Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00423/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02496/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2496 del 2025, proposto da
NO EM, rappresentato e difeso dall'avvocato Selio EM, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetana Maria Musumeci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 814/2024 resa dal Giudice di Pace di Catania nell’ambito del giudizio r.g. n. 12217/2022, pubblicata il 12.4.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del giudice di pace indicata in epigrafe.
2. Si è costituto in giudizio il Comune di Catania che ha dato atto dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto in forza dell’anzidetto titolo giudiziale in corso di causa, precisando come il ritardo nell’adempimento sarebbe stato causato dai rallentamenti dovuti alla “[…] nuova piattaforma digitale (protocollo informatico) e all'adattamento non privo di intoppi della stessa alle esigenze di ogni Direzione, con malfunzionamenti non imputabili all'Amministrazione ”.
Per tali ragioni, l’Amministrazione resistente ha chiesto una pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
3. Con replica depositata il 27 gennaio 2026 parte ricorrente ha aderito alla richiesta della parte pubblica relativa alla cessazione della materia del contendere, mentre si è opposta alla compensazione delle spese, insistendo per la loro liquidazione in suo favore in ossequio al principio della soccombenza virtuale.
4. Alla camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il ricorso è passato in decisione.
5. Alla luce degli atti e delle posizioni delle parti deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
6. Le spese sono liquidate col dispositivo e seguono la soccombenza virtuale, tenuto conto che i disguidi informatici lamentati dall’Ente locale resistente non si ritiene possano assurgere a causa eccezionale in grado di giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO EN, Presidente
IE RO, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE RO | RO EN |
IL SEGRETARIO