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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/07/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2062/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da e , con l'Avv. POSTAL Parte_1 Controparte_1
CRISTINA RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Il Sig. e la Sig.ra premesso di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio in Romeno (TN), in data 23.07.2022, trascritto presso il Comune di Pergine Valsugana, al n. 6, parte 2, S. B, anno 2022, e che dalla loro unione in data 12.04.2020 è nata la figlia Persona_1 riconosciuta al tempo della nascita da entrambi genitori. Le parti, con ricorso depositato il 07.05.2025, esponevano l'insostenibilità della prosecuzione della convivenza dovuta a reciproche incomprensioni e, pertanto, chiedevano che il Tribunale di Trento omologasse la separazione personale alle seguenti condizioni:
1.I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato;
la OR continuerà ad abitare presso la casa da essa Controparte_1 acquistata a Lavis (TN), Viale Giuseppe Mazzini n. 12/4 ed il signor
[...]
, fino a quando non troverà un'altra sistemazione, continuerà ad Parte_1 abitare presso la casa dei propri genitori a Trento, Via Vittorio Veneto n. 146.
2.Tutti gli arredi, i mobili e le suppellettili che facevano parte della casa coniugale e che erano in comproprietà tra i coniugi restano alla sola OR che li ha già trasferiti presso la propria abitazione di Lavis;
in Controparte_1 relazione ai suddetti arredi e beni mobili il signor dichiara di Parte_1 rinunciare ad ogni pretesa.
3.La OR , a fronte della vendita della casa coniugale di cui Controparte_1 alla p.ed. 426, in P.T. 1187 II, C.C. riconosce di dovere al signor Per_2 [...]
l'importo di € 40.000,00 di cui € 25.000,00 sono già stati versati al Parte_1 momento della vendita e si impegna a versare i restanti € 15.000,00 entro il 31.12.2027.
4.La figlia rimane affidata con affido condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 che assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia, tenuto conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa (doc. 19).
5. abiterà con la madre presso la casa di Lavis Viale Giuseppe Mazzini n. Per_1
12/4 presso cui avrà la residenza, con domicilio a Trento presso il padre per eventuali specifiche esigenze (scolastiche, mediche, ecc).
6.Il padre avrà facoltà di vedere la figlia in qualsiasi giorno della settimana, previo accordo con la madre e compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, e le parti concordano comunque il seguente calendario: oil lunedì mattina verrà accompagnata alla scuola materna dal genitore Per_1 con cui avrà dormito la notte della domenica precedente;
o dal lunedì all'uscita dalla scuola materna al mercoledì mattina la bambina resterà con la madre;
oil mercoledì la madre accompagnerà la figlia alla scuola materna al mattino ed il padre la prenderà con sé all'uscita e la terrà fino alla mattina seguente del giovedì quando l'accompagnerà alla scuola materna;
ola madre prenderà con sé la bambina il giovedì pomeriggio all'uscita dalla scuola materna e starà con quest'ultima fino alla mattina del venerdì quando la riaccompagnerà alla scuola materna;
Pag. 2 di 5 o il padre, a settimane alterne, prenderà con sé il venerdì pomeriggio Per_1 all'uscita dalla scuola materna e resterà con lei tutto il fine settimana fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà alla scuola materna;
o qualora il signor dovesse lavorare il sabato e/o la domenica, la bambina Pt_1 resterà con la madre anche nei fine settimana.
7. Nei periodi delle vacanze pasquali e natalizie ciascun genitore terrà la figlia metà del tempo, alternandolo di anno in anno, previo accordo dei genitori con congruo anticipo. Quanto alle vacanze estive, trascorrerà due settimane, Per_1 anche non continuative, con ciascuno dei genitori, che si impegnano reciprocamente a comunicare entro il 31 maggio di ogni anno.
8. I genitori si impegnano a concordare eventuali variazioni rispetto al calendario di cui ai punti che precedono, nonché a ripartirsi equamente le festività infrasettimanali durante il corso dell'intero anno, anche sulla base delle esigenze, delle richieste e degli impegni della figlia.
9. e autorizzano i rispettivi genitori e quindi i Controparte_1 Parte_1 nonni di a portare e ritirare dalla scuola la nipote. Per_1
10. Le ricorrenze familiari ed compleanni di verranno gestiti di comune Per_1 accordo tra i genitori. Essi dovranno confrontarsi sulle esigenze scolastiche, extrascolastiche, personali e ludico-sportive della figlia, assumendo in comune accordo le decisioni importanti per la stessa, avendo riguardo alle sue inclinazioni e aspirazioni.
