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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/05/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 2628 /2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale diGenova Prima Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico Dottor Daniele Bianchi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa introdotta da
C.F. , parte Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata VIA FIESCHI 3/1 16100 GENOVA presso lo studio dell'Avv. CAMPIONE MONICA che la rappresenta e difende in forza di procura a margine delle difese introduttive
C.F. , parte Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata VIA FIESCHI 3/1 16100 GENOVA presso lo studio dell'Avv. CAMPIONE MONICA che la rappresenta e difende in forza di procura a margine delle difese introduttive
C.F. parte elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata VIA FIESCHI 3/1 16100 GENOVA presso lo studio dell'Avv. CAMPIONE MONICA che la rappresenta e difende in forza di procura a margine delle difese introduttive Controparte_2
C.F. parte elettivamente domiciliata VIA
[...] P.IVA_2
FIESCHI 3/1 16100 GENOVA presso lo studio dell'Avv. CAMPIONE MONICA che la rappresenta e difende in forza di procura a margine delle difese introduttive Controparte_3
C.F. parte elettivamente
[...] P.IVA_3 domiciliata VIA FIESCHI 3/1 16100 GENOVA presso lo studio dell'Avv. CAMPIONE MONICA che la rappresenta e difende in forza di procura a margine delle difese introduttive Controparte_4
C.F. parte elettivamente
[...] P.IVA_4 domiciliata VIA FIESCHI 3/1 16100 GENOVA presso lo studio dell'Avv. CAMPIONE MONICA che la rappresenta e difende in forza di procura a margine delle difese introduttive Controparte_5
C.F. parte
[...] P.IVA_5 elettivamente domiciliata VIA FIESCHI 3/1 16100 GENOVA presso lo studio dell'Avv. CAMPIONE MONICA che la rappresenta e difende in forza di procura a margine delle difese introduttive Controparte_6
C.F. parte elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_6
VIA FIESCHI 3/1 16100 GENOVA presso lo studio dell'Avv. CAMPIONE MONICA che la rappresenta e difende in forza di procura a margine delle difese introduttive Controparte_7
C.F. parte elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_7
VIA FIESCHI 3/1 16100 GENOVA presso lo studio dell'Avv. CAMPIONE MONICA che la rappresenta e difende in forza di procura a margine delle difese introduttive Controparte_8
C.F. parte elettivamente
[...] P.IVA_8 domiciliata VIA FIESCHI 3/1 16100 GENOVA presso lo studio dell'Avv. CAMPIONE MONICA che la rappresenta e difende in forza di procura a margine delle difese introduttive PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_9 con il patrocinio dell'avv. RUSSO PAOLO PARTE CONVENUTA
sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti introduttivi in comparsa di risposta e precisate in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto e considerato in diritto
- che gli attori indicati in epigrafe con atto di citazione ritualmente notificato convenivano in giudizio la Controparte_1
(di seguito: allegando che in data 14.6.2023 veniva
[...] convocata l'assemblea dei soci della per il 6.7.2023 (in seconda convocazione);
- che le parti attrici lamentano:
1. l'illegittimità dell'assemblea deducendo i sottostanti motivi: a) che l'assemblea dei soci è stata convocata e si è tenuta in Napoli e non nella sede legale sita in Genova;
b) che in data 4.7.2023 veniva comunicata la modifica dell'ordine del giorno di detta assemblea senza il rispetto del preavviso di 20 giorni richiesto dalla disciplina statutaria;
c) che il Consiglio direttivo aveva omesso la trasmissione di adeguata informazione preordinata alla utile partecipazione all'assemblea; in particolare il bilancio non era stato “reso facilmente fruibile agli associati”, nonostante le numerose richieste formulate in tal senso;
2. che all'esito della suddetta assemblea veniva approvato il regolamento dell'associazione per l'elezione dei componenti del consiglio direttivo la cui legittimità è contestata dalla parte attrice per i seguenti motivi: a) in quanto in contrasto con il dettato dello statuto in materia di individuazione dei soggetti associabili;
in particolare, l'art. 7 del regolamento approvato in quella sede assembleare, nell'escludere le Sezioni della dal novero degli associati aventi diritto di voto in assemblea, si porrebbe in contrasto con l'art. 5 dello Statuto, in forza del quale la ammette come associati senza discriminazione alcuna persone fisiche o enti del terzo settore che ne facciano domanda (art. 5). b) nella misura in cui, in assenza di previsioni statutarie a riguardo, il regolamento qui impugnato introduceva liste bloccate per l'elezione del consiglio direttivo e limitava il numero delle candidature;
c) perché il regolamento de quo introduceva la possibilità di tenere in via telematica l'assemblea per l'elezione del consiglio direttivo, sebbene nello statuto non vi fosse alcuna previsione che legittimasse tale modalità di riunione degli associati;
3. che - sulla base del regolamento qui impugnato - si svolgevano in data 29/09/2023 le elezioni per i componenti del consiglio direttivo, i cui risultati risultano illegittimi in quanto: a) dette elezioni sono state effettuate sulla base del regolamento illegittimo e qui impugnato ed in particolare senza la partecipazione al voto delle sezioni locali della b) attuate con modalità esclusivamente telematiche senza il rispetto della disciplina in materia di privacy e trasparenza, ma con il solo ausilio della CP_10 società non certificata per garantire la regolarità, la trasparenza e l'affidabilità delle operazioni di voto telematiche;
