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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/11/2024, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 7772/2020 promosso da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Con l'Avv. FUMAROLA VALERIA
- attrice opponente - contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
Con le Avv. MORETTI PAOLA e ZAFFIN GIULIA
- convenuta opposta -
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
Causa trattenuta in decisione all'udienza dell'11.4.2024 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: in via istruttoria come in atti e nel merito “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
1. In via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2. Dichiarare la nullità, l'inammissibilità e l'improponibilità del decreto ingiuntivo opposto e/o revocarlo con tutte le conseguenze di legge;
3. Accertare e dichiarare l'esatto dare /avere tra le parti per le ragioni esposte in premessa e conseguentemente determinare
l'esatto saldo a corrispondersi;
4. Condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, nonché dell'instauranda mediazione, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per parte convenuta: in via istruttoria come in atti e nel merito:
“IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'atto di citazione in opposizione avversario, con ogni conseguente decadenza anche in ordine alla mancata osservanza del termine di cui all'art. 645 c.p.c. e con conferma del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2823/2020 del Tribunale di Treviso per mancanza di valida opposizione. 1
NEL MERITO, in via preliminare: accertare e dichiarare la decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. del diritto dell'opponente da qualsivoglia garanzia, anche in via di eccezione, per vizi della merce oggetto di fornitura, e di conseguenza accertare e dichiarare l'inammissibilità oltre che l'infondatezza dell'azione e di ogni domanda ex adverso formulata.
NEL MERITO: accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione proposta da rigettare tutte Parte_1 le domande proposte ex adverso e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2823/2020 del Tribunale di Treviso, e, comunque e in ogni caso, condannare (c.f. e Parte_1
p.iva ), con sede legale in 74015 Martina Franca (TA), Via Madonnina n. 11, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di (c.f. e p.iva ), con sede in 31020 Villorba CP_1 P.IVA_2
(TV), Via Postioma n. 71, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo capitale di € 20.014,69, o di quella somma che risulterà dovuta, per i titoli di cui al ricorso per ingiunzione, oltre a spese di insoluto per € 15,50; maggiorando il predetto importo degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 dalla singola scadenza al saldo e detraendo la somma di € 4.123,93 ottenuta da in acconto sul maggior credito in forza dell'ordinanza di assegnazione CP_1 del 25.05.2021 emessa dal G.E. del Tribunale di Taranto nell'esecuzione presso terzi n. R.G. 7/2021; respingere ogni altra domanda svolta nei confronti della qui concludente perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, sfornita di qualsivoglia prova.
IN OGNI IPOTESI
Con vittoria di compensi di lite e spese.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione notificato in data 23.11.2020 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2823/2020 provvisoriamente esecutivo, R.G. 5262/2020, notificato il
15.10.2020, con cui le era stato ingiunto di pagare l'importo di € 20.030,19 oltre interessi come da domanda e oltre alle spese della procedura monitoria liquidate in € 145,540 per anticipazioni e in €
540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge. A sostegno dell'opposizione allegava:
- di avere intrattenuto con l'opposta dei rapporti commerciali aventi ad oggetto la fornitura, da parte di quest'ultima, di etichette per bottiglie di vino;
- di aver contestato parte della merce fornita da CP_1
- di aver, in particolare, con mail del 14.6.2019, confermato un ordine già anticipato telefonicamente all'agente di zona, , relativo a n° 15.000,00 etichette “fronte” per il vino LU Testimone_1 da consegnare in due tranches di pari quantità e n°10.000 “retro” per il vino LU da consegnare
2
in due tranches di pari quantità, allegando, per non incorrere in equivoci, la foto di un'etichetta stampata, sempre dalla , per un'altra azienda vinicola, che riproduceva le caratteristiche CP_1 richieste (All.2 );
- che in data 1.7.2019 venivano consegnate le etichette e sin da subito i preposti al ricevimento delle merci si accorgevano della difformità tra quanto ordinato e la merce ricevuta. Nella fattispecie, a fronte di un ordine di etichette (sia fronte che retro per il vino LU) da stampare su carta patinata opaca con finitura liscia, veniva consegnato un primo lotto di etichette - prima tranches-
(sia fronte che retro) stampate su carta non patinata, porosa, con finitura non liscia ma addirittura martellata;
- che in data 2.7.2019 il responsabile commerciale della il Dott. Parte_1 Testimone_2 contestava a mezzo mail, la merce ricevuta e non conforme (All. 3,4,5);
- che con mail del 3.7.2019 il Dott. , resosi conto dell'evidente errore in cui era incorsa Persona_1
prontamente proponeva di ristampare le etichette accollandosi il costo totale delle CP_1 etichette fronte e proponendo la ristampa delle retro etichette al 50% del prezzo concordato, il tutto confermato da un messaggio da parte dell'agente che comunicava che si Testimone_1 stava procedendo alla ristampa delle etichette (all. 6 e 7);
- che in data 15.07.2019 la con DDT n. 4566 Serie T e fattura n°4123, inviava le CP_1 retroetichette sostitutive senza inviare, inspiegabilmente, le etichette fronte come proposto dal
Dott. causando gravi disservizi alla (All. 8 e 9); Per_1 Parte_1
- che la , pertanto, invece di provvedere ad inviare una nota di credito sulla prima fattura, CP_1 la n° 3877/E del 03.07.2019, emetteva la seconda fattura di pagamento la n° 4123 del 15.07.19, relativa alle sole retro etichette inviate in sostituzione di quelle errate, chiedendo, così, un doppio e non dovuto pagamento della merce, sia quella riconosciuta errata, sia quella mandata in sostituzione di quella non conforme;
- che in data 09.12.2019 con DDT n° 8020 Serie T, la inviava alla la seconda CP_1 Parte_1 tranches del predetto ordine, ma anche questa volta, veniva inviata la merce non conforme (retro e fronte) con la stessa carta errata della prima spedizione ma questa volta venivano consegnate, contestualmente, le retro corrette e nuovamente non venivano consegnate le “fronte” corrette.
Tutte le etichette comprese in unica fattura (quelle corrette e quelle errate) chiedendone un importo, in parte, non dovuto, il tutto prontamente comunicato all'agente di zona (All. Tes_1
10);
- che nel gennaio 2020 la tramite dell'ufficio amministrativo, chiedeva il CP_1 Testimone_3 pagamento delle fatture del 2019 e la pagava in parte quanto dovuto, specificando Parte_1 che il saldo sarebbe avvenuto quando la come concordato, avesse ricalcolato le reali CP_1 somme dovute sulla base delle etichette non conformi ma fatturate (All. 11 opponente);
3
- che la avendo necessità impellente di far stampare altre etichette per una linea di Parte_1 vini, procedeva con un nuovo ordine all' e alla luce dei rapporti commerciali fin lì intercorsi, CP_1 che si svolgevano in un clima cordiale e collaborativo, previo accordo tra le parti, inviava un altro assegno di circa € 10.000,00 con scadenza ad ottobre, che la non avrebbe dovuto incassare CP_1 ma che era stato emesso per assicurare che la avrebbe onorato tutti i pagamenti, ed Parte_1 eventualmente, dopo aver conteggiato e rendicontato le reali somme dovute, al netto della merce non conforme ed erroneamente fatturata, portarlo all'incasso sulla differenza o sostituirlo con la minor somma dovuta. E che infatti la a dimostrazione dell'accordo sottostante, non lo ha CP_1 mai portato all'incasso, ma provvedeva ad evadere l'ordine (All. 12);
- che anche questa volta la merce non risultava conforme all'ordine, nello specifico: “…Le etichette che ci sono arrivate con l'ultima spedizione non riportano le specifiche che abbiamo richiesto e che ritrovi nella conferma d'ordine e nella fattispecie:
1. Era stata richiesta la carta fasson Martele Blanc per le retro ma sono arrivate entrambe stampate su una carta -apparentemente la Sable Blanc- uguale per fronte e retro;
2. Era stata richiesta sulla etichetta fronte del Susumaniello la lamina Kurz Luxor 355, mentre è stata usata la stessa lamina dell'anno scorso di colore rosa/ fuxia chiaro...” ( All. 13);
- che da quel momento i rapporti tra le parti subivano una rottura e l'opposta disattendeva gli accordi commerciali, incassando gli assegni in violazione del precedente accordo e omettendo di emettere le note di credito sulla merce non conforme.
A sostegno della richiesta revoca del decreto allegava inoltre l'inidoneità delle fatture e dell'estratto autentico a costituire piena prova, chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione già concessa ex art. 642 c.p.c.
− Si costituiva il 15.3.2021 contestando le allegazioni avversarie e chiedendo la conferma CP_1 del decreto ingiuntivo opposto. Allegava:
- essere il credito azionato con il ricorso monitorio relativo a merce oggetto di fornitura, costituita da molteplici e diverse tipologie di etichette per bottiglie di vino, fronte e reteo, prodotte e consegnata da a nel 2019 e 2020, solo una parte della quale oggetto delle CP_1 Parte_1 contestazioni avversarie;
- essere comunque le contestazioni di controparte generiche, avendo la stessa contestato solo che una parte delle etichette – le LU - sarebbero state stampate su un diverso tipo di carta rispetto a quello pattuito, senza però lamentare specifiche conseguenze del vizio contestato;
- essere inidonee le contestazioni di cui alle mail depositate sub 5 e 13 da controparte a comprovare le pretese difformità e comunque a impedire la decadenza ex art. 1495 c.c. data la genericità delle stesse;
- risultare comunque l'avvenuto utilizzo delle etichette dalla mail prodotta sub 13;
- essersi comunque prescritto il diritto ex art. 1495, comma 3, c.c. essendo avvenuta la consegna di
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LU nel giugno 2019 e non potendo quindi più farsi valere la difformità neppure in via di eccezione;
- avere l'opponente omesso di chiedere l'accertamento dei vizi e la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo;
- essersi interrotti i rapporti tra le parti solo a causa del mancato pagamento da parte dell'opponente per le forniture del 2019 e del 2020;
- aver, in particolare, fornito a nel 2019: Pt_1
a) il 25.3.2019, con DDT 19/T 2020 (ns. doc. 1 e 9),
n.
