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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 8884/2022 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Mastrolia e Riccardo De Blasi, con Parte_1
domicilio eletto come da mandato su separato foglio
ATTRICE
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Corvino, Controparte_1
elettivamente domiciliata come da procura alle liti in atti
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2 n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, la (di seguito indicata semplicemente Controparte_1 come , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare, per CP_1
quanto dedotto in narrativa, il diritto della ad ottenere il rimborso dell'importo recato da bonifico effettuato Parte_1 in data 30.04.2021 avente n. CRO/TNT 1101211200577483 e dell'importo pari ad Euro 20.252,00 e, per l'effetto,
condannare a corrispondere all'odierna ricorrente tutte le somme, comprensive di interessi Controparte_1
, recate dal medesimo bonifico e, dunque, Euro 20.252,00 oltre agli interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, ovvero pari alla diversa minore o maggiore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa. - in subordine, accertare e dichiarare, sempre per quanto dedotto in marrativa, la responsabilità di per il Controparte_1 mancato assolvimento dell'obbligo di collaborazione stabilito dall'art. 24, d.lgs n.11/21 nonché per la violazione del dovere di diligenza professionale e dei canoni di buona fede e correttezza contrattuale e, per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla pari alle somme recate nel bonifico effettuato in Parte_1 data 30.04.2021, allegato n.1 del presente atto di citazione e, dunque, ad Euro 20.250,00 oltre agli interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, ovvero pari alla diversa minore o maggiore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
L'attrice deduceva che in data 30.04.2021, dal conto on line, aveva versato alla , Controparte_2
con bonifico contrassegnato da un codice CRO, l'importo di Euro 20.252,00 quale acconto per l'acquisto di alcune attrezzature tecniche da installare su un autocarro di sua proprietà.
Esponeva che il bonifico era stato eseguito sull'IBAN indicato dalla nella mail del 30.04.2025 CP_2
e che nell'ordine di bonifico era stato pure indicato il beneficiario, ovvero la detta società CP_2
Aggiungeva che, successivamente, apprendeva dalla che l'importo era stato versato su un CP_2
conto differente, atteso che il codice IBAN era errato per cui si rivolgeva la sera stessa del 03.05.2021 al consulente Business First della propria banca, il quale in data 04.05.2021 aveva attivato la procedura di recall.
Precisava che, nelle more di detta procedura, si accorgeva che pure la mail originaria di invio del codice IBAN da parte della era scomparsa dalla casella di posta sia del fornitore che del CP_2
committente, per cui contattato nuovamente il proprio consulente, aveva iniziato a sospettare che si trattasse di una truffa ad opera di terzi.
denuncia-querela e reclamo, respinto dall'ABF, Collegio di Bari, adiva questo Tribunale per CP_3
ottenere l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Si costituiva che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“rigettare integralmente la domanda;
condannare parte attrice alla rifusione delle spese”. Contr Rilevava l'infondatezza della domanda, poiché non vi era alcuna responsabilità attribuibile alla essendosi limitata ad eseguire il bonifico sulla base dell'IBAN indicato dalla società attrice e richiamava all'uopo la relativa giurisprudenza ed il d.lgs n.11/2010, evidenziando che la procedura di recall, relativamente alla quale non vi era alcuna prova, era stata attivata tardivamente, per stessa ammissione della società attrice in data 04.05.2022, quando il beneficiario aveva ormai svuotato il conto.
Produceva l'estratto conto ed i dati relativi al beneficiario.
Concessi i termini per il deposito di memorie e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
La domanda attorea è infondata e, pertanto, andrà rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che, in tema di pagamenti elettronici, il nostro ordinamento si é adeguato, prima, alla direttiva 2007/64/CE, con l'introduzione del d.lgs n.11/2010, poi, al Regolamento UE n.751/2015, che ha comportato alcune modifiche al detto decreto legislativo, assicurando servizi di pagamento tramite l'area unica dei pagamenti, cd. SEPA, completamente automatizzato, che assicura trasferimenti rapidi, diminuendone i costi, solo in base all'IBAN.. Tale sistema di pagamento non consente al pagatore del beneficiario alcun riscontro circa la corrispondenza dell'iban al beneficiario indicato nella distinta di bonifico, giacché il beneficiario viene individuato solo tramite l'identificativo unico.
Ed infatti, secondo detto d.lgs n.11/2010, e più precisamente l'art. 24, comma 1, “se un ordine di pagamento é eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico”.
