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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/10/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2157/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
MI AN Presidente
NU NI Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto in data 11.06.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. Maria Cristina Parte_1 C.F._1
AR e l'Avv. Paolo Senaldi,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
anagraficamente residente in [...]1,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO SEDE.
Conclusioni: come precisate dalla parte costituita all'udienza celebrata in data
23.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno celebrato matrimonio concordatario in Vanzaghello (VA) in data
22.06.2008 optando per il regime patrimoniale della separazione legale dei beni2 e hanno stabilito la loro residenza abituale in Lonate Pozzolo (VA), Via Milano n. 4, in un immobile condotto in locazione.
Dalla loro unione è nato il figlio minorenne (il 07.02.2009). Per_1
A mezzo del decreto n. 5374/2022, pubblicato in data 30.10.2022 (a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 4602/2022), questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale delle parti (tra le altre) alle seguenti condizioni: “2) Il minore
[...]
viene affidato, secondo le regole dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori e Persona_2
collocato prevalentemente presso la madre in Lonate Pozzolo alla Via Milano n. 4; 3) salvo diversi accordi tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse del minore e delle sue esigenze, e compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso, si dispone che il signor Controparte_1
eserciti il diritto di visita previo accordo con la signora 4) Il periodo di
[...] Parte_1
permanenza di presso il padre durante le vacanze natalizie ed estive dovrà Persona_2
essere concordato di volta in volta con la signora 5) Le parti manifestano la propria Parte_1
disponibilità a facilitare l'incontro del minore con il genitore non presente il giorno del suo compleanno;
6)
La casa coniugale sita in Lonate Pozzolo alla via Milano n. 4 viene assegnata alla signora
[...]
con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze […] 9) Il contributo al mantenimento del Pt_1
minore viene fissato nella misura di euro 200,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano. La somma dovuta a titolo di mantenimento dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese presso l'Iban già indicato;
[…] 12) L'assegno unico per il figlio sarà percepito, come già in essere, dalla Sig.ra Persona_2 3. Parte_1
***
A mezzo del ricorso depositato in data 10.06.2025, per quello che qui rileva, la ricorrente ha chiesto emettere la pronuncia divorzile, disporre l'affido esclusivo del figlio alla sua persona “data la perpetrata assenza della figura paterna e permettere altresì alla sig.ra di Pt_1
rinnovare la carta d'identità e i documenti validi per l'espatrio del minore in autonomia, senza la necessità del consenso paterno” e confermare le ulteriori condizioni concordate in sede di separazione. Tra l'altro, a sostegno delle proprie istanze, ha dedotto di svolgere “attività professionale presso “Arti Grafiche Cellerino Srl”, in Gallarate, Via Cesare Battisti n. 5, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.000,00; il sig. invece, parrebbe non Controparte_1
lavorare” e ha lamentato che il resistente, trasferitosi a IR NA (KR), non contribuisce in alcun modo al mantenimento di e “Non mostra interesse nei confronti del Per_1
figlio, non incontrandolo mai, chiamandolo sporadicamente e non versando alcuna somma per il suo mantenimento”.
Alla prima udienza celebrata in data 23.10.2025, nella contumacia del resistente che si è rifiutato di ritirare l'atto, parzialmente modificando i provvedimenti giudiziali vigenti, il giudice relatore ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “1) dispone
l'affido super esclusivo del figlio minorenne alla ricorrente che potrà assumere essa sola tutte le decisioni anche straordinarie per garantirgli il celere soddisfacimento dei suoi bisogni;
2) autorizza la madre a chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole CP_2
essendone il genitore affidatario in via super esclusiva;
3) dispone che il resistente frequenti il figlio minorenne nel rispetto dei desideri e degli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultimo comunicando tempestivamente alla madre gli accordi sul punto presi;
4) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse del figlio, di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dello stesso” e ha rimesso la causa in decisione.
