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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7625 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli – sezione lavoro – in persona della dott. M. Rosaria Elmino, all'udienza di discussione del 23 ottobre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente S E N T E N Z A Nelle controversie riunite iscritte ai n. 13004/2023 e 13005/23RG avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento T R A P. IVA , in persona del legale rappte p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.Vincenzo Franzese ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Crispano (NA) alla via Limitone n. 31; OPPONENTE E in persona del l.r.p.t, anche quale procuratore speciale della CP_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi giusta procura generale alle liti indicata in atti, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via De Gasperi n. 55 presso l'Ufficio Legale CP_1
OPPOSTO Nonchè
in persona del Responsabile del Controparte_3 contenzioso per la Campania Dott. , elettivamente domiciliata in Controparte_4
Pozzuoli (NA) alla Via Carlo Pisacane n. 17, presso lo studio dell'Avv. Maria Luisa Adinolfi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTO Nonché Controparte_5
con sede legale in Roma alla via IV Novembre n. 144 c.a.p. 00187 (p. iva
[...]
cod. fiscale ) e Sede territoriale in Napoli alla via Nuova P.IVA_2 P.IVA_3
Poggioreale angolo via S. Lazzaro, in persona del pro-tempore Controparte_6 della rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori (C.F. n. CP_7
), giusta procura generale alle liti del 18.6.14, conferita per atto C.F._1
Notaio recante Rep. n. 17705, Racc. n. 8545, registrato presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6.14 al n. 4058 serie 1T, elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro;
OPPOSTO Fatto e Diritto Con due distinti ricorsi (RG n. 13004 e n. 13005) depositati entrambi in data 07.07.2023 e successivamente riuniti per motivi di connessione, parte opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071/20239009110778/000 notificata il 1.6.2023 con riferimento ai crediti contributivi ed ai premi assicurativi portati dai seguenti avvisi di addebito:
1. 371/20130009163226/000, asseritamente notificato il 03.01.2014 anni di riferimento 2011, 2012;
2. 371/20140000046575/000, asseritamente notificato il 11.02.2014 anno di riferimento 2013;
3. 371/20140006165066/000, asseritamente notificato il 03.07.2014 anni di riferimento 2013, 2014;
4. 371/20150001552451/000, asseritamente notificato il 11.07.2015 anno di riferimento 2014;
5. 371/20150011399737000, asseritamente notificato il 16.10.2015 anno di riferimento 2015;
6. 371/20150013403378/000, asseritamente notificato il 18.12.2015 anno di riferimento 2015;
7. 371/20160008815633/000, asseritamente notificato il 30.06.2016 anni di riferimento 2012, 2013, 2014, 2016;
8. 371/20160009056221/000, asseritamente notificato il 30.06.2016 anni di riferimento 2015,2016;
9. 371/20160020040329/000, asseritamente notificato il 16.12.2016 anni di riferimento 2012, 2015, 2016;
10. 371/20160020358852/000, asseritamente notificato il 16.12.2016 anni di riferimento 2016;
11. 371/20170002086658/000, asseritamente notificato il 22.07.2017 anni di riferimento 2016, 2017;
12. 371/20170014655612/000, asseritamente notificato il 01.12.2017 anno di riferimento 2017; tutte riguardanti affermati crediti a titolo di omessi versamenti modello DM10 CP_1 per gli anni 2011/2017 oltre interessi e sanzioni aggiuntive, per una somma totale di € 154,251,97, nonché le cartelle: 13. 071/20160064222012/000 anno di riferimento 2014, 2015, 2016;
14. 071/2017007007523/000 anno di riferimento 2015, 2016, 2017;
relative a crediti a titolo di omesso versamento rate premi , nonché somme CP_5 aggiuntive, per l'importo complessivo di euro 4.508,04.
Deduceva di non avere ricevuto rituale notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle, eccepiva il vizio di omessa notificazione degli atti presupposti e di decadenza dalle pretese assicurative e previdenziali degli enti;
eccepiva altresì la prescrizione dei crediti, sia considerando il termine quinquennale decorrente dalle scadenze per i previsti pagamenti, sia dalla data delle asserite notifiche.
