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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/11/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. AL ZZ Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa CE ON Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4960/2024 vg promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv.
[...] C.F._2
TI EN
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 12 - vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 02/12/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1
della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 17/03/2025 sentenza di separazione consensuale n. 249/2025, passata in giudicato;
pagina 2 di 12 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e facoltà di fissare la propria residenza ove ognuno di essi riterrà opportuno;
gli stessi coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente gli eventuali cambi di residenza, fino a quando i figli e non raggiungeranno la maggiore età; Parte_1 Per_1
2) i coniugi si danno reciprocamente atto che la sig.ra
[...]
, con il consenso del marito, si è già traferita insieme ai figli Parte_1
nell'abitazione sita in MI (MO), via Vicolo Greco n. 3, e che la stessa ha già prelevato tutti i propri effetti personali, oltre a un mobile
TV, dalla casa familiare;
3) la casa coniugale di proprietà comune sita in MI (MO), via
Isonzo n. 20/22, con ogni arredo e pertinenza, rimarrà assegnata in abitazione al marito, il quale si farà carico di tutti i costi relativi
(utenze, oneri condominiali, imposte ecc.), in dipendenza del godimento esclusivo dell'immobile;
pagina 3 di 12 4) i figli minori e saranno affidati Parte_1 Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collazione prevalente presso la madre nella sua abitazione di residenza, attualmente in
MI (MO) via Vicolo Greco n. 3;
5) il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli quando vuole, compatibilmente ai suoi impegni lavorativi e agli impegni dei figli stessi. Il tutto previo accordo (anche mediante sms) con la madre in merito agli orari e alle modalità di visita.
In particolare, tenuto conto degli impegni dei figli minori e dei genitori, gli stessi concordano che la gestione di e Parte_1
venga suddivisa fra loro come segue: Per_1
- la settimana in cui la sig.ra farà il turno della mattina Parte_1
(dalle ore 6,00 alle ore 14,00), i bambini rimarranno a dormire presso il padre, che li accompagnerà a scuola e verranno prelavati dalla nonna materna all'uscita da scuola, la quale li terrà presso di sé finché
la madre non andrà a prenderli entro le ore 17,00 e li porterà a casa sua. Qui il padre verrà a prelevarli entro le ore 21,00 e li porterà a casa sua per la notte.
- la settimana in cui la sig.ra farà il turno del pomeriggio, Parte_1
la stessa porterà i bambini a scuola e li preleverà alle ore 13,00 circa, quindi li porterà dal padre ove rimarranno fino a sera, quando la pagina 4 di 12 madre andrà a prenderli e li porterà a casa sua. Qui dormiranno e al mattino la sig.ra li porterà di nuovo a scuola;
Parte_1
- nel caso in cui entrambi i genitori siano addetti al turno del pomeriggio, la madre porterà i bambini a scuola e li preleverà
all'uscita da scuola, quindi li porterà dalla nonna materna ove rimarranno fino alle ore 21,00 circa, quando la madre andrà a prenderli e li porterà a casa con sé, portandoli a scuola il mattino seguente.
- quanto ai periodi di vacanza, le parti convengono quanto segue:
a) il padre potrà tenere con sé i figli per due settimane anche consecutive nei mesi estivi, da concordare con la madre entro il 15 aprile di ogni anno;
b) e trascorreranno ciascun anno il giorno di Parte_1 Per_1
Natale con un genitore e Pasqua con l'atro e viceversa l'anno successivo;
Tutto quanto sopra, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici dei figli e comunque sempre nel più completo rispetto dei loro desideri e della loro volontà.
6) ciascuna parte provvederà al mantenimento diretto dei figli minori nei periodi in cui saranno presso di loro. Attesa la collocazione di e presso la madre, le parti concordano che la Parte_1 Per_1
sig.ra continuerà a percepire interamente l'assegno Parte_1
pagina 5 di 12 unico per i figli versato dall'INPS, attualmente pari a circa €. 500,00, con espressa rinuncia da parte del sig. a qualsiasi Parte_2
richiesta di rimborso o altro a tale titolo.
