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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est.
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 16/09/2024,
DA cf: ) nato a [...] l'[...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. MARIA TERESA ARGENIDE CAVALCA e dall'avv. MARCO MONTIPÒ, elettivamente domiciliato presso i difensori, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/07/1977 rappresentata e difesa dall'avv. PIERANGELA BALLASINI ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27/01/2025
OGGETTO: divorzio contenzioso
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE
RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 02.12.2024 E CON NOTE DEL 6.02.2025”
-Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona pronunciare ai sensi della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...]
in CA ULLI (MN) in data 05.10.2013 trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio di detto Comune al n. 4 Parte II Serie A Anno 2013, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Il figlio minore rimarrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione presso la madre, i genitori per le decisioni afferenti le questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per il minore relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità , dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni di;
Per_1
2) Il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola (nel periodo estivo dopo il Grest o dopo le ore 14,00) sino alla domenica sera dopo cena entro le ore
21,00; oltre tre pomeriggi infrasettimanali, tutte le settimane (indicativamente il lunedì, il martedì e il giovedì) dall'uscita da scuola (o nel periodo estivo dopo il Grest o dopo le 14,00) alla sera dopo cena entro le ore 21,00,
3) Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere col minore tre settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro entro il 31 maggio di ogni anno, oltre ad una settimana durante il periodo natalizio in via alternata o dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio. Le altre festività anche pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza.
4)La IG.ra si impegna a consegnare al IG. una borsa con il vestiario del minore per CP_1 Pt_1
il cambio nel fine settimana di competenza del padre.
5) A titolo di concorso al mantenimento del figlio il IG. dovrà corrispondere Per_1 Parte_1 alla IG.ra l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00) entro il giorno 15 di ogni Controparte_1
mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Le spese di natura straordinaria saranno suddivise tra i genitori al 50% per ciascuno secondo il Protocollo d'intesa di codesto Tribunale nr.
2185 in data 29.11.2024 da intendersi qui integralmente riportato.
6)L'assegno unico universale per il minore verrà percepito al 100% dalla IG.ra . Controparte_1
7) Spese del presente procedimento interamente compensate”.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 16.09.2024, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito concordatario con n CA ULLI (MN) il 05.10.2013 (atto trascritto Controparte_1
presso i registri dello Stato Civile del Comune medesimo, anno 2013, numero 4, parte II, serie A), unione dalla quale è nato il figlio (nato il [...]), e di essersi separato dalla moglie Per_1 con sentenza del Tribunale di Cremona n. 512/2023 del 22.09.2023 (pubblicata il 03.10.2023), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente chiedeva, inoltre, la conferma delle condizioni sancite in sede di separazione sino alla data del 31 dicembre 2025, con previsione, a partire dalla data del 1° gennaio 2026, dell'affidamento paritario di , con conseguente mantenimento diretto del figlio minore in termini paritari. Per_1
Con comparsa depositata il 26.11.2024, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1
richiesta di divorzio del marito;
la resistente chiedeva la conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso di sé, e la regolamentazione delle frequentazioni con il padre come indicate in comparsa. La resistente domandava, inoltre, di porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento a favore del figlio pari a € 500,00 Per_1
mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie il figlio, nonché la corresponsione dell'intero importo dell'assegno unico universale e qualsiasi altra eventuale forma di contributo pubblico di sostegno per le famiglie.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano dinanzi al GOP all'udienza del
2.12.2024 ove le stesse raggiungevano un accordo a tacitazione della controversia.
All'udienza dell'11.02.24, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano congiuntamente le conclusioni e confermavano di aver raggiunto un accordo, la causa veniva, quindi, rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di conIGlio del 24/03/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in CA ULLI (MN) il 05.10.2013 (atto trascritto presso i registri dello Stato
Civile del Comune medesimo, anno 2013, numero 4, parte II, serie A).
Dal matrimonio è nato il figlio (nato il [...]). Per_1
Le parti si sono in seguito separate con sentenza del Tribunale di Cremona n. 512/2023 del 22.09.2023
(pubblicata il 03.10.2023), passata in giudicato in data 03.04.2024.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. *
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno presentato conclusioni congiunte in punto di conferma del regime di affido condiviso del minore conformemente a quanto già disposto in sede di separazione, pervenendo ad un pieno accordo a definizione del presente giudizio.