Chiedeva, pertanto, nelle proprie conclusioni: - “ accertare e dichiarare che gli avvisi di addebito, i cui estremi sono riportati nella intimazione impugnata, non sono mai state notificate al ricorrente o che la loro notifica è nulla, annullabile, inesistente e/o illegittima;
2) accertare e dichiarare che nessuno degli atti anteriori intimazione di pagamento sia mai stata notificata al ricorrente, o che la loro notifica è nulla, annullabile, inesistente e/o illegittima;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati dall'ente di riscossione con gli avvisi di cui alla intimazione impugnata;
4) per l'effetto ordinare che i presunti debiti vengano cancellati dal ruolo;
5) che nel merito nulla è dovuto dalla società ricorrente;
6) condannare la resistente società al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite con attribuzione ” nonché –“ 1) accertare e dichiarare che le cartelle n. 071/20160064222012/000, 071/20170070075230/000 i cui estremi sono sopra riportati, sono ampiamente prescritte;
2) accertare e dichiarare che nessuno degli atti anteriori alla intimazione di pagamento sia mai stato notificato al ricorrente, o che la loro notifica è nulla, annullabile, inesistente e/o illegittima;
3) accertare e dichiarare, qualora la notifica sia andata a buon fine, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati dall'ente di riscossione alle cartelle sopra menzionate;
4) per l'effetto ordinare che i presunti debiti vengano cancellati dal ruolo;
5) che nel merito nulla è dovuto dalla società ricorrente;
6) condannare le resistenti al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara aver anticipato le prime e non riscosso i secondi, con rivalsa dell'Iva e Cpa come per legge”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale eccepiva CP_1 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso. Deduceva, nel merito, la ritualità delle notifiche sia della intimazione di pagamento che degli avvisi di addebito sottesi e concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Si costituiva la quale in primis eccepiva il proprio Controparte_8 difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto. Nel secondo procedimento RG 13005/23 si costituiva l' opponendosi alla CP_5 domanda e chiedendone il rigetto. Eccepiva l'intempestività dell'opposizione, sia sotto il profilo delle contestate irregolarità formali sia sotto il profilo della dedotta prescrizione delle pretese creditorie. All'udienza del 14.02.2025 il Giudice disponeva la riunione dei fascicoli per motivi di connessione. Acquisita la documentazione prodotta, concesso termine per il deposito di note defensionali, la causa veniva rinviata per la discussione. All'odierna udienza – non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria – la causa veniva discussa e decisa come da sentenza depositata al fascicolo telematico della quale veniva data lettura.
In via preliminare deve affermarsi la sussistenza dell'interesse ad agire trattandosi di giudizio di impugnazione avverso atto di intimazione di pagamento, sull'assunto della mancata o irregolare notifica degli avvisi di addebito e della conseguente estinzione del credito per prescrizione. E' noto che, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento ovvero l'avviso di addebito assolvono, ad un tempo, quello della notifica del titolo esecutivo (costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n. 602/1973) e del precetto (v. Cass. n. 3021/2018; Cass. n. 6526/2018). Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella/avviso abbia (anche) l'intrinseca funzione di preannunciare l'azione espropriativa nelle forme di cui agli artt. 62 ss. d.P.R. cit., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare. Alla stregua della ricostruzione della natura e della funzione dell'atto di intimazione, deve ritenersi che esso si caratterizzi per essere prodromico all'esecuzione e, in via successiva, rappresenti la minaccia concreta di procedere all'esecuzione forzata, situazione che, come chiarito dalla Suprema Corte, integra l'interesse ad agire rispetto al ricorso alla tutela giurisdizionale nella forma dell'azione di opposizione all'esecuzione ovvero di accertamento negativo.
Va, poi, affermato il difetto di legittimazione passiva della poiché, CP_2 trattandosi nella specie di crediti maturati ed accertati successivamente all'1-1-2006, essi non sono stati oggetto della cessione di cui all'art.13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (v., per il differimento ai crediti fino al 31-12-2005, legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138).
Parte opponente ha affermato di essere venuto a conoscenza dell'esistenza, nei suoi confronti, delle pretese creditorie ed solo attraverso la notifica CP_1 CP_5 dell'intimazione di pagamento, non avendo invece in precedenza ricevuto alcuna rituale notifica degli atti prodromici (avvisi e cartelle). L'opponente ha inteso pertanto far valere l'inesistenza dei crediti portati dagli avvisi di addebito e dalle cartelle riportati nella intimazione di pagamento in CP_1 CP_5 ragione della avvenuta prescrizione degli stessi, sia con riguardo al decorso del termine prescrizionale (quinquennale) dalla scadenza prevista per il pagamento dei contributi e dei premi, sia dalla data di presunta notifica dei titoli, e cioè in epoca successiva alla formazione degli stessi.
Parte opponente ha altresì eccepito la intervenuta decadenza ex art. 25 D. Lgsl. N. 46/1999 essendo decorso il termine perentorio per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti convenuti. Alla stregua delle eccezioni formulate, pertanto, il ricorso deve essere qualificato: a) quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 Dlgs. 46/99 per quanto concerne i vizi cd. formali, ovvero le irregolarità degli atti impugnati e delle notifiche degli stessi;
b) quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 24 Dlgsl n. 46/99 per quanto concerne l'eccepita prescrizione antecedente alle notifiche delle cartelle/avvisi, nonché - infine – c) quale opposizione ex art. 615 c.p.c, sotto il profilo della prospettata causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione dei titoli esecutivi (prescrizione successiva alla notifica).
E' da confermarsi pertanto sia la legittimazione passiva dell' quale ente titolare CP_1 delle pretese impositive, sia quella di , successore a Controparte_8 titolo universale del concessionario per la riscossione , trattandosi Controparte_9 in questa sede di verificare se sia stata effettivamente operata valida interruzione del termine prescrizionale attraverso la notifica degli avvisi nonché attraverso atti del procedimento di riscossione coattiva notificati successivamente.