La sig.ra si curerà di informare tempestivamente il Parte_1
signor riguardo ad eventuali modifiche dell'assegno Parte_2
unico. In caso di riduzione o revoca dell'assegno percepito dalla sig.ra
, per qualsiasi motivo, il marito corrisponderà alla Parte_1
moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, le somme necessarie fino alla concorrenza di €. 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT delle famiglie di operai e impiegati, fino a quando i figli non raggiungeranno la propria indipendenza economica;
7) le parti sosterranno in misura pari al 50% ciascuno le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative) necessarie ed opportune per i figli, come meglio individuate nel Protocollo del
Tribunale di Modena secondo lo schema di seguito riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 6 di 12 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e)
farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature b) spese di custodia (baby sitter); c)
viaggi e vacanze, ad eccezione di quelle che i figli trascorreranno con pagina 7 di 12 ciascun genitore, il cui costo rimarrà interamente a carico del medesimo.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro (a mezzo sms,
whatsapp, e-mail ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso entro
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo a quello in cui è avvenuto l'esborso.
8) con la sottoscrizione del presente ricorso, la sig.ra Parte_1
si obbliga a trasferire al marito sig. che si obbliga Parte_2
ad acquistare, la sua quota di proprietà, pari ad una metà, della casa coniugale posta in MI (MO), via Isonzo n. 20/22, costituita da appartamento al piano terra con annessa cantina, meglio identificata al N.C.E.U. del Comune di MI al Foglio 110, Particella 21, Sub.
11, Cat. A/2, Classe 2, vani 5, Rendita €. 464,81 e Particella 21, Sub.
18, Cat. C/2, Classe 9, 2 mq, Rendita €. 5,99; le parti si obbligano ed effettuare detto trasferimento entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione, avanti a
Notaio scelto dal sig. , al fine di beneficiare delle Parte_2
agevolazioni di cui art. 19, L. n.74/1987 e successive modifiche, i pagina 8 di 12 coniugi dichiarano che il trasferimento de quo è funzionale e indispensabile alla risoluzione consensuale della crisi familiare;
la spesa del rogito notarile, di imposte e ogni eventuale altra connessa al trasferimento di proprietà della quota della moglie al marito saranno integralmente a carico del sig. Parte_2
9) il sig. a definizione di tutti i reciproci rapporti Parte_2
economici e patrimoniali, si obbliga a corrispondere alla sig.ra
[...]
la complessiva somma di €. 10.00,00 (diecimila/00), entro Parte_1
la data di stipula dell'atto di trasferimento indicato al punto precedente, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , presso Parte_1 Controparte_1 CP_2
OM NC (MO), alle seguenti coordinate IBAN
[...];
10) il conto corrente già in essere presso , ufficio di CP_1
MI (MO), cointestato ad entrambi i coniugi, è stato chiuso e le somme ivi presenti alla data della chiusura sono rimaste e rimarranno di competenza esclusiva della signora;
Parte_1
11) L'autovettura OPEL Astra, targata EH912CB, intestata alla sig.ra
, resterà di proprietà esclusiva della stessa, mentre le Parte_1
autovetture OPEL Astra targata CB054GA e C3 targata Pt_3
EJ141KV, intestate al signor resteranno di Parte_2
proprietà esclusiva di quest'ultimo;
pagina 9 di 12 12) con l'adempimento delle condizioni sopra pattuite, i coniugi dichiarano di aver già definito ogni ulteriore rapporto economico e patrimoniale fra gli stessi pendente e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro in dipendenza della presente separazione.
Dichiarano, altresì, di essere al momento occupati in attività lavorativa che consente a ciascuno di essi di provvedere integralmente al proprio mantenimento, onde rinunciano, per ora, ad avanzare richieste espressamente l'uno nei confronti dell'altra a pretendere somme di denaro a tale titolo;
13) i genitori si impegnano a prestare il proprio consenso al fine del rilascio di documenti valevoli per l'espatrio ed ogni altro documento amministrativo necessario per i figli minori;
14) Le spese del presente procedimento sono a carico dei coniugi in parti uguali.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 10 di 12 - considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in
ND il 26/09/2009 fra nata a [...]
ND (MO) il 12/12/1977 e nato a [...]
POLICORO (MT) il 06/05/1981 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ND di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2009 Atto n. 23
Parte I Serie -
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del pagina 11 di 12 matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69
lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Giudice estensore
CE ON
Il Presidente
AL ZZ
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. AL ZZ Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa CE ON Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4960/2024 vg promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv.
[...] C.F._2
TI EN
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 12 - vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 02/12/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1
della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 17/03/2025 sentenza di separazione consensuale n. 249/2025, passata in giudicato;
pagina 2 di 12 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e facoltà di fissare la propria residenza ove ognuno di essi riterrà opportuno;
gli stessi coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente gli eventuali cambi di residenza, fino a quando i figli e non raggiungeranno la maggiore età; Parte_1 Per_1
2) i coniugi si danno reciprocamente atto che la sig.ra
[...]
, con il consenso del marito, si è già traferita insieme ai figli Parte_1
nell'abitazione sita in MI (MO), via Vicolo Greco n. 3, e che la stessa ha già prelevato tutti i propri effetti personali, oltre a un mobile
TV, dalla casa familiare;
3) la casa coniugale di proprietà comune sita in MI (MO), via
Isonzo n. 20/22, con ogni arredo e pertinenza, rimarrà assegnata in abitazione al marito, il quale si farà carico di tutti i costi relativi
(utenze, oneri condominiali, imposte ecc.), in dipendenza del godimento esclusivo dell'immobile;
pagina 3 di 12 4) i figli minori e saranno affidati Parte_1 Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collazione prevalente presso la madre nella sua abitazione di residenza, attualmente in
MI (MO) via Vicolo Greco n. 3;
5) il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli quando vuole, compatibilmente ai suoi impegni lavorativi e agli impegni dei figli stessi. Il tutto previo accordo (anche mediante sms) con la madre in merito agli orari e alle modalità di visita.
In particolare, tenuto conto degli impegni dei figli minori e dei genitori, gli stessi concordano che la gestione di e Parte_1
venga suddivisa fra loro come segue: Per_1
- la settimana in cui la sig.ra farà il turno della mattina Parte_1
(dalle ore 6,00 alle ore 14,00), i bambini rimarranno a dormire presso il padre, che li accompagnerà a scuola e verranno prelavati dalla nonna materna all'uscita da scuola, la quale li terrà presso di sé finché
la madre non andrà a prenderli entro le ore 17,00 e li porterà a casa sua. Qui il padre verrà a prelevarli entro le ore 21,00 e li porterà a casa sua per la notte.
- la settimana in cui la sig.ra farà il turno del pomeriggio, Parte_1
la stessa porterà i bambini a scuola e li preleverà alle ore 13,00 circa, quindi li porterà dal padre ove rimarranno fino a sera, quando la pagina 4 di 12 madre andrà a prenderli e li porterà a casa sua. Qui dormiranno e al mattino la sig.ra li porterà di nuovo a scuola;
Parte_1
- nel caso in cui entrambi i genitori siano addetti al turno del pomeriggio, la madre porterà i bambini a scuola e li preleverà
all'uscita da scuola, quindi li porterà dalla nonna materna ove rimarranno fino alle ore 21,00 circa, quando la madre andrà a prenderli e li porterà a casa con sé, portandoli a scuola il mattino seguente.
- quanto ai periodi di vacanza, le parti convengono quanto segue:
a) il padre potrà tenere con sé i figli per due settimane anche consecutive nei mesi estivi, da concordare con la madre entro il 15 aprile di ogni anno;
b) e trascorreranno ciascun anno il giorno di Parte_1 Per_1
Natale con un genitore e Pasqua con l'atro e viceversa l'anno successivo;
Tutto quanto sopra, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici dei figli e comunque sempre nel più completo rispetto dei loro desideri e della loro volontà.
6) ciascuna parte provvederà al mantenimento diretto dei figli minori nei periodi in cui saranno presso di loro. Attesa la collocazione di e presso la madre, le parti concordano che la Parte_1 Per_1
sig.ra continuerà a percepire interamente l'assegno Parte_1
pagina 5 di 12 unico per i figli versato dall'INPS, attualmente pari a circa €. 500,00, con espressa rinuncia da parte del sig. a qualsiasi Parte_2
richiesta di rimborso o altro a tale titolo.
La sig.ra si curerà di informare tempestivamente il Parte_1
signor riguardo ad eventuali modifiche dell'assegno Parte_2
unico. In caso di riduzione o revoca dell'assegno percepito dalla sig.ra
, per qualsiasi motivo, il marito corrisponderà alla Parte_1
moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, le somme necessarie fino alla concorrenza di €. 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT delle famiglie di operai e impiegati, fino a quando i figli non raggiungeranno la propria indipendenza economica;
7) le parti sosterranno in misura pari al 50% ciascuno le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative) necessarie ed opportune per i figli, come meglio individuate nel Protocollo del
Tribunale di Modena secondo lo schema di seguito riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 6 di 12 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e)
farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature b) spese di custodia (baby sitter); c)
viaggi e vacanze, ad eccezione di quelle che i figli trascorreranno con pagina 7 di 12 ciascun genitore, il cui costo rimarrà interamente a carico del medesimo.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro (a mezzo sms,
whatsapp, e-mail ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso entro
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo a quello in cui è avvenuto l'esborso.
8) con la sottoscrizione del presente ricorso, la sig.ra Parte_1
si obbliga a trasferire al marito sig. che si obbliga Parte_2
ad acquistare, la sua quota di proprietà, pari ad una metà, della casa coniugale posta in MI (MO), via Isonzo n. 20/22, costituita da appartamento al piano terra con annessa cantina, meglio identificata al N.C.E.U. del Comune di MI al Foglio 110, Particella 21, Sub.
11, Cat. A/2, Classe 2, vani 5, Rendita €. 464,81 e Particella 21, Sub.
18, Cat. C/2, Classe 9, 2 mq, Rendita €. 5,99; le parti si obbligano ed effettuare detto trasferimento entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza di separazione, avanti a
Notaio scelto dal sig. , al fine di beneficiare delle Parte_2
agevolazioni di cui art. 19, L. n.74/1987 e successive modifiche, i pagina 8 di 12 coniugi dichiarano che il trasferimento de quo è funzionale e indispensabile alla risoluzione consensuale della crisi familiare;
la spesa del rogito notarile, di imposte e ogni eventuale altra connessa al trasferimento di proprietà della quota della moglie al marito saranno integralmente a carico del sig. Parte_2
9) il sig. a definizione di tutti i reciproci rapporti Parte_2
economici e patrimoniali, si obbliga a corrispondere alla sig.ra
[...]
la complessiva somma di €. 10.00,00 (diecimila/00), entro Parte_1
la data di stipula dell'atto di trasferimento indicato al punto precedente, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , presso Parte_1 Controparte_1 CP_2
OM NC (MO), alle seguenti coordinate IBAN
[...];
10) il conto corrente già in essere presso , ufficio di CP_1
MI (MO), cointestato ad entrambi i coniugi, è stato chiuso e le somme ivi presenti alla data della chiusura sono rimaste e rimarranno di competenza esclusiva della signora;
Parte_1
11) L'autovettura OPEL Astra, targata EH912CB, intestata alla sig.ra
, resterà di proprietà esclusiva della stessa, mentre le Parte_1
autovetture OPEL Astra targata CB054GA e C3 targata Pt_3
EJ141KV, intestate al signor resteranno di Parte_2
proprietà esclusiva di quest'ultimo;
pagina 9 di 12 12) con l'adempimento delle condizioni sopra pattuite, i coniugi dichiarano di aver già definito ogni ulteriore rapporto economico e patrimoniale fra gli stessi pendente e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro in dipendenza della presente separazione.
Dichiarano, altresì, di essere al momento occupati in attività lavorativa che consente a ciascuno di essi di provvedere integralmente al proprio mantenimento, onde rinunciano, per ora, ad avanzare richieste espressamente l'uno nei confronti dell'altra a pretendere somme di denaro a tale titolo;
13) i genitori si impegnano a prestare il proprio consenso al fine del rilascio di documenti valevoli per l'espatrio ed ogni altro documento amministrativo necessario per i figli minori;
14) Le spese del presente procedimento sono a carico dei coniugi in parti uguali.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 10 di 12 - considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in
ND il 26/09/2009 fra nata a [...]
ND (MO) il 12/12/1977 e nato a [...]
POLICORO (MT) il 06/05/1981 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ND di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2009 Atto n. 23
Parte I Serie -
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del pagina 11 di 12 matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69
lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Giudice estensore
CE ON
Il Presidente
AL ZZ
pagina 12 di 12