Osserva preliminarmente il Tribunale che documentazione depositata e le verbalizzazioni rese consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita del minore , non ritenendosi in alcun modo necessario l'ascolto del Per_1
medesimo, vista l'età e tenuto conto del pieno accordo tra le parti, secondo il dettato dell'art. 473 bis.4, ult. co. c.p.c..
In specie, nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale, le parti hanno dimostrato di essere in grado di raggiungere accordi nell'interesse della prole, impegnandosi, già all'epoca della separazione, a collaborare attivamente al fine di gestire in modo sereno e condiviso la genitorialità.
Dunque, osservato che l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore per garantire l'attuazione della bigenitorialità, può pertanto confermarsi l'affido condiviso del minore Per_1
(nato il [...]) a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse del medesimo.
rimarrà collocato presso la madre, con la quale lo stesso è sempre rimasto a vivere. Per_1
Quanto ai tempi di frequentazione paterna, ritiene il Collegio che questo aspetto possa essere regolamentato secondo quanto concordato dalle parti, tenendo conto dell'età del minore, delle eIGenze abitative dello stesso, della distanza tra le abitazioni dei genitori nonché degli impegni lavorativi di entrambi, elementi che non consentono una diversa modulazione del diritto di visita.
Dunque, al fine di garantire a (nato il [...]) di preservare i necessari punti di Per_1
riferimento con il genitore non collocatario, il padre terrà con sé il minore a fine settimana alternati dal venerdì, dopo scuola, sino alla domenica sera dopo cena, riaccompagnando il figlio presso la residenza della madre entro le ore 21:00; il padre terrà, inoltre, il minore per tre pomeriggi infrasettimanali, indicativamente nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dall'uscita da scuola sino alla sera successiva dopo cena, riaccompagnando il figlio presso la residenza della madre entro le ore
21:00.
Si provvede pertanto come in dispositivo, secondo quanto condiviso dalle parti, anche quanto ai periodi di vacanza. Ribadendo la prognosi favorevole in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, il Collegio ritiene infatti che le condizioni dell'accordo siano in grado di assicurare a un sano percorso di crescita, garantendo una stabile frequentazione Per_1
con il padre, nel pieno rispetto dei bisogni emotivi ed affettivi del minore.
*
Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche e accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando essi profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle parti delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse eIGenze, ciò tenuto conto di quanto offerto e documentato.
Infatti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 300,00 mensili, appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti, così come rappresentata e valutata dalle stesse, nonché adeguato alle eIGenze attuali del minore e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, tenendo, altresì, conto che rinunciando alla sua Parte_1 quota dell'assegno unico, contribuisce ulteriormente al sostentamento della prole.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE, così statuisce:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in CA ULLI (MN) il 05.10.2013 (atto trascritto Pt_1 Controparte_1
presso i registri dello Stato Civile del Comune medesimo, anno 2013, numero 4, parte II, serie
A); 2) CONFERMA l'affidamento del minore (nato il [...]) in via condivisa ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il minore con i seguenti tempi e modalità:
a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola (nel periodo estivo dopo il Grest o dopo le ore 14,00) sino alla domenica sera dopo cena entro le ore 21,00; tre pomeriggi infrasettimanali, di tutte le settimane (indicativamente il lunedì, il martedì e il giovedì) dall'uscita da scuola (o nel periodo estivo dopo il Grest o dopo le 14,00) sino alla sera dopo cena entro le ore 21,00; durante il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà col minore tre settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro entro il 31 maggio di ogni anno, oltre ad una settimana durante il periodo natalizio in via alternata o dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le altre festività pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza;
4) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio (nato Per_1
il 22/06/2020) mediante versamento alla madre di € 300,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat., oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il Tribunale di Cremona, il COA di cremona e l'AIAF
Sez. Cremona, così come aggiornato in data 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5) DÀ ATTO che si impegna a consegnare a una borsa con Controparte_1 Parte_1
il vestiario del figlio minore per il cambio nel fine settimana di competenza del padre;
6) DISPONE, su accordo delle parti, che l'assegno unico venga percepito integralmente da
Controparte_1
7) DICHIARA compensate le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di CA ULLI
(MN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di conIGlio del 24/03/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est.
