascuno) o pagina 3 di 12 della diversa somma eventualmente ritenuta di Giustizia e la regolamentazione delle spese straordinarie secondo il Protocollo Famiglia adottato dal Tribunale di Pescara;
con integrale eliminazione del punto 7) ed estensione del secondo periodo estivo di cui al punto 14) dal 1° agosto al
10 settembre. Mentre si oppone decisamente alla richiesta di addebito della separazione al marito, siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni che ci riserva meglio di controdedurre nella eventuale fase di merito. Vinte le spese di lite. “.
All'esito di una lunga fase sommaria il Presidente del Tribunale, dopo aver assunto diversi provvedimenti provvisori e successivamente al trasferimento della ricorrente con i due figli minori da
Montesilvano a San Nicandro Garganico, ha adottato in data 13.6.2023 la seguente ordinanza ai sensi dell'art.708 comma 3 c.p.c.;
“ Preso atto dell'intento della ricorrente di trasferirsi in Sannicandro Garganico Parte_1 con l'assenso del marito, del resto tenendo presente che tale volontà di trasloco risponde ad un inalienabile diritto di libertà a prescindere dalle ragioni che lo determinano;
Preso atto della necessità che i minori si rechino a scuola da settembre in istituto di Sannicandro
Garganico; invitate le parti a definire le questioni economiche legate alla gestione in corso e successiva vendita della casa familiare ed a superare la forte conflittualità in corso alla luce della nuova disciplina prevista nella parte dispositiva, nell'interesse superiore dei figli;
confermato che, quanto alla questione economica, il è titolare di un reddito netto CP_1 nell'ultima annualità disponibile che si aggira sui 29.876,00 euro pari ad un reddito medio mensile netto, comprensivo di tredicesima, di euro 2.498,00 per cui, tenuto conto delle spese del mutuo della casa familiare a suo carico di euro 319,00 , del depuratore per euro 58,00 e della cessione del quinto per euro 330,00, questi dispone di un reddito mensile che si aggira sui 1.800,00 euro mensili dando luogo, secondo la giurisprudenza di questo tribunale, ad una disponibilità economica dello stesso per il nucleo familiare, intorno ai 600,00 euro mensili;
ma occorre tener presente che fra alcuni mesi verrà meno la corresponsione del mutuo mensile per euro 319,00, così che il resistente disporrà di un importo mensile maggiore pari a circa euro 2120,00, per cui l'importo del mantenimento potrà salire ad euro 700,00 mensili
PQM
- affido condiviso dei figli minori PP e ai genitori, con collocamento degli stessi presso CP_3
la madre in Sannicandro Garganico, via Torre Mileto, n. 103;
- Dispone l'iscrizione scolastica 2023-24 dei figli minori PP e in Sannicandro CP_3
Garganico
pagina 4 di 12 - il padre terrà con sé i figli, dal venerdì pomeriggio ore 16,00, sino alle ore 21,00 cenati della domenica, a settimane alterne, provvedendo la a portare i minori a casa della nonna Parte_1
paterna; - una volta ogni sei settimane, i bambini saranno condotti dalla madre a Città Sant'Angelo nell'ambito delle settimane alterne su indicate, con il padre che li riaccompagnerà a Sannicandro
Garganico, - il padre, inoltre, terrà con sé i figli: 1) durante il periodo estivo, per giorni 21 frazionabili in due o tre periodi a luglio ed agosto, riservandoli comunque in esclusiva per entrambi i genitori, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno, 2) durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di Natale (dalle ore
9,00 del 23 dicembre alle ore 12,00 del 30 dicembre) e quella successiva di Capodanno (da quest'ultima data alle ore 22,00 del 6 gennaio); alternandosi i genitori nell'accompagnare i figli a
Citta Sant'Angelo e ritorno, 3) durante le vacanze pasquali, alternando giovedì, venerdì e sabato santo con Pasqua e Pasquetta, con accompagnamenti alternati tra i genitori, 4) i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
5) nel caso di impossibilità paterna di esercizio del diritto di visita nei tempi sopra stabiliti, questi, dopo aver preavvertito la ricorrente di tale impossibilità con almeno 2 giorni di anticipo, potrà recuperarlo in seguito concordandolo con la stessa;
6) Il rientro dei figli accompagnati dal padre in
Sannicandro dovrà avvenire entro l'orario stabilito con una tolleranza di 15 minuti in più o in meno. 4
7) Il genitore in quel momento non collocatario dei minori potrà comunque sentire telefonicamente i figli tra le ore 19,15 e le ore 20,15; 6) le parti potranno comunque variare le modalità indicate fermi, nella sostanza, i tempi minimi così stabiliti;
- il verserà entro il giorno 5 di ogni mese, alla , Controparte_1 Parte_1