6.100 etichette “Susumaniello – Single Vineyard” fronte;
n. 20.900 etichette “Vitigni Single Vineyard” retro;
n.
5.500 etichette “Dolcimelo 750ml” retro;
b) il.29.4.2019, con DDT 19/T 2811 (ns. doc. 2 e 10),
n.
7.700 etichette “Mater” retro;
c) il 27.6.2019, con DDT 19/T 4316 ricevuto l'1.7.19 (ns. docc. 3 e 3.1 e 11),
n.
8.250 etichette “LU 750” fronte;
n.
5.500 etichette “LU 750” retro;
n.
7.700 etichette “Ametys” fronte;
d) il 5.7.2019, con nuovo DDT 19/T 4316 ricevuto il 9.7.19 (ns. docc. 4 e 4.1)
n.
8.250 etichette LU 750 fronte;
e) il 5.7.2019, con DDT 19/T 4566 (ns. docc. 5 e 5.1),
n.
5.500 etichette “LU 750” retro;
f) il 29.11. 2019, con DDT 19/T 7831 (ns. doc. 6 e 12),
n. 32.000 etichette “I Classici” fronte;
n. 33.000 etichette “I Classici” retro;
g) il 9.12.2019, con DDT 19/T 8020 (ns. docc. 7 e 7.1 e 13),
n.
4.400 etichette “Campirossi Usa” retro;
n.
8.250 etichette “LU 750” fronte;
n.
5.500 etichette “LU 750” retro;
n.
7.700 etichette “Ametys” fronte;
n.
5.500 etichette LU 750” retro;
Con, a fronte di ciò, una contestazione avversaria per vizi solo per le etichette LU e solo il
2.7.2019, e quindi solo per la fornitura del 27.6.2019 (per un valore di € 3.894,00 oltre IVA), essendo quindi per il resto il credito riconosciuto e non contestato;
- che, quanto alle LU, il 3.6.19, predisponeva per un (primo) preventivo CP_1 Parte_1 per la fornitura (tra l'altro) di etichette LU, sia fronte sia retro, specificando che sarebbe stato
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usato per la stampa delle etichette in questione non un materiale cartaceo ma un materiale plastico, ossia, il materiale Opp Black (ns. doc. 15) con prezzo unitario di fornitura pari ad € 0,22 per le etichette LU fronte e € 0,12 per le etichette LU retro;
- che con email del 14.6.19, richiedeva a di modificare il preventivo stampando Testimone_2 CP_1 le etichette LU non su materiale plastico ma su carta, facendo riferimento alla produzione effettuata da in favore di un altro cliente, tal , e specificando che il “fondo” CP_1 Persona_2 sarebbe stato appunto “nero” (ns. doc. 16) e specificando il quantativo: n. 15000 etichette LU fronte e n. 10000 etichette LU retro, con due tranches di consegna (e fatturazione) distinte – ferma la tolleranza d'uso del 10 % in più o in meno, specificata anche nel preventivo;
- che predisponeva il 17.6.19 un secondo preventivo – con prezzo inferiore dato il materiale CP_1 utilizzato - relativo anche alle etichette LU fronte e retro, prevedendo l'utilizzo della carta a fondo nero Velmart Black, specificando che le consegne sarebbero avvenute, rispettivamente, entro il 30.6.19 ed entro il 31.12.19 (ns. doc. 17);
- che il secondo preventivo veniva accettato da con email del 18.6.19 (ns. doc. 17.1); Parte_1
- di aver comunque stampato, come d'uso tutte le etichette nel giugno 2019, anche a fronte delle previste due tranches di consegna richieste, per evitare una duplicazione di costi di avvio stampa;
- che la prima tranches – stampata come richiesto su carta Opp Black – veniva consegnata l'1.7.2019
(doc. 3.1), con emissione della fattura n. 3877/E del 3.7.2019 (doc. 11) al prezzo di cui al preventivo;
- che con la mail del 2.7.2019 segnalava a – responsabile produzione etichette di Pt_1 Per_1
- che le etichette LU sarebbero state stampate su una carta diversa da quella da lui CP_1 scelta asserendo di aver richiesto una carta bianca liscia su cui si sarebbe dovuto stampare uno sfondo nero (cioè una Matt Wine), limitandosi a chiedere ragguagli;
- che nonostante la carta usata fosse quella scelta – e comunque di livello superiore a quello concordato - proponeva di risolvere la questione con rifacimento delle etichette utilizzando CP_1 carta Matt Wine senza oneri di spesa per e con oneri a carico di delle n. 8250 Parte_1 CP_1 etichette LU fronte e con rifacimento con carta Matt Wine con sconto del 50% rispetto al precedente preventivo delle n. 5500 etichette LU retro;
il tutto senza previsione di reso;
- che dunque con e-mail del 3.7.2019 inviava preventivo per il rifacimento delle etichette Per_1
LU retro stampate su carta bianca patinata opaca (la Matt Wine) al prezzo unitario di € 0,038
(il 50% del precedente prezzo) da consegnarsi in due tranche di 5.000 l'una a giugno e una a dicembre allegando anche la bozza di stampa (doc. 18);
- che con e-mail del 3.7.2019, accettava quanto proposto da;
Pt_1 Per_1
- che immediatamente il 5.7.2019 inviava le n.
8.250 etichette LU fronte ristampate, in CP_1 sostituzione delle precedenti, senza emettere alcuna fatturazione;
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- che non essendoci però resi di merce ed essendo tale merce sostitutiva di quella già inviata e fatturata, per questioni amministrative manteneva la medesima numerazione e descrizione CP_1 del DDT in modo da poterlo riferire alla fatturazione già emessa. La merce esposta in detto
(secondo) DDT 4316 (le sole etichette LU fronte, mentre non sono indicate le Ametys e le
LU retro come nel primo DDT di uguale numerazione;
ns. doc. 3 cit.) risulta spedita, dal report del corriere di cui si è servita per la spedizione (BRT), il 5.7.19 e risulta ricevuto da CP_1 il 9.7.19 (ns. doc.
4.1 cit.); Parte_1
- che al contempo, sempre il 5.7.19, inviava con il DDT 19/-T 4566 del 5.7.19 (doc. 5 e 5.1 CP_1 cit.) anche la nuova produzione di etichette LU retro, stampate su carta bianca liscia e i cui costi di produzione erano stati concordati a carico di seppur con uno sconto del Parte_1
50% rispetto al prezzo di € 0,076 originariamente previsto;
- che per tale (ulteriore) fornitura concordata con - da questa ricevuta sempre il 9.7.19 Parte_1
(cfr report BTR relativo al DDT 4566, doc. 5.1) - provvedeva ad emettere la fattura n. CP_1
4123/E del 15.7.19 (doc. 14 cit.) che infatti riporta un prezzo di € 0,038 al pezzo, vale a dire esattamente il 50% del prezzo esposto nella (precedente) fattura 3877/E che per le etichette
LU 750 retro riportava il prezzo al pezzo di € 0,076;
- non essere quindi prevista l'emissione da parte di di alcuna nota di accredito;
CP_1
- che più alcuna contestazione veniva infatti effettuata da dopo il 3.7.2019; Pt_1
- che nulla veniva pagato da a fronte di tutte le etichette – non solo le LU – ricevute, con Pt_1 complessivo credito di € 17.588,86 Iva inclusa;
- che solo a fronte dei solleciti di pagamento e necessitando di ulteriori etichette, con mail del Pt_1
14.2.2020 proponeva:
- di rientrare del complessivo debito di cui alle fatture n. 1933/2019, n. 2593/2019, 3877/2019 e n. 4123/2019 per l'esatto importo delle stesse, con tre titoli già consegnati a di euro CP_2
2500,00 13/04/2020 (doc. 20), A/B di euro 2.500,00 13/05/2020 (doc. 21) e A/B di euro 2445,79
15/06/2020 (doc. 22);
- di rientrare del complessivo debito per le fatture n. 6904/2019 e n. 7113/2019 in quattro tranches con consegna di titoli a a Maggio 2020, con mero rilievo sulle quantità fornite e non Tes_1 sulla qualità dei prodotti. Assegno per l'importo di € 10.143,08 (doc. 23) poi effettivamente consegnato (pari alla somma degli importi di cui alle fatture n. 6904/2019 e 7113/2019);
- che solo due degli assegni consegnati da trovavano copertura, l'assegno n. 0032834056-08 Pt_1 del 13.5.2020 di € 2.500,00 (doc. 21), inizialmente privo di provvista e poi onorato solo in seguito dalla debitrice, e l'assegno bancario n. 0032834057-09 del 15.6.20 di € 2.445,79 (cfr. doc. 22 cit.);
- che rimanevano pertanto non onorati l'assegno n. 0032834055-07 del 13.4.2020 di € 2.500,00 (doc.