11. Il signor verserà sul conto corrente della OR Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 del mese, un importo mensile di € 250,00 a titolo di
[...] contributo al mantenimento ordinario della figlia La somma di € 250,00 Per_1 sarà soggetta a rivalutazione monetaria a far data dal maggio 2026 e dovrà essere versata sino a quando la figlia sarà economicamente autosufficiente. La OR richiederà e percepirà altresì integralmente gli importi Controparte_1 dell'assegno nazionale universale unico e dell'assegno provinciale, attualmente pari a circa € 200,00, che si impegna ad utilizzare esclusivamente per le necessità della figlia. L'importo di € 250,00 verrà proporzionalmente ridotto o aumentato nel caso in cui l'assegno nazionale universale unico e l'assegno provinciale aumentino o diminuiscano in modo tale che la somma su cui la madre potrà contare mensilmente per il mantenimento della figlia ammonti a complessivi € 450,00. 12. In caso di variazione della situazione reddituale dei coniugi, gli stessi si impegnano fin d'ora a rivedere le condizioni concordate.
Pag. 3 di 5 13. Le spese straordinarie per la figlia , che dovranno essere debitamente Per_1 documentate, saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, secondo quanto previsto dalle “LINEE GUIDA PER MODALITÀ MANTENIMENTO DEI FIGLI NELLE CAUSE DI DIRITTO FAMILIARE” del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017.
14. Le modalità di pagamento circa le spese straordinarie sono le seguenti: obbligo di rimborso reciproco sin dai primi anticipi e senza necessità di preventivo accordo entro il valore di € 100,00; le spese di valore superiore devono essere condivise tra le parti e dovranno essere comunicate tempestivamente in forma scritta (a mezzo sms, e-mail,…) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare per iscritto eventuale assenso o dissenso entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, provvedendo al relativo pagamento;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla risposta. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
15. Alcun contributo al mantenimento o a titolo di alimenti verrà versato tra coniugi avendo entrambi un'occupazione retribuita.
16. I coniugi si autorizzano reciprocamente ad inserire sul proprio passaporto la figlia minore ai fini dell'espatrio a scopo turistico.
17. Ad esclusione degli obblighi tutti assunti nella scrittura del 24.09.2024 e degli accordi contestualmente assunti, i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione al rapporto pregresso di coniugio. Le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di voler sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 16.05.2025, assegnava il termine di giorni 45 per il deposito di note scritte e documenti ex art.473 bis.13, comma 3 c.p.c. Il Sig. e la Sig.ra con note depositate Parte_1 Controparte_1
16.05.2025, insistevano per l'accoglimento delle condizioni rassegnate in ricorso.
La causa è stata posta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso e la collocazione prevalente presso la stessa della figlia non risulta contrastare con l'interesse della Per_1
Pag. 4 di 5 stessa, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore, visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2062/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da e , con l'Avv. POSTAL Parte_1 Controparte_1
CRISTINA RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Il Sig. e la Sig.ra premesso di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio in Romeno (TN), in data 23.07.2022, trascritto presso il Comune di Pergine Valsugana, al n. 6, parte 2, S. B, anno 2022, e che dalla loro unione in data 12.04.2020 è nata la figlia Persona_1 riconosciuta al tempo della nascita da entrambi genitori. Le parti, con ricorso depositato il 07.05.2025, esponevano l'insostenibilità della prosecuzione della convivenza dovuta a reciproche incomprensioni e, pertanto, chiedevano che il Tribunale di Trento omologasse la separazione personale alle seguenti condizioni:
1.I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato;
la OR continuerà ad abitare presso la casa da essa Controparte_1 acquistata a Lavis (TN), Viale Giuseppe Mazzini n. 12/4 ed il signor
[...]
, fino a quando non troverà un'altra sistemazione, continuerà ad Parte_1 abitare presso la casa dei propri genitori a Trento, Via Vittorio Veneto n. 146.
2.Tutti gli arredi, i mobili e le suppellettili che facevano parte della casa coniugale e che erano in comproprietà tra i coniugi restano alla sola OR che li ha già trasferiti presso la propria abitazione di Lavis;
in Controparte_1 relazione ai suddetti arredi e beni mobili il signor dichiara di Parte_1 rinunciare ad ogni pretesa.
3.La OR , a fronte della vendita della casa coniugale di cui Controparte_1 alla p.ed. 426, in P.T. 1187 II, C.C. riconosce di dovere al signor Per_2 [...]
l'importo di € 40.000,00 di cui € 25.000,00 sono già stati versati al Parte_1 momento della vendita e si impegna a versare i restanti € 15.000,00 entro il 31.12.2027.
4.La figlia rimane affidata con affido condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 che assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia, tenuto conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa (doc. 19).
5. abiterà con la madre presso la casa di Lavis Viale Giuseppe Mazzini n. Per_1
12/4 presso cui avrà la residenza, con domicilio a Trento presso il padre per eventuali specifiche esigenze (scolastiche, mediche, ecc).
