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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del g.o.p. Carmela Caranna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3580 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato Palermo, Via Generale Vincenzo Streva, n. 24,
[...] presso lo Studio dell'avv. Lo Coco Giovanna, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
OPPONENTE
E
, nata a [...], il [...], C.F. Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Messina, n. 15, presso lo C.F._2 studio dell'avv. De Giacomo Anna Maria, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note per la trattazione scritta depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c., tenutasi in data 23 aprile 2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione a precetto notificato il 18 marzo 2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio , al fine di dichiarare, in primis, la Controparte_1 nullità dell'atto di precetto notificatogli per l'eccessività delle somme dalla stessa precettate. In subordine, chiedeva la riduzione delle somme dovute all'opposta ad
€ 2.880,00.
A fondamento dell'opposizione, il deduceva l'avvenuta Pt_1 corresponsione, in contanti, di parte dell'importo precettato, mediante prestiti richiesti a parenti ed amici, nonché la mancanza di prova dell'importo richiesto,
Tribunale di Palermo
pro quota, dalla , a titolo di spese straordinarie asseritamente CP_1 sostenute in favore dei figli minori.
Affermava il infatti, di aver corrisposto, in contanti, un importo di Pt_1
€1.480,00 in relazione alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre del 2023, nonché per la mensilità di gennaio dell'anno 2024 e di essere riuscito in ciò grazie ai prestiti concessigli da parenti e amici che lo hanno sostenuto, specie in considerazione del suo status di disoccupazione dal settembre 2023. Evidenziava, inoltre, la consapevolezza, da parte dell'opposta, delle condizioni riportate, ragion per cui egli richiedeva una condanna della stessa ex art. 96 c.p.c..
Quanto all'importo di € 181,87, richiestogli a titolo di quota per spese straordinarie in favore dei figli, sosteneva l'opponente la carenza di elementi probanti, relativi alla fonte delle spendite asseritamente sostenute.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 maggio 2024, si costituiva in giudizio la , la quale richiamava il titolo posto a base del CP_1 precetto, costituito dalla sentenza del Tribunale di Palermo, recante n. 346/2024
R. Sent., pubblicata in data 22 gennaio 2024 (vgs all. 4, atto di citazione). Quanto alle spese straordinarie, assumeva l'esistenza dei documenti comprovanti le stesse, per € 363,74, come da ricevute prodotte all'all.to 5 della propria comparsa di costituzione. In ragione di tutto ciò, evidenziava l'insussistenza della mala fede adombrata dalla controparte nella formazione del precetto opposto.
Rilevava pure, parte opposta, come l'erroneo ammontare delle somme precettate non comporterebbe la nullità dell'atto.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio.
*
All'udienza del 23 aprile 2025, trattata con le forme dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento era posto in decisione a seguito del deposito delle memorie conclusionali e delle note d'udienza per la trattazione scritta.
§§§
La fase istruttoria del presente procedimento si è sviluppata mediante l'interrogatorio formale dell'opposta e mediante la prova testimoniale con teste di parte opponente.
All'udienza del 15 gennaio 2025, la , sottoposta ad interrogatorio CP_1 formale, riportava che il aveva lavorato per tutta l'estate del 2023 e che Pt_1 lo stesso non le aveva mai riferito di difficoltà economiche, causa di ritardi nella
Tribunale di Palermo 2 corresponsione del mantenimento. Riportava come vera la circostanza che il le aveva dato somme in contanti, ma assumeva che le stesse fossero di Pt_1 importo irrisorio (“100-200 euro”), che, comunque, dovevano essere imputate a mensilità pregresse;
così come a spese pregresse erano stati imputati i 400,00 euro corrispostile dall'opponente e oggetto del messaggio whatsapp prodotto dal
Pt_1
La riconosceva l'ulteriore messaggio whatsapp avente ad oggetto un CP_1 importo di € 300,00, che era stato comunque corrisposto a copertura di spese sostenute per i figli. Disconosceva la il messaggio whatsapp per cui il CP_1 le aveva corrisposto l'importo di 480,00 euro, né la stessa ricordava tale Pt_1 dazione. Conferma l'opposta la provenienza del messaggio del gennaio 2024, relativo all'importo di € “300,00, a fronte della somma di € 780,00”, ma lo riporta sempre a spese per i figli precedentemente affrontate e non a mensilità relative all'assegno di mantenimento.