Per quanto riguarda le lamentate violazioni riguardanti irregolarità formali degli atti della procedura di riscossione coattiva deve osservarsi quanto segue. Ove venga dedotta l'irregolarità formale della cartella, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 D.P.R. n. 602 del 1973, ovvero dell'avviso di addebito, trova applicazione l'art 29, II comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione, nel merito della pretesa azionata). Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi deve proporsi entro venti giorni dalla notifica della cartella o avviso (ex art. 2, III comma, lettera e), n. 41, del dl. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha modificato l'articolo 617, secondo comma del c.p.c.). Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, la presente opposizione, nella parte relativa ai denunciati vizi di irregolarità formale degli avvisi/cartelle – in particolare, la decadenza dal diritto alla riscossione in applicazione dell'art. 25 D. Lgsl. N. 46/1999 – non risulta proposta tempestivamente entro il termine di 20 giorni dalla data di notifica dell'atto di intimazione (i due ricorsi risultano depositati in data 7.7.2023, e cioè oltre il ventesimo giorno dalla data della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 1.6.2023, cfr. in atti). Conseguentemente sotto tale profilo l'opposizione ex art. 617 cpc come proposta risulta inammissibile.
Quanto, invece, all'opposizione all'esecuzione, e pertanto alla verifica della eccezione circa il decorso della prescrizione estintiva (quinquennale) dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito e dalle cartelle posti a base dell'intimazione di pagamento impugnata, l'azione risulta ammissibile e tempestiva. Portata dirimente, pertanto, assume l'accertamento circa l'esistenza e validità delle notifiche dei titoli innanzi indicati, tale essendo il presupposto fattuale per il recupero di tutela invocato dalla parte opponente attraverso la presente opposizione all'intimazione. A tal riguardo vanno esaminate le prove documentali costituite dalle relate di notifica degli avvisi e delle cartelle allegate alle rispettive produzioni di parte convenuta CP_1
e CP_5
Partendo dagli avvisi di addebito da tali documenti si rileva quanto segue: CP_1
- l'avviso n. 371/20130009163226/000 risulta notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata AR consegnata a mani presso l'indirizzo del destinatario in data 3.1.2014;
- l'avviso n. 371/20140000046575/000 risulta notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata AR consegnata a mani presso l'indirizzo del destinatario in data 11.2.2014;
- l'avviso n. 371/20140006165066/000 risulta notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata AR consegnata a mani presso l'indirizzo del destinatario in data 3.7.2014;
- l'avviso n. 371/20160020040329/000 notificato via pec come da RAC del 16.12.2016;
- l'avviso n. 371/20160020358852/000 notificato via pec come da RAC del 16.12.2016;
- l'avviso n. 371 2017 00020866 58 000 notificato via pec come da RAC del 22.7.2017;
- l'avviso n. 371 2017 00146556 12 000 notificato via pec come da RAC del 1.12.2017;
Con riguardo ai primi tre avvisi va rammentato – in punto di diritto – che solo la relata costituisce prova adeguata della circostanza dell'avvenuta notifica delle cartelle (o avvisi di addebito), contenendo la stessa la trascrizione delle modalità concrete con cui è stata effettuata e le circostanze rilevate da parte del notificante. Ed invero l'unico mezzo idoneo per contrastare le risultanze della relata è quello di inficiare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza con la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg cpc, procedimento la cui specifica finalità consiste nel privare il documento munito di fede privilegiata della sua efficacia probatoria. Nella fattispecie, pertanto, le circostanze attestate dal notificante nelle sopraindicate relate non sono state in alcun modo contestate attraverso l'unico strumento a ciò predisposto, e cioè con la querela di falso;
le notifiche pertanto sono pienamente valide.
Quanto alle altre notifiche innanzi indicate ed avvenute a mezzo pec, la prova è stata fornita attraverso il deposito delle relate di consegna nelle previste forme digitali (previste dagli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994, nonché dall'art. 19- bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia); alla stregua della citata normativa difatti si impone il deposito nel processo dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “msg” , la cui mancanza invece determina per la giurisprudenza di legittimità la nullità della notificazione (cfr. Cass. ord. n.16189/2023). In definitiva, da quanto innanzi osservato deve allora ritenersi che l' abbia CP_1 documentato la avvenuta regolare notificazione degli avvisi di addebito innanzi riportati e posti a fondamento dell'intimazione.
Per quanto invece riguarda gli avvisi di addebito:
- n. 371/20150001552451/000
- n. 371/20150011399737000
- n. 371/20150013403378/000
- n. 371/20160008815633/000
- n. 371/20160009056221/000 l' ha depositato – con riguardo ad essi – soltanto i files dei documenti digitali in CP_1 formato . (cfr. in produzione . CP_1
Deve in proposito evidenziarsi che tali documenti .xml, da sé soli, non possono costituire valida prova della avvenuta ricezione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata contenente gli atti impositivi innanzi indicati. Costituisce difatti principio affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “La prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente il file in formato .eml oppure . garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni” (da ultimo Cassazione Civile ordinanza n. 14790 del 27/05/2024). Come già innanzi evidenziato la violazione delle forme digitali che impongono il deposito nel processo dell'atto notificato e delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “msg” (cfr. supra) comporta che non può ritenersi formata la prova del perfezionamento legale della notificazione via pec;
ed invero non è possibile, sulla base del formato dei detti documenti, evidenziare il dato confermativo della consegna dell'atto, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il proprio diritto di difesa, con la conseguenza della nullità della notificazione (cfr. Cass. ord. n.16189/2023). In definitiva, non può ritenersi che l' abbia ritualmente documentato la avvenuta CP_1 notificazione dei cinque avvisi di addebito innanzi indicati.