con decorrenza Settembre 2022 , quale contributo al mantenimento dei figli e della moglie euro 200,00 ciascuno, per complessivi euro 600,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal Settembre 2023, oltre, per i figli, le spese straordinarie, individuate secondo Protocollo del Tribunale di Pescara, scolastiche, mediche non coperte dal SS.N. e ludico/sportive dei minori nella misura del 50%, come previamente concordate e successivamente documentate;
Assegno Unico all'80% a favore della e 20% a favore del;
Parte_1 Controparte_1
a partite dal mese in cui il mutuo della casa familiare non verrà più corrisposto dal CP_1
l'importo dell'assegno salirà ad euro 700,00, così ripartiti: euro 200,00 per la moglie e ed euro 250,00 per ciascun figlio;
rivalutazione Istat con decorrenza ad un anno dal nuovo importo dell'assegno, -
Proseguirà l'attività di monitoraggio del gruppo familiare da parte dei Servizi Sociali di Sannicandro
Garganico, verificando l'andamento dell'affido così stabilito e riferendo con relazione a questo Ufficio entro il 20.9.2023;
pagina 5 di 12 proseguiranno le verifiche periodiche da parte del SerD della ASL di Pescara sull'assunzione di sostanze alcoliche da parte del , ogni tre mesi;
Controparte_1
-il minore continuerà ad essere seguito dalla Neuropsichiatria Infantile della Asl di Controparte_3
Foggia riferendo a questo ufficio entro il 20.09.2023;
- fermo il trasferimento di proprietà dell'auto come da provvedimento del 30.3.2023,,,”; Pt_2
ed ha, quindi, rimesso le parti innanzi al giudice istruttore.
Con la memoria integrativa depositata il 20.7.2023 la ricorrente ha così limitato le proprie conclusioni:
“ …pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile esclusivamente al sig. Controparte_1
confermare i provvedimenti provvisori adottati dal Presidente del Tribunale di Pescara, Dott. Angelo
Mariano Bozza, che qui si intendono riportati e trascritti, con la sola modifica della sola condizione afferente il mantenimento: - il verserà entro il giorno 5 di ogni mese, alla Controparte_1
quale contributo al mantenimento dei figli e della moglie euro l'importo di Parte_1
euro 1.000,00, così ripartiti: euro 300,00 per la moglie ed euro 350,00 per ciascun figlio;
rivalutazione
Istat con decorrenza ad un anno dal nuovo importo dell'assegno. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio “.
Il resistente, a sua volta, con la propria memoria integrativa ha confermato le precedenti conclusioni chiedendo “ la conferma dei provvedimenti presidenziali, con attribuzione al 50% come per legge dell'assegno unico destinato ai figli “.
In corso di causa, segnatamente il 27.2.2023, la ricorrente ha presentato ulteriore ricorso con cui ha chiesto quanto segue: “ dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale o anche eventuale provvedimento sospensivo d'urgenza della responsabilità stessa, nei confronti dei figli minori, anche previa consulenza psichiatrica e psicologica, che con il presente atto formalmente si richiede, atta a valutare la reale capacità genitoriale del resistente, nonché il pregiudizio reale (o futuro) patito dai minori a causa degli atteggiamenti paterni, al fine di un provvedimento ablativo, sospensivo o limitativo della responsabilità genitoriale ex artt. 330, 333 e 336 c.c.; 2) disporre, per le ragioni su spiegate, l'affidamento super-esclusivo dei figli minori alla ricorrente, alla quale sarà riconosciuto il diritto di assumere tutte le decisioni, in via esclusiva;
”;
In relazione a detta domanda il si è costituito in giudizio ed è stato nominato un curatore CP_1
speciale dei minori.
Il citato ricorso ha dato luogo ad iscrizione di altro procedimento riunito al presente.
All'esito dell'istruttoria le parti hanno così precisato le conclusioni: parte ricorrente pagina 6 di 12 “ 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile esclusivamente al sig.
; Controparte_1
2) confermare integralmente i provvedimenti provvisori adottati con decreto del Presidente del
Tribunale di Pescara n. cronol. 1606/2023 in data 13/06/2023, con la sola riforma del diritto di visita del padre, da effettuarsi in modalità protetta e nei termini fissati dall'adito Giudice, anche al fine di consentire il recupero del rapporto affettivo e di fiducia dei figli minori PP e CP_3
3) porre il pagamento dell'assegno di mantenimento direttamente a carico del datore di lavoro del resistente, Guardia di Finanza - Sezione Aerea Pescara, con sede in (65128) Pescara alla via
Tiburtina Valeria n. 380, il cui pagamento degli emolumenti di lavoro avvengono a mezzo del
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ente di Appartenenza GUARDIA DI FINANZA C.I.A.N.
