Art. 2.
Alle spese di cui all'art. 1 si fara' fronte con lo stanziamento inscritto al capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1949-50 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Alle spese di cui all'art. 1 si fara' fronte con lo stanziamento inscritto al capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1949-50 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.