Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 316
TAR
Decreto decisorio 21 settembre 2011
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TAR
Ordinanza collegiale 8 marzo 2024
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TAR
Sentenza 7 gennaio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 14 gennaio 2026
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CS
Ordinanza collegiale 10 marzo 2026

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  • Rigettato
    Error in iudicando. Illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Perplessità. Errore di fatto nella sentenza appellata. Contraddittorietà della motivazione.

    L'immobile non si trova all'interno dell'Ente Parco del Vesuvio e quindi in zona vincolata non è comprovato dal certificato di destinazione urbanistica, che al contrario fa riferimento al vincolo paesaggistico ambientale. Il provvedimento comunale di rilascio del nulla osta era descrittivo e non motivava perché in zona vincolata è stata consentita la sopraelevazione. L'amministrazione è tenuta ad esternare adeguatamente l'avvenuto apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo e, dall'altro, di tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto ed al suo inserimento nel contesto protetto, in modo da giustificare la scelta di dare prevalenza all'interesse del privato rispetto a quello tutelato in via primaria attraverso l'imposizione del vincolo. Il potere di annullamento della Soprintendenza è soggetto al divieto di effettuare un riesame complessivo delle valutazioni compiute dall'ente competente tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma tale limite sussiste a condizione che l’ente il quale rilasci l'autorizzazione abbia adempiuto al suo obbligo di motivare in maniera adeguata in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'opera mentre, in caso contrario, sussiste un vizio d’illegittimità per difetto o insufficienza della motivazione e gli organi ministeriali hanno il potere di annullare il provvedimento adottato per vizio di motivazione e indicano legittimamente le ragioni di merito che conducono al giudizio di incompatibilità delle opere realizzate con i valori tutelati. Il parere favorevole del Comune non conteneva alcuna specifica descrizione del contesto in cui l’intervento si inseriva e soprattutto non conteneva una specifica ulteriore valutazione sul rapporto col vincolo in questione: l’annullamento della Soprintendenza si basa propriamente su questi aspetti.

  • Rigettato
    Error in iudicando. Illogicità manifesta. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione. Errore di diritto della sentenza appellata. Violazione dell’art. 82 comma 9 d.P.R. n. 616 del 1977

    La impugnata sentenza si è correttamente basata su quanto è riportato testualmente nel decreto di annullamento (comunicazione del nulla-osta ex art. 7 L. n. 1497 del 1939 alla Sovrintendenza in data 16.11.1993, trasmissione del provvedimento al Ministero in data 25 febbraio 1994 da parte della Soprintendenza, adozione del decreto ministeriale il 1 aprile 1994) e ha seguito l’orientamento giurisprudenziale prevalente all’epoca, secondo il quale il “dies a quo” dal quale far decorrere il termine dei sessanta giorni entro il quale il Ministro della Cultura può annullare il nullaosta paesaggistico rilasciato dall’ente delegato coincide con il momento in cui perviene all’autorità ministeriale la documentazione completa che le consente di esercitare la sua funzione.

  • Inammissibile
    Illogicità della sentenza impugnata. Error in procedendo.

    Il presunto erroneo richiamo alla costituzionalità delle norme di cui alla l. AL non inficia infatti la sentenza gravata trattandosi di un riferimento ininfluente ai fini della legittimità del provvedimento impugnato e conseguentemente della decisione di I grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 316
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 316
    Data del deposito : 14 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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