6.Il padre avrà facoltà di vedere la figlia in qualsiasi giorno della settimana, previo accordo con la madre e compatibilmente con la volontà e gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, e le parti concordano comunque il seguente calendario: oil lunedì mattina verrà accompagnata alla scuola materna dal genitore Per_1 con cui avrà dormito la notte della domenica precedente;
o dal lunedì all'uscita dalla scuola materna al mercoledì mattina la bambina resterà con la madre;
oil mercoledì la madre accompagnerà la figlia alla scuola materna al mattino ed il padre la prenderà con sé all'uscita e la terrà fino alla mattina seguente del giovedì quando l'accompagnerà alla scuola materna;
ola madre prenderà con sé la bambina il giovedì pomeriggio all'uscita dalla scuola materna e starà con quest'ultima fino alla mattina del venerdì quando la riaccompagnerà alla scuola materna;
Pag. 2 di 5 o il padre, a settimane alterne, prenderà con sé il venerdì pomeriggio Per_1 all'uscita dalla scuola materna e resterà con lei tutto il fine settimana fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà alla scuola materna;
o qualora il signor dovesse lavorare il sabato e/o la domenica, la bambina Pt_1 resterà con la madre anche nei fine settimana.
7. Nei periodi delle vacanze pasquali e natalizie ciascun genitore terrà la figlia metà del tempo, alternandolo di anno in anno, previo accordo dei genitori con congruo anticipo. Quanto alle vacanze estive, trascorrerà due settimane, Per_1 anche non continuative, con ciascuno dei genitori, che si impegnano reciprocamente a comunicare entro il 31 maggio di ogni anno.
8. I genitori si impegnano a concordare eventuali variazioni rispetto al calendario di cui ai punti che precedono, nonché a ripartirsi equamente le festività infrasettimanali durante il corso dell'intero anno, anche sulla base delle esigenze, delle richieste e degli impegni della figlia.
9. e autorizzano i rispettivi genitori e quindi i Controparte_1 Parte_1 nonni di a portare e ritirare dalla scuola la nipote. Per_1
10. Le ricorrenze familiari ed compleanni di verranno gestiti di comune Per_1 accordo tra i genitori. Essi dovranno confrontarsi sulle esigenze scolastiche, extrascolastiche, personali e ludico-sportive della figlia, assumendo in comune accordo le decisioni importanti per la stessa, avendo riguardo alle sue inclinazioni e aspirazioni.
11. Il signor verserà sul conto corrente della OR Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 del mese, un importo mensile di € 250,00 a titolo di
[...] contributo al mantenimento ordinario della figlia La somma di € 250,00 Per_1 sarà soggetta a rivalutazione monetaria a far data dal maggio 2026 e dovrà essere versata sino a quando la figlia sarà economicamente autosufficiente. La OR richiederà e percepirà altresì integralmente gli importi Controparte_1 dell'assegno nazionale universale unico e dell'assegno provinciale, attualmente pari a circa € 200,00, che si impegna ad utilizzare esclusivamente per le necessità della figlia. L'importo di € 250,00 verrà proporzionalmente ridotto o aumentato nel caso in cui l'assegno nazionale universale unico e l'assegno provinciale aumentino o diminuiscano in modo tale che la somma su cui la madre potrà contare mensilmente per il mantenimento della figlia ammonti a complessivi € 450,00. 12. In caso di variazione della situazione reddituale dei coniugi, gli stessi si impegnano fin d'ora a rivedere le condizioni concordate.
Pag. 3 di 5 13. Le spese straordinarie per la figlia , che dovranno essere debitamente Per_1 documentate, saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, secondo quanto previsto dalle “LINEE GUIDA PER MODALITÀ MANTENIMENTO DEI FIGLI NELLE CAUSE DI DIRITTO FAMILIARE” del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017.
14. Le modalità di pagamento circa le spese straordinarie sono le seguenti: obbligo di rimborso reciproco sin dai primi anticipi e senza necessità di preventivo accordo entro il valore di € 100,00; le spese di valore superiore devono essere condivise tra le parti e dovranno essere comunicate tempestivamente in forma scritta (a mezzo sms, e-mail,…) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare per iscritto eventuale assenso o dissenso entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, provvedendo al relativo pagamento;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla risposta. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
15. Alcun contributo al mantenimento o a titolo di alimenti verrà versato tra coniugi avendo entrambi un'occupazione retribuita.
16. I coniugi si autorizzano reciprocamente ad inserire sul proprio passaporto la figlia minore ai fini dell'espatrio a scopo turistico.
17. Ad esclusione degli obblighi tutti assunti nella scrittura del 24.09.2024 e degli accordi contestualmente assunti, i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione al rapporto pregresso di coniugio. Le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di voler sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 16.05.2025, assegnava il termine di giorni 45 per il deposito di note scritte e documenti ex art.473 bis.13, comma 3 c.p.c. Il Sig. e la Sig.ra con note depositate Parte_1 Controparte_1
16.05.2025, insistevano per l'accoglimento delle condizioni rassegnate in ricorso.
La causa è stata posta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori provvede in conformità, atteso che l'affidamento condiviso e la collocazione prevalente presso la stessa della figlia non risulta contrastare con l'interesse della Per_1
Pag. 4 di 5 stessa, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore, visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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