Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1685 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, dom.ta in EL LD (ME), in Via C.F._1
Falcone Borsellino, n. 14, interno 3, ed elettivamente domiciliata in
Randazzo (CT), Via Coclite n. 76, presso lo studio dell'avv. SGROI
ANTONINA MARIA (C.F.: ), pec: C.F._2
che la rappresenta e Email_1
difende per procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...]
Roma, n. 17, ed elettivamente domiciliato in Messina, via dei Mille, n. 243, is.101, presso lo studio dell'avv. CAFFARELLA GIOVANNA (C.F.:
), pec: fax: C.F._4 Email_2
090710636, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
E
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 07.04.2021, nata a [...] il Parte_1
30/01/1989 chiedeva che fosse pronunciato il divorzio tra lei e CP_1
nato in [...] il [...]. Esponeva che le
[...]
parti avevano contratto matrimonio civile in EL LD (ME)
l'11.03.2010 (iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
EL LD al n. 1, Parte I, anno 2010), che si erano separate consensualmente con decreto del Tribunale di Messina n. cronol.
9714/2020 del 26.05.2020 e che erano ormai decorsi i termini di legge per la proponibilità della domanda di divorzio senza che fosse sopravvenuta una riconciliazione. Evidenziava che dall'unione erano nati due figli:
[...]
nata a [...] il [...] e nato a _1 Persona_2
Taormina il 10/09/2016, i quali, nel regime della separazione, erano stati affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre, con facoltà del padre di vederli con le modalità meglio specificate nell'accordo di separazione consensuale omologato e con obbligo, a carico del , di corrispondere alla CP_1
deducente un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 100% delle spese straordinarie preventivamente concordate tra le parti. Lamentava che dopo la separazione il marito non aveva ottemperato all'obbligo di pagare le spese straordinarie né al 100%, come si era impegnato in sede di separazione consensuale, né al 50% e che i rapporti tra i coniugi non erano distesi, in quanto il marito non voleva che i propri figli frequentassero la casa dei genitori della moglie e denigrando davanti alla figlia maggiore la figura
2 della madre, tanto che, a causa di tali comportamenti, la figlia maggiore diverse volte si era rifiutata di andare con il padre. Chiedeva, nondimeno, che fossero confermate le statuizioni vigenti nel regime della separazione con riferimento all'affidamento dei figli e che fosse, viceversa, aumentato ad € 500,00 (€ 250,00 per ogni figlio) l'assegno posto a carico del
[...]
a titolo di mantenimento per i figli, con ripartizione delle spese CP_1
straordinarie tra le parti nella misura del 50% ciascuno. Chiedeva, infine, la condanna del resistente al risarcimento dei danni per il comportamento da lui tenuto nei suoi confronti dopo la separazione.
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata l'08.01.2022 si costituiva , il quale non si opponeva alla pronuncia di Controparte_1
divorzio, ma chiedeva che fossero rigettate tutte le domande formulate ex adverso ed in particolare quelle relative all'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre ed alla misura del contributo al mantenimento dei figli minori. Evidenziava che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, egli non si era mai rifiutato di ottemperare ad alcuna delle condizioni dell'accordo di separazione, aveva sempre corrisposto per intero le spese straordinarie necessarie ai figli minori e non aveva mai ingiuriato o minacciato la moglie, né aveva mai manifestato la volontà che i propri figli non frequentassero la casa dei genitori della moglie, mentre era stata la ricorrente ad umiliarlo anche davanti ai figli minori, facendogli ritrovare gli effetti personali fuori dalla abitazione familiare, pur sapendo che egli, non avendo una propria abitazione, non poteva ritirarli. Rilevava che la figlia , dopo la separazione dei _1
genitori, aveva mostrato qualche segno di insofferenza, che non aveva, però, mai scalfito il forte legame affettivo esistente tra padre e figlia e quando talvolta quest'ultima si era rifiutata di andare con il papà, ciò non era sicuramente dipeso dal comportamento del padre nei confronti della
3 madre e dei familiari di quest'ultima. Lamentava che la Parte_1
non aveva consentito che egli potesse esercitare il diritto di visita e di prelievo dei minori con le modalità ed i tempi concordati in sede di separazione, accampando di volta in volta ogni sorta di giustificazione, e che la stessa lo aveva anche estromesso dai festeggiamenti in occasione degli ultimi compleanni dei bambini, così tenendo un comportamento che ostacolava il sereno ed equilibrato rapporto dei figli minori con il padre.
