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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/05/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 109 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
Sant'Elena ed elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv.
Raffaella Carta, che la rappresenta e difende per procura in atti, ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 6 marzo
2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari,
appellante
contro
(c.f. ), residente a [...]Controparte_1 C.F._2
Sant'Elena ed elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv.
Nicola Ibba e dell'avv. Ivan Altea che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
pagina 1 di 9 appellato
e con la partecipazione di
(c.f. ), Controparte_2 C.F._3 CP_3
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._4 Parte_2
) e (c.f. C.F._5 Parte_3
)), residenti a [...]nonché C.F._6 CP_4
(c.f. ), residente a [...]di Puglia e
[...] C.F._7
c.f. ), residente a [...]Controparte_5 C.F._8
Pausania,
convenuti in appello-contumaci
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello,
1. in riforma dell'impugnata ordinanza rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto;
2. accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale del ricorrente- appellato e per l'effetto, Controparte_1
3. condannare il ricorrente-appellato al pagamento della somma di
€.5.000,00 a titolo di risarcimento danni o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia e compensare l'eventuale credito riconosciuto al ricorrente-appellato con le somme dichiarate dovute da quest'ultimo in favore dell'appellante;
4. con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato voglia la Corte d'appello adita, rigettata CP_1
pagina 2 di 9 ogni avversaria domanda eccezione e istanza:
IN VIA PRELIMINARE:
- in ragione e per effetto dell'art. 348 bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello di per i motivi di cui alla superiore espositiva;
Parte_1
NEL MERITO:
- rigettare ogni avversa domanda poiché infondata, confermando integralmente la sentenza impugnata;
IN OGNI CASO:
- con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premesso di avere sottoscri[tto] con , , CP_4 CP_5 CP_6
, e nella loro qualità di venditori,
[...] CP_7 Controparte_3
una proposta di acquisto avente ad oggetto il loro immobile ubicato a Quartu
S. Elena, alla via Lago Coghinas n. 9, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
li convenne in giudizio perché venisse accertato il loro Controparte_1
inadempimento e venisse dichiarato risolto il contratto preliminare e perché i convenuti fossero condannati al pagamento di euro 15.000,00 o, in via subordinata, di euro 10.000,00, somma quest'ultima trattenuta senza titolo.
A fondamento della pretesa espose:
- di avere corrisposto ai euro 750,00 ciascuno a titolo di acconto Pt_1
sul prezzo;
- di essersi accordato con i per il pagamento diretto a un'impresa Pt_1
edile di euro 5.000,00 per la rimozione di abusi e smaltimento eternit;
pagina 3 di 9 - che non era stato stipulato il definitivo, in quanto, dalla comunicazione del 21 maggio 2019 prot. 35922 del era risultato Parte_4
che non si sarebbe potuto concedere il condono edilizio in sanatoria fino a quando non fosse stato adottato un piano attuativo regionale;
- che in conseguenza di ciò la banca non gli aveva accordato il mutuo;
- che inaspettamente i gli avevano comunicato in data 22 Pt_1
gennaio 2020 di ritenere non più opportuno vendergli l'immobile in quanto era stato bloccato il mutuo a sua richiesta e di non dover restituire l'importo di complessivi euro 10.000,00 da egli pagato non
essendo colpa nostra:
Nella contumacia degli altri convenuti, e resistettero, Pt_1 Controparte_2
opponendo che:
a) il contratto non poteva ritenersi un preliminare, giacché era stato sottoscritto dal solo proponente;
CP_ b) nella proposta d'acquisto sottoscritta da alla voce 1)
Descrizione e Stato dell'immobile era indicato e allegato il citato documento n. 35922 del 21 maggio 2019 che conteneva l'indicazione secondo cui l'ufficio tecnico non avrebbe potuto rilasciare la concessione di condono edilizio in sanatoria in assenza di un piano attuativo;
c) il promissario acquirente era stato posto nelle condizioni di conoscere la situazione dell'immobile;
d) il diniego della banca di erogare il mutuo era basato proprio sul citato provvedimento del Comune;
pagina 4 di 9 e) le somme corrisposte dal ricorrente non avrebbero dovuto essergli restituite perché costituivano il risarcimento danni a loro favore,
stante l'inadempimento dell'attore, che aveva ingenerato in loro la certezza della buona riuscita dell'affare.