- che gli attori insistevano dunque:
▪ per l'annullamento delle assemblee e delle delibere adottate il 6.7.2023,
▪ in subordine per l'annullamento della delibera di approvazione del Regolamento di elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e
▪ per il conseguente annullamento dell'assemblea e delle delibere adottate il 29.9.2023 e in particolare dell'elezione del Consiglio Direttivo;
▪ per la nomina di un commissario ad acta per la gestione dell' formulando istanza CP_11 sospensiva delle delibere impugnate ex art. 23, c. 3 c.c.;
- che la si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione della Contro domanda cautelare e di quella di merito formulate da controparte, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione delle Sezioni in quanto soggetti non associati ai fini dell'impugnativa di cui all'art. 23 c.c.
- che con ordinanza del 22.5.2024, veniva rigettata la richiesta di sospensiva per insussistenza del periculum in mora;
- che concessi i termini ex art. 171 ter cpc, le parti precisavano così le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
- che infatti va preliminarmente osservato che sussiste la legittimazione attiva in quanto - a tacer d'altro - quantomeno due (dei dieci) attori costituiti, e più precisamente e Parte_2
, sono sicuramente dotati di legittimazione attiva Parte_1 in quanto persone fisiche associate alla SNS;
- che a tal fine vale ricordare che – a mente dell'art. 23 cc - le delibere assembleari possono essere impugnate da “qualunque associato”;
- che - nel merito - la domanda va accolta, per quanto di ragione;
- che con riferimento all'impugnativa dell'assemblea del 6.7.23 (motivi sub 1) si devono rigettare integralmente le doglianze attoree;
- che innanzitutto, circa il motivo sub 1 a), non può ritenersi che la delibera del 6.7.2023 sia invalida per essere stata approvata nel corso di un'assemblea tenutasi al di fuori della sede legale, poiché né gli artt. 14 e ss. c.c. né lo statuto stabiliscono alcun obbligo in tal senso;
- che anzi è lo stesso art. 9, c. 2 dello statuto a presupporre che l'assemblea possa tenersi in luoghi diversi, non necessariamente coincidenti con la sede legale, nella misura in cui richiede che l'avviso di convocazione debba contenere l'indicazione del “luogo” dell'assemblea;
- che analogamente non ha pregio la censura mossa dagli attori sub 1 b) contro la modifica tardiva (in data del 4.7.2023) dell'o.d.g. dell'assemblea del 6.7.2023, in quanto la citata comunicazione del 4.7.2023 conteneva esclusivamente la precisazione che alcuni argomenti all'ordine del giorno sarebbero stati affrontati con le maggioranze e la disciplina dell'Assemblea ordinaria, mentre il punto relativo alla modifica comma 6 dell'art. 9 dello Statuto avrebbe richiesto il ricorso alla sessione di assemblea straordinaria (cfr. convocazione 4.7.2023 doc. 6 att. 1). Nessuna modifica dell'o.d.g. risulta quindi prospettabile;
- che va respinto anche il motivo sub 1 c), relativo all'omessa informazione societaria, in quanto emerge agli atti che il bilancio sia stato comunicato agli associati che ne avevano fatto richiesta (cfr. prod. 12 attore e prod. 16 convenuto);
- che diversamente - con riferimento invece al punto 2 - deve riconoscersi la fondatezza della domanda attorea di annullamento della delibera del 6.7.2023, limitatamente all'esclusione prevista nel regolamento delle Sezioni della dal novero degli associati aventi diritto al voto in assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio direttivo (cfr. prod. 5 conv. punto 6 o.d.g.);
- che infatti l'art. 7 di detto regolamento elettorale impugnato stabilisce:
▪ da un lato, che possono partecipare all'assemblea “i Rappresentanti degli Enti del terzo settore associati alla
(comma 2, lett. b) e CP_9
▪ dall'altro, che “Non sono considerati Enti del terzo settore le articolazioni territoriali della anche denominate CP_9
“Sezioni”, pure se autonomamente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” (comma 3);
- che ciò detto, va osservato che l'art. 5 II co. dello statuto prevede che
“Gli associati sono le persone fisiche, le Associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017” (cioè il c.d. Terzo Settore) che presentino richiesta di adesione all'organo amministrativo;
- che l'art. 5 dello Statuto ribadisce il “carattere aperto” dell'associazione che “non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati”;
- che nessun dubbio può sussistere sul fatto che le “articolazioni territoriali” della (o “Sezioni”) siano vere e proprie soggettività giuridiche autonome, e non già meri “organi” della nazionale;
- che ciò discende dallo stesso art. 1 comma 3 dello Statuto secondo il quale le “Sezioni SNS” sono qualificate espressamente come “enti autonomi sotto ogni aspetto [giuridico, amministrativo, fiscale]” ;
- che quindi l'impugnato art. 7 del regolamento – laddove impedisce ad enti autonomi corrispondenti alle “Sezioni” iscritte al “Terzo Settore” di essere ammesse come associate alla SNS – costituisce evidentemente un contenuto di natura discriminatoria contraria alle prescrizioni statutarie sopra richiamate.