Per quanto riguarda le cartelle riportanti i crediti e depositate in produzione CP_5
nel giudizio riunito RG 13005/23 deve osservarsi che: CP_12
- la cartella 071/20160064222012/000 risulta notificata via pec come da RAC del 25.8.2016;
- la cartella 071/2017007007523/000 risulta notificata via pec come da RAC del 23.8.2017. Anche in relazione a tali notifiche risulta pertanto positivamente fornita la prova della loro esistenza e validità.
Di conseguenza l'opposizione ex art. 24 Dlgsl n. 46/99 (prescrizione dalla scadenza dei crediti contributivi/premi) deve pertanto dichiararsi inammissibile con riferimento alle cartelle n. 071/20160064222012/000 e n. 071/2017007007523/000, nonché agli avvisi di addebito n. 371/20130009163226/000, n. 371/20140000046575/000, n. 371/20140006165066/000, n. 371/20160020040329/000, n. 371/20160020358852/000, n. 371 2017 00020866 58 000 e n. 371 2017 00146556 12 000, mentre appare ammissibile con riguardo ai residui suemarginati avvisi.
Deve pertanto procedersi al vaglio dell'ulteriore vizio prospettato in ricorso, e cioè l'intervenuta prescrizione delle cartelle e degli avvisi di pagamento per integrale decorso del termine quinquennale a decorrere dalla data delle rispettive notifiche dei titoli, si osserva quanto segue.
Orbene nella produzione di parte resistente figurano le prove della notifica di CP_12 alcuni validi atti interruttivi, costituiti dalla:
1. intimazione di pagamento n.071 2018 9045331644/000 - ritualmente notificata in data 5.9.2018 a mezzo pec –
2.intimazione di pagamento n. 071 2018 9031694006 - ritualmente notificata via pec in data 27.9.18-
3. intimazione di pagamento n. 071 2022 9003972751 ritualmente notificata a mezzo pec il 3 marzo 2022
La intimazione n. 1 risulta avere validamente interrotto il termine prescrizionale relativo ai debiti portati da;
avviso n. 371/2014 0006165066/000 notificato a mezzo servizio postale in data 3.7.2014 avviso n. 371/20160020040329/000 notificato via pec come da RAC del 16.12.2016; l'avviso n. 371/20160020358852/000 notificato via pec come da RAC del 16.12.2016 l'avviso n. 371 2017 00020866 58 000 notificato via pec come da RAC del 22.7.2017;
La intimazione n. 2 ha ritualmente interrotto il decorso della prescrizione per: l'avviso n. 371/20130009163226/000 notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata AR in data 3.1.2014; l'avviso n. 371/20140000046575/000 notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata AR in data 11.2.2014; le due cartelle contenenti debiti per premi e cioè la n. CP_5
071/20160064222012/000 e la n. 071/2017007007523/000, rispettivamente notificate come innanzi (cfr. supra);
L'intimazione pagamento n. 3 ha poi interrotto mediante la sua notifica il decorso del termine prescrizionale riguardante le poste creditorie di cui: CP_1 all'avviso n. 371 2017 00146556 12 000 notificato via pec come da RAC del 1.12.2017.
Successivamente a tali atti interruttivi, il corso della prescrizione risulta quindi essere stato nuovamente interrotto dalla notifica della intimazione impugnata, avvenuta pacificamente in data 1.6.2023 (cfr. supra).
Ne consegue che per tali crediti alcuna causa estintiva (prescrizione) né antecedente né successiva alla notifica delle cartelle/avvisi risulta intervenuta, per cui l'opposizione va rigettata in parte qua.