Alla luce di tale disposizione, pertanto, la convenuta non ha alcuna responsabilità, avendo solo, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il dovere di compiere “sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario é tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non é possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, é tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela...”.
Ebbene, nel caso di specie, volendo pure considerare che la procedura di recall del bonifico sia stata attivata in data 04.05.2021, a tale data non era ormai possibile recuperare i fondi dell'operazione di pagamento, atteso che dall'estratto conto del beneficiario, emerge che quest'ultimo aveva già disposto delle somme in data 03.05.2021, mentre la formale comunicazione alla convenuta dell'accaduto risulta formulata solo il 14.05.2021.
Rilevato che la procedura di recall, anche qualora avesse potuto produrre effetti istantanei, comunque non avrebbe consentito alla società attrice di recuperare le somme bonificate, atteso che il CP_5
ne aveva già disposto, unico onere disatteso dalla convenuta é stato quello di dare comunque riscontro tempestivo alla detta procedura di recall, anche al fine di evitare all'attore di prendere conoscenza di tutti i dati relativi al beneficiario solo in questa sede, circostanza, quest'ultima, che tuttavia non rileva sotto il profilo della responsabilità in ordine ai fatti di causa, ma solo limitatamente alle spese del presente procedimento, risultando accertato il mancato assolvimento dell'obbligo di collaborazione ex art.24 d.lgs. n.11/2010.
D'altronde nel momento in cui è sorto il detto obbligo di collaborazione a carico della convenuta, il danno patito dalla società attrice si era già consumato ed alcuna prova di ulteriori successivi danni risulta fornita.
Le spese di causa vengono poste, pertanto, a carico della convenuta, avendo quest'ultima solo in questa sede fornito i dati relativi alla persona ed al conto del . CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: 1) Rigetta le domande attoree di pagamento e, accertato il tardivo assolvimento dell'obbligo di collaborazione ex art.24 d.lgs. n.11/2010 posto a carico della convenuta Controparte_1
[...]
2) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano Controparte_1
in Euro 2.804,00, di cui Euro 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 17.01.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 17.01.2025
Il G.O.
Avv. Carmela Convertini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 8884/2022 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Mastrolia e Riccardo De Blasi, con Parte_1
domicilio eletto come da mandato su separato foglio
ATTRICE
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Corvino, Controparte_1
elettivamente domiciliata come da procura alle liti in atti
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2 n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, la (di seguito indicata semplicemente Controparte_1 come , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare, per CP_1
quanto dedotto in narrativa, il diritto della ad ottenere il rimborso dell'importo recato da bonifico effettuato Parte_1 in data 30.04.2021 avente n. CRO/TNT 1101211200577483 e dell'importo pari ad Euro 20.252,00 e, per l'effetto,
condannare a corrispondere all'odierna ricorrente tutte le somme, comprensive di interessi Controparte_1
, recate dal medesimo bonifico e, dunque, Euro 20.252,00 oltre agli interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, ovvero pari alla diversa minore o maggiore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa. - in subordine, accertare e dichiarare, sempre per quanto dedotto in marrativa, la responsabilità di per il Controparte_1 mancato assolvimento dell'obbligo di collaborazione stabilito dall'art. 24, d.lgs n.11/21 nonché per la violazione del dovere di diligenza professionale e dei canoni di buona fede e correttezza contrattuale e, per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla pari alle somme recate nel bonifico effettuato in Parte_1 data 30.04.2021, allegato n.1 del presente atto di citazione e, dunque, ad Euro 20.250,00 oltre agli interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, ovvero pari alla diversa minore o maggiore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
L'attrice deduceva che in data 30.04.2021, dal conto on line, aveva versato alla , Controparte_2
con bonifico contrassegnato da un codice CRO, l'importo di Euro 20.252,00 quale acconto per l'acquisto di alcune attrezzature tecniche da installare su un autocarro di sua proprietà.
Esponeva che il bonifico era stato eseguito sull'IBAN indicato dalla nella mail del 30.04.2025 CP_2
e che nell'ordine di bonifico era stato pure indicato il beneficiario, ovvero la detta società CP_2
Aggiungeva che, successivamente, apprendeva dalla che l'importo era stato versato su un CP_2
conto differente, atteso che il codice IBAN era errato per cui si rivolgeva la sera stessa del 03.05.2021 al consulente Business First della propria banca, il quale in data 04.05.2021 aveva attivato la procedura di recall.
