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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3145/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3145/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
e
P_
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 11 giugno 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, ad ore 10 sono comparsi:
Per 'avv. TODINI IC UL , Parte_1
Per 'avv. MANZO FEDERICA , P_
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa.
L'Avv. Todini conclude come da atto introduttivo, si riporta alle note difensive già depositate precisando come non sussista prova del contratto fra le parti in causa.
L'Avv. Manzo conclude come da note conclusive depositate, si riporta a tutti gli scritti difensivi, e alle note difensive autorizzate insistendo per il rigetto dell'opposizione e rilevando come abbia dato P_
pagina 1 di 7 prova ampiamente del rapporto di fornitura eseguito in favore dell'unità operativa della società Pt_1
e della corrispondenza dei dati di consumo fatturati a quelli forniti dal distributore locale.
[...]
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3145/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TODINI Parte_1 P.IVA_1 IC UL , elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI 02046 MAGLIANO SABINA ITALIApresso il difensore avv. TODINI IC UL
PARTE ATTRICE opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZO FEDERICA P_ P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA ANNA MAGNANI 14 58100 GROSSETO presso il difensore avv.
MANZO FEDERICA
PARTE CONVENUTA opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
OPPONENTE
- in accoglimento della presente opposizione, revocare ed annullare l'ingiunzione di pagamento n.
272/2022 del 25/01/2022 r.g.n. 599/2022 del Tribunale di Firenze, per i motivi di cui in narrativa, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto ed in assenza dei presupposti di legge per la sua adozione.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge>>.
OPPOSTO reiterate tutte le richieste, anche in via istruttoria, formulate e non ammesse, si confida nel rigetto delle avverse domande e pagina 3 di 7 nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, precisate all'udienza del 26/06/2024 e ivi integralmente trascritte
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze , contrariis
In via preliminare
- concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiu ntivo n. 272/2022 emesso dal Tribunale di
Firenze i n data 25/01/2022 , per la somma di € 5.367,19 ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 cpc, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: In via principale: rigettare le richieste attoree perchè infondate in fatto e diritto per i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 272/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 25/01/2022.
- In via subordinata: accertare e condannare l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta dell'importo di € 5.367,19 interessi di mora ai sensi del d.lgs.vo 231/2001 dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che questo giudice accertasse come dovuto ad per tutti i fatti di cui al presente giudizio, oltre alle spese del procedimento, oltre alle P_
spese del procedimento monitorio.In ogni caso con Vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
FATTO E PROCESSO opponeva il decreto ingiuntivo n. 272/22 emesso dal Tribunale di Firenze su ricorso di Parte_1 contenente ingiunzione di pagare la somma di € 5.367,19 oltre interessi e spese, eccependo P_
di non aver sottoscritto il contratto di somministrazione datato 27/07/2015 e disconoscendo ex art 214 cpc l'intero documento. Assumeva inoltre l'inesistenza degli elementi del contratto, di non aver mai usufruito della fornitura nonché di non aver mai eseguito pagamenti delle fatture emesse da P_
, non avendole mai ricevute.
[...]
Si costituiva in giudizio l'opposta rilevando la piena ed effettiva esecuzione del contratto di fornitura per quasi tre anni, senza che fosse mai pervenuto alcun reclamo in ordine alla valida sottoscrizione del contratto. Rilevava peraltro che il modulo di adesione e di richiesta di applicazione dell'iva agevolata risultava sottoscritto dal sig. , legale rappresentante alla data di sottoscrizione dei Persona_1
documenti, mentre la richiesta di disattivazione della fornitura con suggello del contatore, risultava sottoscritta dal sig. , nuovo legale rappresentante della società alla Parte_2 Parte_1
data di sottoscrizione del detto modulo. produceva altresì i flussi XML con i quali il competente P_
distributore certificava i reali ed effettivi consumi di energia elettrica usufruiti dalle utenze dell'odierno opponente. Chiedeva in ipotesi la verificazione della firma sul contratto.
pagina 4 di 7 Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, veniva disposta la mediazione delegata, che si svolgeva con esito negativo. Assegnati i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante CTU grafologica e, passata in decisione in data 4/11/2024, veniva rimessa sul ruolo per la
CTU grafologica anche sul doc. 4 richiesta di suggello del contatore e per ordine di esibizione ad
IT (email 4/4/2017 doc. 8) ; acquisito il mancato disconoscimento dell'opponente sul doc. 4 e revocato l'incarico al CTU, la causa passava nuovamente in decisione su discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Sull'opposto , in quanto attore sostanziale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, grava l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito, primo fra tutti l'esistenza del contratto di somministrazione, salvo il caso di espressa ammissione dell'opponente.
