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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/12/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa ES Di CA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1123/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Craparo, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. William Giacalone, giusta procura in atti,
-resistente-
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: crediti retributivi – risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'11.04.2024, l'odierna ricorrente chiede dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'adeguamento dell'indennità di posizione organizzativa con decorrenza dall'1.01.2016 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannarsi l'
[...]
alla corresponsione, in suo favore, della somma pari a 4.403,63 Controparte_1 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, a titolo di adeguamento dell'indennità di posizione organizzativa nonché al pagamento dell'indennità di risultato, da liquidarsi in via equitativa, e al versamento dei relativi contributi previdenziali;
chiede altresì condannarsi l' convenuta alla CP_1 corresponsione - a titolo di risarcimento del danno subito in ragione del mancato adeguamento dell'indennità di posizione organizzativa - del medesimo importo pari a 4.403,63 euro. Con condanna alle spese.
Si è costituita in giudizio l' , eccependo preliminarmente Controparte_1 la prescrizione delle pretese azionate e deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito in giudizio l' , CP_2 chiedendo pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda di parte, in relazione alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale, con accertamento, in caso di accoglimento, della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna del datore di lavoro al versamento delle contribuzioni. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
______________________
Va premesso che il CCNL del Comparto Sanità 1998-2001 prevedeva all'art. 20 che “1. Le aziende ed enti, sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio, istituiranno posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità.
2. Le posizioni organizzative, a titolo esemplificativo, possono riguardare settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, quali ad esempio i processi assistenziali, oppure lo svolgimento di: attività di staff e/o studio;
di ricerca;
ispettive di vigilanza e controllo;
di coordinamento di attività didattica.
3. La graduazione delle funzioni è definita da ciascuna azienda o ente in base a criteri adottati per valutare le posizioni organizzative individuate. Nella graduazione delle funzioni le aziende ed enti tengono conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa: a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;
b) grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati;
c) complessità delle competenze attribuite;
d) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite;
e) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali” e all'art. 21 che “1. Le aziende o enti formulano in via preventiva i criteri generali per conferire al personale indicato nel comma 2 gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite.
2. Per il conferimento degli incarichi le aziende o enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D nonché - limitatamente al personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale - nella categoria C per tipologie di particolare rilievo professionale coerenti con l'assetto organizzativo dell'azienda o ente.
3. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato e, in relazione ad essi, è corrisposta l'indennità di funzione prevista dall'art. 36, da attribuire per la durata dell'incarico. Al finanziamento dell'indennità si provvede con il fondo previsto dall'art. 39. 4. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di funzione è soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza non inferiore all'anno. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.
5. A tal fine le aziende e gli enti determinano in via preventiva i criteri che informano i predetti sistemi di valutazione da gestire attraverso i servizi di controllo interno o nuclei di valutazione.
6. In caso di eventuale valutazione negativa, gli organismi di cui al comma 5, prima della definitiva formalizzazione, acquisiscono in contraddittorio le considerazioni del dipendente anche assistito da un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia.
7. L'esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei dipendenti interessati. Di esso si tiene conto nell'affidamento di altri incarichi.
8. La revoca dell'incarico comporta la perdita dell'indennità di funzione da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico già acquisito ai sensi dell'art. 35 ed ove spettante quello dell'art. 36, comma 3. 9. Il personale della categoria C cui sia stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con le modalità del comma 3 e lo abbia svolto per un periodo di sei mesi - prorogabile ad un anno - con valutazione positiva, in presenza di posto vacante del medesimo profilo nella dotazione organica della categoria D, partecipa alla selezione interna dell'art 16 sulla base di un colloquio con precedenza nel passaggio. In tal caso le aziende ed enti valutano, in rapporto ai costi, la opportunità della riconversione nella categoria D del corrispondente posto della categoria C”; a seguire, l'art. 36 del medesimo CCNL individuava la misura dell'indennità di funzione, stabilendo che “1. Al dipendente cui sia conferito l'incarico per una delle posizioni organizzative di cui agli artt. 20 e 21 compete, oltre al trattamento economico iniziale di cui alla tabella 9 secondo la categoria e livello di appartenenza ed alla retribuzione di risultato, un'indennità di funzione in misura variabile da un minimo di L.