Precisava che, nelle more di detta procedura, si accorgeva che pure la mail originaria di invio del codice IBAN da parte della era scomparsa dalla casella di posta sia del fornitore che del CP_2
committente, per cui contattato nuovamente il proprio consulente, aveva iniziato a sospettare che si trattasse di una truffa ad opera di terzi.
denuncia-querela e reclamo, respinto dall'ABF, Collegio di Bari, adiva questo Tribunale per CP_3
ottenere l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Si costituiva che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“rigettare integralmente la domanda;
condannare parte attrice alla rifusione delle spese”. Contr Rilevava l'infondatezza della domanda, poiché non vi era alcuna responsabilità attribuibile alla essendosi limitata ad eseguire il bonifico sulla base dell'IBAN indicato dalla società attrice e richiamava all'uopo la relativa giurisprudenza ed il d.lgs n.11/2010, evidenziando che la procedura di recall, relativamente alla quale non vi era alcuna prova, era stata attivata tardivamente, per stessa ammissione della società attrice in data 04.05.2022, quando il beneficiario aveva ormai svuotato il conto.
Produceva l'estratto conto ed i dati relativi al beneficiario.
Concessi i termini per il deposito di memorie e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
La domanda attorea è infondata e, pertanto, andrà rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che, in tema di pagamenti elettronici, il nostro ordinamento si é adeguato, prima, alla direttiva 2007/64/CE, con l'introduzione del d.lgs n.11/2010, poi, al Regolamento UE n.751/2015, che ha comportato alcune modifiche al detto decreto legislativo, assicurando servizi di pagamento tramite l'area unica dei pagamenti, cd. SEPA, completamente automatizzato, che assicura trasferimenti rapidi, diminuendone i costi, solo in base all'IBAN.. Tale sistema di pagamento non consente al pagatore del beneficiario alcun riscontro circa la corrispondenza dell'iban al beneficiario indicato nella distinta di bonifico, giacché il beneficiario viene individuato solo tramite l'identificativo unico.
Ed infatti, secondo detto d.lgs n.11/2010, e più precisamente l'art. 24, comma 1, “se un ordine di pagamento é eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico”.
Alla luce di tale disposizione, pertanto, la convenuta non ha alcuna responsabilità, avendo solo, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il dovere di compiere “sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario é tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non é possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, é tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela...”.
Ebbene, nel caso di specie, volendo pure considerare che la procedura di recall del bonifico sia stata attivata in data 04.05.2021, a tale data non era ormai possibile recuperare i fondi dell'operazione di pagamento, atteso che dall'estratto conto del beneficiario, emerge che quest'ultimo aveva già disposto delle somme in data 03.05.2021, mentre la formale comunicazione alla convenuta dell'accaduto risulta formulata solo il 14.05.2021.
Rilevato che la procedura di recall, anche qualora avesse potuto produrre effetti istantanei, comunque non avrebbe consentito alla società attrice di recuperare le somme bonificate, atteso che il CP_5
ne aveva già disposto, unico onere disatteso dalla convenuta é stato quello di dare comunque riscontro tempestivo alla detta procedura di recall, anche al fine di evitare all'attore di prendere conoscenza di tutti i dati relativi al beneficiario solo in questa sede, circostanza, quest'ultima, che tuttavia non rileva sotto il profilo della responsabilità in ordine ai fatti di causa, ma solo limitatamente alle spese del presente procedimento, risultando accertato il mancato assolvimento dell'obbligo di collaborazione ex art.24 d.lgs. n.11/2010.
D'altronde nel momento in cui è sorto il detto obbligo di collaborazione a carico della convenuta, il danno patito dalla società attrice si era già consumato ed alcuna prova di ulteriori successivi danni risulta fornita.
Le spese di causa vengono poste, pertanto, a carico della convenuta, avendo quest'ultima solo in questa sede fornito i dati relativi alla persona ed al conto del . CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: 1) Rigetta le domande attoree di pagamento e, accertato il tardivo assolvimento dell'obbligo di collaborazione ex art.24 d.lgs. n.11/2010 posto a carico della convenuta Controparte_1
[...]
2) condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano Controparte_1
in Euro 2.804,00, di cui Euro 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 17.01.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 17.01.2025
Il G.O.
Avv. Carmela Convertini