Chiedeva, pertanto, che i figli minori ed venissero affidati _1 Per_2
in via esclusiva a lui o, in subordine, in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre, con ogni consequenziale statuizione sull'esercizio della potestà genitoriale. Chiedeva che, anche in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, venissero disposti con precisione tempi e modalità di esercizio del diritto di visita e di prelievo dei figli minori da parte del genitore non collocatario e che fosse disposto a carico della l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento dei figli minori e , versando a lui l'importo _1 Per_2
mensile di € 200,00 (€ 100,00 per ogni figlio) entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda di affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, chiedeva che, non avendo egli uno stipendio fisso ed una retribuzione costante, lavorando a giornata in agricoltura, il contributo per il mantenimento dei figli minori e posto a suo carico fosse contenuto entro la somma complessiva di € 300,00 mensili (€
150,00 euro per ogni figlio) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate. Chiedeva, altresì, la condanna della al Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale nonché esistenziale,
4 conseguente ai comportamenti che la stessa aveva tenuto dalla data di separazione.
All'udienza presidenziale del 10.01.2022, il rinunciava CP_1
alla domanda di affidamento esclusivo della prole ma insisteva nella domanda volta alla collocazione dei figli presso di sé, mentre il procuratore della chiedeva che fossero verificate le capacità Parte_1
genitoriali delle parti. Il Presidente di sezione delegato, sussistendo contrasto tra i coniugi in ordine all'affidamento dei figli, riservava di deferire indagini socio-ambientali e psicologiche ai servizi sociali e al
Consultorio familiare. Con ordinanza depositata l'11.01.2022, sciogliendo la riserva, il Presidente delegato incaricava i servizi sociali di EL
LD e il competente consultorio familiare di verificare la capacità genitoriale delle parti, le condizioni di vita dei minori e _1 Persona_2
i rapporti dei minori con le due figure genitoriali e con gli
[...]
ascendenti dei due rami, l'inserimento dei minori in ambito scolastico e nel gruppo dei pari, gli specifici compiti di cura e accudimento assunti da ciascuno dei genitori, l'ambiente domestico in cui i minori erano abitualmente inseriti in occasione della loro permanenza presso ciascuno dei genitori. Alla successiva udienza 16 maggio 2022 il procuratore della chiedeva l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, Parte_1
la loro collocazione presso la madre e la sospensione dei tempi di permanenza del padre con i figli o che, quanto meno, gli incontri tra il padre ed i figli avvenissero esclusivamente in spazi neutri, in ragione delle gravi carenze riscontrate nella capacità genitoriale del;
CP_1
chiedeva, altresì, la sospensione dei contatti telefonici del con la CP_1
figlia e che i contatti tra padre e figlia potessero avvenire solo per il _1
tramite della madre.
5 Il procuratore del resistente chiedeva, invece, che fosse disposta
C.T.U. sulla bambina;
inoltre, evidenziava che le condizioni economiche del erano cambiate, mentre quelle della CP_1 Parte_1
sembravano migliorate percependo, quest'ultima, il reddito di cittadinanza pari ad € 500,00; riteneva, infine, non opportuni eventuali incontri assistiti tra padre e figli in spazio neutro, in quanto ritenuti pregiudizievoli per i minori.
Con ordinanza del 20.05.2022, il Presidente delegato, valutati i fatti e le considerazioni esposte dalle parti ed esaminati gli esiti delle indagini sociali e psicologiche deferite in corso di causa, poneva i patti di separazione a disciplina provvisoria del divorzio. Rilevava, infatti, che
“nonostante le note critiche che emergono in ordine alla capacità genitoriale paterna in termini di incapacità di contenere il conflitto con la moglie a tutela della serenità dei figli, pare evidente che i comportamenti disfunzionali del trovino fondamento nella non ancora sopita CP_1
contrapposizione dei nuclei familiari di origine dei coniugi e nella recente nuova relazione instaurata dalla più che in oggettive e Parte_1
gravi carenze nella relazione di accudimento e cura della prole che legittimerebbero la deroga all'affidamento condiviso”, sicché, anche a fronte della riscontrata propensione dei figli minori a ricercare e salvaguardare il proprio rapporto con il padre, appariva “opportuno garantire il diritto dei ragazzi alla bigenitorialità, auspicando che detta soluzione” potesse “servire a rendere entrambi i genitori più consapevoli del proprio ruolo e della necessità di anteporre al conflitto il benessere dei propri figli”. Evidenziava, poi, che non ricorrevano le condizioni per limitare i tempi di permanenza del con i propri figli, così come CP_1
regolati in sede di separazione consensuale, posto che non erano emersi elementi di pregiudizio dalla permanenza dei minori con il padre, tali da
6 limitarne la frequentazione (per contro voluta e ricercata dai ragazzi,) e da legittimare la costituzione di uno spazio neutro che sarebbe stato penalizzante per i minori, abituati a frequentare il genitore nella casa dei nonni paterni ed a trattenersi con gli stessi, giovandosi della loro accoglienza e del loro supporto. Il Presidente delegato, infine, con la medesima ordinanza, nominava il giudice istruttore e dava le disposizioni necessarie per la prosecuzione della causa davanti a questo.