Oltre al rigetto delle domande attrici, le due convenute chiesero anche la condanna dell'attore al pagamento di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno, senza però indicare nella parte espositiva a quale danno si riferissero.
*
Con ordinanza dell'11 febbraio 2023 (repert. 469/2023), il Tribunale
respinse la domanda di risoluzione, perché che difetto di un'accettazione scritta della proposta d'acquisto da parte dei proprietari, e ritenne, conseguentemente,
CP_ indebita la corresponsione degli euro 5.000,00 pagati dall' a titolo di acconto, sicché condannò i convenuti alla restituzione pro quota della somma.
CP_ Quanto all'importo di euro 5.000,00 versato dall' a terzi per i lavori sull'immobile, il primo giudice ritenne sussistente una responsabilità degli oblati per avere offerto in futura vendita un bene abusivo, ingerendo in capo al proponente una falsa rappresentazione della res, atteso che non era risultato che il documento rilasciato dal fosse allegato alla proposta. Pt_4
* * *
2. La sola ha proposto impugnazione contro l'ordinanza. Parte_1
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha denunciato l'ordinanza come errata e ingiusta nella parte in cui aveva affermato che la fattispecie per cui è
lite giustificasse l'applicazione del disposto dell'art. 2033 c.c.
La ha opposto che la vendita dell'immobile non si era perfezionata Pt_1
pagina 5 di 9 CP_ per fatto imputabile all'appellato e ha diffusamente argomentato le ragioni per cui la responsabilità della mancata vendita era riconducibile univocamente al proponente, il quale aveva avuto conoscenza della reale situazione dell'immobile, situazione risultante dal documento del che era stato Pt_4
allegato alla proposta stessa.
2.2 Con un secondo motivo, la ha denunciato la regolamentazione Pt_1
delle spese, sul rilievo che il parziale accoglimento della domanda attrice avrebbe giustificato la compensazione almeno parziale delle spese.
*
L'appellato ha resistito.
Gli altri convenuti in primo grado, pur regolarmente citati, non si sono costituiti in questo giudizio di appello.
* * *
3. Precisato che il primo motivo di appello di è volto a Parte_1
censurare la sussunzione, da parte del primo giudice, della vicenda concreta alla fattispecie astratta dell'indebito ex art. 2033 c.c., deve ritenersi l'impugnazione infondata.
Nel costituirsi in giudizio in primo grado, l'odierna appellante eccepì come le parti non avessero concluso alcun contratto;
tanto fu accertato anche dal primo giudice, il quale rimarcò la mancata prova di un'accettazione scritta
CP_ della proposta dell' da parte dei convenuti, i quali non avevano sottoscritto il modulo contenente l'offerta dell'attore né avevano redatto dichiarazioni scritte di accettazione della proposta.
Tanto precisato, deve ritenersi che il primo giudice abbia fatto corretta pagina 6 di 9 applicazione dei seguenti principi:
- quello per cui, ai sensi dell'art. 1350, n.1), c.c., devono rivestire la forma scritta ad substantiam la proposta e l'accettazione nell'ambito di contratti che trasferiscono beni immobili;
- quello per cui ogni spostamento patrimoniale deve essere sorretto da una causa giustificativa (generalmente consistente in un atto o fatto generativo di un rapporto obbligatorio già sorto).
La mancanza di una causa adquirendi -a qualunque titolo accertata-
determina la possibilità di avvalersi dell'azione di ripetizione dell'indebito, la quale prescinde da profili di responsabilità di colui che ha eseguito la prestazione non dovuta, stante la ratio degli artt. 2033 e ss. c.c., diretti ad apprestare un rimedio giuridico completo per tutte le situazioni in cui un'attribuzione patrimoniale a favore di taluno sia stata eseguita senza una giustificata ragione giuridica.
Atteso che il motivo di impugnazione della è tutto incentrato sulla Pt_1
critica della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che non sussistesse prova
CP_ del fatto che, al momento della sottoscrizione della proposta, avesse conoscenza della condizione giuridica del bene, deve concludersi per la sua infondatezza, atteso che esso non si confronta con la decisione del Tribunale
relativa, invece, alla natura indebita della prestazione eseguita dall'attore in primo grado.
Per scrupolo di motivazione, merita precisare che quanto argomentato dalla avrebbe potuto rilevare rispetto all'ulteriore decisione in un punto di Pt_1
CP_ responsabilità dei convenuti per l'esborso effettuato da per i lavori pagina 7 di 9 eseguiti nell'immobile, ma l'appellante non ha impugnato la relativa statuizione.
*
4. Il secondo motivo di appello è infondato.
CP_ É pur vero che propose domanda di risoluzione del preliminare di vendita e la condanna dei convenuti al pagamento di euro 15.000,00, ma non perciò può ritenersi che egli sia riuscito soccombente.
La domanda di risoluzione non è stata accolta giacché è risultato che, in realtà, le parti non avevano concluso alcun contratto, ma sono state accolte la domanda di ripetizione d'indebito e quella di danni, per complessivi euro
10.000,00.
Correttamente, dunque, il primo giudice ha posto le spese a carico dei convenuti soccombenti, atteso che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità
di domande contrapposte (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061).
*
L'appellante, in considerazione del criterio della soccombenza, deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.
Sullo scaglione determinato dal valore della condanna di primo grado, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione.
*
pagina 8 di 9 Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto da contro l'ordinanza Parte_1
dell'11 febbraio 2023 (repert. 469/2023) del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, che liquida in euro 3.397,00 per compensi,
oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 19 maggio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 109 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
Sant'Elena ed elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv.
Raffaella Carta, che la rappresenta e difende per procura in atti, ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 6 marzo
2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari,
appellante
contro
(c.f. ), residente a [...]Controparte_1 C.F._2
Sant'Elena ed elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv.
Nicola Ibba e dell'avv. Ivan Altea che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
pagina 1 di 9 appellato
e con la partecipazione di
(c.f. ), Controparte_2 C.F._3 CP_3
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._4 Parte_2
) e (c.f. C.F._5 Parte_3
)), residenti a [...]nonché C.F._6 CP_4
(c.f. ), residente a [...]di Puglia e
[...] C.F._7
c.f. ), residente a [...]Controparte_5 C.F._8
Pausania,
convenuti in appello-contumaci
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello,
1. in riforma dell'impugnata ordinanza rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto;
2. accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale del ricorrente- appellato e per l'effetto, Controparte_1
3. condannare il ricorrente-appellato al pagamento della somma di
€.5.000,00 a titolo di risarcimento danni o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia e compensare l'eventuale credito riconosciuto al ricorrente-appellato con le somme dichiarate dovute da quest'ultimo in favore dell'appellante;
4. con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato voglia la Corte d'appello adita, rigettata CP_1
pagina 2 di 9 ogni avversaria domanda eccezione e istanza:
IN VIA PRELIMINARE:
- in ragione e per effetto dell'art. 348 bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello di per i motivi di cui alla superiore espositiva;
Parte_1
NEL MERITO:
- rigettare ogni avversa domanda poiché infondata, confermando integralmente la sentenza impugnata;
IN OGNI CASO:
- con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premesso di avere sottoscri[tto] con , , CP_4 CP_5 CP_6
, e nella loro qualità di venditori,
[...] CP_7 Controparte_3
una proposta di acquisto avente ad oggetto il loro immobile ubicato a Quartu
S. Elena, alla via Lago Coghinas n. 9, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
li convenne in giudizio perché venisse accertato il loro Controparte_1
inadempimento e venisse dichiarato risolto il contratto preliminare e perché i convenuti fossero condannati al pagamento di euro 15.000,00 o, in via subordinata, di euro 10.000,00, somma quest'ultima trattenuta senza titolo.