L'opponente in questo caso ha specificamente negato in atto di citazione di avere sottoscritto il contratto del 27/07/2015 tramite l'allora legale rappresentante , disconoscendone la Controparte_2
firma.
A seguito di istanza di verificazione dell'opposta, eseguita CTU grafologica, è emerso che la firma non appartiene al suddetto legale rappresentante ed è quindi apocrifa.
A conferma della fondatezza dell'indagine tecnica vi è la corrispondenza scambiata prima del giudizio fra l'opponente e la società di recupero crediti, allorchè, appresa dell'esistenza del contratto, ne veniva negata la paternità e riconducibilità a (cfr. docc1-8 dell'opponente). Ancora, la Parte_1 Pt_1
risulta avere sporto denuncia querela ( doc. 9) ai competenti Uffici in data 23/09/2019 per
[...]
“sostituzione di persona e truffa avvenuti fra il 27/7/15 e 23/9/19”.
, di contro, afferma che il contratto sarebbe stato eseguito dall'opponente per tre anni;
che P_
vi sarebbe una unità locale presso l'indirizzo di fornitura di Montefranco Via Valnerina 37 , cessata solo nel 2019; che vi sarebbe stata corrispondenza fra le parti inerente l'esecuzione del contratto;
che la richiesta di suggello del contatore ( doc. 4) del 05/11/2018 a firma del nuovo legale rappresentante
, non sarebbe stata disconosciuta dall'opponente. Parte_2
Ebbene, quanto al pagamento delle precedenti fatture, esso non può dirsi riferibile con assoluta certezza alla società in quanto pagamento eseguito anonimamente in modo non tracciato Parte_1
tramite bollettini postali. Ben potrebbe essere stato effettuato da un terzo , in possesso delle bollette inviate presso il punto di fornitura di Montefranco Via Valnerina 37.
Inoltre, quanto all'unità locale di Montefranco indicata in visura camerale ( doc. 27), essa risulta aperta pagina 5 di 7 il 30/7/2015 e chiusa il giorno dopo 1/8/2015 , mentre soltanto l'annotazione di tale chiusura su domanda risale al 25/03/2019.
Di poi , la corrispondenza intercorsa fra le parti, che confermerebbe secondo la paternità del P_
contratto “a posteriori” – per quanto sconfessata dalla CTU dott.ssa con estrema certezza – , Per_2
non è utilizzabile nel giudizio: in particolare i documenti 7 e 13 ossia la richiesta di Iva agevolata del
3/2/2016 e fax che tuttavia non sono stati ritenuti periziabili dal CTU stante la mancanza dell'originale.
A fronte del disconoscimento tempestivo dell'opponente, detti documenti non possono essere esaminati ai fini della domanda di pagamento.
Ancora , la richiesta di suggello del contatore del 5/11/18 e quindi di interruzione della fornitura di
Montefranco, effettivamente non disconosciuta dall'opponente e quindi riferita a , non Parte_1
può valere come “ratifica” del contratto apocrifo, ciò in quanto il modulo è un prestampato che non lascia spazi per eventuali riserve o condizioni del sottoscrittore, mentre è indubbio che a fronte della non genuinità del contratto detta modulistica era l'unica strada per interrompere immediatamente la fornitura.
Pertanto, benchè l'opposto abbia prodotto i flussi del distributore atti a confermare l'esattezza dei consumi, benchè possa dirsi esistente la fornitura presso l'indirizzo in questione, non può ritenersi provato il fatto costitutivo del credito ossia la stipula del contratto di somministrazione fra le parti con i conseguenti obblighi di pagamento e quindi la riferibilità del consumo all'opponente.
Pertanto , in accoglimento dell'opposizione , il decreto ingiuntivo deve essere revocato .
LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di liquidate come da dispositivo P_
secondo parametri medi di cui al DM 55/2014 , fatta eccezione per la fase decisionale liquidata al minimo stante la semplificazione del rito, in relazione allo scaglione di riferimento della causa. Le spese di CTU, come liquidate, gravano in via definitiva sull'opposto.
Spese di mediazione da ritenersi comprese nelle spese di lite come liquidate, quale fase interna al processo di esigua entità stante il numero di incontri svolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa,
- ACCOGLIE l'opposizione promossa da e per l'effetto Parte_1
pagina 6 di 7 REVOCA il decreto ingiuntivo n. 272/2022 emesso dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente P_ che liquida in € 4.227,00 per compensi, oltre 15% spese Parte_1
generali, Iva e CPA, nonché anticipazioni per iscrizione a ruolo;
- PONE definitivamente le spese di CTU a carico dell'opposta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad ore 16,55 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale da remoto.
Firenze, 11 giugno 2025
Il Giudice onor. dott. Giovanna Colzi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3145/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
e
P_
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 11 giugno 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, ad ore 10 sono comparsi:
Per 'avv. TODINI IC UL , Parte_1
Per 'avv. MANZO FEDERICA , P_
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa.
