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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/09/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53/2025
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 19/09/2025
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. TIANA GIUSEPPE
APPELLANTE/I contro
(ora Controparte_1 Controparte_2
Avv. ANGIUS in sostituzione
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 53/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. TIANA GIUSEPPE come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. SPAGNOLO SANTO come da procura in Controparte_1
APPELLATO /I
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 972/2024, pubblicata in data quale il Tribunale di Sassari rigettava la domanda avanzata dal medesimo appellante volta ad ottenere dalla Compagnia assicurativa il risarcimento del danno derivante dal furto della propria autovettura, per non essere stata rag la prova dell'an debeatur della pretesa attorea. In particolare, il deduceva che: Pt_1
pagina 2 di 7 - in data 7/02/2021, aveva parcheggiato la propria autovettura Audi A4 S.W. tg. FV224RX in Bono, nella via Gioberti, e aveva fatto ritorno presso la propria abitazione in Nuoro con altro veicolo di proprietà, portando con sé le chiavi;
- in data 9/02/2021 aveva appreso dai Carabinieri della compagnia locale, del ritrovamento in agro di Bono della sua autovettura, mancante dei quattro sportelli, dei sedili anteriori e posteriori, del tendalino copricofano posteriore, della centralina e di alcuni oggetti;
- in data 10/02/2021 aveva presentato formale querela per il furto subito ed inoltrato denuncia di sinistro a che aveva disposto peraltro autonoma perizia sul Controparte_1 mezzo. Riferiva, altresì, che la società assicuratrice aveva rigettato la domanda risarcitoria e rifiutato qualsivoglia accordo in merito. Sulla scorta di tali allegazioni chiedeva al tribunale la condanna della convenuta all'adempimen ligazione contrattuale. Si costituiva la eccependo la dolosa causazione dell'evento denunciato e, per Controparte_1
l'effetto, la no summenzionata polizza, domandando il rigetto dell'avversa pretesa. Istruita la causa documentalmente e mediante prova testimonia tribunale stante i fatti provati nel corso del giudizio – in particolare, la circostanza che il “sapesse dell'asporto Pt_1 della centralina prima di visionare il motore e che abbia chiesto al c trezzi di intervenire per la rimozione del mezzo senza comunicare l'esatta posizione” – escludeva l'ipotesi di sottrazione del mezzo ad opera di ignoti, rigettando la domanda attorea. C ciso, regolava le spese di lite secondo soccombenza. Il ha proposto appello lamentando, con diversi motivi, la mancata ammissione delle prove Pt_1
d , e l'utilizzo ai fini probatori “di atti informativi di natura e funzione sommaria e penalistica”. Infatti, secondo l'appellante, sia la Cnr che l'annotazione di PG – proprio per la loro funzione - sarebbero inutilizzabili come prove documentali in sede civile, oltre a non godere di fede privilegiata. Pertanto, ha così reiterato l ie n rime cure. Regolarmente costituita la (già ) ha eccepito, preliminarmente, Controparte_2 CP_3
l'inammissibilità dell'appel siva el merito ha chiesto conferma della sentenza gravata con vittoria di spese. Rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, talché i motivi di appello “debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice” (Cass. SS.UU., sent. 2017, n. 27199). Orbene, in armonia con tali principi - evidenziato che i motivi di appello, sia pure con i dovuti adattamenti, possono consistere anche in una ripresa delle linee difensive di primo grado - deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto l'appellante ha motivato le censure avverso la sentenza impugnata evidenziando, essenzialmente, l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione nel ritenere pagina 3 di 7 non provati gli assunti di parte pur non avendo il giudice ammesso le prove da questa dedotte, ponendo, così, la parte appellata nella condizione di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta ed il giudice in condizione di cogliere, natura portata e senso delle critiche. Le censure di merito, strettamente connesse tra loro, possono essere esaminate congiuntamente, muovendo