6.000.000 ad un massimo di L. 18.000.000. 2. Tale indennità assorbe i compensi per lavoro straordinario.
3. Nel caso in cui per effetto di una diversa organizzazione dell'azienda o ente, la posizione organizzativa venga soppressa ed il dipendente ad essa preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive con riferimento ai risultati raggiunti, allo stesso viene attribuita la fascia economica successiva a quella di inquadramento. Qualora abbia già raggiunto l'ultima fascia, allo stesso viene attribuito - a titolo personale - un importo pari all'ultimo incremento di fascia ottenuto”.
Successivamente, il CCNL del Comparto Sanità 2016-2018 ha disposto all'art. 20 che “1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare degli incarichi è finanziato con le risorse del fondo denominato “Condizioni di lavoro e incarichi” ed è costituito dall'indennità d'incarico.
Restano ferme la corresponsione dell'indennità professionale specifica per i profili per i quali è prevista, nonché dei compensi per la performance e la remunerazione delle particolari condizioni di lavoro di cui al Titolo VIII Capo III (Indennità).
2. L'indennità relativa agli incarichi di organizzazione assorbe il compenso per il lavoro straordinario. Tale compenso è comunque spettante qualora il valore di tali incarichi sia definito in misura inferiore ad euro 3.227,85. 3. L'indennità
d'incarico va da un minimo di € 1.678,48 ad un massimo di € 12.000,00 annui lordi per tredici mensilità, in relazione a quanto risultante dal provvedimento di graduazione e in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo dell'Azienda o Ente.
4. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico di funzione è soggetto a specifica valutazione annuale nonché a valutazione finale al termine dell'incarico.
5. La valutazione annuale è effettuata nell'ambito del ciclo della performance ed il suo esito positivo dà titolo alla corresponsione dei premi di cui all'art. 81, comma 6. 6. Le Aziende e gli Enti prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa acquisiscono, in contraddittorio, le considerazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona o legale di sua fiducia. L'esito della valutazione finale è rilevante per l'affidamento dello stesso o di altri incarichi”, specificando altresì all'art. 22 che “1. Gli incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione” e all'art. 23 che “1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art. 2, comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto) del presente CCNL, cessano di avere efficacia i seguenti articoli: - art. 20 del CCNL del 7.4.1999 “Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni”; - art. 21 del CCNL del 7.4.1999 e art.11 del CCNL del 20.9.2001 “Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca – Indennità di funzione”; - art. 36 del CCNL del 7.4.1999, art.11 del
CCNL del 20.9.2001 e art.49 del CCNL integrativo del 20.9.2001 “Misura dell'indennità di funzione”; - art. 10 CCNL del 20.9.2001 – II biennio economico, art.5 CCNL integrativo del
20.9.2001, art. 19 del CCNL del 19.4.2004 e art.4 CCNL del 10.4.2008 “Coordinamento”.
2. In tutti gli articoli dei CCNL vigenti in cui si fa espresso riferimento a posizione organizzativa e coordinamento e relative indennità la dizione deve intendersi riferita agli incarichi del presente capo e alle relative indennità con la decorrenza fissata nel presente articolo”, mentre il CCNL 2019/2021, nel disciplinare il trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, ha quantificato in 9.501,00 euro l'importo minimo dell'indennità di posizione annuale da corrispondere con cadenza mensile per tredici mensilità.
Sul punto, va altresì osservato come la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 25 ottobre 2021, n.
29906) abbia pacificamente affermato che “nella interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, a fronte di espressioni prive di un significato chiaro ed univoco, deve ricercarsi, come previsto dall'art. 1362 cod. civ., la comune intenzione delle parti sociali, valutandosi il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto collettivo, e si devono interpretare tutte le clausole rilevanti le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che senza compiere le valutazioni indicate nel riportato principio, aveva attribuito valore di deroga al principio della normale applicabilità anche nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio dei benefici riconosciuti con effetto retroattivo a clausola del contratto collettivo per i dipendenti da case di cura private per gli anni 1988 – 1990 non avente chiara ed univoca portata in tal senso)”.