(c.f.: ) Ufficio servizio: 0001 - CENTRO INFORMATICO AMM/VO NAZIONALE P.IVA_1
ROMA; 4) ordinare che l'assegno unico, stabilito nella misura dell'80% venga percepito direttamente dalla ricorrente, obbligando, sin da ora, il , attuale percettore, di recarsi all'INPS Controparte_1
competente, per gli adempimenti di legge, onde consentire il cambio del nominativo;
quanto al giudizio iscritto al R.G. n. 503/2024 e riunito al presente, accogliere le seguenti domande e conclusioni: 5) procedere all'ascolto del minore sulle questioni attinenti il Persona_1
rapporto affettivo del resistente nei confronti dei figli, sul diritto di visita esercitato, sulla presenza nella vita quotidiana, scolastica, extrascolastica;
6) valutare gli atti commissivi ed omissivi del sig. nei confronti dei figli minori Controparte_1
PP e e, per l'effetto, adottare eventuale provvedimento sospensivo d'urgenza della CP_3
responsabilità genitoriale, anche al fine di valutare la sua reale capacità genitoriale, previa consulenza psicologica e psichiatrica, al fine di un provvedimento ablativo, sospensivo o limitativo della responsabilità genitoriale ex artt. 330, 333 e 336 c.c.;
7) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla ricorrente, alla quale sarà riconosciuto il diritto di assumere tutte le decisioni, in via esclusiva, stante l'evidente difficoltà di concordare col resistente ogni decisione in merito a tutte le attività inerenti i propri figli;
8) respingere e rigettare tutte le domande formulate dal resistente in entrambi i giudizi, in quanto totalmente infondate in diritto.
Con vittoria di spese e competenze ed onorari di causa, per entrambi i giudizi. “. il curatore speciale dei minori
“ conclude affinchè l'On. Tribunale adito, Voglia adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno e/o necessario per assicurare ai minori il rispetto degli incontri calendarizzati con il padre.
pagina 7 di 12 Chiede inoltre che l'On. Tribunale adito, ai sensi dell'art. 473 bis 4 c.p.c., avendo Parte_3 ompiuto 12 anni, proceda all'ascolto dello stesso. “;
[...]
parte resistente non ha precisato le conclusioni (non essendo il suo difensore comparso all'udienza del
17.12.2024) e la causa è stata trattenuta in decisione collegiale, non essendosi disposta l'audizione del minore in quanto già ascoltato nella fase presidenziale. Persona_1
…………..
1. La domanda di separazione.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione, proposta da parte ricorrente e alla quale il resistente ha aderito, essendo le parti d'accordo sulla disgregazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, situazione nella quale ai sensi dell'art.151 c.c. si può pronunciare la separazione personale dei coniugi.
2. La domanda di addebito della separazione
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio la a sostegno della propria domanda di Parte_1
addebito ha, tra l'altro ma principalmente, contestato al resistente la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, allegando una prima relazione extraconiugale del marito con , moglie di OP
, fratello della ricorrente, risalente al 2015, scoperta da tutti i familiari, compresa Parte_4
la ricorrente e il fratello , e confessata dai due amanti - relazione a seguito della quale tuttavia Parte_4
il rapporto coniugale era proseguito, avendo il implorato la moglie di perdonarlo -, e una Parte_5
seconda relazione extraconiugale del resistente con amica di famiglia, scoperta nel CP_5
dicembre 2021, quanto era stato il figlio minore a raccontare le sue perplessità alla madre, CP_3 dopo aver visto il papà scambiare effusioni con l'amante in sua presenza, e culminata nella decisione del resistente di trascorrere, in spregio ai doveri coniugali di fedeltà e assistenza derivanti dal vincolo matrimoniale, una vacanza insieme alla sig.ra nella città di Giovinazzo (BA) dal 22 al 29 CP_5 giugno, portando con sé anche la figlia di quest'ultima, e nel successivo abbandono del tetto coniugale già a partire dal successivo 15 luglio per andare a convivere con l'amante nella sua CP_5 abitazione in Città Sant'Angelo alla via Torrette Superiore n. 9, anche con la di lei figlia minore , Per_2
sottraendo tempo, affetto ed assistenza ai propri figli minori PP e . CP_3
Il resistente in proposito si è limitato a replicare che non ha abbandonato il tetto coniugale in quanto sarebbe stata la moglie a metterlo fuori casa una prima volta a giugno 2022, spostandone in garage gli effetti personali e sostituendo a sua insaputa la serratura della porta di casa, ed una successiva volta a luglio 2022, quando dopo avere pesantemente inveito nei suoi confronti dinanzi ai figli minori, gli pagina 8 di 12 avrebbe gettato i vestiti ed una chitarra dal balcone, sostituendo nuovamente la serratura della porta di casa e costringendolo, di fatto, a cercare riparo dapprima in caserma e quindi presso amici e conoscenti.
