CA
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/09/2025, n. 5398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5398 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2209/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, composta dai Magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Anna Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 2209/2024 trattenuta in decisione alla scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Mancia Anna Parte_1
Maria appellante contro
Controparte_1 appellata non costituita
e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2808/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata il 16.2.2024
1 Rilevato che con ricorso depositato il 28.03.2024 proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza in epigrafe, chiedendone la riforma in punto di statuizione sull'obbligo di mantenimento dei figli;
con decreto presidenziale 20.5.2024 era fissata l'udienza di comparizione il 20.3.2025
con termini di notifica dell'appello entro il 30.7.2024 e di costituzione della controparte entro il 15.11.2024; erano altresì concessi i termini per l'integrazione istruttoria richiesta dalla Corte e la successiva attività difensiva delle parti;
con decreto ritualmente comunicato in data 28.1.2025 l'originaria udienza veniva differita, per esigenze di ufficio, all'udienza del 26.6.2025, successivamente sostituita con il deposito, da eseguirsi entro il giorno antecedente la data di udienza, di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
parte appellata non si è costituita;
gli atti sono stati ritualmente inviati al Procuratore Generale per il parere;
l'appellante non ha depositato le note scritte sostitutive dell'udienza; con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14.07.2025 è stato assegnato alle parti nuovo termine, al 15.09.2025, per il deposito di note scritte;
l'appellante non ha depositato le note scritte sostitutive dell'udienza né ha dato prova dell'intervenuta rituale notifica dell'appello alla controparte;
va dunque dichiarata, ai sensi del comma 2 dell'art. 348 c.p.c., l'improcedibilità dell'appello; sussistono altresì i presupposti, in ragione della pronuncia, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 2808/24 del Tribunale di Roma e nei confronti di Controparte_1
2 nulla sulle spese;
dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quanto dovuto per l'impugnazione.
Manda alla cancelleria per i successivi adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione, il 25.09.2025
Il Presidente
Anna Maria Pagliari
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, composta dai Magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Anna Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 2209/2024 trattenuta in decisione alla scadenza del termine per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Mancia Anna Parte_1
Maria appellante contro
Controparte_1 appellata non costituita
e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2808/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata il 16.2.2024
1 Rilevato che con ricorso depositato il 28.03.2024 proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza in epigrafe, chiedendone la riforma in punto di statuizione sull'obbligo di mantenimento dei figli;
con decreto presidenziale 20.5.2024 era fissata l'udienza di comparizione il 20.3.2025
con termini di notifica dell'appello entro il 30.7.2024 e di costituzione della controparte entro il 15.11.2024; erano altresì concessi i termini per l'integrazione istruttoria richiesta dalla Corte e la successiva attività difensiva delle parti;
con decreto ritualmente comunicato in data 28.1.2025 l'originaria udienza veniva differita, per esigenze di ufficio, all'udienza del 26.6.2025, successivamente sostituita con il deposito, da eseguirsi entro il giorno antecedente la data di udienza, di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
parte appellata non si è costituita;
gli atti sono stati ritualmente inviati al Procuratore Generale per il parere;
l'appellante non ha depositato le note scritte sostitutive dell'udienza; con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14.07.2025 è stato assegnato alle parti nuovo termine, al 15.09.2025, per il deposito di note scritte;
l'appellante non ha depositato le note scritte sostitutive dell'udienza né ha dato prova dell'intervenuta rituale notifica dell'appello alla controparte;
va dunque dichiarata, ai sensi del comma 2 dell'art. 348 c.p.c., l'improcedibilità dell'appello; sussistono altresì i presupposti, in ragione della pronuncia, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 2808/24 del Tribunale di Roma e nei confronti di Controparte_1
2 nulla sulle spese;
dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quanto dovuto per l'impugnazione.
Manda alla cancelleria per i successivi adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione, il 25.09.2025
Il Presidente
Anna Maria Pagliari
3