***
Nella contumacia del resistente4 è stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi e, pertanto, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 ai fini della richiesta pronuncia divorzile, non apparendo possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Per quanto riguarda il regime di affidamento di , giova ricordare che detta scelta Per_1
deve essere effettuata in base al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta dalla verifica dell'idoneità o inidoneità dei genitori e dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita del figlio, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivatogli dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurargli il migliore sviluppo della personalità. In questa prospettiva, l'individuazione del genitore affidatario deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità dell'uno o dell'altro di crescere ed educare il figlio che necessariamente deve fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto nel recente passato il proprio ruolo nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente domestico che è in grado di offrire5.
Nella fattispecie che qui ci occupa, il resistente si è sostanzialmente disinteressato del figlio minorenne al cui mantenimento non ha provato di avere contribuito e con il quale non ha saputo mantenere una relazione significativa. La madre, al contrario, è stata in grado di offrire al minore la sua presenza costante e assidua e di soddisfarne i molteplici bisogni.
Ne consegue che va confermato l'affido super esclusivo di alla madre (già disposto Per_1
dal giudice istruttore in via provvisoria e urgente) per consentirle di assumere da sola tutte le decisioni ordinarie e straordinarie (e, quindi, anche chiedere e ottenere il rilascio e/o il rinnovo del d. i. valido per l'espatrio e del passaporto sottoscrivendo essa sola tutta la documentazione all'uopo necessaria).
Inoltre, devono confermarsi il collocamento di presso la madre e l'assegnazione a Per_1
quest'ultima della casa coniugale.
Il resistente frequenterà il figlio minorenne nel rispetto dei desideri e degli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultimo, comunicando tempestivamente alla madre gli accordi sul punto presi con il figlio, anche in ragione dell'età di (ormai sedicenne). Per_1
Da un punto di vista economico, devono essere confermate le condizioni già concordate dalle parti, omologate nel giudizio di separazione e disattese dal resistente (come, peraltro, ha richiesto la ricorrente).
Infine, nell'esclusivo interesse del minore, i genitori manterranno un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e si impegneranno a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro (quanto meno) alla presenza di . Per_1 ***
Le spese di lite devono essere dichiarate non ripetibili in ragione di 1/3 (rispetto alla domanda sullo status alla quale soltanto la ricorrente ha manifestato di avere interesse). I restanti 2/3, secondo la c.d. regola della soccombenza, liquidati come da dispositivo ex
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di bassa complessità, della limitata attività espletata e del mancato deposito di nota spese, sono posti a carico del resistente contumace (riconoscendo i valori minimi tabellari previsti per le fasi 1, 2 e 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in Vanzaghello (VA) il 22.06.2008;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
3) CONFERMA l'affido super esclusivo di alla madre che Persona_2
potrà assumere da sola tutte le decisioni ordinarie e straordinarie (sottoscrivendo essa sola tutta la documentazione all'uopo necessaria);
4) CONFERMA il collocamento del figlio minorenne delle parti presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
5) DISPONE che il resistente frequenti il figlio minorenne nel rispetto dei desideri e degli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultimo comunicando tempestivamente alla madre gli accordi sul punto presi con il figlio;
6) CONFERMA l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario indiretto del figlio versando alla madre l'importo mensile di € 200,00, rivalutato Per_1
come per legge (prima rivalutazione a novembre 2023), entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario e di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per la prole come da protocollo vigente presso la Corte d'Appello di Milano
(recentemente aggiornato);
Pag. 5 di 6 7) DÀ ATTO CHE la ricorrente ha il diritto di continuare a chiedere e percepire dall' il 100% dell'Assegno Unico e universale spettante per la prole quale genitore CP_2
affidatario in via super esclusiva;
8) PRESCRIVE ai genitori, nell'esclusivo interesse del minore, di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro (quanto meno) alla presenza di;
Per_1
9) DICHIARA non ripetibili 1/3 delle spese di lite;
10) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente i restanti 2/3 che liquida in complessivi € 3.141,33, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 23.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
NU NI MI AN
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 1 ricorrente 2 V. doc. 2 ricorrente 3 V. doc. 3 ricorrente
Pag. 2 di 6 4 Cui gli atti introduttivi del presente giudizio sono stati ritualmente notificati in data 19.07.2025
Pag. 3 di 6 5 cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023
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