Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00095/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00474/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 474 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Milena Massetti e Valerio Antognarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Boccardi, Ronconi Giovanni e Dora Antonia Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot.-OMISSIS- del 20 gennaio 2025 di riscontro all’istanza di accesso presentata dal ricorrente;
- di tutti i provvedimenti – anche endoprocedimentali – presupposti, istruttori e consequenziali, ancorché non conosciuti;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta e per la conseguente condanna della R.F.I. S.p.A. alla relativa ostensione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 l’avv. EL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Bari dal 2010, è stato assunto in Trenitalia S.p.A. il 1°marzo 2013 con contratto a tempo indeterminato e inquadramento professionale di Specialista Tecnico Amministrativo – Livello Professionale B.
In data1° aprile 2014 è stato trasferito presso Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI S.p.A.), sede di Bari, Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bari, quale “ Specialista sicurezza di esercizio nella struttura di Regolamenti e Impianti di Circolazione ”; dal 1° settembre 2019 svolge le funzioni di “ Specialista formazione nel Nucleo Formazione ”.
Espone quanto segue.
Premesso
- di possedere un “ elevato profilo delle competenze specialistiche ” e che nonostante ciò “ non gli è stata riconosciuta un’adeguata progressione in carriera ”;
- di aver per tale ragione formulato un’istanza di accesso agli atti e aver adito le vie giudiziarie a tutela dei propri diritti;
- che “ anche successivamente al 4 aprile 2022 (data di iscrizione al n. 3698/2022 del Ruolo Generale del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro), altri dipendenti della RFI S.p.A., addetti alla Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Bari, hanno ottenuto promozioni, con le conseguenti gratificazioni morali e materiali ”;
con istanza del 20 dicembre 2024 ha chiesto a RFI S.p.A. di accedere “ a tutti i documenti amministrativi relativi l’avanzamento in carriera dei dipendenti e dirigenti RFI S.p.A. menzionati nella parte in premessa (n.d.r. i 14 dipendenti indicati nominativamente come destinatari di promozioni successivamente al 2 aprile 2022) ” e, in particolare, ai seguenti documenti:
“ 1. I bandi, gli avvisi di personale, le commissioni esaminatrici ed i verbali di selezione;
2. Le Disposizioni Organizzative o comunque i provvedimenti con i quali sono state variate le titolarità delle relative strutture o microstrutture;
3. Gli attestati formativi agli stessi attribuiti a seguito di corsi di formazione professionale con patrocinio, finanziamento nonché didattica e/o organizzazione da parte di società del Gruppo FS ed in particolare della RFI S.p.A.”.
Con nota del 20 gennaio 2025, RFI ha respinto l’istanza di accesso in relazione ai bandi, agli avvisi di personale, alle commissioni esaminatrici e ai i verbali di selezione nonché agli attestati formativi dei colleghi trattandosi di atti che contengono “ dati personali di soggetti terzi, che vedrebbero leso il proprio diritto alla protezione dei dati personali ”; e ha rappresentato che l’ulteriore documentazione organizzativa societaria richiesta “ è resa disponibile per la consultazione, a tutti i dipendenti, sul portale aziendale di riferimento… cui è possibile accedere con le credenziali personali assegnate ”.
Con il presente mezzo di tutela, la parte ricorrente insorge avverso il predetto diniego, deducendone l’illegittimità per l’insussistenza delle ragioni di riservatezza di terzi ritenute impeditive da RFI e per la non esaustività dei dati rinvenibili sul portale aziendale, trattandosi solo degli atti finali di assegnazione della titolarità della struttura e mancando gli atti (anche endoprocedimentali) del procedimento di variazione delle titolarità delle strutture e microstrutture.
R.F.I. S.p.A., costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto, nel rapporto con i propri dipendenti, R.F.I non riveste il ruolo di “ organismo di diritto pubblico ”, bensì quello del datore di lavoro privato, con conseguente difetto di giurisdizione del G.A.; ha altresì eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso in ragione del carattere generico ed esplorativo della richiesta di accesso, diretta non avverso una progressione di carriera di suo specifico del ricorrente, svoltasi un periodo determinato, bensì riguardante tutte le progressioni di carriera avvenute nel corso, al minimo, dell’ultimo triennio.
Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente ha ampliato le proprie censure alla luce della sopravvenuta decisione della Commissione per l’accesso del 7 aprile 2025 d’inammissibilità del ricorso ivi presentato e della memoria depositata in quella sede da RFI.
Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisione alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
2. Giova premettere che la Commissione per l’accesso ha dichiarato il ricorso inammissibile per sua incompetenza in quanto “ il diritto di accesso è esercitabile dai dipendenti di una società concessionaria ex lege di un pubblico servizio ma, va qui ribadito, limitatamente alla fase pubblicistica del rapporto e, quindi, alle prove selettive di accesso, ai provvedimenti di auto-organizzazione degli uffici, incidenti in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro, con esclusione, quindi, delle mere progressioni interne che non modificano il rapporto di lavoro ”.
3. Ciò posto, il ricorso è fondato nei termini che seguono.
3.1 Preliminarmente occorre pronunciarsi sulle questioni in rito e, segnatamente, sull’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Difesa di RFI.
Sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. IV, 9 giugno 2021, n. 1440; id., 27 agosto 2020, n. 5250; id., 12 maggio 2020, n. 2979; id., 24 marzo 2021, n. 2496), dalla quale questo Collegio non trova motivi per distaccarsi, si osserva che:
a ) il diritto di accesso si presenta come posizione strumentale riconosciuta ad un soggetto che sia già titolare di una diversa “ situazione giuridicamente tutelata ” (diritto soggettivo o interesse legittimo, e, nei casi ammessi, esponenzialità di interessi collettivi o diffusi) e che abbia, in collegamento a quest’ultima, un interesse diretto, concreto ed attuale ad acquisire mediante accesso uno o più documenti amministrativi (Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2017, n. 3461, richiamando Cons. Stato, Ad. plen., 18 aprile 2006 n. 6); ciò comporta che deve sussistere un “collegamento” tra documenti detenuti dall’amministrazione (o soggetto ad essa equiparato) e tutela della posizione giuridica soggettiva che dell’accesso costituisce il presupposto e che i documenti – proprio al fine di verifica di detto collegamento – devono essere identificati o comunque resi identificabili dall’istante e, comunque, necessari;
b ) la disciplina in materia di diritto di accesso agli atti delle pubbliche amministrazioni trova applicazione anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico e qualunque pretesa in tema di accesso fatta valere nei confronti di questi rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, tanto in sede cognitoria quanto in sede esecutiva (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2005 e Sez. IV, n. 1420 del 2010);
c ) i dipendenti di società pubbliche possono accedere agli atti inerenti il proprio rapporto lavoro se sono significativamente connessi con interessi pubblici (Cons. Stato, Ad. plen., n. 16 del 2016); invero, sebbene il rapporto di lavoro implichi lo “ svolgimento di un’attività strettamente connessa e strumentale alla quotidiana attività di gestione del servizio pubblico ”, tuttavia “[p] er quanto riguarda il rapporto di lavoro – strumentale a tutte le attività svolte – gli obblighi di trasparenza appaiono dunque coerentemente suscettibili di delimitazione ” dovendosi “ circoscrivere l’accesso ai settori di autonoma rilevanza pubblicistica (e non di quotidiana gestione del rapporto di lavoro), ovvero alle prove selettive per l’assunzione del personale, alle progressioni in carriera e a provvedimenti attinenti l’auto-organizzazione degli uffici ” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 9 del 2019).
A ciò deve aggiungersi che R.F.I. S.p.A. è una società controllata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., società holding dell’omonimo gruppo, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le imprese del gruppo operano nel settore del trasporto ferroviario e, in particolare, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è concessionaria per la gestione della rete ferroviaria nazionale, avente natura di organismo di diritto pubblico (d.lgs. n. 50 del 2016, all’art. 3, co. 1, lett. d). Alla qualificazione di organismo di diritto pubblico della società resistente consegue il suo assoggettamento alla disciplina dell’accesso.
3.2 Poste tali premesse di ordine generale, il Collegio, passando all’esame del caso di specie, ritiene non condivisibili le motivazioni dell’impugnato provvedimento di diniego.
Invero, i documenti richiesti dal ricorrente non attengono alla “ quotidiana gestione del rapporto di lavoro ” bensì “ alle progressioni in carriera e a provvedimenti attinenti l’auto-organizzazione degli uffici ”. Trattasi, pertanto, di documenti oggettivamente accessibili, alla luce dei principi su esposti.
L’accessibilità ai documenti relativi alle progressioni di carriera, infatti, diversamente da quanto osservato dalla difesa di R.F.I., non dipende dallo svolgimento di prove selettive di natura concorsuale, potendo predicarsi anche in relazione a progressioni di carriera o promozioni mediante verifica tecnica delle caratteristiche del soggetto. Siffatte modalità, ad avviso del Collegio, non escludono il riflesso nella sfera del pubblico interesse.
3.3 Il ricorso, pertanto, è ammissibile e appartiene alla giurisdizione di questo Tribunale.
3.4 Il ricorso è altresì fondato.
3.4.1 In quanto dipendente di R.F.I., il ricorrente è titolare di una diversa “ situazione giuridicamente tutelata ” e, in collegamento a quest’ultima, un interesse diretto, concreto ed attuale ad acquisire mediante accesso i documenti relativi all’avanzamento di carriera dei suoi colleghi, a prescindere dalla bontà a o meno delle rivendicazioni in punto di suo demansionamento.
È noto, infatti, che l’esistenza dell’interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza degli atti - e ciò in applicazione di un principio giurisprudenziale ormai consolidato per il quale il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita così che la domanda giudiziale tesa ad ottenere l’accesso ai documenti - è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione (Cons. Stato, Sez.VI, 12 aprile 2005 n.1680) ma anche dall’eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre (Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5569).
3.4.2 L’istanza di accesso non risulta generica né esplorativa in quanto limitata ad un arco temporale (dal 4 aprile 2022 all’attualità) delimitato e a una serie di dipendenti individuati nominativamente, rispetto ai quali RFI S.p.A. non può opporre esigenze di riservatezza di carattere assoluto (non venendo in rilievo dati sensibilissimi), dovendo, invece, attivare il procedimento di cui all’art. 3 del d.P.R. 184/2006, dando loro comunicazione dell’istanza al fine di consentire agli stessi di formulare eventuale opposizione.
3.4.3 Quanto alle chieste “ Disposizioni Organizzative o comunque i provvedimenti con i quali sono state variate le titolarità delle relative strutture o microstrutture ”, le stesse vanno intese come relative a tutti gli atti che hanno condotto alle nomine, in quel periodo determinato, dei soli dipendenti indicati nell’istanza. Nello stesso modo va intesa la richiesta dei bandi, degli avvisi di personale, delle commissioni esaminatrici e dei verbali di selezione, da ostendere, naturalmente, solo esistenti.
4. Il ricorso e i motivi aggiunti, pertanto, sono fondati e vanno accolti, con conseguente annullamento della nota di RFI S.p.A. del 20 gennaio 2025 e dichiara l’obbligo di R.F.I. di attivare il procedimento volto all’accesso, con la comunicazione di cui all’art. 3 del d.P.R. 184/2006, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, del presente provvedimento.
5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite fra le parti in ragione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla la nota di RFI S.p.A. del 20 gennaio 2025 e dichiara l’obbligo di R.F.I. a consentire l’accesso nei termini e con le modalità indicate in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO ET, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
EL NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NI | EO ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.