Le spese di lite, in vista della parziale reciproca soccombenza, vengono interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede: 1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_2
2) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 071/20239009110778/000 relativamente ai crediti previdenziali portati dagli avvisi di addebito
- n. 371/20150001552451/000
- n. 371/20150011399737000
- n. 371/20150013403378/000
- n. 371/20160008815633/000
- n. 371/20160009056221/000
per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, rigettando per il resto l'opposizione e confermando la debenza delle poste creditorie di cui alle CP_5 cartelle n. 071/20160064222012/000 e n. 071/2017007007523/000, nonché agli avvisi di addebito n. 371/20130009163226/000, n. CP_1
371/20140000046575/000, n. 371/20140006165066/000, n. 371/20160020040329/000, n. 371/20160020358852/000, n. 371 2017 00020866 58 000 e n. 371 2017 00146556 12 000; 3) compensa tra le parti le spese di lite
Napoli, 23 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Elmino
Il Tribunale di Napoli – sezione lavoro – in persona della dott. M. Rosaria Elmino, all'udienza di discussione del 23 ottobre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente S E N T E N Z A Nelle controversie riunite iscritte ai n. 13004/2023 e 13005/23RG avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento T R A P. IVA , in persona del legale rappte p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.Vincenzo Franzese ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Crispano (NA) alla via Limitone n. 31; OPPONENTE E in persona del l.r.p.t, anche quale procuratore speciale della CP_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi giusta procura generale alle liti indicata in atti, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via De Gasperi n. 55 presso l'Ufficio Legale CP_1
OPPOSTO Nonchè
in persona del Responsabile del Controparte_3 contenzioso per la Campania Dott. , elettivamente domiciliata in Controparte_4
Pozzuoli (NA) alla Via Carlo Pisacane n. 17, presso lo studio dell'Avv. Maria Luisa Adinolfi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTO Nonché Controparte_5
con sede legale in Roma alla via IV Novembre n. 144 c.a.p. 00187 (p. iva
[...]
cod. fiscale ) e Sede territoriale in Napoli alla via Nuova P.IVA_2 P.IVA_3
Poggioreale angolo via S. Lazzaro, in persona del pro-tempore Controparte_6 della rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori (C.F. n. CP_7
), giusta procura generale alle liti del 18.6.14, conferita per atto C.F._1
Notaio recante Rep. n. 17705, Racc. n. 8545, registrato presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6.14 al n. 4058 serie 1T, elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro;
OPPOSTO Fatto e Diritto Con due distinti ricorsi (RG n. 13004 e n. 13005) depositati entrambi in data 07.07.2023 e successivamente riuniti per motivi di connessione, parte opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071/20239009110778/000 notificata il 1.6.2023 con riferimento ai crediti contributivi ed ai premi assicurativi portati dai seguenti avvisi di addebito:
1. 371/20130009163226/000, asseritamente notificato il 03.01.2014 anni di riferimento 2011, 2012;
2. 371/20140000046575/000, asseritamente notificato il 11.02.2014 anno di riferimento 2013;
3. 371/20140006165066/000, asseritamente notificato il 03.07.2014 anni di riferimento 2013, 2014;
4. 371/20150001552451/000, asseritamente notificato il 11.07.2015 anno di riferimento 2014;
5. 371/20150011399737000, asseritamente notificato il 16.10.2015 anno di riferimento 2015;
6. 371/20150013403378/000, asseritamente notificato il 18.12.2015 anno di riferimento 2015;
7. 371/20160008815633/000, asseritamente notificato il 30.06.2016 anni di riferimento 2012, 2013, 2014, 2016;
8. 371/20160009056221/000, asseritamente notificato il 30.06.2016 anni di riferimento 2015,2016;
9. 371/20160020040329/000, asseritamente notificato il 16.12.2016 anni di riferimento 2012, 2015, 2016;
10. 371/20160020358852/000, asseritamente notificato il 16.12.2016 anni di riferimento 2016;
11. 371/20170002086658/000, asseritamente notificato il 22.07.2017 anni di riferimento 2016, 2017;
12. 371/20170014655612/000, asseritamente notificato il 01.12.2017 anno di riferimento 2017; tutte riguardanti affermati crediti a titolo di omessi versamenti modello DM10 CP_1 per gli anni 2011/2017 oltre interessi e sanzioni aggiuntive, per una somma totale di € 154,251,97, nonché le cartelle: 13. 071/20160064222012/000 anno di riferimento 2014, 2015, 2016;
14. 071/2017007007523/000 anno di riferimento 2015, 2016, 2017;
relative a crediti a titolo di omesso versamento rate premi , nonché somme CP_5 aggiuntive, per l'importo complessivo di euro 4.508,04.
Deduceva di non avere ricevuto rituale notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle, eccepiva il vizio di omessa notificazione degli atti presupposti e di decadenza dalle pretese assicurative e previdenziali degli enti;
eccepiva altresì la prescrizione dei crediti, sia considerando il termine quinquennale decorrente dalle scadenze per i previsti pagamenti, sia dalla data delle asserite notifiche.