4.1. In motivazione viene ribadito che non esiste nel vigente ordinamento giuridico un principio di parità di trattamento economico dei lavoratori, che impedisca alla disciplina collettiva di prevedere in determinate situazioni una differenziazione della retribuzione pur a parità di categoria e di mansioni e che, pertanto, le parti sociali, nell'esercizio della loro autonomia collettiva, possono prevedere, in occasione del rinnovo di un contratto collettivo, che determinati aumenti della retribuzione, riconosciuti con effetto retroattivo, spettino unicamente ai lavoratori in servizio alla data del rinnovo, e non anche ai lavoratori cessati dal servizio a tale data, ancorché in servizio nel precedente periodo, relativamente al quale siano stati (retroattivamente) attribuiti i miglioramenti retributivi;
e peraltro viene precisato, in linea con il principio di cui a Cass. n. 3811/1982, che “per escludere l'applicabilità degli effetti retroattivi del nuovo contratto collettivo ai lavoratori cessati dal servizio anteriormente alla data di conclusione di esso, è necessario che le parti sociali, nell'esplicazione della loro autonomia contrattuale, limitino i benefici stessi ai soli lavoratori “in servizio” alla data di conclusione del nuovo contratto collettivo”: così che “costituisce elemento rilevante la circostanza … che le parti sociali, nello stabilire la decorrenza e la durata dell'accordo, nessuna distinzione pongano fra dipendenti “in servizio” e quelli non più in servizio alla data della stipulazione”.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, occorre rilevare che se da un lato, per escludere l'applicabilità degli effetti retroattivi del nuovo contratto collettivo ai lavoratori cessati dal servizio anteriormente alla data di conclusione dello stesso, è necessario che le parti sociali limitino espressamente detti benefici ai soli dipendenti ancora in organico, dall'altro è documentato (e, ancor più, incontestato) che i suindicati CCNL di categoria non abbiano circoscritto il diritto all'adeguamento dell'indennità di posizione organizzativa ai soli dipendenti in servizio.
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto della diffida inviata in data 6.12.2023 (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente), va riconosciuto il diritto di parte ricorrente all'adeguamento dell'indennità di posizione organizzativa previsto dai CCNL di categoria (rispetto al quale, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria, cfr. Consiglio di Stato 11 febbraio 2013, n. 748) con decorrenza dal 6.12.2018, con conseguente condanna dall' resistente al relativo pagamento e al versamento dei contributi CP_1 previdenziali.
Diversamente, non appare condivisibile la domanda risarcitoria formulata dalla parte ricorrente, in quanto - a differenza del giudizio definito dalla Corte di Appello di Palermo e menzionato in ricorso
– il caso di specie non trae origine dall'omesso compimento delle attività propedeutiche di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, ma verte sulla mancata corresponsione dell'adeguamento dell'indennità di posizione organizzativa previsto dai CCNL succedutisi nel tempo, con riguardo alla quale la parte ricorrente – sulla quale gravava ex art. 2697
c.c. il relativo onere probatorio - non ha allegato né tantomeno dimostrato in giudizio l'entità del danno subito.
Per quanto concerne, invece, la domanda avente ad oggetto l'indennità di risultato, giova evidenziarsi che se per un verso, avuto riguardo alla data di notifica del ricorso (20.05.2024), risulta prescritto il diritto azionato relativamente al periodo antecedente al 20.05.2019, per l'altro appare sfornito di prova il diritto esercitato con riferimento al periodo compreso tra il 20.05.2019 e il 28.02.2021 (data di cessazione del rapporto di lavoro), posto che la parte ricorrente si è limitata a dimostrare di aver svolto correttamente l'incarico di posizione organizzativa che le competeva esclusivamente nel periodo compreso tra l'1.04.2015 e il 31.03.2018 (cfr. doc. 16 del fascicolo di parte ricorrente, dal quale si evince che l'O.I.V. ha valutato positivamente l'attività da lei espletata nel suddetto periodo), omettendo qualsivoglia deduzione in ordine al periodo successivo. Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso e alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'adeguamento della indennità di posizione organizzativa previsto dai CCNL di categoria con decorrenza dal 6.12.2018, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, e alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale e, per l'effetto, condanna l' al relativo Controparte_1 pagamento e al versamento dei contributi previdenziali;
rigetta per il resto:
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, l'11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
ES Di CA
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa ES Di CA, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1123/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Craparo, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. William Giacalone, giusta procura in atti,
-resistente-
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: crediti retributivi – risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'11.04.2024, l'odierna ricorrente chiede dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento dell'adeguamento dell'indennità di posizione organizzativa con decorrenza dall'1.01.2016 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannarsi l'
[...]
alla corresponsione, in suo favore, della somma pari a 4.403,63 Controparte_1 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, a titolo di adeguamento dell'indennità di posizione organizzativa nonché al pagamento dell'indennità di risultato, da liquidarsi in via equitativa, e al versamento dei relativi contributi previdenziali;
chiede altresì condannarsi l' convenuta alla CP_1 corresponsione - a titolo di risarcimento del danno subito in ragione del mancato adeguamento dell'indennità di posizione organizzativa - del medesimo importo pari a 4.403,63 euro. Con condanna alle spese.
Si è costituita in giudizio l' , eccependo preliminarmente Controparte_1 la prescrizione delle pretese azionate e deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito in giudizio l' , CP_2 chiedendo pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda di parte, in relazione alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale, con accertamento, in caso di accoglimento, della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna del datore di lavoro al versamento delle contribuzioni. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
______________________
Va premesso che il CCNL del Comparto Sanità 1998-2001 prevedeva all'art. 20 che “1. Le aziende ed enti, sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio, istituiranno posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità.
2. Le posizioni organizzative, a titolo esemplificativo, possono riguardare settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, quali ad esempio i processi assistenziali, oppure lo svolgimento di: attività di staff e/o studio;
di ricerca;
ispettive di vigilanza e controllo;
di coordinamento di attività didattica.
3. La graduazione delle funzioni è definita da ciascuna azienda o ente in base a criteri adottati per valutare le posizioni organizzative individuate. Nella graduazione delle funzioni le aziende ed enti tengono conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa: a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;
b) grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati;
c) complessità delle competenze attribuite;
d) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite;
e) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali” e all'art. 21 che “1. Le aziende o enti formulano in via preventiva i criteri generali per conferire al personale indicato nel comma 2 gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite.
2. Per il conferimento degli incarichi le aziende o enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D nonché - limitatamente al personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale - nella categoria C per tipologie di particolare rilievo professionale coerenti con l'assetto organizzativo dell'azienda o ente.
3. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato e, in relazione ad essi, è corrisposta l'indennità di funzione prevista dall'art. 36, da attribuire per la durata dell'incarico. Al finanziamento dell'indennità si provvede con il fondo previsto dall'art. 39. 4. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di funzione è soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza non inferiore all'anno. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.
5. A tal fine le aziende e gli enti determinano in via preventiva i criteri che informano i predetti sistemi di valutazione da gestire attraverso i servizi di controllo interno o nuclei di valutazione.
6. In caso di eventuale valutazione negativa, gli organismi di cui al comma 5, prima della definitiva formalizzazione, acquisiscono in contraddittorio le considerazioni del dipendente anche assistito da un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia.
7. L'esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei dipendenti interessati. Di esso si tiene conto nell'affidamento di altri incarichi.
8. La revoca dell'incarico comporta la perdita dell'indennità di funzione da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico già acquisito ai sensi dell'art. 35 ed ove spettante quello dell'art. 36, comma 3. 9. Il personale della categoria C cui sia stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con le modalità del comma 3 e lo abbia svolto per un periodo di sei mesi - prorogabile ad un anno - con valutazione positiva, in presenza di posto vacante del medesimo profilo nella dotazione organica della categoria D, partecipa alla selezione interna dell'art 16 sulla base di un colloquio con precedenza nel passaggio. In tal caso le aziende ed enti valutano, in rapporto ai costi, la opportunità della riconversione nella categoria D del corrispondente posto della categoria C”; a seguire, l'art. 36 del medesimo CCNL individuava la misura dell'indennità di funzione, stabilendo che “1. Al dipendente cui sia conferito l'incarico per una delle posizioni organizzative di cui agli artt. 20 e 21 compete, oltre al trattamento economico iniziale di cui alla tabella 9 secondo la categoria e livello di appartenenza ed alla retribuzione di risultato, un'indennità di funzione in misura variabile da un minimo di L.