da un identico profilo di criticità del provvedimento di primo grado diretto a confutare la valutazione degli elementi istruttori e dei fatti di causa operata in prime cure, in relazione all'elemento materiale dell'illecito. L'appellante, infatti, ha lamentato illogicità, contraddittorietà ed erroneità della sentenza per avere il giudice ritenuto non provato il fatto costitutivo della domanda e quindi l'evento furto. Ha lamentato, in contrario, l'appellante di non avere potuto assolvere il proprio onere stante la mancata ammissione delle prove dedotte. Tali doglianze non appaiono fondate. La decisione del primo giudice si fonda correttamente su di un pacifico e risalente approdo giurisprudenziale in virtù del quale, in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità. In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa. Detto diversamente, l'assicuratore convenuto per l'adempimento del contratto nell'allegare l'esclusione della garanzia assicurativa, non propone una eccezione in senso proprio, e non solleva l'attore dagli oneri probatori che gli incombono, risolvendosi la detta allegazione nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda. Ciò posto, sull'assicurato incombe, quindi, non soltanto la prova del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa, ma anche la dimostrazione dell'effettivo verificarsi dell'evento dedott hio. Nella fattispecie, il affermava che: Pt_1
- in data 07. 1 aveva subito il furto del proprio autoveicolo Audi A4 S.W. targato FV224RX;
- il predetto veicolo, al momento del furto, si trovava in Bono, via Gioberti, ove era stato parcheggiato in data 06.02.2021 nelle vicinanze dell'abitazione dei genitori;
- era venuto a conoscenza dell'accaduto in data 09.02.2021 alle ore 22.27 circa, su segnalazione dei Carabinieri di Bono;
- il veicolo era assicurato contro il furto (e atti vandalici) con polizza n. Controparte_1
40017533003385 (cfr. atto di citazione in appello). A Fondamento della propria pretesa, il si è (era) limitato a produrre copia di documenti Pt_1 comprovanti la proprietà de qua, la cart ircolazione dell'autovettura, l'annotazione verbale del Comando di Bono con costatazione dei fatti del 9.2.2021, la denuncia contro ignoti del 10.2.2021 (e successiva integrazione del 13.12.2021), il preventivo dei danni, la polizza assicurativa, la richiesta di risarcimento per il furto subito, la corrispondenza intercorsa con la compagnia assicurativa e la proposta di negoziazione assistita a questa inoltrata. Dal proprio canto, la compagnia assicurativa evidenziava u ie di anomalie caratterizzanti la vicenda. In particolare, le circostanze, secondo cui il “al suo arrivo sul posto del Pt_1
pagina 4 di 7 rinvenimento del veicolo non mostrava alcuna reazione emotiva nel constatare il furto;
[…];mostrava di sapere già che sull'auto non era più presente la centralina elettronica, senza nemmeno aver aperto il cofano del vano motore;
[…] prendeva contatti con il soccorso stradale…, chiedendo l'intervento del carroattrezzi, senza indicare il punto in cui si trovava, né specificare cosa fosse accaduto […]; riferiva di aver posteggiato il veicolo già in data 06/02/2021.. ciononostante, l'intervallo d'interesse per il furto veniva individuato tra le ore 17:00 del 07/02/2021 – giorno della partenza per Nuoro dell'assicurato con altro veicolo – e le 22:27 del 09/02/2021 data del ritrovamento […](cfr. pagg. 4 e ss. della comparsa di costituzione e risposta). Orbene, osserva questa Corte che, dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni ammessi e dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, emergono numerose anomalie e incongruenze sul reale accadimento del fatto storico, che non permettono di ritenere provato il fatto costitutivo del diritto come correttamente valutato dal tribunale. Pacifica, in specie, l'esistenza di una polizza assicurativa tra le parti relativa alla summenzionata autovettura, nonché l'appartenenza dell'evento dannoso dedotto alla categoria di rischi garantiti da detta polizza. In via di premessa logico/fattuale, giova osservare che, in caso di furto di auto parcheggiata sulla pubblica via, il momento iniziale in cui il delitto ipotizzato potrebbe essere stato commesso non può che corrispondere al momento in cui l'autoveicolo