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 16/09/2024,
DA cf: ) nato a [...] l'[...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. MARIA TERESA ARGENIDE CAVALCA e dall'avv. MARCO MONTIPÒ, elettivamente domiciliato presso i difensori, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/07/1977 rappresentata e difesa dall'avv. PIERANGELA BALLASINI ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27/01/2025
OGGETTO: divorzio contenzioso
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE
RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 02.12.2024 E CON NOTE DEL 6.02.2025”
-Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona pronunciare ai sensi della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...]
in CA ULLI (MN) in data 05.10.2013 trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio di detto Comune al n. 4 Parte II Serie A Anno 2013, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Il figlio minore rimarrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione presso la madre, i genitori per le decisioni afferenti le questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per il minore relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità , dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni di;
Per_1
2) Il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola (nel periodo estivo dopo il Grest o dopo le ore 14,00) sino alla domenica sera dopo cena entro le ore
21,00; oltre tre pomeriggi infrasettimanali, tutte le settimane (indicativamente il lunedì, il martedì e il giovedì) dall'uscita da scuola (o nel periodo estivo dopo il Grest o dopo le 14,00) alla sera dopo cena entro le ore 21,00,
3) Durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno trascorrere col minore tre settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro entro il 31 maggio di ogni anno, oltre ad una settimana durante il periodo natalizio in via alternata o dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio. Le altre festività anche pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza.
4)La IG.ra si impegna a consegnare al IG. una borsa con il vestiario del minore per CP_1 Pt_1
il cambio nel fine settimana di competenza del padre.
5) A titolo di concorso al mantenimento del figlio il IG. dovrà corrispondere Per_1 Parte_1 alla IG.ra l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00) entro il giorno 15 di ogni Controparte_1
mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Le spese di natura straordinaria saranno suddivise tra i genitori al 50% per ciascuno secondo il Protocollo d'intesa di codesto Tribunale nr.
2185 in data 29.11.2024 da intendersi qui integralmente riportato.
6)L'assegno unico universale per il minore verrà percepito al 100% dalla IG.ra . Controparte_1
7) Spese del presente procedimento interamente compensate”.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 16.09.2024, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito concordatario con n CA ULLI (MN) il 05.10.2013 (atto trascritto Controparte_1
presso i registri dello Stato Civile del Comune medesimo, anno 2013, numero 4, parte II, serie A), unione dalla quale è nato il figlio (nato il [...]), e di essersi separato dalla moglie Per_1 con sentenza del Tribunale di Cremona n. 512/2023 del 22.09.2023 (pubblicata il 03.10.2023), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente chiedeva, inoltre, la conferma delle condizioni sancite in sede di separazione sino alla data del 31 dicembre 2025, con previsione, a partire dalla data del 1° gennaio 2026, dell'affidamento paritario di , con conseguente mantenimento diretto del figlio minore in termini paritari. Per_1
Con comparsa depositata il 26.11.2024, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1
richiesta di divorzio del marito;
la resistente chiedeva la conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso di sé, e la regolamentazione delle frequentazioni con il padre come indicate in comparsa. La resistente domandava, inoltre, di porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento a favore del figlio pari a € 500,00 Per_1
mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie il figlio, nonché la corresponsione dell'intero importo dell'assegno unico universale e qualsiasi altra eventuale forma di contributo pubblico di sostegno per le famiglie.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano dinanzi al GOP all'udienza del
2.12.2024 ove le stesse raggiungevano un accordo a tacitazione della controversia.
All'udienza dell'11.02.24, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano congiuntamente le conclusioni e confermavano di aver raggiunto un accordo, la causa veniva, quindi, rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di conIGlio del 24/03/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in CA ULLI (MN) il 05.10.2013 (atto trascritto presso i registri dello Stato
Civile del Comune medesimo, anno 2013, numero 4, parte II, serie A).
Dal matrimonio è nato il figlio (nato il [...]). Per_1
Le parti si sono in seguito separate con sentenza del Tribunale di Cremona n. 512/2023 del 22.09.2023
(pubblicata il 03.10.2023), passata in giudicato in data 03.04.2024.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. *
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno presentato conclusioni congiunte in punto di conferma del regime di affido condiviso del minore conformemente a quanto già disposto in sede di separazione, pervenendo ad un pieno accordo a definizione del presente giudizio.