20) e l'assegno bancario n. 0032834060-12 del 13.10.20 di € 10.143,08 (doc. 23);
7
- che il 16.3.20 la debitrice, facendo leva sull'emergenza epidemiologica in corso e su presunte difficoltà di incasso (doc. 24), richiedeva a di non portare all'incasso i titoli ricevuti e dopo CP_1 il rifiuto di (doc. 25), rispondeva ulteriormente il 20.3.20 (doc. 26), senza eccepire alcunché CP_1 in merito a pretese contestazioni della merce ma adducendo esclusivamente problemi di liquidità;
- che quindi, preferiva, invece di aspettare la scadenza (ottobre 2020), utilizzare il predetto CP_1 assegno quale riconoscimento del debito per ottenere il legittimo titolo creditorio ottenuto con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2823/2020 (richiesto il 31.8.20), piuttosto che portare all'incasso un assegno che a ottobre 2020 sarebbe rimasto privo di provvista;
- quanto alla merce fornita nel 2020, di aver predisposto il nuovo preventivo il 14.2.2020 prevedendo la stampa di diverse tipologie di etichette fronte e retro con utilizzo in entrambi i casi di carta “martellata” e prevedendo la stampa in 2 colori con lamina a caldo in 5 versione differenti per le etichette fronte e in 3 colori in 7 varianti differenti per le etichette retro (doc. 28), preventivo sottoscritto da Pt_1
- che il 4.3.2, con DDT 20/T-1348 del 28.2.20 (doc. 29 e 29.1) riceveva da - Parte_1 CP_1
n. 29700 etichette Vitigni Single Vineyard fronte in 5 varianti stampate su carta martellata in 2 colori con lamina a caldo;
- n. 28600 etichette Vitigni Single Vineyard retro in 7 varianti in 3 colori stampate su carta martellata in 3 colori;
Ossia esattamente quanto corrispondente all'ordine firmato da Parte_1
- essere quindi infondato ed inveritiero il contenuto della e-mail 5.3.20 (allegato 13 avversario) ossia la comunicazione con cui nonostante la merce consegnata da corrispondesse Parte_1 CP_1 esattamente all'ordine controfirmato dall'opponente, pretendeva di sollevarne presunte difformità asserendo che la carta su cui parte delle etichette erano state stampate non corrispondesse all'ordine;
- che comunque – a ulteriore riprova dell'assenza di vizi – dalla mail del 5.3.2020 emerge l'uso delle etichette da parte di ferma la previsione nelle clausole generali di vendita, punto 6, per cui Pt_1
“eventuali reclami e/o contestazioni del Cliente non daranno in ogni caso diritto di sospendere e/o differire i pagamenti dovuti alla Società né di opporre in compensazione gli eventuali crediti derivanti da siffatti reclami e/o contestazioni”;
- essere quindi il proprio credito, pari ad € 17.588,86 per il 2019 e ad € 7.371,61 per il 2020, detratto l'importo corrisposto con i due assegni andati a buon fine e di cui sopra s'è visto (pari ad €
4.945,79), con credito residuo di complessivi € 20.014,69, con interessi moratori dalle scadenze al saldo effettivo e oltre alle spese di insoluto per gli assegni non andati a buon fine pari ad € 15,50.
− Con ordinanza del 16.4.2021, disattesa la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., il Giudice assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
− All'esito del deposito delle memorie il Giudice, con ordinanza dell'8.4.2022 formulava alle parti
8
proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata dalla sola opposta.
− Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11.4.2024, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c.
***
− L'opposizione è infondata e va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
− Quanto ai rapporti commerciali tra le parti e alle forniture intervenute, dalla documentazione in atti, risulta provato quanto segue. risulta aver fornito a nel 2019: CP_1 Pt_1 il 25.3.2019, DDT 19/T 2020 (doc. 1 opposta),
− n.
6.100 etichette “Susumaniello – Single Vineyard” fronte;
− n. 20.900 etichette “Vitigni Single Vineyard” retro;
− n.
5.500 etichette “Dolcimelo 750ml” retro;
per cui veniva emessa la fattura n. 1933/E del 4.4.2019 (doc. 9 opposta) per l'importo di € 3.248,01
Iva inclusa.
Il 29.4.2019, DDT 19/T 2811 (doc. 2):
− n.
7.700 etichette “Mater” retro;
per cui veniva emessa la fattura n. 2593/E del 6.5.2019 (doc. 10 opposta) per l'importo di € 695,16,
Iva compresa.
Il 27.6.2019, con DDT 19/T 4316 (doc. 3 e 3.1 opposta),
− n.
8.250 etichette “LU 750” fronte, stampate su carta Velmart Black;
− n.
5.500 etichette “LU 750” retro, stampate su carta Velmart Black;
− n.
7.700 etichette “Ametys” fronte;
per cui veniva emessa la fattura n. 3877/E del 3.7.2019 (doc. 11 opposta) per l'importo di € 3.247,64.
Il 5.7.2019, nuovo DDT 19/T 4316, con medesimo numero e data di quello precedente ma con consegna avvenuta il 9.7.2019 (docc. 4 e 4.1 opposta)
− n.
8.250 etichette LU 750 fronte, per cui non è stata emessa ulteriore fattura.
Il 5.7.2019, con DDT 19/T 4566 (ns. docc. 5 e 5.1),
− n.
5.500 etichette “LU 750” retro;
per veniva emessa la fattura n. 4123/E del 15.7.2019 per l'importo di € 254,98, iva compresa (doc.
11 opposta).
Il 29.11. 2019, con DDT 19/T 7831 (ns. doc. 6),
− n. 32.000 etichette “I Classici” fronte;
9
− n. 33.000 etichette “I Classici” retro;
per cui veniva emessa la fattura n. 6904/E del 9.12.2019 (doc. 12 opponente) per l'importo di €
6.157,34.
Il 9.12.2019, con DDT 19/T 8020 (ns. docc. 7 e 7.1 e 13),
− n.
4.400 etichette “Campirossi Usa” retro;
− n.
8.250 etichette “LU 750” fronte;
− n.
5.500 etichette “LU 750” retro;
− n.
7.700 etichette “Ametys” fronte;
− n.
5.500 etichette LU 750” retro;
per cui veniva emessa la fattura n. 7113/E del 9.12.2019 (doc. 13 opponente) per l'importo di €
3.985,74 Iva inclusa.
Per un credito totale per le forniture 2019 di € 17.588,86.
*
− A fronte di tali emergenze documentali, parte attrice opponente non ha negato i rapporti commerciali con la convenuta opposta nel corso del 2019 e del 2020, né la fornitura delle etichette di cui alle fatture, limitandosi a eccepire presunti vizi di parte della merce consegnatale l'1.7.2019 e, in particolare, la difformità di quanto ordinato rispetto a quanto ricevuto, essendo state stampate le etichette LU su carta non patinata, porosa e martellata invece che su carta patinata con finitura liscia, documentando di aver denunciato tali vizi con mail del 2.7.2019 (docc. 3, 4 e 5 attrice).
− L'attrice opponente ha allegato che a fronte di tale contestazione, la convenuta opposta, con mail del
3.7.2019, riconoscendo l'errore, avrebbe proposto di ristampare le etichette fronte accollandosi il costo e avrebbe proposto la ristampa delle etichette retro al 50 % del prezzo concordato (docc. 6 e 7 attrice) per provvedere però poi solo alla consegna, in data 15.7.2009, delle retro etichette sostitutive e senza più inviare le etichette fronte, lamentando genericamente gravi disservizi che ciò le avrebbe procurato.
− L'attrice lamenta, inoltre, che avrebbe, contrariamente a quanto pattuito, omesso di inviare CP_1 nota di credito per la prima fattura (n. 3877/E) relativa alle etichette difettose ed emesso seconda fattura di pagamento (doc. 4123) relativa alle etichette retro chiedendo così un doppio pagamento della merce.
− Ha poi allegato, senza nulla provare sul punto, che ci sarebbero state successive interlocuzioni orali con l'opposta che avrebbe rassicurato che avrebbe risolto in seguito la questione.
− Emerge dalla documentazione in atti che effettivamente, alla prima consegna di cui al DDT 19/T
4316 del 27.6.2019, ricevuta dall'opponente l'1.7.2019 (doc.
3.1 opposta), seguiva scambio di corrispondenza delle parti e proposta di accettata da (doc. 8 opposta;
doc. 6 CP_1 Parte_1 opponente) di “rifacimento delle retro al 50 % del prezzo della fornitura appena effettuata, mentre per i fronti sarà
10
totalmente a carico nostro” da parte di , cui rispondeva “la grafica è confermata. Procedete con Per_1 Pt_1 urgenza, grazie”.
− Risulta, quindi, effettivamente, quali che ne siano state le cause, che abbia preso atto della CP_1 contestazione e proposto una soluzione bonaria, accettata dalla controparte.
− Sul punto, la documentazione in atti sconfessa la tesi dell'opponente per cui in violazione CP_1 dell'accordo di cui sopra avrebbe poi fatturato due volte le etichette fronte.
− La fattura n. 3877/E (doc. 4 opponente), infatti, risulta emessa facendo riferimento al DDT 4316 del
27.6.2019 con cui sono state consegnate l'1.7.2019 (doc.
3.1 opposta), tra le altre, anche le etichette
LU fronte e retro oggetto della contestazione del 2.7.2019.
− A seguito della contestazione risulta emesso e prodotto in giudizio altro DDT che seppure recante gli stessi estremi del precedente richiamato dalla fattura n. 3877/E, risulta contenere solo le etichette
LU fronte sostituite (doc. 4 opposta) ed avere diversa data di consegna (doc. 4.1) successiva alla contestazione del 2.7.2019.
− Risulta inoltre emesso DDT n. 4566 del 5.7.2019 relativo alle etichette retro sostitutive (doc. 8 opponente).
− A fronte di ciò, risulta aver emesso la sola fattura n. 3877/E (che riporta il riferimento al DDT CP_1
4316 del 27.6.2019 e quindi sia alla prima consegna delle LU fronte che alla consegna di quelle sostitutive): nessuna duplicazione di pagamento quindi, risultando consegnate le etichette fronte sostitutive, come promesso da senza richiedere ulteriori corrispettivi e senza peraltro che CP_1 Pt_1 avesse dovute restituire le prime ricevute e trattenute.
− Quanto alla fattura n. 4123 del 15.7.2019, la stessa è relativa alle sole etichette retro che risultano fatturate al 50 % del prezzo indicato nella precedente fattura n. 3877/E, sempre in conformità a quanto pattuito tra le parti.
− La merce – anche quella sostitutiva - risulta quindi interamente consegnata e l'emissione di alcuna nota di accredito era dovuta da CP_1
− quindi, con riferimento alle forniture del 2019 non solo risulta aver effettuato la contestazione Pt_1 solo per una parte, minima, della merce ricevuta – omettendo però il pagamento dell'intera fattura e financo di altre fatture per cui alcuna contestazione è stata allegata o documentata -, ma risulta aver ottenuto la risoluzione del problema, alle condizioni pattuite con il 3.7.2019. CP_1
− L'intervenuta risoluzione del problema conformemente alle condizioni pattuite è dimostrata anche dall'assenza di successive contestazioni da parte di oltre che dalla mail prodotta sub 11 dalla Pt_1 stessa opponente, con cui ha riconosciuto interamente il proprio debito per le forniture 2019 di Pt_1 cui alle fatture n. 1933/2019, 2593/2019, 3877/2019 e 4123/2019 per l'intero importo di cui alle stesse, pari a € 7.445,79, consegnando all'agente dell'opposta titoli per pari importo (seppur poi la
11
stessa in data 16.3.2020 abbia chiesto all'opposta di non portarli all'incasso adducendo problemi di liquidità e anticipando la mancanza di provvista per l'incasso degli assegni, docc. 25 e 26 opposta).
− A ulteriore riprova di quanto sopra esposto, già confermato dai documenti in atti, risulta che il
14.2.2020 l'opponente ha riconosciuto integralmente il proprio debito per le richiamate fatture (tra cui quella parzialmente oggetto di contestazione nell'odierna sede), consegnando assegni bancari per pari importo (docc. 16 e 17 opposta), di cui solo due incassati per totali € 4.945,78, essendo invece rimasto insoluto l'assegno del 13.4.2020 (docc. 15 e 22 opposta).
− Sempre con la mail del 14.2.2020 ha riconosciuto il proprio debito per le fatture n. 6904/2019 e Pt_1
7113/2019, contestando genericamente che le stesse avrebbero contenuto merce in quantità non conforme a quella ordinata e riservandosi la consegna di titoli per l'importo di cui alle stesse, previa correzione.
− Quanto a tale ulteriore contestazione va rilevato che l'opposta – diffidata da il 3.7.2020 al CP_1 pagamento di tutte le fatture (doc. 24 opposta) – risulta aver poi emesso, per l'esatto importo di cui alle fatture 6904/2019 e 7113/2019 l'assegno n. 32834060-12 (doc. 18 opposta), senza più nulla contestare sul punto. Contestazione peraltro anche in questa sede solo genericamente esposta.
Quanto alle allegazioni dell'opponente per cui l'assegno sarebbe stato emesso per l'importo di €
10.000,00 e solo a garanzia del proprio adempimento, le stesse risultano pacificamente e chiaramente infondate dato che l'importo dell'assegno, diversamente da quanto dalla stessa allegata, risulta documentalmente pari a € 10.143,08 (doc. 18 opposta) e quindi alla somma degli importi delle fatture n. 6904/2019 e n. 7113/2019.
Quanto poi alla circostanza per cui l'assegno non è stato portato all'incasso (che secondo l'opponente dimostrerebbe la mera funzione di garanzia dello stesso), risulta credibile l'allegazione dell'opposta per cui la stessa avrebbe deciso di agire immediatamente con ricorso monitorio, dati gli insoluti nel frattempo registrati (doc. 23) e considerata la post datazione dell'assegno che avrebbe imposto di attendere fino al 13.10.2020 per procedere all'incasso, probabilmente con ulteriore insoluto.
− Anche il credito di cui alle fatture n. 6904/2019 e 7113/2019 di risulta quindi riconosciuto CP_1 dall'opponente.
− Va sul punto rilevato che a fronte delle generiche e limitate contestazioni effettuate, ha Parte_1 chiesto la totale revoca del decreto ingiuntivo – quindi anche con riferimento a forniture pacificamente non contestate – e di “accertare la non veridicità della somma ingiunta, con conseguente rettifica del presunto saldo
a debito”, senza proporre alcuna specifica domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, salva una parziale e tardiva precisazione delle proprie domande nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. chiedendo “accertare e dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti per le ragioni esposte in premessa e conseguentemente determinare l'esatto saldo a corrispondersi”, con permanente genericità di quanto richiesto e della relativa eccezione. 12
− A fronte di ciò, come noto, l'assegno bancario è da considerarsi - nei rapporti tra traente e prenditore
- come una promessa di pagamento (ai sensi dell'art. 1988 c.c.), con la conseguente configurabilità della presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante. Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione (ex multis, Cassazione civile , sez. III , 15/05/2009 , n. 11332; Cassazione civile , sez. III , 06/03/2006 ,
n. 4804).
Prova che non risulta fornita dall'opponente per tutti i motivi sopra esposti, oltre ad esserne risultate sconfessate tutte le allegazioni in base alla documentazione in atti.
− Con conseguente accertato credito residuo di per le forniture del 2019 pari a € 12.643,08. CP_1
***
− Quanto alle forniture del 2020, ha documentato la seguente fornitura: CP_1 il 28.2.2020, DDT 20/T 1348 (doc. 20 e 29 opposta):
- n. 29.700 etichette “vitigni” fronte;
- n. 28.600 etichette “vitigni” retro;
per cui veniva emessa la fattura n. 1247/E del 28.2.2020 (doc. 21 opposta) per l'importo di € 7.371,61,
Iva compresa.
− Quanto a tale fornitura, ha documentato di aver contestato la stessa in data 5.3.2020 Parte_1
(doc. 13 opponente) lamentando che le etichette non avrebbero riportato le specifiche richieste.
Da tale comunicazione, però, risulta che ha comunque utilizzato le etichette asseritamente non Pt_1 conformi.
− A fronte di tale contestazione, meramente riportata nel proprio atto introduttivo dell'odierno giudizio,
l'opponente non ha allegato alcuno specifico danno che le sarebbe derivato o formulato alcuna specifica domanda di risarcimento o di riduzione del prezzo.
− Sul punto, peraltro, l'opposta ha documentato la previa accettazione da parte dell'opponente del relativo preventivo e delle condizioni generali di vendita (doc. 28 opposta), oltre che la conformità al preventivo della descrizione delle caratteristiche della merce di cui alla relativa fattura e al relativo
DDT (docc. 27 e 29 opposta).
− A fronte di ciò alcuna prova dell'asserita non conformità è stata fornita dall'opponente.
− Anche sul punto, quindi, la domanda di revoca del decreto ingiuntivo risulta totalmente infondata.
− Per le forniture 2020 risulta quindi accertato un credito complessivo dell'opposta pari ad € 7.371,61.
13
− Per un credito totale complessivo accertato – già detratti i pagamenti effettuati da – di Parte_1
€ 20.014,69, oltre a € 15,50 per spese di insoluto documentate (doc. 23).
* * *
- Le spese, liquidate come in dispositivo (in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, valori medi, scaglione di riferimento), seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente.
- Inoltre, va accolta la richiesta di condanna dell'attrice opponente al risarcimento dei danni in base all'art. 96 cod. proc. civ. in quanto sussistono i presupposti di cui alla disposizione richiamata.
Al fine di ottenere la condanna per responsabilità aggravata, infatti, è necessario che venga dimostrata la ricorrenza, nel comportamento processuale della parte soccombente, di dolo o colpa grave, consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dall'infondatezza delle proprie tesi, ovvero dal carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.
Nel caso di specie, l'attrice opponente, pur a fronte di pregresso riconoscimento del proprio debito con emissione di assegni bancari per l'esatto importo poi azionato dall'opposta, ha chiesto la revoca del decreto allegando contestazioni generiche, riferite solo a una minima parte della merce fornita e risultate del tutto infondate.
L'attrice, in particolare, a sostegno della propria opposizione ha anche lamentato la mancata fornitura di una pare della merce sostitutiva di cui alla fattura n. 3877/2019, lamentando conseguenti e del tutto generici gravi disservizi a proprio carico (All. 8 e 9).
Tale allegazione – peraltro incompatibile con la successiva emissione da parte dell'opponente di assegni per l'importo richiesto - è risultata del tutto strumentale in quanto documentalmente sconfessata dalle produzioni documentali dell'opposta (doc.
3.1 e 4.1).
- Pertanto, la domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. deve essere accolta e, ai sensi del comma primo della disposizione citata, la liquidazione del danno viene operata d'ufficio in dispositivo.
P.Q.M.
- Rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in premessa e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
2823/2020 del 12.10.2020, R.G. 5262/2020 dell'intestato Tribunale.
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a Parte_1 CP_1 le spese dell'odierno giudizio che liquida in € 5.077,00 per compensi oltre il 15 % per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno Parte_1 ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. nei confronti della convenuta opposta che liquida equitativamente in complessivi € 1.000,00, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza al saldo.
Così deciso in Treviso, 31/10/2024.