- che conseguentemente la delibera assembleare del 6.7.2023 (doc. 5 att) al punto 6 dell'o.d.g. (cioè l'approvazione del citato Regolamento) avrebbe dovuto essere allora assoggettata al quorum previsto per le modifiche statutarie;
- che la delibera è stata invece adottata con il quorum dell'assemblea ordinaria (cfr. anche nota 1) e deve quindi essere annullata ai sensi dell'art. 23 c.c.;
- che - per completezza - non sono invece accoglibili le censure sub 2 b) in quanto l'art. 9 dello statuto disciplina soltanto alcuni aspetti del procedimento di votazione assembleare ed è pertanto suscettibile di integrazione da parte di un regolamento ai sensi dell'art. 20, c. 2 dello statuto, che prevede appunto che “l'assemblea delibera il regolamento sociale previsto dall'articolo uno del presente statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi generali e particolari non trattati dallo stesso”;
- che il regolamento impugnato rientra in tale fattispecie;
- che per i medesimi motivi non sono fondate le argomentazioni attoree di cui al motivo sub 2 c) in ordine all'illegittimità del regolamento elettorale, nella parte in cui introduce la possibilità di esprimere il voto in assemblea in modalità telematica (cfr. art. 14 del regolamento elettorale);
- che dall'annullamento della delibera di cui al punto 6 dell'ordine del giorno dell'assemblea del 6.7.2025 (approvazione del regolamento per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo) consegue (motivo sub 3) la necessità di dichiarare, in via consequenziale, l'annullamento integrale della delibera di assemblea del 29.9.2023 di proclamazione degli eletti, in quanto adottata in conformità ad un regolamento illegittimo per i motivi espressi sub 2 a); - che peraltro non è accoglibile la domanda di nomina di un
“commissario ad acta” per la gestione della non trovando riscontro nell'ordinamento positivo l'attribuzione all'Autorità Giudiziaria di detti poteri generali di nomina;
- che infatti il potere di nomina degli amministratori delle associazioni è riconosciuto all'autorità giudiziaria solamente in seno a quelle del Terzo settore dall'art. 29 Dlgs 117/17 (meglio conosciuto come Codice del Terzo Settore), che a sua volta richiama la procedura di cui all'art. 2409 cc;
- che tale procedimento non è stato mai azionato, e ciò a prescindere dal fatto che il dgls 117/17 non pare applicabile nel caso di specie, atteso il mancato perfezionamento dell'iscrizione della al Terzo Settore, come riconosciuto da parte attrice (pag. 4 cit.);
- che le ulteriori doglianze attoree contenute nella memoria ex art 171 ter n. 2 cpc (del 20.6.2024) sono tardive o comunque assorbite;
- che le prove dedotte sono superflue ai fini della decisione;
- che le difficoltà interpretative dello Statuto relativamente al ruolo e alla funzione delle Sezioni territoriali della (difficoltà attestate anche dai rilievi effettuati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 6.5.21 (doc. 2 fasc. conv.) in sede di valutazione della richiesta di di iscrizione al Terzo Settore) giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali;
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1. annulla la deliberazione assembleare del 6.7.2023 limitatamente all'approvazione del regolamento per l'elezione dei componenti del consiglio direttivo (punto 6 dell'o.d.g.);
2. annulla integralmente la delibera assembleare del 29.9.2023;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Genova, addì 15/05/2025
IL GIUDICE UNICO
(DANIELE BIANCHI) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta qui di seguito il testo della comunicazione 4.6.23 (doc. 6 att,)