Chiedeva, pertanto, nelle proprie conclusioni: - “ accertare e dichiarare che gli avvisi di addebito, i cui estremi sono riportati nella intimazione impugnata, non sono mai state notificate al ricorrente o che la loro notifica è nulla, annullabile, inesistente e/o illegittima;
2) accertare e dichiarare che nessuno degli atti anteriori intimazione di pagamento sia mai stata notificata al ricorrente, o che la loro notifica è nulla, annullabile, inesistente e/o illegittima;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati dall'ente di riscossione con gli avvisi di cui alla intimazione impugnata;
4) per l'effetto ordinare che i presunti debiti vengano cancellati dal ruolo;
5) che nel merito nulla è dovuto dalla società ricorrente;
6) condannare la resistente società al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite con attribuzione ” nonché –“ 1) accertare e dichiarare che le cartelle n. 071/20160064222012/000, 071/20170070075230/000 i cui estremi sono sopra riportati, sono ampiamente prescritte;
2) accertare e dichiarare che nessuno degli atti anteriori alla intimazione di pagamento sia mai stato notificato al ricorrente, o che la loro notifica è nulla, annullabile, inesistente e/o illegittima;
3) accertare e dichiarare, qualora la notifica sia andata a buon fine, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati dall'ente di riscossione alle cartelle sopra menzionate;
4) per l'effetto ordinare che i presunti debiti vengano cancellati dal ruolo;
5) che nel merito nulla è dovuto dalla società ricorrente;
6) condannare le resistenti al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara aver anticipato le prime e non riscosso i secondi, con rivalsa dell'Iva e Cpa come per legge”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' il quale eccepiva CP_1 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso. Deduceva, nel merito, la ritualità delle notifiche sia della intimazione di pagamento che degli avvisi di addebito sottesi e concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Si costituiva la quale in primis eccepiva il proprio Controparte_8 difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto. Nel secondo procedimento RG 13005/23 si costituiva l' opponendosi alla CP_5 domanda e chiedendone il rigetto. Eccepiva l'intempestività dell'opposizione, sia sotto il profilo delle contestate irregolarità formali sia sotto il profilo della dedotta prescrizione delle pretese creditorie. All'udienza del 14.02.2025 il Giudice disponeva la riunione dei fascicoli per motivi di connessione. Acquisita la documentazione prodotta, concesso termine per il deposito di note defensionali, la causa veniva rinviata per la discussione. All'odierna udienza – non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria – la causa veniva discussa e decisa come da sentenza depositata al fascicolo telematico della quale veniva data lettura.
In via preliminare deve affermarsi la sussistenza dell'interesse ad agire trattandosi di giudizio di impugnazione avverso atto di intimazione di pagamento, sull'assunto della mancata o irregolare notifica degli avvisi di addebito e della conseguente estinzione del credito per prescrizione. E' noto che, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento ovvero l'avviso di addebito assolvono, ad un tempo, quello della notifica del titolo esecutivo (costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n. 602/1973) e del precetto (v. Cass. n. 3021/2018; Cass. n. 6526/2018). Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella/avviso abbia (anche) l'intrinseca funzione di preannunciare l'azione espropriativa nelle forme di cui agli artt. 62 ss. d.P.R. cit., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare. Alla stregua della ricostruzione della natura e della funzione dell'atto di intimazione, deve ritenersi che esso si caratterizzi per essere prodromico all'esecuzione e, in via successiva, rappresenti la minaccia concreta di procedere all'esecuzione forzata, situazione che, come chiarito dalla Suprema Corte, integra l'interesse ad agire rispetto al ricorso alla tutela giurisdizionale nella forma dell'azione di opposizione all'esecuzione ovvero di accertamento negativo.
Va, poi, affermato il difetto di legittimazione passiva della poiché, CP_2 trattandosi nella specie di crediti maturati ed accertati successivamente all'1-1-2006, essi non sono stati oggetto della cessione di cui all'art.13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308 (v., per il differimento ai crediti fino al 31-12-2005, legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138).
Parte opponente ha affermato di essere venuto a conoscenza dell'esistenza, nei suoi confronti, delle pretese creditorie ed solo attraverso la notifica CP_1 CP_5 dell'intimazione di pagamento, non avendo invece in precedenza ricevuto alcuna rituale notifica degli atti prodromici (avvisi e cartelle). L'opponente ha inteso pertanto far valere l'inesistenza dei crediti portati dagli avvisi di addebito e dalle cartelle riportati nella intimazione di pagamento in CP_1 CP_5 ragione della avvenuta prescrizione degli stessi, sia con riguardo al decorso del termine prescrizionale (quinquennale) dalla scadenza prevista per il pagamento dei contributi e dei premi, sia dalla data di presunta notifica dei titoli, e cioè in epoca successiva alla formazione degli stessi.
Parte opponente ha altresì eccepito la intervenuta decadenza ex art. 25 D. Lgsl. N. 46/1999 essendo decorso il termine perentorio per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti convenuti. Alla stregua delle eccezioni formulate, pertanto, il ricorso deve essere qualificato: a) quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 Dlgs. 46/99 per quanto concerne i vizi cd. formali, ovvero le irregolarità degli atti impugnati e delle notifiche degli stessi;
b) quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 24 Dlgsl n. 46/99 per quanto concerne l'eccepita prescrizione antecedente alle notifiche delle cartelle/avvisi, nonché - infine – c) quale opposizione ex art. 615 c.p.c, sotto il profilo della prospettata causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione dei titoli esecutivi (prescrizione successiva alla notifica).
E' da confermarsi pertanto sia la legittimazione passiva dell' quale ente titolare CP_1 delle pretese impositive, sia quella di , successore a Controparte_8 titolo universale del concessionario per la riscossione , trattandosi Controparte_9 in questa sede di verificare se sia stata effettivamente operata valida interruzione del termine prescrizionale attraverso la notifica degli avvisi nonché attraverso atti del procedimento di riscossione coattiva notificati successivamente.