L'Avv. Todini conclude come da atto introduttivo, si riporta alle note difensive già depositate precisando come non sussista prova del contratto fra le parti in causa.
L'Avv. Manzo conclude come da note conclusive depositate, si riporta a tutti gli scritti difensivi, e alle note difensive autorizzate insistendo per il rigetto dell'opposizione e rilevando come abbia dato P_
pagina 1 di 7 prova ampiamente del rapporto di fornitura eseguito in favore dell'unità operativa della società Pt_1
e della corrispondenza dei dati di consumo fatturati a quelli forniti dal distributore locale.
[...]
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3145/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TODINI Parte_1 P.IVA_1 IC UL , elettivamente domiciliato in PIAZZA GARIBALDI 02046 MAGLIANO SABINA ITALIApresso il difensore avv. TODINI IC UL
PARTE ATTRICE opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZO FEDERICA P_ P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA ANNA MAGNANI 14 58100 GROSSETO presso il difensore avv.
MANZO FEDERICA
PARTE CONVENUTA opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
OPPONENTE
- in accoglimento della presente opposizione, revocare ed annullare l'ingiunzione di pagamento n.
272/2022 del 25/01/2022 r.g.n. 599/2022 del Tribunale di Firenze, per i motivi di cui in narrativa, in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto ed in assenza dei presupposti di legge per la sua adozione.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge>>.
OPPOSTO reiterate tutte le richieste, anche in via istruttoria, formulate e non ammesse, si confida nel rigetto delle avverse domande e pagina 3 di 7 nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, precisate all'udienza del 26/06/2024 e ivi integralmente trascritte
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze , contrariis
In via preliminare
- concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiu ntivo n. 272/2022 emesso dal Tribunale di
Firenze i n data 25/01/2022 , per la somma di € 5.367,19 ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 cpc, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito: In via principale: rigettare le richieste attoree perchè infondate in fatto e diritto per i motivi indicati in narrativa, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 272/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 25/01/2022.
- In via subordinata: accertare e condannare l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta dell'importo di € 5.367,19 interessi di mora ai sensi del d.lgs.vo 231/2001 dal giorno del dovuto al saldo effettivo, ovvero del diverso importo che questo giudice accertasse come dovuto ad per tutti i fatti di cui al presente giudizio, oltre alle spese del procedimento, oltre alle P_
spese del procedimento monitorio.In ogni caso con Vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
FATTO E PROCESSO opponeva il decreto ingiuntivo n. 272/22 emesso dal Tribunale di Firenze su ricorso di Parte_1 contenente ingiunzione di pagare la somma di € 5.367,19 oltre interessi e spese, eccependo P_
di non aver sottoscritto il contratto di somministrazione datato 27/07/2015 e disconoscendo ex art 214 cpc l'intero documento. Assumeva inoltre l'inesistenza degli elementi del contratto, di non aver mai usufruito della fornitura nonché di non aver mai eseguito pagamenti delle fatture emesse da P_
, non avendole mai ricevute.
[...]
Si costituiva in giudizio l'opposta rilevando la piena ed effettiva esecuzione del contratto di fornitura per quasi tre anni, senza che fosse mai pervenuto alcun reclamo in ordine alla valida sottoscrizione del contratto. Rilevava peraltro che il modulo di adesione e di richiesta di applicazione dell'iva agevolata risultava sottoscritto dal sig. , legale rappresentante alla data di sottoscrizione dei Persona_1
documenti, mentre la richiesta di disattivazione della fornitura con suggello del contatore, risultava sottoscritta dal sig. , nuovo legale rappresentante della società alla Parte_2 Parte_1
data di sottoscrizione del detto modulo. produceva altresì i flussi XML con i quali il competente P_
distributore certificava i reali ed effettivi consumi di energia elettrica usufruiti dalle utenze dell'odierno opponente. Chiedeva in ipotesi la verificazione della firma sul contratto.
pagina 4 di 7 Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, veniva disposta la mediazione delegata, che si svolgeva con esito negativo. Assegnati i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante CTU grafologica e, passata in decisione in data 4/11/2024, veniva rimessa sul ruolo per la
CTU grafologica anche sul doc. 4 richiesta di suggello del contatore e per ordine di esibizione ad
IT (email 4/4/2017 doc. 8) ; acquisito il mancato disconoscimento dell'opponente sul doc. 4 e revocato l'incarico al CTU, la causa passava nuovamente in decisione su discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Sull'opposto , in quanto attore sostanziale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, grava l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. di dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito, primo fra tutti l'esistenza del contratto di somministrazione, salvo il caso di espressa ammissione dell'opponente.