Osserva preliminarmente il Tribunale che documentazione depositata e le verbalizzazioni rese consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita del minore , non ritenendosi in alcun modo necessario l'ascolto del Per_1
medesimo, vista l'età e tenuto conto del pieno accordo tra le parti, secondo il dettato dell'art. 473 bis.4, ult. co. c.p.c..
In specie, nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale, le parti hanno dimostrato di essere in grado di raggiungere accordi nell'interesse della prole, impegnandosi, già all'epoca della separazione, a collaborare attivamente al fine di gestire in modo sereno e condiviso la genitorialità.
Dunque, osservato che l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore per garantire l'attuazione della bigenitorialità, può pertanto confermarsi l'affido condiviso del minore Per_1
(nato il [...]) a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse del medesimo.
rimarrà collocato presso la madre, con la quale lo stesso è sempre rimasto a vivere. Per_1
Quanto ai tempi di frequentazione paterna, ritiene il Collegio che questo aspetto possa essere regolamentato secondo quanto concordato dalle parti, tenendo conto dell'età del minore, delle eIGenze abitative dello stesso, della distanza tra le abitazioni dei genitori nonché degli impegni lavorativi di entrambi, elementi che non consentono una diversa modulazione del diritto di visita.
Dunque, al fine di garantire a (nato il [...]) di preservare i necessari punti di Per_1
riferimento con il genitore non collocatario, il padre terrà con sé il minore a fine settimana alternati dal venerdì, dopo scuola, sino alla domenica sera dopo cena, riaccompagnando il figlio presso la residenza della madre entro le ore 21:00; il padre terrà, inoltre, il minore per tre pomeriggi infrasettimanali, indicativamente nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dall'uscita da scuola sino alla sera successiva dopo cena, riaccompagnando il figlio presso la residenza della madre entro le ore
21:00.
Si provvede pertanto come in dispositivo, secondo quanto condiviso dalle parti, anche quanto ai periodi di vacanza. Ribadendo la prognosi favorevole in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, il Collegio ritiene infatti che le condizioni dell'accordo siano in grado di assicurare a un sano percorso di crescita, garantendo una stabile frequentazione Per_1
con il padre, nel pieno rispetto dei bisogni emotivi ed affettivi del minore.
*
Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche e accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando essi profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle parti delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse eIGenze, ciò tenuto conto di quanto offerto e documentato.
Infatti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 300,00 mensili, appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti, così come rappresentata e valutata dalle stesse, nonché adeguato alle eIGenze attuali del minore e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, tenendo, altresì, conto che rinunciando alla sua Parte_1 quota dell'assegno unico, contribuisce ulteriormente al sostentamento della prole.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE, così statuisce:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in CA ULLI (MN) il 05.10.2013 (atto trascritto Pt_1 Controparte_1
presso i registri dello Stato Civile del Comune medesimo, anno 2013, numero 4, parte II, serie
A); 2) CONFERMA l'affidamento del minore (nato il [...]) in via condivisa ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il minore con i seguenti tempi e modalità:
a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola (nel periodo estivo dopo il Grest o dopo le ore 14,00) sino alla domenica sera dopo cena entro le ore 21,00; tre pomeriggi infrasettimanali, di tutte le settimane (indicativamente il lunedì, il martedì e il giovedì) dall'uscita da scuola (o nel periodo estivo dopo il Grest o dopo le 14,00) sino alla sera dopo cena entro le ore 21,00; durante il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà col minore tre settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro entro il 31 maggio di ogni anno, oltre ad una settimana durante il periodo natalizio in via alternata o dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le altre festività pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza;
4) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio (nato Per_1
il 22/06/2020) mediante versamento alla madre di € 300,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat., oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il Tribunale di Cremona, il COA di cremona e l'AIAF
Sez. Cremona, così come aggiornato in data 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5) DÀ ATTO che si impegna a consegnare a una borsa con Controparte_1 Parte_1
il vestiario del figlio minore per il cambio nel fine settimana di competenza del padre;
6) DISPONE, su accordo delle parti, che l'assegno unico venga percepito integralmente da
Controparte_1
7) DICHIARA compensate le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di CA ULLI
(MN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di conIGlio del 24/03/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato