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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3012/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
LU IO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 21.2.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, ex conviventi, nei confronti dei figli minorenni ( nata il [...], e , nato il Per_1 Per_2
22.3.21), frutto della loro relazione.
A tale riguardo, le parti, originariamente in conflitto, hanno poi raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori nata a [...] il [...] e a Lucca il 22/03/21 Per_1 Per_2 con collocazione presso la madre e con residenza congiunta a quest'ultima in Lucca;
2) Disporre che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli sarà presso di sé;
3) Disporre che e soggiornino presso il padre non collocatario, nel periodo scolastico, a settimane Per_1 Per_2 alterne, da sabato mattina alle 9.00 sino alla sera della domenica alle 20.00 quando li riporterà a casa della madre, mentre nel periodo non scolastico da venerdi sera alle 19.00 fino alla domenica alle 22.00 quando li riporterà a casa della madre;
4) Disporre che ciascuno dei genitori possa tenere con sé il figlio nel periodo estivo per almeno due settimane anche non consecutive e ciò da comunicarsi entro il 15 di giugno di ogni anno, indicando i recapiti ed i luoghi ove verranno portati i minori. e passeranno, ad anni alterni, il giorno della vigilia di Natale e di Natale presso ciascun Per_1 Per_2 genitore, così come il giorno di Pasqua e Pasquetta ed il giorno del compleanno. Per quanto riguarda Capodanno ed il primo dell'anno trascorreranno tali giorni alternativamente presso ciascun genitore e comunque il periodo delle vacanze natalizie dal 26 dicembre al 6 gennaio, potrà essere oggetto di accordo dei genitori da prendersi entro e non oltre il 10.12
di ogni anno;
5) Disporre a carico di IO LU il versamento in favore di , quale contributo al mantenimento dei Controparte_1 figli minori, la somma di euro 600,00 (300,00 euro per ciascun figlio) da corrispondersi in via anticipata entro il 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente ex indici Istat, oltre che al 50 % delle spese straordinarie quali quelle mediche,
scolastiche esportive, nonché le spese di trasporto necessarie per raggiungere eventuali scuole che frequenteranno i figli e il costo della mensa scolastica qualora sia prevista. Per le restanti spese verrà applicato dalle parti il protocollo sottoscritto dal Tribunale di Lucca, spese da concordarsi preventivamente tra le parti qualora esse superino la soglia di euro 80,00;
6) Disporre che entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed in particolare si impegna a non spostare la propria reidenza e/o domicilio al di fuori della Toscana e presta Controparte_1 il consenso al rilascio in favore di IO LU del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio anche per i figli;
7) Le spese di lite sono compensate tra le parti e gli avvocati con la sottoscrizione delle presenti note rinunciano alla solidarietà professionale.
Le parti hanno dunque concluso per il recepimento di tale accordo.
Motivi della decisione
Considerato che l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo e rispondente all'interesse dei figli, esso va senz'altro recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo e conformemente alla richiesta delle parti, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale provvede in conformità alle conclusioni congiunte delle parti;
compensa le spese.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 21.2.25 Michele Fornaciar
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
- Michele Fornaciari presidente, relatore-estensore
- Alice Croci componente
- Michela Boi componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3012/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
LU IO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Le parti hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al verbale dell'udienza del 21.2.25
Oggetto del processo
La causa ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, ex conviventi, nei confronti dei figli minorenni ( nata il [...], e , nato il Per_1 Per_2
22.3.21), frutto della loro relazione.
A tale riguardo, le parti, originariamente in conflitto, hanno poi raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori nata a [...] il [...] e a Lucca il 22/03/21 Per_1 Per_2 con collocazione presso la madre e con residenza congiunta a quest'ultima in Lucca;
2) Disporre che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli sarà presso di sé;
3) Disporre che e soggiornino presso il padre non collocatario, nel periodo scolastico, a settimane Per_1 Per_2 alterne, da sabato mattina alle 9.00 sino alla sera della domenica alle 20.00 quando li riporterà a casa della madre, mentre nel periodo non scolastico da venerdi sera alle 19.00 fino alla domenica alle 22.00 quando li riporterà a casa della madre;
4) Disporre che ciascuno dei genitori possa tenere con sé il figlio nel periodo estivo per almeno due settimane anche non consecutive e ciò da comunicarsi entro il 15 di giugno di ogni anno, indicando i recapiti ed i luoghi ove verranno portati i minori. e passeranno, ad anni alterni, il giorno della vigilia di Natale e di Natale presso ciascun Per_1 Per_2 genitore, così come il giorno di Pasqua e Pasquetta ed il giorno del compleanno. Per quanto riguarda Capodanno ed il primo dell'anno trascorreranno tali giorni alternativamente presso ciascun genitore e comunque il periodo delle vacanze natalizie dal 26 dicembre al 6 gennaio, potrà essere oggetto di accordo dei genitori da prendersi entro e non oltre il 10.12
di ogni anno;
5) Disporre a carico di IO LU il versamento in favore di , quale contributo al mantenimento dei Controparte_1 figli minori, la somma di euro 600,00 (300,00 euro per ciascun figlio) da corrispondersi in via anticipata entro il 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente ex indici Istat, oltre che al 50 % delle spese straordinarie quali quelle mediche,
scolastiche esportive, nonché le spese di trasporto necessarie per raggiungere eventuali scuole che frequenteranno i figli e il costo della mensa scolastica qualora sia prevista. Per le restanti spese verrà applicato dalle parti il protocollo sottoscritto dal Tribunale di Lucca, spese da concordarsi preventivamente tra le parti qualora esse superino la soglia di euro 80,00;
6) Disporre che entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed in particolare si impegna a non spostare la propria reidenza e/o domicilio al di fuori della Toscana e presta Controparte_1 il consenso al rilascio in favore di IO LU del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio anche per i figli;
7) Le spese di lite sono compensate tra le parti e gli avvocati con la sottoscrizione delle presenti note rinunciano alla solidarietà professionale.
Le parti hanno dunque concluso per il recepimento di tale accordo.
Motivi della decisione
Considerato che l'accordo raggiunto dalle parti appare pienamente legittimo e rispondente all'interesse dei figli, esso va senz'altro recepito.
Le spese, stante il raggiunto accordo e conformemente alla richiesta delle parti, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale provvede in conformità alle conclusioni congiunte delle parti;
compensa le spese.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 21.2.25 Michele Fornaciar