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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/08/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dalle magistrate:
Dott.ssa Cristina Midulla Presidente
Dott.ssa Marinella Laudani Consigliera
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliera di cui la terza relatrice ed estensora, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1748/2019 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado da
e Parte_1 Parte_2 rappresentate e difese dall'avvocato GENTILE CINÀ SALVATORE appellanti contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MANNO ALESSANDRO appellato e nei confronti di
Controparte_2
[...]
appellata contumace
****
Con sentenza n. 3590\2019 il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda di liquidazione della quota di accoglieva parzialmente la Controparte_1
domanda riconvenzionale della società di Controparte_2
1 e e delle socie e Controparte_1 Pt_1 Pt_2 Parte_1 Pt_2
di condanna del primo al risarcimento dei danni nei confronti
[...]
della società, rigettava la domanda risarcitoria delle ultime due esperita in proprio, così statuendo: “condanna al risarcimento del Controparte_1
danno in favore della , che liquida in complessive Controparte_2
euro 293.062,18.
Condanna la in solido con le socie Controparte_2 CP_3
[...
e al pagamento, in favore di della Parte_2 Controparte_1
somma di euro 612.601,68 a titolo di liquidazione della quota.
Compensa il valore delle somme sopra determinate e per l'effetto con- danna la in solido con le socie e Controparte_2 Parte_1
al pagamento in favore di della somma Parte_2 Controparte_1
di euro 319.539,5, oltre interessi al taso legale dalla presente pronuncia e fino al soddisfo.
Rigetta le altre domande.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite”.
e impugnano la sentenza, affidandola ai Parte_1 Parte_2
seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza nella parte in cui non ha affermato che la società fosse amministrata in via esclusiva da
[...]
2) erroneità della sentenza nella parte in cui non ha addebitato CP_1
l'ammanco di cassa di euro 250.000,00 a per l'intero e Controparte_1
non per un terzo;
3) erroneità della sentenza in merito alla determinazione dell'ammanco del saldo cassa;
c4) errata determinazione del valore della quota, in violazione dell'art. 2289 cc. 5) errata condanna in solido delle socie con la società al pagamento dell'importo a titolo di liquidazione della quota;
6) errato rigetto della domanda risarcitoria esperita in proprio.
L'appellato si è costituito per resistere al gravame eccependo in via preliminare a) mancata impugnazione della sentenza da parte della società
e disintegrità del contraddittorio;
b) difetto di interesse ad agire delle
2 appellanti, in quanto non più socie in seguito a recesso del 2\8\2018; c) difetto di legittimazione ad agire delle appellanti, in quanto intervenienti adesive dipendenti nel giudizio di primo grado.
Integrato il contraddittorio nei confronti della società con atto di citazione notificato dalle appellanti il 16\1\2020, questa non si costituisce e va dichiarata contumace.
Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall'appellato, essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti della società e sussistendo l'interesse ad agire delle appellanti in proprio, in quanto destinatarie di una pronuncia di condanna in solido con la società in favore di Controparte_1
Secondo l'ordine logico giuridico delle questioni sollevate con l'atto di gravame, va in primo luogo scrutinato il quinto motivo di appello, con il quale le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha pronunciato nei loro confronti la condanna al pagamento del valore della quota, in solido con la società, in difetto di domanda sul punto e con erronea applicazione dell'art. 2291 c.c., non applicabile alla fattispecie in esame.
La censura è fondata, in quanto l'originario attore, odierno appellato, non ha formulato ritualmente e tempestivamente alcuna domanda di condanna nei loro confronti.
Solo nella comparsa conclusionale, quindi tardivamente, ha chiesto la condanna delle socie in solido con la società.
La sentenza va quindi riformata sul punto, dichiarando l'inammissibilità della domanda in oggetto.
L'accoglimento della superiore doglianza determina l'inammissibilità dei primi quattro motivi di gravame, relativi al merito della pronuncia di condanna nei confronti della società, in relazione alla quale difetta l'interesse ad impugnare delle appellanti, recedute dalla società in data antecedente all'instaurazione di questo giudizio.