A fondamento della pretesa espose:
- di avere corrisposto ai euro 750,00 ciascuno a titolo di acconto Pt_1
sul prezzo;
- di essersi accordato con i per il pagamento diretto a un'impresa Pt_1
edile di euro 5.000,00 per la rimozione di abusi e smaltimento eternit;
pagina 3 di 9 - che non era stato stipulato il definitivo, in quanto, dalla comunicazione del 21 maggio 2019 prot. 35922 del era risultato Parte_4
che non si sarebbe potuto concedere il condono edilizio in sanatoria fino a quando non fosse stato adottato un piano attuativo regionale;
- che in conseguenza di ciò la banca non gli aveva accordato il mutuo;
- che inaspettamente i gli avevano comunicato in data 22 Pt_1
gennaio 2020 di ritenere non più opportuno vendergli l'immobile in quanto era stato bloccato il mutuo a sua richiesta e di non dover restituire l'importo di complessivi euro 10.000,00 da egli pagato non
essendo colpa nostra:
Nella contumacia degli altri convenuti, e resistettero, Pt_1 Controparte_2
opponendo che:
a) il contratto non poteva ritenersi un preliminare, giacché era stato sottoscritto dal solo proponente;
CP_ b) nella proposta d'acquisto sottoscritta da alla voce 1)
Descrizione e Stato dell'immobile era indicato e allegato il citato documento n. 35922 del 21 maggio 2019 che conteneva l'indicazione secondo cui l'ufficio tecnico non avrebbe potuto rilasciare la concessione di condono edilizio in sanatoria in assenza di un piano attuativo;
c) il promissario acquirente era stato posto nelle condizioni di conoscere la situazione dell'immobile;
d) il diniego della banca di erogare il mutuo era basato proprio sul citato provvedimento del Comune;
pagina 4 di 9 e) le somme corrisposte dal ricorrente non avrebbero dovuto essergli restituite perché costituivano il risarcimento danni a loro favore,
stante l'inadempimento dell'attore, che aveva ingenerato in loro la certezza della buona riuscita dell'affare.
Oltre al rigetto delle domande attrici, le due convenute chiesero anche la condanna dell'attore al pagamento di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno, senza però indicare nella parte espositiva a quale danno si riferissero.
*
Con ordinanza dell'11 febbraio 2023 (repert. 469/2023), il Tribunale
respinse la domanda di risoluzione, perché che difetto di un'accettazione scritta della proposta d'acquisto da parte dei proprietari, e ritenne, conseguentemente,
CP_ indebita la corresponsione degli euro 5.000,00 pagati dall' a titolo di acconto, sicché condannò i convenuti alla restituzione pro quota della somma.
CP_ Quanto all'importo di euro 5.000,00 versato dall' a terzi per i lavori sull'immobile, il primo giudice ritenne sussistente una responsabilità degli oblati per avere offerto in futura vendita un bene abusivo, ingerendo in capo al proponente una falsa rappresentazione della res, atteso che non era risultato che il documento rilasciato dal fosse allegato alla proposta. Pt_4
* * *
2. La sola ha proposto impugnazione contro l'ordinanza. Parte_1
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha denunciato l'ordinanza come errata e ingiusta nella parte in cui aveva affermato che la fattispecie per cui è
lite giustificasse l'applicazione del disposto dell'art. 2033 c.c.
La ha opposto che la vendita dell'immobile non si era perfezionata Pt_1
pagina 5 di 9 CP_ per fatto imputabile all'appellato e ha diffusamente argomentato le ragioni per cui la responsabilità della mancata vendita era riconducibile univocamente al proponente, il quale aveva avuto conoscenza della reale situazione dell'immobile, situazione risultante dal documento del che era stato Pt_4
allegato alla proposta stessa.