Il Giudice 14
dott.ssa Cristina Bandiera
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 7772/2020 promosso da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Con l'Avv. FUMAROLA VALERIA
- attrice opponente - contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
Con le Avv. MORETTI PAOLA e ZAFFIN GIULIA
- convenuta opposta -
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
Causa trattenuta in decisione all'udienza dell'11.4.2024 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: in via istruttoria come in atti e nel merito “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
1. In via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2. Dichiarare la nullità, l'inammissibilità e l'improponibilità del decreto ingiuntivo opposto e/o revocarlo con tutte le conseguenze di legge;
3. Accertare e dichiarare l'esatto dare /avere tra le parti per le ragioni esposte in premessa e conseguentemente determinare
l'esatto saldo a corrispondersi;
4. Condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, nonché dell'instauranda mediazione, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per parte convenuta: in via istruttoria come in atti e nel merito:
“IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'atto di citazione in opposizione avversario, con ogni conseguente decadenza anche in ordine alla mancata osservanza del termine di cui all'art. 645 c.p.c. e con conferma del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2823/2020 del Tribunale di Treviso per mancanza di valida opposizione. 1
NEL MERITO, in via preliminare: accertare e dichiarare la decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. del diritto dell'opponente da qualsivoglia garanzia, anche in via di eccezione, per vizi della merce oggetto di fornitura, e di conseguenza accertare e dichiarare l'inammissibilità oltre che l'infondatezza dell'azione e di ogni domanda ex adverso formulata.
NEL MERITO: accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione proposta da rigettare tutte Parte_1 le domande proposte ex adverso e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2823/2020 del Tribunale di Treviso, e, comunque e in ogni caso, condannare (c.f. e Parte_1
p.iva ), con sede legale in 74015 Martina Franca (TA), Via Madonnina n. 11, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di (c.f. e p.iva ), con sede in 31020 Villorba CP_1 P.IVA_2
(TV), Via Postioma n. 71, in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo capitale di € 20.014,69, o di quella somma che risulterà dovuta, per i titoli di cui al ricorso per ingiunzione, oltre a spese di insoluto per € 15,50; maggiorando il predetto importo degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 dalla singola scadenza al saldo e detraendo la somma di € 4.123,93 ottenuta da in acconto sul maggior credito in forza dell'ordinanza di assegnazione CP_1 del 25.05.2021 emessa dal G.E. del Tribunale di Taranto nell'esecuzione presso terzi n. R.G. 7/2021; respingere ogni altra domanda svolta nei confronti della qui concludente perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, sfornita di qualsivoglia prova.
IN OGNI IPOTESI
Con vittoria di compensi di lite e spese.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione notificato in data 23.11.2020 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2823/2020 provvisoriamente esecutivo, R.G. 5262/2020, notificato il
15.10.2020, con cui le era stato ingiunto di pagare l'importo di € 20.030,19 oltre interessi come da domanda e oltre alle spese della procedura monitoria liquidate in € 145,540 per anticipazioni e in €
540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge. A sostegno dell'opposizione allegava:
- di avere intrattenuto con l'opposta dei rapporti commerciali aventi ad oggetto la fornitura, da parte di quest'ultima, di etichette per bottiglie di vino;
- di aver contestato parte della merce fornita da CP_1
- di aver, in particolare, con mail del 14.6.2019, confermato un ordine già anticipato telefonicamente all'agente di zona, , relativo a n° 15.000,00 etichette “fronte” per il vino LU Testimone_1 da consegnare in due tranches di pari quantità e n°10.000 “retro” per il vino LU da consegnare
2
in due tranches di pari quantità, allegando, per non incorrere in equivoci, la foto di un'etichetta stampata, sempre dalla , per un'altra azienda vinicola, che riproduceva le caratteristiche CP_1 richieste (All.2 );
- che in data 1.7.2019 venivano consegnate le etichette e sin da subito i preposti al ricevimento delle merci si accorgevano della difformità tra quanto ordinato e la merce ricevuta. Nella fattispecie, a fronte di un ordine di etichette (sia fronte che retro per il vino LU) da stampare su carta patinata opaca con finitura liscia, veniva consegnato un primo lotto di etichette - prima tranches-
(sia fronte che retro) stampate su carta non patinata, porosa, con finitura non liscia ma addirittura martellata;
- che in data 2.7.2019 il responsabile commerciale della il Dott. Parte_1 Testimone_2 contestava a mezzo mail, la merce ricevuta e non conforme (All. 3,4,5);
- che con mail del 3.7.2019 il Dott. , resosi conto dell'evidente errore in cui era incorsa Persona_1
prontamente proponeva di ristampare le etichette accollandosi il costo totale delle CP_1 etichette fronte e proponendo la ristampa delle retro etichette al 50% del prezzo concordato, il tutto confermato da un messaggio da parte dell'agente che comunicava che si Testimone_1 stava procedendo alla ristampa delle etichette (all. 6 e 7);
- che in data 15.07.2019 la con DDT n. 4566 Serie T e fattura n°4123, inviava le CP_1 retroetichette sostitutive senza inviare, inspiegabilmente, le etichette fronte come proposto dal
Dott. causando gravi disservizi alla (All. 8 e 9); Per_1 Parte_1
- che la , pertanto, invece di provvedere ad inviare una nota di credito sulla prima fattura, CP_1 la n° 3877/E del 03.07.2019, emetteva la seconda fattura di pagamento la n° 4123 del 15.07.19, relativa alle sole retro etichette inviate in sostituzione di quelle errate, chiedendo, così, un doppio e non dovuto pagamento della merce, sia quella riconosciuta errata, sia quella mandata in sostituzione di quella non conforme;
- che in data 09.12.2019 con DDT n° 8020 Serie T, la inviava alla la seconda CP_1 Parte_1 tranches del predetto ordine, ma anche questa volta, veniva inviata la merce non conforme (retro e fronte) con la stessa carta errata della prima spedizione ma questa volta venivano consegnate, contestualmente, le retro corrette e nuovamente non venivano consegnate le “fronte” corrette.
Tutte le etichette comprese in unica fattura (quelle corrette e quelle errate) chiedendone un importo, in parte, non dovuto, il tutto prontamente comunicato all'agente di zona (All. Tes_1
10);
- che nel gennaio 2020 la tramite dell'ufficio amministrativo, chiedeva il CP_1 Testimone_3 pagamento delle fatture del 2019 e la pagava in parte quanto dovuto, specificando Parte_1 che il saldo sarebbe avvenuto quando la come concordato, avesse ricalcolato le reali CP_1 somme dovute sulla base delle etichette non conformi ma fatturate (All. 11 opponente);
3
- che la avendo necessità impellente di far stampare altre etichette per una linea di Parte_1 vini, procedeva con un nuovo ordine all' e alla luce dei rapporti commerciali fin lì intercorsi, CP_1 che si svolgevano in un clima cordiale e collaborativo, previo accordo tra le parti, inviava un altro assegno di circa € 10.000,00 con scadenza ad ottobre, che la non avrebbe dovuto incassare CP_1 ma che era stato emesso per assicurare che la avrebbe onorato tutti i pagamenti, ed Parte_1 eventualmente, dopo aver conteggiato e rendicontato le reali somme dovute, al netto della merce non conforme ed erroneamente fatturata, portarlo all'incasso sulla differenza o sostituirlo con la minor somma dovuta. E che infatti la a dimostrazione dell'accordo sottostante, non lo ha CP_1 mai portato all'incasso, ma provvedeva ad evadere l'ordine (All. 12);
- che anche questa volta la merce non risultava conforme all'ordine, nello specifico: “…Le etichette che ci sono arrivate con l'ultima spedizione non riportano le specifiche che abbiamo richiesto e che ritrovi nella conferma d'ordine e nella fattispecie:
1. Era stata richiesta la carta fasson Martele Blanc per le retro ma sono arrivate entrambe stampate su una carta -apparentemente la Sable Blanc- uguale per fronte e retro;
2. Era stata richiesta sulla etichetta fronte del Susumaniello la lamina Kurz Luxor 355, mentre è stata usata la stessa lamina dell'anno scorso di colore rosa/ fuxia chiaro...” ( All. 13);
- che da quel momento i rapporti tra le parti subivano una rottura e l'opposta disattendeva gli accordi commerciali, incassando gli assegni in violazione del precedente accordo e omettendo di emettere le note di credito sulla merce non conforme.
A sostegno della richiesta revoca del decreto allegava inoltre l'inidoneità delle fatture e dell'estratto autentico a costituire piena prova, chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione già concessa ex art. 642 c.p.c.
− Si costituiva il 15.3.2021 contestando le allegazioni avversarie e chiedendo la conferma CP_1 del decreto ingiuntivo opposto. Allegava:
- essere il credito azionato con il ricorso monitorio relativo a merce oggetto di fornitura, costituita da molteplici e diverse tipologie di etichette per bottiglie di vino, fronte e reteo, prodotte e consegnata da a nel 2019 e 2020, solo una parte della quale oggetto delle CP_1 Parte_1 contestazioni avversarie;
- essere comunque le contestazioni di controparte generiche, avendo la stessa contestato solo che una parte delle etichette – le LU - sarebbero state stampate su un diverso tipo di carta rispetto a quello pattuito, senza però lamentare specifiche conseguenze del vizio contestato;
- essere inidonee le contestazioni di cui alle mail depositate sub 5 e 13 da controparte a comprovare le pretese difformità e comunque a impedire la decadenza ex art. 1495 c.c. data la genericità delle stesse;
- risultare comunque l'avvenuto utilizzo delle etichette dalla mail prodotta sub 13;
- essersi comunque prescritto il diritto ex art. 1495, comma 3, c.c. essendo avvenuta la consegna di
4
LU nel giugno 2019 e non potendo quindi più farsi valere la difformità neppure in via di eccezione;
- avere l'opponente omesso di chiedere l'accertamento dei vizi e la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo;
- essersi interrotti i rapporti tra le parti solo a causa del mancato pagamento da parte dell'opponente per le forniture del 2019 e del 2020;
- aver, in particolare, fornito a nel 2019: Pt_1
a) il 25.3.2019, con DDT 19/T 2020 (ns. doc. 1 e 9),
n.