non si è trovato più nella disponibilità e/o sotto osservazione del detentore e, pertanto, nel momento in cui l'autoveicolo è stato posto in condizione di parcheggio (in questo caso sulla pubblica via). In riferimento a detto momento è rimasto incontestato che il 7/02/2021 il avesse Pt_1 parcheggiato la propria autovettura “Audi” in Bono, presso l'abitazione dei propr tori, per poi fare ritorno a Nuoro con altra vettura di proprietà, portando con sé le chiavi della prima (auto). Ciò posto, il non dimostra(va) il momento (tempo) e le modalità dell'evento dannoso Pt_1 lamentato. Si evidenzia, infatti, come la denuncia compiegata da parte appellante esplichi efficacia probatoria soltanto con riferimento alle dichiarazioni rese dalla parte stessa dinanzi al pubblico ufficiale, nulla provando in ordine all'effettivo verificarsi dei fatti ivi indicati che non possono assurgere a fatti certi, se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria, di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento (cfr. Cass.civ. ord. n. 32637 del 2022). La mera produzione della denuncia di furto non esime, pertanto, l'assicurato dalla prova rigorosa, in primis, della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato – profilo, questo, non oggetto di contestazione in questa sede - e, in secondo luogo, della verificazione dell'evento- furto. Invero, l'appellante non ha dedotto nessun concreto elemento idoneo a far ritenere che il veicolo fosse stato trafugato da ignoti a sua insaputa. Nulla si rinviene in ordine ad una possibile presenza di testi in grado di potere offrire un riscontro sull'accaduto o al possesso di videoregistrazioni stante, come dichiarato, la mancanza di un circuito di sorveglianza nel perimetro dell'abitazione di famiglia. Inoltre, sebbene nell'arco temporale che va dal giorn 02.2021 al 09.02.2021, l'auto parcheggiata fosse ben visibile dal balcone, i genitori del , presenti nell'abitazione, nulla Pt_1
pagina 5 di 7 erano stati in grado di riferire sulla vicenda: “con questo tempo i miei genitori non sono mai usciti dal balcone” (v. denuncia). Peraltro, non è (era) stato possibile verificare se l'auto presentasse segni di effrazione in quanto rinvenuta dagli operanti “in stato di abbandono” priva, tra gli altri, di tutti e quattro gli sportelli. L'abitacolo appariva, altresì, pulito internamente tale da dubitare della possibile rottura di un vetro al fine di penetrarvi all'interno Ebbene evidenziare, inoltre, che dato il luogo in cui si assume si trovasse l'auto prima dell'asserito furto, vista la sua centralità rispetto all'abitato e alla sua esposizione alla vista dei passanti abituali e dei vicini appare verosimile che fosse difficile per i ladri predisporre una serie di atti decisamente complessi e rumorosi al fine di rimuovere tutti i sedili e le portiere del mezzo, nonché la centralina elettronica: “tutti gli elementi erano stati asportati senza recare alcun danno a carrozzerie e tappezzeria, il veicolo appariva pulito internamente […]” (Doc. 7 –
“annotazioni di PG” – di parte appellata). Dall'esame della Cnr (v.Doc. 7 di parte appellata)– quale elemento che si inserisce in un più complesso quadro probatorio pur non godendo di fede privilegiata - emerge, infatti, che i ladri avrebbero operato sul mezzo con estrema precisione, verosimilmente, “presso idoneo e attrezzato locale al chiuso”. Inoltre, gli operanti evidenziavano che il , giunto sul posto dopo la segnalazione ricevuta ad Pt_1 espressa richiesta aveva dedotto l'im ilità di avviare e manovrare il veicolo in quanto sprovvisto della centralina elettronica. Invero, inspiegabilmente, anticipava detta circostanza pur non a egli (ancora) visionato il vano motore. Lo stesso , poi, sempre in presenza dei militari, prendeva contatti con il soccorso stradale Pt_1 della Bono, chiedendo l'intervento attrezzi, senza Parte_2 indic ificare cosa fosse accaduto: “ sono qua con i Per_1
Carabinieri, vieni a prendermi la macchina?” (v. Doc.7 annotazioni di P Detti rilievi, come correttamente rilevato dal primo giudice, non risultano adeguatamente contrastati, né chiariti dalla parte onerata. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'insieme delle risultanze istruttorie, l'evidenza delle menzionate criticità storico-fattuali e le convergenti considerazioni di carattere logico-deduttivo concorrono a configurare un quadro probatorio circa il denunciato furto del veicolo assicurato assai incerto e non sufficientemente oggettivo e riscontrabile. Sicché nel caso di specie non è assolutamente possibile affermare che nell'arco temporale indicato il sia stato vittima di un furto d'auto a sua insaputa, non essendo stata raggiunta Pt_1 alcuna co prova a riguardo. Né può condividersi quanto da questo sostenuto in merito alla mancata ammissione della prova testimoniale dedotta che nulla avrebbe potuto provare circa l'effettivo verificarsi dell'evento, vertendo su circostanze non contestate (dal capo “A” al “F”) o già documentalmente accertate dalla PG (dal capo “G” al “I”). I capi indicati dal punto “A” al punto “F” si riferiscono, infatti, a circostanze non contestate dalla controparte e antecedenti all'asserito furto;
le circostanze, invece, dedotte, dal punto “G” al punto “I” risultano già accertate dalla PG, oggetto di verbale da redatte, nonché confermate dagli stessi operanti escussi in prime cure (cfr. verbale di rinvenimento e di ud. 23.11.2022). Infine, la circostanza di cui al capo “L” risulta documentalmente provata. Alla luce di quanto sopra deve pertanto confermarsi anche in questa sede il rigetto di tutte le istanze istruttore, nonché dalla Ctu volta alla quantificazione dei danni subiti.
pagina 6 di 7 L'appello deve, quindi, essere rigettato e la sentenza gravata integralmente confermata. Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore causa da € 5.200,01 ad € 26.000,00, valori medi, con esclusione della fase istruttoria) seguono la soccombenza della parte appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronuncia A) rigetta l'appello proposti da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Sassari n. 972/2024 pubblicata in data 30.07.2024; B) condanna parte appellante alla rifusione, in favore di (già ), Controparte_2 CP_3 delle spese di lite del grado, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre accessori di legge;
C) da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 2002 n. 115.
Sassari, 19.09.2025
Il Presidente Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 7 di 7
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 19/09/2025
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. TIANA GIUSEPPE
APPELLANTE/I contro
(ora Controparte_1 Controparte_2
Avv. ANGIUS in sostituzione
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 53/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. TIANA GIUSEPPE come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. SPAGNOLO SANTO come da procura in Controparte_1
APPELLATO /I
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 972/2024, pubblicata in data quale il Tribunale di Sassari rigettava la domanda avanzata dal medesimo appellante volta ad ottenere dalla Compagnia assicurativa il risarcimento del danno derivante dal furto della propria autovettura, per non essere stata rag la prova dell'an debeatur della pretesa attorea. In particolare, il deduceva che: Pt_1
pagina 2 di 7 - in data 7/02/2021, aveva parcheggiato la propria autovettura Audi A4 S.W. tg. FV224RX in Bono, nella via Gioberti, e aveva fatto ritorno presso la propria abitazione in Nuoro con altro veicolo di proprietà, portando con sé le chiavi;
- in data 9/02/2021 aveva appreso dai Carabinieri della compagnia locale, del ritrovamento in agro di Bono della sua autovettura, mancante dei quattro sportelli, dei sedili anteriori e posteriori, del tendalino copricofano posteriore, della centralina e di alcuni oggetti;
- in data 10/02/2021 aveva presentato formale querela per il furto subito ed inoltrato denuncia di sinistro a che aveva disposto peraltro autonoma perizia sul Controparte_1 mezzo. Riferiva, altresì, che la società assicuratrice aveva rigettato la domanda risarcitoria e rifiutato qualsivoglia accordo in merito. Sulla scorta di tali allegazioni chiedeva al tribunale la condanna della convenuta all'adempimen ligazione contrattuale. Si costituiva la eccependo la dolosa causazione dell'evento denunciato e, per Controparte_1
l'effetto, la no summenzionata polizza, domandando il rigetto dell'avversa pretesa. Istruita la causa documentalmente e mediante prova testimonia tribunale stante i fatti provati nel corso del giudizio – in particolare, la circostanza che il “sapesse dell'asporto Pt_1 della centralina prima di visionare il motore e che abbia chiesto al c trezzi di intervenire per la rimozione del mezzo senza comunicare l'esatta posizione” – escludeva l'ipotesi di sottrazione del mezzo ad opera di ignoti, rigettando la domanda attorea. C ciso, regolava le spese di lite secondo soccombenza. Il ha proposto appello lamentando, con diversi motivi, la mancata ammissione delle prove Pt_1
d , e l'utilizzo ai fini probatori “di atti informativi di natura e funzione sommaria e penalistica”. Infatti, secondo l'appellante, sia la Cnr che l'annotazione di PG – proprio per la loro funzione - sarebbero inutilizzabili come prove documentali in sede civile, oltre a non godere di fede privilegiata. Pertanto, ha così reiterato l ie n rime cure. Regolarmente costituita la (già ) ha eccepito, preliminarmente, Controparte_2 CP_3
l'inammissibilità dell'appel siva el merito ha chiesto conferma della sentenza gravata con vittoria di spese. Rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, talché i motivi di appello “debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice” (Cass. SS.UU., sent. 2017, n. 27199). Orbene, in armonia con tali principi - evidenziato che i motivi di appello, sia pure con i dovuti adattamenti, possono consistere anche in una ripresa delle linee difensive di primo grado - deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto l'appellante ha motivato le censure avverso la sentenza impugnata evidenziando, essenzialmente, l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione nel ritenere pagina 3 di 7 non provati gli assunti di parte pur non avendo il giudice ammesso le prove da questa dedotte, ponendo, così, la parte appellata nella condizione di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta ed il giudice in condizione di cogliere, natura portata e senso delle critiche. Le censure di merito, strettamente connesse tra loro, possono essere esaminate congiuntamente, muovendo da un identico profilo di criticità del provvedimento di primo grado diretto a confutare la valutazione degli elementi istruttori e dei fatti di causa operata in prime cure, in relazione all'elemento materiale dell'illecito. L'appellante, infatti, ha lamentato illogicità, contraddittorietà ed erroneità della sentenza per avere il giudice ritenuto non provato il fatto costitutivo della domanda e quindi l'evento furto. Ha lamentato, in contrario, l'appellante di non avere potuto assolvere il proprio onere stante la mancata ammissione delle prove dedotte. Tali doglianze non appaiono fondate. La decisione del primo giudice si fonda correttamente su di un pacifico e risalente approdo giurisprudenziale in virtù del quale, in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità. In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa. Detto diversamente, l'assicuratore convenuto per l'adempimento del contratto nell'allegare l'esclusione della garanzia assicurativa, non propone una eccezione in senso proprio, e non solleva l'attore dagli oneri probatori che gli incombono, risolvendosi la detta allegazione nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda. Ciò posto, sull'assicurato incombe, quindi, non soltanto la prova del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa, ma anche la dimostrazione dell'effettivo verificarsi dell'evento dedott hio. Nella fattispecie, il affermava che: Pt_1
- in data 07. 1 aveva subito il furto del proprio autoveicolo Audi A4 S.W. targato FV224RX;
- il predetto veicolo, al momento del furto, si trovava in Bono, via Gioberti, ove era stato parcheggiato in data 06.02.2021 nelle vicinanze dell'abitazione dei genitori;
- era venuto a conoscenza dell'accaduto in data 09.02.2021 alle ore 22.27 circa, su segnalazione dei Carabinieri di Bono;
- il veicolo era assicurato contro il furto (e atti vandalici) con polizza n. Controparte_1