L'istruttoria consente di ritenere sussistenti entrambe le relazioni extraconiugali contestate dalla ricorrente al marito, che peraltro la parte resistente nei propri scritti difensivi, in particolare nella comparsa di risposta e nella memoria integrativa, non ha negato.
In particolare la prima è stata confermata dai testimoni (cioè la donna con cui il OP
resistente ha intrattenuto la relazione, che peraltro ha comportato la sua separazione dal marito
, fratello della ricorrente), e . Parte_4 Testimone_1 Parte_4
La seconda è stata confermata dal testimone , al quale è stata riferita dalla ex Testimone_2
moglie cioè dalla donna con cui il resistente ha tradito la moglie. CP_5
Detto testimone ha, poi, riconosciuto nelle fotografie prodotte da parte ricorrente sub 6 la ex moglie e la figlia, ritratte con il in Giovinazzo (BA) tra il 22 e il 29 giugno 2022 (il luogo e il periodo Parte_5
delle fotografie sono stati indicati in ricorso e nella comparsa di risposta e nella memoria integrativa il resistente non ha mosso in proposito alcuna contestazione, sicchè si tratta di circostanze pacifiche ai sensi dell'art.115 c.p.c.); in tali fotografie il è sempre abbracciato alla ed entrambi Parte_5 CP_5
sono in chiari atteggiamenti tipici di persone legate da relazione amorosa.
Il ha anche riferito di aver lasciato la propria casa coniugale verso maggio/giugno 2022 e Tes_2
che a seguire il è subentrato in detta casa. CP_1
In proposito in ricorso la ha dedotto che già a partire dal 15 luglio 2022 il marito era andato Parte_1
a convivere con la e la figlia minore , nella sua abitazione in Città Sant'Angelo alla via CP_5 Per_2
Torrette Superiore n. 9, e anche tale circostanza non è stata specificamente contestata dal resistente, sicchè è ragionevole ritenere che la relazione extraconiugale in discussione, come sostenuto dalla parte ricorrente, fosse iniziata ben prima del giugno 2022, come d'altronde conferma anche il contenuto dei messaggi whatsapp prodotti da parte ricorrente sub 7, 8 e 9 – anche questi mai contestati dal Parte_5
- , dai quali peraltro risulta anche che nel luglio 2022 l'odierno resistente si mostrava ancora ambiguo ed indeciso tra il ritorno alla relazione con la con inizio della convivenza con la medesima, e CP_5
la prosecuzione del rapporto coniugale con la moglie.
Ciò chiarito in ordine all'esito dell'istruttoria, per giurisprudenza consolidata, in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi pagina 9 di 12 coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. Civile. 16859/2015, 25618/2007) e l'onere di provare l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà incombe sul coniuge che eccepisce l'inefficacia dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza (Cass.
Civile 3923/2018, 2059/2012).
Nel caso di specie la ricorrente ha allegato la seconda infedeltà del marito, anche in quanto seguita a quella del 2015, quale causa della crisi coniugale e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e dimostrato detta infedeltà, che, come detto, determina di regola l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e nel caso di specie certamente l'ha determinata, visto che il resistente si
è trasferito a vivere dalla , mentre il resistente non ha nemmeno allegato, né comunque CP_5
minimamente dimostrato, una pregressa crisi coniugale tale da rendere irrilevante la sua infedeltà ai fini dell'addebito della separazione.
Perciò la domanda di addebito va senz'altro accolta.
3. La domanda di assegno di mantenimento per la ricorrente
Poiché entrambi i coniugi hanno concluso per la conferma di quanto disposto sul punto con il provvedimento presidenziale del 13.6.2023, la domanda va accolta, riconoscendo in favore della ricorrente ed a carico del resistente un assegno di separazione di € 200,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (settembre 2022) e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati.