Alla successiva udienza del 19 febbraio 2025, veniva escussa la teste ES
, compagna dell'opponente “da circa un anno e mezzo”, la quale ha
[...] dichiarato di aver dato in prestito a costui, nel mese di ottobre 2023, l'importo di
€400,00 e di ricordare che ciò era accaduto dopo la fine dell'attività lavorativa del
Riferiva pure di aver potuto provvedere al prestito poiché era all'epoca Pt_1 occupata e che, successivamente, il le aveva restituito “a poco a poco” la Pt_1 somma, tanto da non doverle più nulla. A tal riguardo, ricordava che il le Pt_1 aveva spiegato il motivo del prestito e che lo stesso, in sua presenza, aveva consegnato l'importo alla . CP_1
§§§
Si ravvisa l'infondatezza dell'opposizione proposta, per i motivi che seguono.
Devesi in primis esaminare l'eccezione di parte opponente, avente ad oggetto la pretesa nullità o inefficacia dell'atto di precetto, per asserita eccessività delle somme richieste.
A tal riguardo, l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 della Corte Suprema di
Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. n. 5515/2008 e Cass. n. 2938/1992), ribadendo ancora una volta il principio di diritto, secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è
Tribunale di Palermo 3 sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente.
Accantonato ogni dubbio circa la nullità dell'atto di precetto notificato, deve passarsi al merito della vicenda.
La produzione documentale delle parti, unitamente alle risultanze dell'interrogatorio formale, non forniscono prove certe circa la destinazione delle somme corrisposte in contanti dal alla . Le affermazioni Pt_1 CP_1 compiute nel corso dell'interrogatorio formale di questa appaiono, difatti, non contraddittorie e caratterizzate da logicità, sicchè ben può concludersi per un'assenza di prova circa la destinazione degli importi corrisposti in contanti a copertura dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, piuttosto che di spese precedentemente sostenute dall'opposta.
Devesi evidenziare, piuttosto, per quel che riguarda le spese straordinarie, che l'opposta ha documentalmente provato l'importo delle stesse.
Anche la prova testimoniale apportata dall'opponente, sulla cui affidabilità non pare possano sorgere dubbi, come adombrato da parte opposta, giacchè, senz'alcuna sollecitazione al riguardo, la teste ha dichiarato aver ricevuto indietro l'importo dato in prestito, non raggiunge la certezza di poter comprendere se l'importo di 400,00 euro corrisposto dal alla sia stato a titolo Pt_1 CP_1 di mantenimento o di spese anteriormente sostenute da questa.
Infatti, la teste riferisce di aver dato in prestito al la Testimone_1 Pt_1 somma di € 400,00, dopo che egli le aveva riferito che la l'avrebbe CP_1 destinata al mantenimento dei figli. La assiste, quindi, alla dazione ES dell'importo, ma nulla può riferire circa la effettiva destinazione della somma, ovvero se la stessa fosse dovuta effettivamente a titolo di mantenimento o a copertura di spese precedentemente affrontate.
In mancanza di riscontri probatori circa l'importo delle somme consegnate e circa la loro destinazione, l'opposizione dev'essere rigettata, sicchè la deduzione attinente alla condanna ex art. 96 c.p.c. pare priva di fondamento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo.
Tribunale di Palermo 4
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
1) rigetta l'opposizione per quanto in motivazione;
2) condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 1.280,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese vive sostenute, rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e
C.P.A. se dovute, come per legge.
Palermo, lì 20 maggio 2025
IL G.O.P.
Carmela Caranna
Tribunale di Palermo 5