3 Con l'ultimo motivo di gravame le appellanti censurano il rigetto della domanda riconvenzionale ex art. 2393 bis c.c., di condanna di
[...]
al risarcimento del danno subito in proprio, pari al 50 per cento CP_1
del danno di natura economica, che si è tradotto in mancati utili.
Il primo giudice respingeva la domanda rilevando che “il diritto dei soci di una società di persone a pretendere il riparto degli utili maturati alla fine dell'esercizio, presuppone, infatti, che si tratti di utili reali e non soltanto contabili, che siano stati inseriti nel rendiconto annuale e siano stati approvati;
circostanza che non ricorre nella specie.”
Secondo le appellanti tale motivazione sarebbe errata, dal momento che
“l'azione promossa ex art. 2393 bis c.c. è diretta a reintegrare il patrimonio della società, non a risarcire il danno eventualmente subito dai soggetti agenti. Visto però che la natura giuridica di società in nome collettivo implica che il danno procurato dalla sopra denunciata condotta di si riverbera direttamente sui soci … esse hanno Controparte_1
diritto al ristoro del danno consistente nel pregiudizio patrimoniale di cui si sono fatte carico come soci della società…, nonché come nella mancata percezione di utili nel periodo in cui amministrato la Controparte_1
società.”
La censura è inconferente rispetto alla motivazione della sentenza sopra richiamata, oltre che palesemente infondata, dal momento che confonde i due profili del tutto distinti di pregiudizio sociale e pregiudizio personale del socio. In ogni caso, l'azione incoata ai sensi dell'art. 2393 bis c.c. può essere esperita solo in favore della società e non dei singoli soci.
In considerazione dell'esito della lite, le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia della società Controparte_2
[...]
4 in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_2 Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, n. 3590\2019, emessa
[...]
in data 14 giugno - 19 luglio 2019, dichiara inammissibile la domanda di condanna delle appellanti, in solido con la società
[...]
e alla liquidazione della Controparte_4 Pt_1 Pt_2
quota;
Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
spese integralmente compensate.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 28/07/2025.
La Cons. est. La Presidente
Marinella Laudani Cristina Midulla
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dalle magistrate:
Dott.ssa Cristina Midulla Presidente
Dott.ssa Marinella Laudani Consigliera
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliera di cui la terza relatrice ed estensora, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1748/2019 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado da
e Parte_1 Parte_2 rappresentate e difese dall'avvocato GENTILE CINÀ SALVATORE appellanti contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MANNO ALESSANDRO appellato e nei confronti di
Controparte_2
[...]
appellata contumace
****
Con sentenza n. 3590\2019 il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda di liquidazione della quota di accoglieva parzialmente la Controparte_1
domanda riconvenzionale della società di Controparte_2
1 e e delle socie e Controparte_1 Pt_1 Pt_2 Parte_1 Pt_2
di condanna del primo al risarcimento dei danni nei confronti
[...]
della società, rigettava la domanda risarcitoria delle ultime due esperita in proprio, così statuendo: “condanna al risarcimento del Controparte_1
danno in favore della , che liquida in complessive Controparte_2
euro 293.062,18.
Condanna la in solido con le socie Controparte_2 CP_3
[...
e al pagamento, in favore di della Parte_2 Controparte_1
somma di euro 612.601,68 a titolo di liquidazione della quota.
Compensa il valore delle somme sopra determinate e per l'effetto con- danna la in solido con le socie e Controparte_2 Parte_1
al pagamento in favore di della somma Parte_2 Controparte_1
di euro 319.539,5, oltre interessi al taso legale dalla presente pronuncia e fino al soddisfo.
Rigetta le altre domande.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite”.
e impugnano la sentenza, affidandola ai Parte_1 Parte_2
seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza nella parte in cui non ha affermato che la società fosse amministrata in via esclusiva da
[...]
2) erroneità della sentenza nella parte in cui non ha addebitato CP_1
l'ammanco di cassa di euro 250.000,00 a per l'intero e Controparte_1
non per un terzo;
3) erroneità della sentenza in merito alla determinazione dell'ammanco del saldo cassa;
c4) errata determinazione del valore della quota, in violazione dell'art. 2289 cc. 5) errata condanna in solido delle socie con la società al pagamento dell'importo a titolo di liquidazione della quota;
6) errato rigetto della domanda risarcitoria esperita in proprio.