6.100 etichette “Susumaniello – Single Vineyard” fronte;
n. 20.900 etichette “Vitigni Single Vineyard” retro;
n.
5.500 etichette “Dolcimelo 750ml” retro;
b) il.29.4.2019, con DDT 19/T 2811 (ns. doc. 2 e 10),
n.
7.700 etichette “Mater” retro;
c) il 27.6.2019, con DDT 19/T 4316 ricevuto l'1.7.19 (ns. docc. 3 e 3.1 e 11),
n.
8.250 etichette “LU 750” fronte;
n.
5.500 etichette “LU 750” retro;
n.
7.700 etichette “Ametys” fronte;
d) il 5.7.2019, con nuovo DDT 19/T 4316 ricevuto il 9.7.19 (ns. docc. 4 e 4.1)
n.
8.250 etichette LU 750 fronte;
e) il 5.7.2019, con DDT 19/T 4566 (ns. docc. 5 e 5.1),
n.
5.500 etichette “LU 750” retro;
f) il 29.11. 2019, con DDT 19/T 7831 (ns. doc. 6 e 12),
n. 32.000 etichette “I Classici” fronte;
n. 33.000 etichette “I Classici” retro;
g) il 9.12.2019, con DDT 19/T 8020 (ns. docc. 7 e 7.1 e 13),
n.
4.400 etichette “Campirossi Usa” retro;
n.
8.250 etichette “LU 750” fronte;
n.
5.500 etichette “LU 750” retro;
n.
7.700 etichette “Ametys” fronte;
n.
5.500 etichette LU 750” retro;
Con, a fronte di ciò, una contestazione avversaria per vizi solo per le etichette LU e solo il
2.7.2019, e quindi solo per la fornitura del 27.6.2019 (per un valore di € 3.894,00 oltre IVA), essendo quindi per il resto il credito riconosciuto e non contestato;
- che, quanto alle LU, il 3.6.19, predisponeva per un (primo) preventivo CP_1 Parte_1 per la fornitura (tra l'altro) di etichette LU, sia fronte sia retro, specificando che sarebbe stato
5
usato per la stampa delle etichette in questione non un materiale cartaceo ma un materiale plastico, ossia, il materiale Opp Black (ns. doc. 15) con prezzo unitario di fornitura pari ad € 0,22 per le etichette LU fronte e € 0,12 per le etichette LU retro;
- che con email del 14.6.19, richiedeva a di modificare il preventivo stampando Testimone_2 CP_1 le etichette LU non su materiale plastico ma su carta, facendo riferimento alla produzione effettuata da in favore di un altro cliente, tal , e specificando che il “fondo” CP_1 Persona_2 sarebbe stato appunto “nero” (ns. doc. 16) e specificando il quantativo: n. 15000 etichette LU fronte e n. 10000 etichette LU retro, con due tranches di consegna (e fatturazione) distinte – ferma la tolleranza d'uso del 10 % in più o in meno, specificata anche nel preventivo;
- che predisponeva il 17.6.19 un secondo preventivo – con prezzo inferiore dato il materiale CP_1 utilizzato - relativo anche alle etichette LU fronte e retro, prevedendo l'utilizzo della carta a fondo nero Velmart Black, specificando che le consegne sarebbero avvenute, rispettivamente, entro il 30.6.19 ed entro il 31.12.19 (ns. doc. 17);
- che il secondo preventivo veniva accettato da con email del 18.6.19 (ns. doc. 17.1); Parte_1
- di aver comunque stampato, come d'uso tutte le etichette nel giugno 2019, anche a fronte delle previste due tranches di consegna richieste, per evitare una duplicazione di costi di avvio stampa;
- che la prima tranches – stampata come richiesto su carta Opp Black – veniva consegnata l'1.7.2019
(doc. 3.1), con emissione della fattura n. 3877/E del 3.7.2019 (doc. 11) al prezzo di cui al preventivo;
- che con la mail del 2.7.2019 segnalava a – responsabile produzione etichette di Pt_1 Per_1
- che le etichette LU sarebbero state stampate su una carta diversa da quella da lui CP_1 scelta asserendo di aver richiesto una carta bianca liscia su cui si sarebbe dovuto stampare uno sfondo nero (cioè una Matt Wine), limitandosi a chiedere ragguagli;
- che nonostante la carta usata fosse quella scelta – e comunque di livello superiore a quello concordato - proponeva di risolvere la questione con rifacimento delle etichette utilizzando CP_1 carta Matt Wine senza oneri di spesa per e con oneri a carico di delle n. 8250 Parte_1 CP_1 etichette LU fronte e con rifacimento con carta Matt Wine con sconto del 50% rispetto al precedente preventivo delle n. 5500 etichette LU retro;
il tutto senza previsione di reso;
- che dunque con e-mail del 3.7.2019 inviava preventivo per il rifacimento delle etichette Per_1
LU retro stampate su carta bianca patinata opaca (la Matt Wine) al prezzo unitario di € 0,038
(il 50% del precedente prezzo) da consegnarsi in due tranche di 5.000 l'una a giugno e una a dicembre allegando anche la bozza di stampa (doc. 18);
- che con e-mail del 3.7.2019, accettava quanto proposto da;
Pt_1 Per_1
- che immediatamente il 5.7.2019 inviava le n.
8.250 etichette LU fronte ristampate, in CP_1 sostituzione delle precedenti, senza emettere alcuna fatturazione;
6
- che non essendoci però resi di merce ed essendo tale merce sostitutiva di quella già inviata e fatturata, per questioni amministrative manteneva la medesima numerazione e descrizione CP_1 del DDT in modo da poterlo riferire alla fatturazione già emessa. La merce esposta in detto
(secondo) DDT 4316 (le sole etichette LU fronte, mentre non sono indicate le Ametys e le
LU retro come nel primo DDT di uguale numerazione;
ns. doc. 3 cit.) risulta spedita, dal report del corriere di cui si è servita per la spedizione (BRT), il 5.7.19 e risulta ricevuto da CP_1 il 9.7.19 (ns. doc.
4.1 cit.); Parte_1
- che al contempo, sempre il 5.7.19, inviava con il DDT 19/-T 4566 del 5.7.19 (doc. 5 e 5.1 CP_1 cit.) anche la nuova produzione di etichette LU retro, stampate su carta bianca liscia e i cui costi di produzione erano stati concordati a carico di seppur con uno sconto del Parte_1
50% rispetto al prezzo di € 0,076 originariamente previsto;
- che per tale (ulteriore) fornitura concordata con - da questa ricevuta sempre il 9.7.19 Parte_1
(cfr report BTR relativo al DDT 4566, doc. 5.1) - provvedeva ad emettere la fattura n. CP_1
4123/E del 15.7.19 (doc. 14 cit.) che infatti riporta un prezzo di € 0,038 al pezzo, vale a dire esattamente il 50% del prezzo esposto nella (precedente) fattura 3877/E che per le etichette
LU 750 retro riportava il prezzo al pezzo di € 0,076;
- non essere quindi prevista l'emissione da parte di di alcuna nota di accredito;
CP_1
- che più alcuna contestazione veniva infatti effettuata da dopo il 3.7.2019; Pt_1
- che nulla veniva pagato da a fronte di tutte le etichette – non solo le LU – ricevute, con Pt_1 complessivo credito di € 17.588,86 Iva inclusa;
- che solo a fronte dei solleciti di pagamento e necessitando di ulteriori etichette, con mail del Pt_1
14.2.2020 proponeva:
- di rientrare del complessivo debito di cui alle fatture n. 1933/2019, n. 2593/2019, 3877/2019 e n. 4123/2019 per l'esatto importo delle stesse, con tre titoli già consegnati a di euro CP_2
2500,00 13/04/2020 (doc. 20), A/B di euro 2.500,00 13/05/2020 (doc. 21) e A/B di euro 2445,79
15/06/2020 (doc. 22);
- di rientrare del complessivo debito per le fatture n. 6904/2019 e n. 7113/2019 in quattro tranches con consegna di titoli a a Maggio 2020, con mero rilievo sulle quantità fornite e non Tes_1 sulla qualità dei prodotti. Assegno per l'importo di € 10.143,08 (doc. 23) poi effettivamente consegnato (pari alla somma degli importi di cui alle fatture n. 6904/2019 e 7113/2019);
- che solo due degli assegni consegnati da trovavano copertura, l'assegno n. 0032834056-08 Pt_1 del 13.5.2020 di € 2.500,00 (doc. 21), inizialmente privo di provvista e poi onorato solo in seguito dalla debitrice, e l'assegno bancario n. 0032834057-09 del 15.6.20 di € 2.445,79 (cfr. doc. 22 cit.);
- che rimanevano pertanto non onorati l'assegno n. 0032834055-07 del 13.4.2020 di € 2.500,00 (doc.
20) e l'assegno bancario n. 0032834060-12 del 13.10.20 di € 10.143,08 (doc. 23);
7
- che il 16.3.20 la debitrice, facendo leva sull'emergenza epidemiologica in corso e su presunte difficoltà di incasso (doc. 24), richiedeva a di non portare all'incasso i titoli ricevuti e dopo CP_1 il rifiuto di (doc. 25), rispondeva ulteriormente il 20.3.20 (doc. 26), senza eccepire alcunché CP_1 in merito a pretese contestazioni della merce ma adducendo esclusivamente problemi di liquidità;
- che quindi, preferiva, invece di aspettare la scadenza (ottobre 2020), utilizzare il predetto CP_1 assegno quale riconoscimento del debito per ottenere il legittimo titolo creditorio ottenuto con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2823/2020 (richiesto il 31.8.20), piuttosto che portare all'incasso un assegno che a ottobre 2020 sarebbe rimasto privo di provvista;
- quanto alla merce fornita nel 2020, di aver predisposto il nuovo preventivo il 14.2.2020 prevedendo la stampa di diverse tipologie di etichette fronte e retro con utilizzo in entrambi i casi di carta “martellata” e prevedendo la stampa in 2 colori con lamina a caldo in 5 versione differenti per le etichette fronte e in 3 colori in 7 varianti differenti per le etichette retro (doc. 28), preventivo sottoscritto da Pt_1
- che il 4.3.2, con DDT 20/T-1348 del 28.2.20 (doc. 29 e 29.1) riceveva da - Parte_1 CP_1
n. 29700 etichette Vitigni Single Vineyard fronte in 5 varianti stampate su carta martellata in 2 colori con lamina a caldo;
- n. 28600 etichette Vitigni Single Vineyard retro in 7 varianti in 3 colori stampate su carta martellata in 3 colori;
Ossia esattamente quanto corrispondente all'ordine firmato da Parte_1
- essere quindi infondato ed inveritiero il contenuto della e-mail 5.3.20 (allegato 13 avversario) ossia la comunicazione con cui nonostante la merce consegnata da corrispondesse Parte_1 CP_1 esattamente all'ordine controfirmato dall'opponente, pretendeva di sollevarne presunte difformità asserendo che la carta su cui parte delle etichette erano state stampate non corrispondesse all'ordine;
- che comunque – a ulteriore riprova dell'assenza di vizi – dalla mail del 5.3.2020 emerge l'uso delle etichette da parte di ferma la previsione nelle clausole generali di vendita, punto 6, per cui Pt_1
“eventuali reclami e/o contestazioni del Cliente non daranno in ogni caso diritto di sospendere e/o differire i pagamenti dovuti alla Società né di opporre in compensazione gli eventuali crediti derivanti da siffatti reclami e/o contestazioni”;
- essere quindi il proprio credito, pari ad € 17.588,86 per il 2019 e ad € 7.371,61 per il 2020, detratto l'importo corrisposto con i due assegni andati a buon fine e di cui sopra s'è visto (pari ad €
4.945,79), con credito residuo di complessivi € 20.014,69, con interessi moratori dalle scadenze al saldo effettivo e oltre alle spese di insoluto per gli assegni non andati a buon fine pari ad € 15,50.
− Con ordinanza del 16.4.2021, disattesa la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., il Giudice assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
− All'esito del deposito delle memorie il Giudice, con ordinanza dell'8.4.2022 formulava alle parti
8
proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata dalla sola opposta.
− Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11.4.2024, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c.
***
− L'opposizione è infondata e va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
− Quanto ai rapporti commerciali tra le parti e alle forniture intervenute, dalla documentazione in atti, risulta provato quanto segue. risulta aver fornito a nel 2019: CP_1 Pt_1 il 25.3.2019, DDT 19/T 2020 (doc. 1 opposta),
− n.
6.100 etichette “Susumaniello – Single Vineyard” fronte;
− n. 20.900 etichette “Vitigni Single Vineyard” retro;
− n.
5.500 etichette “Dolcimelo 750ml” retro;
per cui veniva emessa la fattura n. 1933/E del 4.4.2019 (doc. 9 opposta) per l'importo di € 3.248,01
Iva inclusa.
Il 29.4.2019, DDT 19/T 2811 (doc. 2):
− n.
7.700 etichette “Mater” retro;
per cui veniva emessa la fattura n. 2593/E del 6.5.2019 (doc. 10 opposta) per l'importo di € 695,16,
Iva compresa.
Il 27.6.2019, con DDT 19/T 4316 (doc. 3 e 3.1 opposta),
− n.
8.250 etichette “LU 750” fronte, stampate su carta Velmart Black;
− n.
5.500 etichette “LU 750” retro, stampate su carta Velmart Black;
− n.
7.700 etichette “Ametys” fronte;
per cui veniva emessa la fattura n. 3877/E del 3.7.2019 (doc. 11 opposta) per l'importo di € 3.247,64.
Il 5.7.2019, nuovo DDT 19/T 4316, con medesimo numero e data di quello precedente ma con consegna avvenuta il 9.7.2019 (docc. 4 e 4.1 opposta)
− n.
8.250 etichette LU 750 fronte, per cui non è stata emessa ulteriore fattura.
Il 5.7.2019, con DDT 19/T 4566 (ns. docc. 5 e 5.1),
− n.
5.500 etichette “LU 750” retro;
per veniva emessa la fattura n. 4123/E del 15.7.2019 per l'importo di € 254,98, iva compresa (doc.
11 opposta).
Il 29.11. 2019, con DDT 19/T 7831 (ns. doc. 6),
− n. 32.000 etichette “I Classici” fronte;
9
− n. 33.000 etichette “I Classici” retro;
per cui veniva emessa la fattura n. 6904/E del 9.12.2019 (doc. 12 opponente) per l'importo di €
6.157,34.
Il 9.12.2019, con DDT 19/T 8020 (ns. docc. 7 e 7.1 e 13),
− n.
4.400 etichette “Campirossi Usa” retro;
− n.
8.250 etichette “LU 750” fronte;
− n.
5.500 etichette “LU 750” retro;
− n.
7.700 etichette “Ametys” fronte;
− n.
5.500 etichette LU 750” retro;
per cui veniva emessa la fattura n. 7113/E del 9.12.2019 (doc. 13 opponente) per l'importo di €
3.985,74 Iva inclusa.
Per un credito totale per le forniture 2019 di € 17.588,86.
*
− A fronte di tali emergenze documentali, parte attrice opponente non ha negato i rapporti commerciali con la convenuta opposta nel corso del 2019 e del 2020, né la fornitura delle etichette di cui alle fatture, limitandosi a eccepire presunti vizi di parte della merce consegnatale l'1.7.2019 e, in particolare, la difformità di quanto ordinato rispetto a quanto ricevuto, essendo state stampate le etichette LU su carta non patinata, porosa e martellata invece che su carta patinata con finitura liscia, documentando di aver denunciato tali vizi con mail del 2.7.2019 (docc. 3, 4 e 5 attrice).
− L'attrice opponente ha allegato che a fronte di tale contestazione, la convenuta opposta, con mail del
3.7.2019, riconoscendo l'errore, avrebbe proposto di ristampare le etichette fronte accollandosi il costo e avrebbe proposto la ristampa delle etichette retro al 50 % del prezzo concordato (docc. 6 e 7 attrice) per provvedere però poi solo alla consegna, in data 15.7.2009, delle retro etichette sostitutive e senza più inviare le etichette fronte, lamentando genericamente gravi disservizi che ciò le avrebbe procurato.
− L'attrice lamenta, inoltre, che avrebbe, contrariamente a quanto pattuito, omesso di inviare CP_1 nota di credito per la prima fattura (n. 3877/E) relativa alle etichette difettose ed emesso seconda fattura di pagamento (doc. 4123) relativa alle etichette retro chiedendo così un doppio pagamento della merce.
− Ha poi allegato, senza nulla provare sul punto, che ci sarebbero state successive interlocuzioni orali con l'opposta che avrebbe rassicurato che avrebbe risolto in seguito la questione.
− Emerge dalla documentazione in atti che effettivamente, alla prima consegna di cui al DDT 19/T
4316 del 27.6.2019, ricevuta dall'opponente l'1.7.2019 (doc.
3.1 opposta), seguiva scambio di corrispondenza delle parti e proposta di accettata da (doc. 8 opposta;
doc. 6 CP_1 Parte_1 opponente) di “rifacimento delle retro al 50 % del prezzo della fornitura appena effettuata, mentre per i fronti sarà
10
totalmente a carico nostro” da parte di , cui rispondeva “la grafica è confermata. Procedete con Per_1 Pt_1 urgenza, grazie”.
− Risulta, quindi, effettivamente, quali che ne siano state le cause, che abbia preso atto della CP_1 contestazione e proposto una soluzione bonaria, accettata dalla controparte.
− Sul punto, la documentazione in atti sconfessa la tesi dell'opponente per cui in violazione CP_1 dell'accordo di cui sopra avrebbe poi fatturato due volte le etichette fronte.
− La fattura n. 3877/E (doc. 4 opponente), infatti, risulta emessa facendo riferimento al DDT 4316 del
27.6.2019 con cui sono state consegnate l'1.7.2019 (doc.
3.1 opposta), tra le altre, anche le etichette
LU fronte e retro oggetto della contestazione del 2.7.2019.
− A seguito della contestazione risulta emesso e prodotto in giudizio altro DDT che seppure recante gli stessi estremi del precedente richiamato dalla fattura n. 3877/E, risulta contenere solo le etichette
LU fronte sostituite (doc. 4 opposta) ed avere diversa data di consegna (doc. 4.1) successiva alla contestazione del 2.7.2019.
− Risulta inoltre emesso DDT n. 4566 del 5.7.2019 relativo alle etichette retro sostitutive (doc. 8 opponente).
− A fronte di ciò, risulta aver emesso la sola fattura n. 3877/E (che riporta il riferimento al DDT CP_1
4316 del 27.6.2019 e quindi sia alla prima consegna delle LU fronte che alla consegna di quelle sostitutive): nessuna duplicazione di pagamento quindi, risultando consegnate le etichette fronte sostitutive, come promesso da senza richiedere ulteriori corrispettivi e senza peraltro che CP_1 Pt_1 avesse dovute restituire le prime ricevute e trattenute.
− Quanto alla fattura n. 4123 del 15.7.2019, la stessa è relativa alle sole etichette retro che risultano fatturate al 50 % del prezzo indicato nella precedente fattura n. 3877/E, sempre in conformità a quanto pattuito tra le parti.
− La merce – anche quella sostitutiva - risulta quindi interamente consegnata e l'emissione di alcuna nota di accredito era dovuta da CP_1
− quindi, con riferimento alle forniture del 2019 non solo risulta aver effettuato la contestazione Pt_1 solo per una parte, minima, della merce ricevuta – omettendo però il pagamento dell'intera fattura e financo di altre fatture per cui alcuna contestazione è stata allegata o documentata -, ma risulta aver ottenuto la risoluzione del problema, alle condizioni pattuite con il 3.7.2019. CP_1
− L'intervenuta risoluzione del problema conformemente alle condizioni pattuite è dimostrata anche dall'assenza di successive contestazioni da parte di oltre che dalla mail prodotta sub 11 dalla Pt_1 stessa opponente, con cui ha riconosciuto interamente il proprio debito per le forniture 2019 di Pt_1 cui alle fatture n. 1933/2019, 2593/2019, 3877/2019 e 4123/2019 per l'intero importo di cui alle stesse, pari a € 7.445,79, consegnando all'agente dell'opposta titoli per pari importo (seppur poi la
11
stessa in data 16.3.2020 abbia chiesto all'opposta di non portarli all'incasso adducendo problemi di liquidità e anticipando la mancanza di provvista per l'incasso degli assegni, docc. 25 e 26 opposta).
− A ulteriore riprova di quanto sopra esposto, già confermato dai documenti in atti, risulta che il
14.2.2020 l'opponente ha riconosciuto integralmente il proprio debito per le richiamate fatture (tra cui quella parzialmente oggetto di contestazione nell'odierna sede), consegnando assegni bancari per pari importo (docc. 16 e 17 opposta), di cui solo due incassati per totali € 4.945,78, essendo invece rimasto insoluto l'assegno del 13.4.2020 (docc. 15 e 22 opposta).
− Sempre con la mail del 14.2.2020 ha riconosciuto il proprio debito per le fatture n. 6904/2019 e Pt_1
7113/2019, contestando genericamente che le stesse avrebbero contenuto merce in quantità non conforme a quella ordinata e riservandosi la consegna di titoli per l'importo di cui alle stesse, previa correzione.
− Quanto a tale ulteriore contestazione va rilevato che l'opposta – diffidata da il 3.7.2020 al CP_1 pagamento di tutte le fatture (doc. 24 opposta) – risulta aver poi emesso, per l'esatto importo di cui alle fatture 6904/2019 e 7113/2019 l'assegno n. 32834060-12 (doc. 18 opposta), senza più nulla contestare sul punto. Contestazione peraltro anche in questa sede solo genericamente esposta.
Quanto alle allegazioni dell'opponente per cui l'assegno sarebbe stato emesso per l'importo di €
10.000,00 e solo a garanzia del proprio adempimento, le stesse risultano pacificamente e chiaramente infondate dato che l'importo dell'assegno, diversamente da quanto dalla stessa allegata, risulta documentalmente pari a € 10.143,08 (doc. 18 opposta) e quindi alla somma degli importi delle fatture n. 6904/2019 e n. 7113/2019.
Quanto poi alla circostanza per cui l'assegno non è stato portato all'incasso (che secondo l'opponente dimostrerebbe la mera funzione di garanzia dello stesso), risulta credibile l'allegazione dell'opposta per cui la stessa avrebbe deciso di agire immediatamente con ricorso monitorio, dati gli insoluti nel frattempo registrati (doc. 23) e considerata la post datazione dell'assegno che avrebbe imposto di attendere fino al 13.10.2020 per procedere all'incasso, probabilmente con ulteriore insoluto.
− Anche il credito di cui alle fatture n. 6904/2019 e 7113/2019 di risulta quindi riconosciuto CP_1 dall'opponente.
− Va sul punto rilevato che a fronte delle generiche e limitate contestazioni effettuate, ha Parte_1 chiesto la totale revoca del decreto ingiuntivo – quindi anche con riferimento a forniture pacificamente non contestate – e di “accertare la non veridicità della somma ingiunta, con conseguente rettifica del presunto saldo
a debito”, senza proporre alcuna specifica domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, salva una parziale e tardiva precisazione delle proprie domande nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. chiedendo “accertare e dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti per le ragioni esposte in premessa e conseguentemente determinare l'esatto saldo a corrispondersi”, con permanente genericità di quanto richiesto e della relativa eccezione. 12
− A fronte di ciò, come noto, l'assegno bancario è da considerarsi - nei rapporti tra traente e prenditore
- come una promessa di pagamento (ai sensi dell'art. 1988 c.c.), con la conseguente configurabilità della presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante. Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione (ex multis, Cassazione civile , sez. III , 15/05/2009 , n. 11332; Cassazione civile , sez. III , 06/03/2006 ,
n. 4804).
Prova che non risulta fornita dall'opponente per tutti i motivi sopra esposti, oltre ad esserne risultate sconfessate tutte le allegazioni in base alla documentazione in atti.
− Con conseguente accertato credito residuo di per le forniture del 2019 pari a € 12.643,08. CP_1
***
− Quanto alle forniture del 2020, ha documentato la seguente fornitura: CP_1 il 28.2.2020, DDT 20/T 1348 (doc. 20 e 29 opposta):
- n. 29.700 etichette “vitigni” fronte;
- n. 28.600 etichette “vitigni” retro;
per cui veniva emessa la fattura n. 1247/E del 28.2.2020 (doc. 21 opposta) per l'importo di € 7.371,61,
Iva compresa.
− Quanto a tale fornitura, ha documentato di aver contestato la stessa in data 5.3.2020 Parte_1
(doc. 13 opponente) lamentando che le etichette non avrebbero riportato le specifiche richieste.
Da tale comunicazione, però, risulta che ha comunque utilizzato le etichette asseritamente non Pt_1 conformi.
− A fronte di tale contestazione, meramente riportata nel proprio atto introduttivo dell'odierno giudizio,
l'opponente non ha allegato alcuno specifico danno che le sarebbe derivato o formulato alcuna specifica domanda di risarcimento o di riduzione del prezzo.
− Sul punto, peraltro, l'opposta ha documentato la previa accettazione da parte dell'opponente del relativo preventivo e delle condizioni generali di vendita (doc. 28 opposta), oltre che la conformità al preventivo della descrizione delle caratteristiche della merce di cui alla relativa fattura e al relativo
DDT (docc. 27 e 29 opposta).
− A fronte di ciò alcuna prova dell'asserita non conformità è stata fornita dall'opponente.
− Anche sul punto, quindi, la domanda di revoca del decreto ingiuntivo risulta totalmente infondata.
− Per le forniture 2020 risulta quindi accertato un credito complessivo dell'opposta pari ad € 7.371,61.
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− Per un credito totale complessivo accertato – già detratti i pagamenti effettuati da – di Parte_1
€ 20.014,69, oltre a € 15,50 per spese di insoluto documentate (doc. 23).
* * *
- Le spese, liquidate come in dispositivo (in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, valori medi, scaglione di riferimento), seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente.
- Inoltre, va accolta la richiesta di condanna dell'attrice opponente al risarcimento dei danni in base all'art. 96 cod. proc. civ. in quanto sussistono i presupposti di cui alla disposizione richiamata.
Al fine di ottenere la condanna per responsabilità aggravata, infatti, è necessario che venga dimostrata la ricorrenza, nel comportamento processuale della parte soccombente, di dolo o colpa grave, consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dall'infondatezza delle proprie tesi, ovvero dal carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.
Nel caso di specie, l'attrice opponente, pur a fronte di pregresso riconoscimento del proprio debito con emissione di assegni bancari per l'esatto importo poi azionato dall'opposta, ha chiesto la revoca del decreto allegando contestazioni generiche, riferite solo a una minima parte della merce fornita e risultate del tutto infondate.
L'attrice, in particolare, a sostegno della propria opposizione ha anche lamentato la mancata fornitura di una pare della merce sostitutiva di cui alla fattura n. 3877/2019, lamentando conseguenti e del tutto generici gravi disservizi a proprio carico (All. 8 e 9).
Tale allegazione – peraltro incompatibile con la successiva emissione da parte dell'opponente di assegni per l'importo richiesto - è risultata del tutto strumentale in quanto documentalmente sconfessata dalle produzioni documentali dell'opposta (doc.
3.1 e 4.1).
- Pertanto, la domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. deve essere accolta e, ai sensi del comma primo della disposizione citata, la liquidazione del danno viene operata d'ufficio in dispositivo.
P.Q.M.
- Rigetta l'opposizione per le ragioni di cui in premessa e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
2823/2020 del 12.10.2020, R.G. 5262/2020 dell'intestato Tribunale.
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a Parte_1 CP_1 le spese dell'odierno giudizio che liquida in € 5.077,00 per compensi oltre il 15 % per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno Parte_1 ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. nei confronti della convenuta opposta che liquida equitativamente in complessivi € 1.000,00, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza al saldo.
Così deciso in Treviso, 31/10/2024.
Il Giudice 14
dott.ssa Cristina Bandiera
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