Per quanto riguarda le lamentate violazioni riguardanti irregolarità formali degli atti della procedura di riscossione coattiva deve osservarsi quanto segue. Ove venga dedotta l'irregolarità formale della cartella, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 D.P.R. n. 602 del 1973, ovvero dell'avviso di addebito, trova applicazione l'art 29, II comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione, nel merito della pretesa azionata). Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi deve proporsi entro venti giorni dalla notifica della cartella o avviso (ex art. 2, III comma, lettera e), n. 41, del dl. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha modificato l'articolo 617, secondo comma del c.p.c.). Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, la presente opposizione, nella parte relativa ai denunciati vizi di irregolarità formale degli avvisi/cartelle – in particolare, la decadenza dal diritto alla riscossione in applicazione dell'art. 25 D. Lgsl. N. 46/1999 – non risulta proposta tempestivamente entro il termine di 20 giorni dalla data di notifica dell'atto di intimazione (i due ricorsi risultano depositati in data 7.7.2023, e cioè oltre il ventesimo giorno dalla data della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 1.6.2023, cfr. in atti). Conseguentemente sotto tale profilo l'opposizione ex art. 617 cpc come proposta risulta inammissibile.
Quanto, invece, all'opposizione all'esecuzione, e pertanto alla verifica della eccezione circa il decorso della prescrizione estintiva (quinquennale) dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito e dalle cartelle posti a base dell'intimazione di pagamento impugnata, l'azione risulta ammissibile e tempestiva. Portata dirimente, pertanto, assume l'accertamento circa l'esistenza e validità delle notifiche dei titoli innanzi indicati, tale essendo il presupposto fattuale per il recupero di tutela invocato dalla parte opponente attraverso la presente opposizione all'intimazione. A tal riguardo vanno esaminate le prove documentali costituite dalle relate di notifica degli avvisi e delle cartelle allegate alle rispettive produzioni di parte convenuta CP_1
e CP_5
Partendo dagli avvisi di addebito da tali documenti si rileva quanto segue: CP_1
- l'avviso n. 371/20130009163226/000 risulta notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata AR consegnata a mani presso l'indirizzo del destinatario in data 3.1.2014;
- l'avviso n. 371/20140000046575/000 risulta notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata AR consegnata a mani presso l'indirizzo del destinatario in data 11.2.2014;
- l'avviso n. 371/20140006165066/000 risulta notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata AR consegnata a mani presso l'indirizzo del destinatario in data 3.7.2014;
- l'avviso n. 371/20160020040329/000 notificato via pec come da RAC del 16.12.2016;
- l'avviso n. 371/20160020358852/000 notificato via pec come da RAC del 16.12.2016;
- l'avviso n. 371 2017 00020866 58 000 notificato via pec come da RAC del 22.7.2017;
- l'avviso n. 371 2017 00146556 12 000 notificato via pec come da RAC del 1.12.2017;
Con riguardo ai primi tre avvisi va rammentato – in punto di diritto – che solo la relata costituisce prova adeguata della circostanza dell'avvenuta notifica delle cartelle (o avvisi di addebito), contenendo la stessa la trascrizione delle modalità concrete con cui è stata effettuata e le circostanze rilevate da parte del notificante. Ed invero l'unico mezzo idoneo per contrastare le risultanze della relata è quello di inficiare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza con la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg cpc, procedimento la cui specifica finalità consiste nel privare il documento munito di fede privilegiata della sua efficacia probatoria. Nella fattispecie, pertanto, le circostanze attestate dal notificante nelle sopraindicate relate non sono state in alcun modo contestate attraverso l'unico strumento a ciò predisposto, e cioè con la querela di falso;
le notifiche pertanto sono pienamente valide.
Quanto alle altre notifiche innanzi indicate ed avvenute a mezzo pec, la prova è stata fornita attraverso il deposito delle relate di consegna nelle previste forme digitali (previste dagli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994, nonché dall'art. 19- bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia); alla stregua della citata normativa difatti si impone il deposito nel processo dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “msg” , la cui mancanza invece determina per la giurisprudenza di legittimità la nullità della notificazione (cfr. Cass. ord. n.16189/2023). In definitiva, da quanto innanzi osservato deve allora ritenersi che l' abbia CP_1 documentato la avvenuta regolare notificazione degli avvisi di addebito innanzi riportati e posti a fondamento dell'intimazione.
Per quanto invece riguarda gli avvisi di addebito:
- n. 371/20150001552451/000
- n. 371/20150011399737000
- n. 371/20150013403378/000
- n. 371/20160008815633/000
- n. 371/20160009056221/000 l' ha depositato – con riguardo ad essi – soltanto i files dei documenti digitali in CP_1 formato . (cfr. in produzione . CP_1
Deve in proposito evidenziarsi che tali documenti .xml, da sé soli, non possono costituire valida prova della avvenuta ricezione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata contenente gli atti impositivi innanzi indicati. Costituisce difatti principio affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “La prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente il file in formato .eml oppure . garantisce l'autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall'ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni” (da ultimo Cassazione Civile ordinanza n. 14790 del 27/05/2024). Come già innanzi evidenziato la violazione delle forme digitali che impongono il deposito nel processo dell'atto notificato e delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “msg” (cfr. supra) comporta che non può ritenersi formata la prova del perfezionamento legale della notificazione via pec;
ed invero non è possibile, sulla base del formato dei detti documenti, evidenziare il dato confermativo della consegna dell'atto, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il proprio diritto di difesa, con la conseguenza della nullità della notificazione (cfr. Cass. ord. n.16189/2023). In definitiva, non può ritenersi che l' abbia ritualmente documentato la avvenuta CP_1 notificazione dei cinque avvisi di addebito innanzi indicati.