L'appellato si è costituito per resistere al gravame eccependo in via preliminare a) mancata impugnazione della sentenza da parte della società
e disintegrità del contraddittorio;
b) difetto di interesse ad agire delle
2 appellanti, in quanto non più socie in seguito a recesso del 2\8\2018; c) difetto di legittimazione ad agire delle appellanti, in quanto intervenienti adesive dipendenti nel giudizio di primo grado.
Integrato il contraddittorio nei confronti della società con atto di citazione notificato dalle appellanti il 16\1\2020, questa non si costituisce e va dichiarata contumace.
Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall'appellato, essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti della società e sussistendo l'interesse ad agire delle appellanti in proprio, in quanto destinatarie di una pronuncia di condanna in solido con la società in favore di Controparte_1
Secondo l'ordine logico giuridico delle questioni sollevate con l'atto di gravame, va in primo luogo scrutinato il quinto motivo di appello, con il quale le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha pronunciato nei loro confronti la condanna al pagamento del valore della quota, in solido con la società, in difetto di domanda sul punto e con erronea applicazione dell'art. 2291 c.c., non applicabile alla fattispecie in esame.
La censura è fondata, in quanto l'originario attore, odierno appellato, non ha formulato ritualmente e tempestivamente alcuna domanda di condanna nei loro confronti.
Solo nella comparsa conclusionale, quindi tardivamente, ha chiesto la condanna delle socie in solido con la società.
La sentenza va quindi riformata sul punto, dichiarando l'inammissibilità della domanda in oggetto.
L'accoglimento della superiore doglianza determina l'inammissibilità dei primi quattro motivi di gravame, relativi al merito della pronuncia di condanna nei confronti della società, in relazione alla quale difetta l'interesse ad impugnare delle appellanti, recedute dalla società in data antecedente all'instaurazione di questo giudizio.
3 Con l'ultimo motivo di gravame le appellanti censurano il rigetto della domanda riconvenzionale ex art. 2393 bis c.c., di condanna di
[...]
al risarcimento del danno subito in proprio, pari al 50 per cento CP_1
del danno di natura economica, che si è tradotto in mancati utili.
Il primo giudice respingeva la domanda rilevando che “il diritto dei soci di una società di persone a pretendere il riparto degli utili maturati alla fine dell'esercizio, presuppone, infatti, che si tratti di utili reali e non soltanto contabili, che siano stati inseriti nel rendiconto annuale e siano stati approvati;
circostanza che non ricorre nella specie.”
Secondo le appellanti tale motivazione sarebbe errata, dal momento che
“l'azione promossa ex art. 2393 bis c.c. è diretta a reintegrare il patrimonio della società, non a risarcire il danno eventualmente subito dai soggetti agenti. Visto però che la natura giuridica di società in nome collettivo implica che il danno procurato dalla sopra denunciata condotta di si riverbera direttamente sui soci … esse hanno Controparte_1
diritto al ristoro del danno consistente nel pregiudizio patrimoniale di cui si sono fatte carico come soci della società…, nonché come nella mancata percezione di utili nel periodo in cui amministrato la Controparte_1
società.”
La censura è inconferente rispetto alla motivazione della sentenza sopra richiamata, oltre che palesemente infondata, dal momento che confonde i due profili del tutto distinti di pregiudizio sociale e pregiudizio personale del socio. In ogni caso, l'azione incoata ai sensi dell'art. 2393 bis c.c. può essere esperita solo in favore della società e non dei singoli soci.
In considerazione dell'esito della lite, le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia della società Controparte_2
[...]
4 in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_2 Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, n. 3590\2019, emessa
[...]
in data 14 giugno - 19 luglio 2019, dichiara inammissibile la domanda di condanna delle appellanti, in solido con la società
[...]
e alla liquidazione della Controparte_4 Pt_1 Pt_2
quota;
Conferma per il resto l'impugnata sentenza;
spese integralmente compensate.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 28/07/2025.
La Cons. est. La Presidente
Marinella Laudani Cristina Midulla
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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