6.000.000 ad un massimo di L. 18.000.000. 2. Tale indennità assorbe i compensi per lavoro straordinario.
3. Nel caso in cui per effetto di una diversa organizzazione dell'azienda o ente, la posizione organizzativa venga soppressa ed il dipendente ad essa preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive con riferimento ai risultati raggiunti, allo stesso viene attribuita la fascia economica successiva a quella di inquadramento. Qualora abbia già raggiunto l'ultima fascia, allo stesso viene attribuito - a titolo personale - un importo pari all'ultimo incremento di fascia ottenuto”.
Successivamente, il CCNL del Comparto Sanità 2016-2018 ha disposto all'art. 20 che “1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare degli incarichi è finanziato con le risorse del fondo denominato “Condizioni di lavoro e incarichi” ed è costituito dall'indennità d'incarico.
Restano ferme la corresponsione dell'indennità professionale specifica per i profili per i quali è prevista, nonché dei compensi per la performance e la remunerazione delle particolari condizioni di lavoro di cui al Titolo VIII Capo III (Indennità).
2. L'indennità relativa agli incarichi di organizzazione assorbe il compenso per il lavoro straordinario. Tale compenso è comunque spettante qualora il valore di tali incarichi sia definito in misura inferiore ad euro 3.227,85. 3. L'indennità
d'incarico va da un minimo di € 1.678,48 ad un massimo di € 12.000,00 annui lordi per tredici mensilità, in relazione a quanto risultante dal provvedimento di graduazione e in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo dell'Azienda o Ente.
4. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico di funzione è soggetto a specifica valutazione annuale nonché a valutazione finale al termine dell'incarico.
5. La valutazione annuale è effettuata nell'ambito del ciclo della performance ed il suo esito positivo dà titolo alla corresponsione dei premi di cui all'art. 81, comma 6. 6. Le Aziende e gli Enti prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa acquisiscono, in contraddittorio, le considerazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona o legale di sua fiducia. L'esito della valutazione finale è rilevante per l'affidamento dello stesso o di altri incarichi”, specificando altresì all'art. 22 che “1. Gli incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione” e all'art. 23 che “1. Con l'entrata in vigore del presente capo ai sensi dell'art. 2, comma 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto) del presente CCNL, cessano di avere efficacia i seguenti articoli: - art. 20 del CCNL del 7.4.1999 “Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni”; - art. 21 del CCNL del 7.4.1999 e art.11 del CCNL del 20.9.2001 “Affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca – Indennità di funzione”; - art. 36 del CCNL del 7.4.1999, art.11 del
CCNL del 20.9.2001 e art.49 del CCNL integrativo del 20.9.2001 “Misura dell'indennità di funzione”; - art. 10 CCNL del 20.9.2001 – II biennio economico, art.5 CCNL integrativo del
20.9.2001, art. 19 del CCNL del 19.4.2004 e art.4 CCNL del 10.4.2008 “Coordinamento”.
2. In tutti gli articoli dei CCNL vigenti in cui si fa espresso riferimento a posizione organizzativa e coordinamento e relative indennità la dizione deve intendersi riferita agli incarichi del presente capo e alle relative indennità con la decorrenza fissata nel presente articolo”, mentre il CCNL 2019/2021, nel disciplinare il trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, ha quantificato in 9.501,00 euro l'importo minimo dell'indennità di posizione annuale da corrispondere con cadenza mensile per tredici mensilità.
Sul punto, va altresì osservato come la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 25 ottobre 2021, n.
29906) abbia pacificamente affermato che “nella interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, a fronte di espressioni prive di un significato chiaro ed univoco, deve ricercarsi, come previsto dall'art. 1362 cod. civ., la comune intenzione delle parti sociali, valutandosi il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto collettivo, e si devono interpretare tutte le clausole rilevanti le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che senza compiere le valutazioni indicate nel riportato principio, aveva attribuito valore di deroga al principio della normale applicabilità anche nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio dei benefici riconosciuti con effetto retroattivo a clausola del contratto collettivo per i dipendenti da case di cura private per gli anni 1988 – 1990 non avente chiara ed univoca portata in tal senso)”.
4.1. In motivazione viene ribadito che non esiste nel vigente ordinamento giuridico un principio di parità di trattamento economico dei lavoratori, che impedisca alla disciplina collettiva di prevedere in determinate situazioni una differenziazione della retribuzione pur a parità di categoria e di mansioni e che, pertanto, le parti sociali, nell'esercizio della loro autonomia collettiva, possono prevedere, in occasione del rinnovo di un contratto collettivo, che determinati aumenti della retribuzione, riconosciuti con effetto retroattivo, spettino unicamente ai lavoratori in servizio alla data del rinnovo, e non anche ai lavoratori cessati dal servizio a tale data, ancorché in servizio nel precedente periodo, relativamente al quale siano stati (retroattivamente) attribuiti i miglioramenti retributivi;
e peraltro viene precisato, in linea con il principio di cui a Cass. n. 3811/1982, che “per escludere l'applicabilità degli effetti retroattivi del nuovo contratto collettivo ai lavoratori cessati dal servizio anteriormente alla data di conclusione di esso, è necessario che le parti sociali, nell'esplicazione della loro autonomia contrattuale, limitino i benefici stessi ai soli lavoratori “in servizio” alla data di conclusione del nuovo contratto collettivo”: così che “costituisce elemento rilevante la circostanza … che le parti sociali, nello stabilire la decorrenza e la durata dell'accordo, nessuna distinzione pongano fra dipendenti “in servizio” e quelli non più in servizio alla data della stipulazione”.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, occorre rilevare che se da un lato, per escludere l'applicabilità degli effetti retroattivi del nuovo contratto collettivo ai lavoratori cessati dal servizio anteriormente alla data di conclusione dello stesso, è necessario che le parti sociali limitino espressamente detti benefici ai soli dipendenti ancora in organico, dall'altro è documentato (e, ancor più, incontestato) che i suindicati CCNL di categoria non abbiano circoscritto il diritto all'adeguamento dell'indennità di posizione organizzativa ai soli dipendenti in servizio.
Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto della diffida inviata in data 6.12.2023 (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente), va riconosciuto il diritto di parte ricorrente all'adeguamento dell'indennità di posizione organizzativa previsto dai CCNL di categoria (rispetto al quale, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria, cfr. Consiglio di Stato 11 febbraio 2013, n. 748) con decorrenza dal 6.12.2018, con conseguente condanna dall' resistente al relativo pagamento e al versamento dei contributi CP_1 previdenziali.
Diversamente, non appare condivisibile la domanda risarcitoria formulata dalla parte ricorrente, in quanto - a differenza del giudizio definito dalla Corte di Appello di Palermo e menzionato in ricorso
– il caso di specie non trae origine dall'omesso compimento delle attività propedeutiche di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, ma verte sulla mancata corresponsione dell'adeguamento dell'indennità di posizione organizzativa previsto dai CCNL succedutisi nel tempo, con riguardo alla quale la parte ricorrente – sulla quale gravava ex art. 2697
c.c. il relativo onere probatorio - non ha allegato né tantomeno dimostrato in giudizio l'entità del danno subito.
Per quanto concerne, invece, la domanda avente ad oggetto l'indennità di risultato, giova evidenziarsi che se per un verso, avuto riguardo alla data di notifica del ricorso (20.05.2024), risulta prescritto il diritto azionato relativamente al periodo antecedente al 20.05.2019, per l'altro appare sfornito di prova il diritto esercitato con riferimento al periodo compreso tra il 20.05.2019 e il 28.02.2021 (data di cessazione del rapporto di lavoro), posto che la parte ricorrente si è limitata a dimostrare di aver svolto correttamente l'incarico di posizione organizzativa che le competeva esclusivamente nel periodo compreso tra l'1.04.2015 e il 31.03.2018 (cfr. doc. 16 del fascicolo di parte ricorrente, dal quale si evince che l'O.I.V. ha valutato positivamente l'attività da lei espletata nel suddetto periodo), omettendo qualsivoglia deduzione in ordine al periodo successivo. Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso e alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'adeguamento della indennità di posizione organizzativa previsto dai CCNL di categoria con decorrenza dal 6.12.2018, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, e alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale e, per l'effetto, condanna l' al relativo Controparte_1 pagamento e al versamento dei contributi previdenziali;
rigetta per il resto:
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, l'11 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
ES Di CA