2.2 Con un secondo motivo, la ha denunciato la regolamentazione Pt_1
delle spese, sul rilievo che il parziale accoglimento della domanda attrice avrebbe giustificato la compensazione almeno parziale delle spese.
*
L'appellato ha resistito.
Gli altri convenuti in primo grado, pur regolarmente citati, non si sono costituiti in questo giudizio di appello.
* * *
3. Precisato che il primo motivo di appello di è volto a Parte_1
censurare la sussunzione, da parte del primo giudice, della vicenda concreta alla fattispecie astratta dell'indebito ex art. 2033 c.c., deve ritenersi l'impugnazione infondata.
Nel costituirsi in giudizio in primo grado, l'odierna appellante eccepì come le parti non avessero concluso alcun contratto;
tanto fu accertato anche dal primo giudice, il quale rimarcò la mancata prova di un'accettazione scritta
CP_ della proposta dell' da parte dei convenuti, i quali non avevano sottoscritto il modulo contenente l'offerta dell'attore né avevano redatto dichiarazioni scritte di accettazione della proposta.
Tanto precisato, deve ritenersi che il primo giudice abbia fatto corretta pagina 6 di 9 applicazione dei seguenti principi:
- quello per cui, ai sensi dell'art. 1350, n.1), c.c., devono rivestire la forma scritta ad substantiam la proposta e l'accettazione nell'ambito di contratti che trasferiscono beni immobili;
- quello per cui ogni spostamento patrimoniale deve essere sorretto da una causa giustificativa (generalmente consistente in un atto o fatto generativo di un rapporto obbligatorio già sorto).
La mancanza di una causa adquirendi -a qualunque titolo accertata-
determina la possibilità di avvalersi dell'azione di ripetizione dell'indebito, la quale prescinde da profili di responsabilità di colui che ha eseguito la prestazione non dovuta, stante la ratio degli artt. 2033 e ss. c.c., diretti ad apprestare un rimedio giuridico completo per tutte le situazioni in cui un'attribuzione patrimoniale a favore di taluno sia stata eseguita senza una giustificata ragione giuridica.
Atteso che il motivo di impugnazione della è tutto incentrato sulla Pt_1
critica della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che non sussistesse prova
CP_ del fatto che, al momento della sottoscrizione della proposta, avesse conoscenza della condizione giuridica del bene, deve concludersi per la sua infondatezza, atteso che esso non si confronta con la decisione del Tribunale
relativa, invece, alla natura indebita della prestazione eseguita dall'attore in primo grado.
Per scrupolo di motivazione, merita precisare che quanto argomentato dalla avrebbe potuto rilevare rispetto all'ulteriore decisione in un punto di Pt_1
CP_ responsabilità dei convenuti per l'esborso effettuato da per i lavori pagina 7 di 9 eseguiti nell'immobile, ma l'appellante non ha impugnato la relativa statuizione.
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4. Il secondo motivo di appello è infondato.
CP_ É pur vero che propose domanda di risoluzione del preliminare di vendita e la condanna dei convenuti al pagamento di euro 15.000,00, ma non perciò può ritenersi che egli sia riuscito soccombente.
La domanda di risoluzione non è stata accolta giacché è risultato che, in realtà, le parti non avevano concluso alcun contratto, ma sono state accolte la domanda di ripetizione d'indebito e quella di danni, per complessivi euro
10.000,00.
Correttamente, dunque, il primo giudice ha posto le spese a carico dei convenuti soccombenti, atteso che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità
di domande contrapposte (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061).
*
L'appellante, in considerazione del criterio della soccombenza, deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.
Sullo scaglione determinato dal valore della condanna di primo grado, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione.
*
pagina 8 di 9 Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto da contro l'ordinanza Parte_1
dell'11 febbraio 2023 (repert. 469/2023) del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, che liquida in euro 3.397,00 per compensi,
oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 19 maggio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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