Per quanto riguarda le cartelle riportanti i crediti e depositate in produzione CP_5
nel giudizio riunito RG 13005/23 deve osservarsi che: CP_12
- la cartella 071/20160064222012/000 risulta notificata via pec come da RAC del 25.8.2016;
- la cartella 071/2017007007523/000 risulta notificata via pec come da RAC del 23.8.2017. Anche in relazione a tali notifiche risulta pertanto positivamente fornita la prova della loro esistenza e validità.
Di conseguenza l'opposizione ex art. 24 Dlgsl n. 46/99 (prescrizione dalla scadenza dei crediti contributivi/premi) deve pertanto dichiararsi inammissibile con riferimento alle cartelle n. 071/20160064222012/000 e n. 071/2017007007523/000, nonché agli avvisi di addebito n. 371/20130009163226/000, n. 371/20140000046575/000, n. 371/20140006165066/000, n. 371/20160020040329/000, n. 371/20160020358852/000, n. 371 2017 00020866 58 000 e n. 371 2017 00146556 12 000, mentre appare ammissibile con riguardo ai residui suemarginati avvisi.
Deve pertanto procedersi al vaglio dell'ulteriore vizio prospettato in ricorso, e cioè l'intervenuta prescrizione delle cartelle e degli avvisi di pagamento per integrale decorso del termine quinquennale a decorrere dalla data delle rispettive notifiche dei titoli, si osserva quanto segue.
Orbene nella produzione di parte resistente figurano le prove della notifica di CP_12 alcuni validi atti interruttivi, costituiti dalla:
1. intimazione di pagamento n.071 2018 9045331644/000 - ritualmente notificata in data 5.9.2018 a mezzo pec –
2.intimazione di pagamento n. 071 2018 9031694006 - ritualmente notificata via pec in data 27.9.18-
3. intimazione di pagamento n. 071 2022 9003972751 ritualmente notificata a mezzo pec il 3 marzo 2022
La intimazione n. 1 risulta avere validamente interrotto il termine prescrizionale relativo ai debiti portati da;
avviso n. 371/2014 0006165066/000 notificato a mezzo servizio postale in data 3.7.2014 avviso n. 371/20160020040329/000 notificato via pec come da RAC del 16.12.2016; l'avviso n. 371/20160020358852/000 notificato via pec come da RAC del 16.12.2016 l'avviso n. 371 2017 00020866 58 000 notificato via pec come da RAC del 22.7.2017;
La intimazione n. 2 ha ritualmente interrotto il decorso della prescrizione per: l'avviso n. 371/20130009163226/000 notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata AR in data 3.1.2014; l'avviso n. 371/20140000046575/000 notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata AR in data 11.2.2014; le due cartelle contenenti debiti per premi e cioè la n. CP_5
071/20160064222012/000 e la n. 071/2017007007523/000, rispettivamente notificate come innanzi (cfr. supra);
L'intimazione pagamento n. 3 ha poi interrotto mediante la sua notifica il decorso del termine prescrizionale riguardante le poste creditorie di cui: CP_1 all'avviso n. 371 2017 00146556 12 000 notificato via pec come da RAC del 1.12.2017.
Successivamente a tali atti interruttivi, il corso della prescrizione risulta quindi essere stato nuovamente interrotto dalla notifica della intimazione impugnata, avvenuta pacificamente in data 1.6.2023 (cfr. supra).
Ne consegue che per tali crediti alcuna causa estintiva (prescrizione) né antecedente né successiva alla notifica delle cartelle/avvisi risulta intervenuta, per cui l'opposizione va rigettata in parte qua.
Le spese di lite, in vista della parziale reciproca soccombenza, vengono interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede: 1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_2
2) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 071/20239009110778/000 relativamente ai crediti previdenziali portati dagli avvisi di addebito
- n. 371/20150001552451/000
- n. 371/20150011399737000
- n. 371/20150013403378/000
- n. 371/20160008815633/000
- n. 371/20160009056221/000
per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, rigettando per il resto l'opposizione e confermando la debenza delle poste creditorie di cui alle CP_5 cartelle n. 071/20160064222012/000 e n. 071/2017007007523/000, nonché agli avvisi di addebito n. 371/20130009163226/000, n. CP_1
371/20140000046575/000, n. 371/20140006165066/000, n. 371/20160020040329/000, n. 371/20160020358852/000, n. 371 2017 00020866 58 000 e n. 371 2017 00146556 12 000; 3) compensa tra le parti le spese di lite
Napoli, 23 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Rosaria Elmino