40017533003385 (cfr. atto di citazione in appello). A Fondamento della propria pretesa, il si è (era) limitato a produrre copia di documenti Pt_1 comprovanti la proprietà de qua, la cart ircolazione dell'autovettura, l'annotazione verbale del Comando di Bono con costatazione dei fatti del 9.2.2021, la denuncia contro ignoti del 10.2.2021 (e successiva integrazione del 13.12.2021), il preventivo dei danni, la polizza assicurativa, la richiesta di risarcimento per il furto subito, la corrispondenza intercorsa con la compagnia assicurativa e la proposta di negoziazione assistita a questa inoltrata. Dal proprio canto, la compagnia assicurativa evidenziava u ie di anomalie caratterizzanti la vicenda. In particolare, le circostanze, secondo cui il “al suo arrivo sul posto del Pt_1
pagina 4 di 7 rinvenimento del veicolo non mostrava alcuna reazione emotiva nel constatare il furto;
[…];mostrava di sapere già che sull'auto non era più presente la centralina elettronica, senza nemmeno aver aperto il cofano del vano motore;
[…] prendeva contatti con il soccorso stradale…, chiedendo l'intervento del carroattrezzi, senza indicare il punto in cui si trovava, né specificare cosa fosse accaduto […]; riferiva di aver posteggiato il veicolo già in data 06/02/2021.. ciononostante, l'intervallo d'interesse per il furto veniva individuato tra le ore 17:00 del 07/02/2021 – giorno della partenza per Nuoro dell'assicurato con altro veicolo – e le 22:27 del 09/02/2021 data del ritrovamento […](cfr. pagg. 4 e ss. della comparsa di costituzione e risposta). Orbene, osserva questa Corte che, dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni ammessi e dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, emergono numerose anomalie e incongruenze sul reale accadimento del fatto storico, che non permettono di ritenere provato il fatto costitutivo del diritto come correttamente valutato dal tribunale. Pacifica, in specie, l'esistenza di una polizza assicurativa tra le parti relativa alla summenzionata autovettura, nonché l'appartenenza dell'evento dannoso dedotto alla categoria di rischi garantiti da detta polizza. In via di premessa logico/fattuale, giova osservare che, in caso di furto di auto parcheggiata sulla pubblica via, il momento iniziale in cui il delitto ipotizzato potrebbe essere stato commesso non può che corrispondere al momento in cui l'autoveicolo non si è trovato più nella disponibilità e/o sotto osservazione del detentore e, pertanto, nel momento in cui l'autoveicolo è stato posto in condizione di parcheggio (in questo caso sulla pubblica via). In riferimento a detto momento è rimasto incontestato che il 7/02/2021 il avesse Pt_1 parcheggiato la propria autovettura “Audi” in Bono, presso l'abitazione dei propr tori, per poi fare ritorno a Nuoro con altra vettura di proprietà, portando con sé le chiavi della prima (auto). Ciò posto, il non dimostra(va) il momento (tempo) e le modalità dell'evento dannoso Pt_1 lamentato. Si evidenzia, infatti, come la denuncia compiegata da parte appellante esplichi efficacia probatoria soltanto con riferimento alle dichiarazioni rese dalla parte stessa dinanzi al pubblico ufficiale, nulla provando in ordine all'effettivo verificarsi dei fatti ivi indicati che non possono assurgere a fatti certi, se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria, di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento (cfr. Cass.civ. ord. n. 32637 del 2022). La mera produzione della denuncia di furto non esime, pertanto, l'assicurato dalla prova rigorosa, in primis, della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato – profilo, questo, non oggetto di contestazione in questa sede - e, in secondo luogo, della verificazione dell'evento- furto. Invero, l'appellante non ha dedotto nessun concreto elemento idoneo a far ritenere che il veicolo fosse stato trafugato da ignoti a sua insaputa. Nulla si rinviene in ordine ad una possibile presenza di testi in grado di potere offrire un riscontro sull'accaduto o al possesso di videoregistrazioni stante, come dichiarato, la mancanza di un circuito di sorveglianza nel perimetro dell'abitazione di famiglia. Inoltre, sebbene nell'arco temporale che va dal giorn 02.2021 al 09.02.2021, l'auto parcheggiata fosse ben visibile dal balcone, i genitori del , presenti nell'abitazione, nulla Pt_1