4. Le domande relative ai figli minori e alla responsabilità genitoriali delle parti
Quanto alle domande proposte con il ricorso del 27.2.2023 (iscritto a ruolo a causa di disguidi informatici solo il 19.2.2024), dall'istruttoria espletata non è emerso alcuno dei fatti dedotti a sostegno della richiesta di decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale del nei confronti CP_1
dei figli minori, nemmeno quello di abuso di alcol, atteso che in corso di causa il resistente ha prodotto sia l'esito positivo dei controlli periodici di idoneità (in date 15.3.2022, 27.2.2023 e 21.5.2024) ai quali
è stato sottoposto quale componente dell'equipaggio fisso di volo su aeromobili della Guardia di
Finanza, sia i referti negativi delle analisi alcolemiche e tossicologiche effettuate (in date 28.11.2022,
23.2.2023, 24.3.2023 e 21.5.2024), sicchè non ricorrono i presupposti per dichiarare la richiesta decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale del resistente sui figli minori.
Alla medesima conclusione deve giungersi per la domanda di affidamento esclusivo, non potendosi ritenere pregiudizievole l'affidamento dei minori in questione anche al padre;
indubbiamente quest'ultimo avrebbe dovuto impegnarsi maggiormente per rispettare il diritto/dovere di frequentazione pagina 10 di 12 dei figli, come disciplinato in via provvisoria nel corso del presente giudizio, ma, come emerge anche dagli scritti difensivi del curatore speciale, il padre non ha totalmente omesso di mantenere un rapporto con i figli ma, appunto, ha solo esercitato in misura minore del previsto il diritto di visita dei figli.
In tale situazione non appare né necessario, né opportuno l'affidamento esclusivo dei figli alla sola madre perché il medesimo non rappresenta una misura sanzionatoria nei confronti del padre ma un'opzione da valutare nell'interesse prioritario dei figli minori, che è sempre quello di mantenere un rapporto con entrambi i genitori, laddove possibile, come nel caso di specie.
Il Tribunale si augura e auspica che con la definizione del presente processo diminuiscano il conflitto tra le parti, comprensibile alla luce delle cause e dalle modalità della separazione coniugale, e la conseguente mancanza di comunicazione tra le medesime, che devono lasciare il passo, nell'interesse dei figli minori, ad un rapporto privo di rancori e più sereno.
Pertanto il provvedimento presidenziale del 13.6.2023 va confermato anche relativamente ad affidamento, collocamento e frequentazione dei figli minori con il padre, oltre che, come chiesto dalle parti, relativamente al contributo al mantenimento dovuto dal resistente.
In difetto di specifica allegazione e prova di inadempimenti del pagamento di tale contributo e di quello dovuto per la moglie va respinta la richiesta di versamento diretto degli assegni di mantenimento da parte del datore di lavoro del resistente in favore della ricorrente;
d'altronde proprio il tipo di lavoro del e la modalità di pagamento della sua retribuzione rappresentano adeguata garanzia CP_1
dell'adempimento delle sue obbligazioni di contribuzione al mantenimento di moglie e figli.
L'assegno unico universale per i figli va, tuttavia, riconosciuto dal corrente mese nella misura del
100% per la ricorrente, atteso che i figli passano, secondo la disciplina presidenziale del diritto di visita che qui si conferma, gran parte del tempo con la madre convivente. Spetterà alla ricorrente attivarsi presso l' per dare esecuzione a tale attribuzione dell'intero assegno unico. CP_6
5. Le spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate compensate tra le parti, essendo il resistente soccombente sulla domanda di addebito della separazione e la ricorrente sulla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale, mentre sulle restanti domande sostanzialmente non è ravvisabile alcun soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 11 di 12 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , coniugati Parte_1 Controparte_1
in San Nicandro Garganico il 29.12.2007 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di San Nicandro Garganico al n. 2, parte II, serie A, anno 2008);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Nicandro Garganico di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) addebita la separazione a;
Controparte_1
4) conferma quanto disposto con l'ordinanza del 13.6.2023 relativamente ad affido condiviso dei figli minori PP e ai genitori, con collocamento degli stessi presso la madre, Controparte_3
in San Nicandro Garganico alla via Torre Mileto, n. 103, alla frequentazione dei Parte_1
medesimi figli minori da parte del padre, , e al contributo al mantenimento dei figli e Controparte_1
della moglie dovuto dal in favore della;
CP_1 Parte_1
5) attribuisce, con decorrenza dal corrente mese, il 100% dell'assegno unico universale per i predetti figli alla madre Parte_1
6) rigetta le restanti domande delle parti;
7) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Pescara 13 giugno 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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