Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1242/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli ha pronunciato a norma dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale indicato in epigrafe,
promossa da:
cf , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Andrea Amati ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a La
ZI Via Giacomo Doria n. 3,
-attore-
Contro
, p. iva , non costituita in giudizio, Controparte_1 P.IVA_1
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore ome in memoria conclusiva: Parte_1
“Chiede che il Tribunale, accertata la illegittimità dell'ordinanza ingiunzione della
[...]
n. 4651 del 12.07.2024, successivamente annullata perché fondata su Parte_2
pretesa creditoria inesistente, condanni la , in persona del Parte_2
Presidente pro tempore, al risarcimento delle spese legali e degli onorari di giudizio nella
1
per onorari”.
***
Premesso
proponeva ricorso ex artt. 22 Legge 689/2021 e 6 Parte_1
D.Lgs. 150/2011 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4651 del 12.07.2024 della
[...]
. CP_1
L'attore esponeva in fatto quanto segue.
In data 16.07.2024 riceveva, ad istanza della Parte_1
, la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 4651 del 12.07.2024 Controparte_1
della per il pagamento della somma di complessivi Euro 1.681,67 Controparte_1
quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 6359/2022/N in data 24.06.2022 della Polizia Municipale di La
ZI.
aveva tuttavia già effettuato in data 19.09.2022 il Parte_1
pagamento dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al verbale n.
6359/2022/N in data 24.06.2022 della Polizia Municipale di La ZI allora pari ad Euro
1.679,67.
L'attore chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 4651 del 12.07.2024 della
. Controparte_1
*Il Giudice con provvedimento dell'08.08.2024 disponeva quanto segue:
“A) Sospende l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. 4651 del 12.07.2024 della
. Parte_2
B) Fissa l'udienza del 09.10.2024 ore 11:00 per la comparizione delle parti, le
determinazioni inerenti il prosieguo del processo, ivi compresa la conferma, modifica o
revoca del presente provvedimento.
2 C) Ordina alla PROVINCIA DELLA SPEZIA di depositare in cancelleria, entro 10 giorni
prima dell'udienza di cui al punto B), copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento,
nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
D) Assegna alla termine sino a 10 giorni prima dell'udienza Controparte_1
di cui al punto B) per la costituzione in giudizio.
E) Manda alla cancelleria per la comunicazione del ricorso introduttivo e del presente
provvedimento alla PROVINCIA DELLA SPEZIA, nonché per la comunicazione del
presente provvedimento al procuratore costituito di . Parte_1
In data 09.08.2024 la cancelleria comunicava alla PROVINCIA DELLA SPEZIA il ricorso introduttivo ed il provvedimento dell'08.08.2024.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_1
*All'udienza del 09.10.2024 epositava il provvedimento Parte_1
della Provincia di La ZI protocollo n. 0021846 del 26.08.2024 con cui, in ragione del pregresso pagamento da parte di del verbale di Parte_1
accertamento di violazione amministrativa n. 6359/2022/N in data 24.06.2022 della Polizia
Municipale di La ZI, è stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione n. 4651 del
12.07.2024.
L'attore chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ferma l'applicazione dei principi in punto di soccombenza virtuale quanto alla liquidazione delle spese.
In corso di causa non veniva svolta istruttoria.
All'udienza del 09.01.2025 compariva parte attrice che discuteva la causa, ed il Giudice
pronunciava la sentenza.
Osservato
*Questo Giudice deve preliminarmente dichiarare la contumacia della Controparte_1
poiché, da un lato, la cancelleria in data 09.08.2024 ha comunicato alla
[...]
3 il ricorso introduttivo ed il provvedimento di fissazione Controparte_1
dell'udienza di comparizione delle parti con termine al convenuto per la costituzione in giudizio (vedasi la documentazione inserita dalla cancelleria nel fascicolo processuale in data 14.08.2024), dall'altro lato, la non si è costituita in Controparte_1
giudizio.
*La causa deve essere decisa nel merito come segue.
Questo Giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere poiché
all'udienza del 09.10.2024 a prodotto il provvedimento Parte_1
della protocollo n. 0021846 del 26.08.2024 contenente Controparte_1
l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato nel presente procedimento ovvero dell'ordinanza ingiunzione n. 4651 del 12.07.2024 della (il Controparte_1
provvedimento risulta prodotto da parte attrice nel fascicolo telematico anche in data
09.12.2024).
Il regime delle spese processuali deve essere determinato in base al principio della soccombenza virtuale.
La domanda di come formulata con il ricorso introduttivo Parte_1
per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 4651 del 12.07.2024 della CP_1 CP_1
, sarebbe stata accolta.
[...]
Si consideri quanto segue.
L'ordinanza ingiunzione n. 4651 del 12.07.2024 ingiunge a carico di Parte_1
il pagamento di Euro 1.681,67 in ragione dell'omesso pagamento della
[...]
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 6359/2022/N della Polizia Municipale di La ZI
(documento n. 1).
ha documentato che in data 19.09.2022 è già stato Parte_1
eseguito il pagamento di Euro 1.679,67 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria
4 applicata proprio con il precedente verbale di accertamento di violazione amministrativa n.
6359/2022/N della Polizia Municipale di La ZI (documenti nn. 2 e 3).
Si aggiunga che la ha annullato l'ordinanza ingiunzione n. Controparte_1
4651 del 12.07.2024, proprio in ragione del pregresso pagamento da parte di
[...]
del verbale di accertamento di violazione amministrativa n. Parte_1
6359/2022/N in data 24.06.2022 della Polizia Municipale di La ZI, solo con provvedimento protocollo n. 0021846 del 26.08.2024 e cioè successivo alla notifica degli atti introduttivi del presente procedimento avvenuta in data 09.08.2024.
Gli onorari della difesa di vengono liquidati in Euro Parte_1
852,00 oltre accessori, in base ai parametri minimi di cui al DM 55/2014 in ragione delle limitate questioni di diritto e di fatto oggetto di causa, tenuto conto del valore della causa
(Euro 1.681,67), del tipo di procedimento (contenzioso ordinario), dell'Autorità Giudiziaria
adita (Tribunale), delle fasi processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva,
decisionale).
***
P.Q.M.
A) Dichiara la contumacia della . Controparte_1
B) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
C) Condanna la alla rifusione delle spese processuali a Controparte_1
favore di liquidandole in Euro 852,00 oltre accessori. Parte_1
La ZI, 09.01.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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