pagina 5 di 7 erano stati in grado di riferire sulla vicenda: “con questo tempo i miei genitori non sono mai usciti dal balcone” (v. denuncia). Peraltro, non è (era) stato possibile verificare se l'auto presentasse segni di effrazione in quanto rinvenuta dagli operanti “in stato di abbandono” priva, tra gli altri, di tutti e quattro gli sportelli. L'abitacolo appariva, altresì, pulito internamente tale da dubitare della possibile rottura di un vetro al fine di penetrarvi all'interno Ebbene evidenziare, inoltre, che dato il luogo in cui si assume si trovasse l'auto prima dell'asserito furto, vista la sua centralità rispetto all'abitato e alla sua esposizione alla vista dei passanti abituali e dei vicini appare verosimile che fosse difficile per i ladri predisporre una serie di atti decisamente complessi e rumorosi al fine di rimuovere tutti i sedili e le portiere del mezzo, nonché la centralina elettronica: “tutti gli elementi erano stati asportati senza recare alcun danno a carrozzerie e tappezzeria, il veicolo appariva pulito internamente […]” (Doc. 7 –
“annotazioni di PG” – di parte appellata). Dall'esame della Cnr (v.Doc. 7 di parte appellata)– quale elemento che si inserisce in un più complesso quadro probatorio pur non godendo di fede privilegiata - emerge, infatti, che i ladri avrebbero operato sul mezzo con estrema precisione, verosimilmente, “presso idoneo e attrezzato locale al chiuso”. Inoltre, gli operanti evidenziavano che il , giunto sul posto dopo la segnalazione ricevuta ad Pt_1 espressa richiesta aveva dedotto l'im ilità di avviare e manovrare il veicolo in quanto sprovvisto della centralina elettronica. Invero, inspiegabilmente, anticipava detta circostanza pur non a egli (ancora) visionato il vano motore. Lo stesso , poi, sempre in presenza dei militari, prendeva contatti con il soccorso stradale Pt_1 della Bono, chiedendo l'intervento attrezzi, senza Parte_2 indic ificare cosa fosse accaduto: “ sono qua con i Per_1
Carabinieri, vieni a prendermi la macchina?” (v. Doc.7 annotazioni di P Detti rilievi, come correttamente rilevato dal primo giudice, non risultano adeguatamente contrastati, né chiariti dalla parte onerata. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'insieme delle risultanze istruttorie, l'evidenza delle menzionate criticità storico-fattuali e le convergenti considerazioni di carattere logico-deduttivo concorrono a configurare un quadro probatorio circa il denunciato furto del veicolo assicurato assai incerto e non sufficientemente oggettivo e riscontrabile. Sicché nel caso di specie non è assolutamente possibile affermare che nell'arco temporale indicato il sia stato vittima di un furto d'auto a sua insaputa, non essendo stata raggiunta Pt_1 alcuna co prova a riguardo. Né può condividersi quanto da questo sostenuto in merito alla mancata ammissione della prova testimoniale dedotta che nulla avrebbe potuto provare circa l'effettivo verificarsi dell'evento, vertendo su circostanze non contestate (dal capo “A” al “F”) o già documentalmente accertate dalla PG (dal capo “G” al “I”). I capi indicati dal punto “A” al punto “F” si riferiscono, infatti, a circostanze non contestate dalla controparte e antecedenti all'asserito furto;
le circostanze, invece, dedotte, dal punto “G” al punto “I” risultano già accertate dalla PG, oggetto di verbale da redatte, nonché confermate dagli stessi operanti escussi in prime cure (cfr. verbale di rinvenimento e di ud. 23.11.2022). Infine, la circostanza di cui al capo “L” risulta documentalmente provata. Alla luce di quanto sopra deve pertanto confermarsi anche in questa sede il rigetto di tutte le istanze istruttore, nonché dalla Ctu volta alla quantificazione dei danni subiti.
pagina 6 di 7 L'appello deve, quindi, essere rigettato e la sentenza gravata integralmente confermata. Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 (valore causa da € 5.200,01 ad € 26.000,00, valori medi, con esclusione della fase istruttoria) seguono la soccombenza della parte appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronuncia A) rigetta l'appello proposti da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Sassari n. 972/2024 pubblicata in data 30.07.2024; B) condanna parte appellante alla rifusione, in favore di (già ), Controparte_2 CP_3 delle spese di lite del grado, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre accessori di legge;
C) da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 2002 n. 115.
Sassari, 19.09.2025
Il Presidente Dott.ssa Maria Grixoni
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