L'opponente in questo caso ha specificamente negato in atto di citazione di avere sottoscritto il contratto del 27/07/2015 tramite l'allora legale rappresentante , disconoscendone la Controparte_2
firma.
A seguito di istanza di verificazione dell'opposta, eseguita CTU grafologica, è emerso che la firma non appartiene al suddetto legale rappresentante ed è quindi apocrifa.
A conferma della fondatezza dell'indagine tecnica vi è la corrispondenza scambiata prima del giudizio fra l'opponente e la società di recupero crediti, allorchè, appresa dell'esistenza del contratto, ne veniva negata la paternità e riconducibilità a (cfr. docc1-8 dell'opponente). Ancora, la Parte_1 Pt_1
risulta avere sporto denuncia querela ( doc. 9) ai competenti Uffici in data 23/09/2019 per
[...]
“sostituzione di persona e truffa avvenuti fra il 27/7/15 e 23/9/19”.
, di contro, afferma che il contratto sarebbe stato eseguito dall'opponente per tre anni;
che P_
vi sarebbe una unità locale presso l'indirizzo di fornitura di Montefranco Via Valnerina 37 , cessata solo nel 2019; che vi sarebbe stata corrispondenza fra le parti inerente l'esecuzione del contratto;
che la richiesta di suggello del contatore ( doc. 4) del 05/11/2018 a firma del nuovo legale rappresentante
, non sarebbe stata disconosciuta dall'opponente. Parte_2
Ebbene, quanto al pagamento delle precedenti fatture, esso non può dirsi riferibile con assoluta certezza alla società in quanto pagamento eseguito anonimamente in modo non tracciato Parte_1
tramite bollettini postali. Ben potrebbe essere stato effettuato da un terzo , in possesso delle bollette inviate presso il punto di fornitura di Montefranco Via Valnerina 37.
Inoltre, quanto all'unità locale di Montefranco indicata in visura camerale ( doc. 27), essa risulta aperta pagina 5 di 7 il 30/7/2015 e chiusa il giorno dopo 1/8/2015 , mentre soltanto l'annotazione di tale chiusura su domanda risale al 25/03/2019.
Di poi , la corrispondenza intercorsa fra le parti, che confermerebbe secondo la paternità del P_
contratto “a posteriori” – per quanto sconfessata dalla CTU dott.ssa con estrema certezza – , Per_2
non è utilizzabile nel giudizio: in particolare i documenti 7 e 13 ossia la richiesta di Iva agevolata del
3/2/2016 e fax che tuttavia non sono stati ritenuti periziabili dal CTU stante la mancanza dell'originale.
A fronte del disconoscimento tempestivo dell'opponente, detti documenti non possono essere esaminati ai fini della domanda di pagamento.
Ancora , la richiesta di suggello del contatore del 5/11/18 e quindi di interruzione della fornitura di
Montefranco, effettivamente non disconosciuta dall'opponente e quindi riferita a , non Parte_1
può valere come “ratifica” del contratto apocrifo, ciò in quanto il modulo è un prestampato che non lascia spazi per eventuali riserve o condizioni del sottoscrittore, mentre è indubbio che a fronte della non genuinità del contratto detta modulistica era l'unica strada per interrompere immediatamente la fornitura.
Pertanto, benchè l'opposto abbia prodotto i flussi del distributore atti a confermare l'esattezza dei consumi, benchè possa dirsi esistente la fornitura presso l'indirizzo in questione, non può ritenersi provato il fatto costitutivo del credito ossia la stipula del contratto di somministrazione fra le parti con i conseguenti obblighi di pagamento e quindi la riferibilità del consumo all'opponente.
Pertanto , in accoglimento dell'opposizione , il decreto ingiuntivo deve essere revocato .
LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di liquidate come da dispositivo P_
secondo parametri medi di cui al DM 55/2014 , fatta eccezione per la fase decisionale liquidata al minimo stante la semplificazione del rito, in relazione allo scaglione di riferimento della causa. Le spese di CTU, come liquidate, gravano in via definitiva sull'opposto.
Spese di mediazione da ritenersi comprese nelle spese di lite come liquidate, quale fase interna al processo di esigua entità stante il numero di incontri svolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa,
- ACCOGLIE l'opposizione promossa da e per l'effetto Parte_1
pagina 6 di 7 REVOCA il decreto ingiuntivo n. 272/2022 emesso dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente P_ che liquida in € 4.227,00 per compensi, oltre 15% spese Parte_1
generali, Iva e CPA, nonché anticipazioni per iscrizione a ruolo;
- PONE definitivamente le spese di CTU a carico dell'opposta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad ore 16,55 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale da remoto.
Firenze, 11 giugno 2025
Il Giudice onor. dott. Giovanna Colzi
pagina 7 di 7