Concessi i termini previsti dall'art. 183/6 c.p.c., all'udienza del
04.05.2023, il giudice istruttore disponeva C.T.U. al fine di accertare la qualità della relazione dei minori con entrambi i genitori e la capacità genitoriale delle parti per determinare quale soluzione in ordine all'affidamento potesse essere maggiormente rispondente all'interesse dei figli minori.
Alla successiva udienza del 21.05.2024, il Giudice, rilevato che l'attività istruttoria programmata era stata esaurita e che la causa appariva matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.11.2024 ed a quest'ultima udienza rimetteva la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti giorni 60 per lo scambio delle comparse conclusionali e giorni 20 per lo scambio delle memorie di replica e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento. Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B legge n. 898/70, presupposto della domanda di divorzio è che lo stato di separazione dei coniugi duri per un triennio (termine che, con legge
55/2015, è stato ridotto a sei mesi in caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale) e sia ininterrotto sin
7 dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, abbia autorizzato i coniugi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame, attraverso le dichiarazioni di entrambi i coniugi e la documentazione prodotta è emerso che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre un anno a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi, in data
25.05.2020, innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con decreto di omologa del Tribunale di Messina n. cronol. 9714/2020 del 26.05.2020, sicché sussiste certamente il requisito sopra indicato di proponibilità della domanda.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto a EL
LD l'11.03.2010, con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di EL LD al n. 1, Parte I, anno 2010.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole occorre tenere presente che quando, come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori e figli, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze
8 nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ.
08.05.2013 n. 10720). Nel caso in esame, non risultano circostanze sopravvenute tali che possano giustificare una modifica di quanto precedentemente statuito in sede di separazione. Si ritiene, dunque, di dover confermare l'affidamento condiviso dei due figli minori, e _1
, alla luce del loro prioritario interesse morale e materiale;
difatti Per_2
l'art 337 ter c.c. stabilisce, al comma 1°, che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, vale a dire il diritto alla “bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della
Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori e l'affidamento condiviso costituisce lo strumento di regola più idoneo alla realizzazione di tale diritto. D'altronde, il nominato C.T.U., dott. nella relazione depositata il 2602.2024, ha Persona_3
sottolineato che la contesa legale nel tempo si è attutita e che la comunicazione tra i genitori è migliorata, avendo entrambe le parti profuso un notevole impegno in tal senso. In particolare, il C.T.U. ha rilevato che entrambi i genitori “hanno una alleanza stretta con i figli minori”, che il figlio minore ha un legame di buona qualità con madre e padre ed Per_2
entrambi sono presenti nel loro ruolo genitoriale, che la figlia , _1
adolescente, presenta maggiore sofferenza, ma grazie alle prescrizioni comportamentali e ai suggerimenti forniti in sede di C.T.U. ai genitori, questi avevano “trovato il modo più adeguato e positivo per approcciarsi alla figlia”. Lo stesso C.T.U. ha, quindi, concluso affermando che “si può mantenere le modalità di affido in atto”, che consentono ad entrambi i minori di “godere del diritto di avere la presenza di entrambi i genitori”.
Quanto alle richieste di natura economica, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, anche a seguito della
9 disgregazione della unità familiare, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza
(Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363). Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo;
ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass. civ. 09.04.2010
n. 9300). Nel caso in esame, essendo pacifico che i figli minori vivono insieme alla madre, la quale assume su di sé gli oneri diretti derivanti dalla necessità di soddisfare le loro esigenze, occorre che il padre contribuisca al mantenimento di ciascun figlio mediante la corresponsione di un assegno mensile. In ordine alla quantificazione del contributo dovuto per il mantenimento della prole, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter c.c., che
“salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza dei figli, le loro abitudini di vita, le loro esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento,
10 all'istruzione ed all'educazione della prole, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c. e dall'art. 316 bis c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione. Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414). Ciò significa che il principio di proporzionalità, pur imponendo di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in relazione alle esigenze attuali dei figli ed al tenore di vita da questi goduto (Cass.
Civ., Sez. I, ord. 26 gennaio 2024 n. 2536, Cass. Civ. Sez. I, Ord. 11 dicembre 2023, n. 34383; Corte di Cass. n. 4811/2018), non richiede che vi sia una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni dei figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, e le capacità economiche dell'altro genitore, anche se di tali capacità economiche occorre tenere conto specie se esse siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori (Cass. civ. 16.09.2020 n. 19299).
Nella fattispecie in esame le parti non hanno allegato circostanze sopravvenute rispetto all'accordo di separazione omologato che possano avere modificato le capacità economiche dei genitori. D'altronde, la documentazione reddituale più recente prodotta dal si riferisce CP_1
ai redditi percepiti nell'anno 2020, vale a dire nello stesso anno in cui è stato raggiunto l'accordo di separazione, mentre la non Parte_1
ha neppure allegato che le risorse economiche del resistente fossero nel
11 tempo aumentate, pur avendo sottolineato l'insufficienza dell'assegno corrisposto dal in relazione alle attuali esigenze della prole. A CP_1
tal proposito, la Suprema Corte (Cass. Civ. 17055/2007; Cass. 6 novembre
2009, n. 23630; Cass. Civ. 8927/2012; Cass. 1 marzo 2018 n. 4811; Cass. civ. 4 maggio 2023, n. 11724) ha più volte rilevato che l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legata alla crescita, sicché, in qualche misura, non ha bisogno di specifica dimostrazione, legittimando così l'aumento dell'assegno di mantenimento anche in assenza di aumenti reddituali del genitore, quando, come nel caso in esame, trascorra un tempo piuttosto ampio, tale da determinare il passaggio del figlio minore ad una fase di vita caratterizzata da nuovi e maggiori bisogni. Nondimeno, nel caso in esame il reddito del risultante dalle dichiarazioni dei CP_1
redditi prodotte, pari alla somma lorda annua di € 15.609,00 (con una imposta netta di € 159,00) appare così modesto da non essere compatibile con una misura dell'assegno superiore rispetto a quella vigente, con gli aggiornamenti annuali in base agli indici ISTAT, posto che la quantificazione dell'assegno va commisurata alle esigenze della prole entro i limiti in cui queste possano essere soddisfatte con le risorse economiche dei genitori (Cass. civ. 12.07.2022 n. 22.075). Di conseguenza, l'accordo di separazione omologato va confermato anche sul punto relativo alla misura del mantenimento, sia di tipo ordinario che straordinario, mentre non può assumere rilievo la doglianza della ricorrente in ordine al corretto adempimento da parte del degli obblighi assunti, posto che lo CP_1
strumento per porre rimedio ad un eventuale inadempimento non è certamente costituito da una modifica della misura del mantenimento, che va determinata sulla base di elementi del tutto diversi. In particolare, con riferimento alla misura della partecipazione dei genitori alle spese
12 straordinarie, non vi è motivo per modificare la previsione secondo la quale il deve farsi carico integralmente di tali spese, tenuto conto del CP_1
fatto che lo stesso percepisce un reddito da lavoro, ancorché modesto, mentre la risulta del tutto priva di redditi. Parte_1
Vanno, infine, dichiarate inammissibili le reciproche domande risarcitorie avanzate dalle parti. E' ben vero che la violazione dei doveri coniugali può dar luogo ad una responsabilità da fatto illecito ex art. 2043
c.c., essendo stata da tempo superata la tesi secondo cui le condotte illecite all'interno dei rapporti familiari non sarebbero sanzionabili in base alle generali disposizioni in tema di responsabilità civile, ma ciò non toglie che la domanda risarcitoria non possa essere trattata in un unico giudizio insieme alla domanda di separazione o di divorzio, poiché trattasi di domande connesse solo soggettivamente ex art. 33 c.p.c., mentre non ricorre alcuna ipotesi qualificata di connessione, che in base al disposto dell'art. 40 c.p.c. costituisce presupposto indispensabile per effettuare il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, quello speciale del giudizio di separazione o di divorzio e quello ordinario della domanda risarcitoria.
Appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della causa, e del fatto che non è configurabile una soccombenza “prevalente” di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 07.04.2021, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di EL LD (ME) l'11/03/2010, iscritto nei registri
13 dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte 1, anno 2010 tra
[...]
nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato in [...] il [...];
[...]
2) conferma con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della prole i provvedimenti vigenti nel regime della separazione;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
4) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di EL
LD (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio della 1° sez. civile, lì 25/02/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
14