Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 24/11/2025, n. 20943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20943 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20943/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09650/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9650 del 2021, proposto da
Cave Nuove S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Delli Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
della Deliberazione G.C. di Regione Lazio n. 556 in data 25 luglio 2077 3 degli allegati alla stessa di adozione del PTPR della Regione Lazio, relativamente alle aree di proprietà della Ricorrente e comunque oggetto del PTU Pescaccio;
della Deliberazione G.C. di Regione Lazio n. 1025 in data 21 dicembre 2007;
della deliberazione C.R. di Regione Lazio n. 5 in data 21 aprile 2021, recante l'approvazione del PTPR;
di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque ad essi connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa SC ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Cave Nuove S.p.A. è proprietaria di aree site nel Comune di Roma, nel settore sud-ovest della città metropolitana di Roma, poste al di là del Grande Raccordo Anulare (GRA), tra gli svincoli di Via della IS a sud e di Via di Casal Lombroso a nord.
In data 26 febbraio 2006, prot. 4021, IS S.p.A., in qualità di proprietaria di aree del Pescaccio, e Cave Nuove S.p.A. (allora Parsitalia Costruzioni S.p.A.), in qualità di proprietaria di aree ricomprese nell’ex comprensorio “ El – Tor MA ” e dei relativi diritti edificatori, hanno presentato una proposta di Programma di Trasformazione Urbanistica, da approvare con la procedura di Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34, D.Lgs. n. 267/2000 in variante al P.R.G.
Con deliberazione n. 261 in data 21/22 dicembre 2006, il Consiglio Comunale ha valutato positivamente la proposta di P.T.U.
Nell’ambito del procedimento di approvazione del P.T.P.R. le Unità Operative (U.O.2 e U.O. 9) del Dipartimento VI del Comune di Roma Capitale, con nota n. 16433 del 12 ottobre 2006 hanno presentato una proposta di modifica del P.T.P., ai sensi dell’art. 23, comma 1, L.R. n. 24/1998, tesa a far riconoscere il venir meno dei precitati vincoli di tutela paesaggistica.
Successivamente con delibera G.C. n. 556/2007 - che ha accolto solo in parte la predetta proposta di modifica escludendo due zone - è stato adottato il P.T.P.R., modificato prima con delibera C.R. n. 41/2007 e poi con delibera G.R. n. 1025 del 21 dicembre 2007.
Le delibere di adozione del P.T.P.R., con i relativi allegati, sono quindi state pubblicate sul B.U.R.L. del 14 febbraio 2008.
Relativamente alle due zone residuali non comprese nell’ambito interessato dall’accoglimento della citata proposta di pianificazione, IS S.p.A. (allora IS s.r.l.) ha presentato osservazioni, con nota in data 29 maggio 2008.
Infine, con Deliberazione C.R. n. 5 in data 21 aprile 2021, pubblicata al B.U.R.L. n. 56 del 10 giungo 2021, la Regione Lazio ha approvato il “ nuovo ” P.T.P.R.
Ritenendo che detto P.T.P.R. fosse contraddistinto da una intrinseca contraddittorietà tra i contenuti delle tavole allegate e della normativa tecnica, da un lato, e gli atti del procedimento amministrativo, dall’altro, con il ricorso in esame, notificato in data 9 settembre 2021, Cave Nuove ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe ed in particolare della Deliberazione G.C. di Regione Lazio n. 556/2007 di approvazione del P.T.P.R., della Deliberazione G.C. di Regione Lazio n. 1025/2007 recante “ modificazione, integrazione e rettifica della deliberazione Giunta regionale n. 556 del 25 luglio 2007 ”, della Deliberazione C.R. di Regione Lazio n. 5/2021 recante l’approvazione del “ Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) ”.
A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue:
- “ Primo motivo: illegittimità per eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà interna tra atti e documenti costituenti il P.T.P.R. e contraddittorietà esterna rispetto alla delib. C.R. n. 41/2007. Violazione e falsa applicazione della citata delib. C.R. n. 41/2007. Illogicità e difetto dei presupposti di fatto e di diritto ”: sia nel P.T.P.R. adottato sia nel P.T.P.R approvato si registrerebbe un difetto di coordinamento e contrasto di previsioni tra i contenuti della Tavola D, quadrante 24 e le schede allegate, recanti la proposta comunale di modifica al P.T.P. 15/8 “ Valle del Tevere ”, da un lato, e i contenuti delle Tavole B e C, del medesimo quadrante 24, recanti l’individuazione dei beni di tutela paesaggistica, dall’altro. I contenuti delle Tavole D ai sensi dell’art. 3, lett. f, delle N.T.A. del P.T.P.R., avrebbero natura prescrittiva e prevarrebbero sulle Tavole B e C. Ai sensi dell’art. 36 – quater, comma 1 -ter, L.R. n. 24/1998, “ le proposte di modifica dei P.T.P. presentate dall’Amministrazione comunale prima dell’adozione del P.T.P.R. sono valutate dalla stessa Giunta Regionale e inserite nel P.T.P.R. adottato per essere poi trasmesse al Consiglio Regionale che, con propria deliberazione, provvede all’adeguamento e alla modifica dei P.T.P .”. In conformità alla succitata normativa, il Consiglio Regionale – con Delib. C.R. in data 31 luglio 2007, n. 41 – avrebbe deliberato “ l’adeguamento dei PTP vigenti alla luce delle proposte comunali ” e, quindi, per quanto di interesse in questa sede, ha disposto la modifica del P.T.P. della “ Valle del Tevere ” e, per l’effetto di detto accoglimento, sarebbero venuti meno i vincoli di tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 36 – quater, comma 1 -ter, L.R. n. 24/1998;
- “ Secondo motivo: illegittimità per eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà, illogicità e difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio di affidamento. Contraddittorietà con precedenti atti. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della violazione ed elusione del giudicato ”: non sussisterebbero le condizioni per individuare all’interno delle aree del PTU Pescaccio delle zone di interesse archeologico, in quanto: 1) i precedenti vincoli risalenti al decreto 5 luglio 1993 sono stati annullati in sede giurisdizionale in modo definitivo (cfr. T.A.R. Lazio, Roma n. 460/1996 conf. da Cons. St., n. 5997/2002); 2) la stessa Soprintendenza con una nota del 13 aprile 2010 avrebbe spiegato che molte superfici archeologiche areali sarebbero state alterate per effetto dell’escavazione; 3) sulla zona insisterebbe solo un vincolo archeologico puntuale, adottato con d.m. 22 aprile 2008;
- “ Terzo motivo: illegittimità per eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà, illogicità e difetto dei presupposti di fatto e di diritto, mancato recepimento delle controdeduzioni alle osservazioni. Violazione del principio di affidamento. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà con precedenti atti ”: la rappresentazione di vincoli di tutela paesaggistica dovuta alla individuazione di zone di interesse archeologico risulterebbe in contrasto anche con quanto statuito dalla medesima Autorità Regionale nel corso del procedimento di approvazione del P.T.P.R. Sostiene la ricorrente che poiché IS s.r.l. aveva presentato osservazione al P.T.P.R. adottato per chiedere conferma circa il superamento dei vincoli paesaggistici dovuti alla presenza di zone di interesse archeologico e Regione Lazio rilevando che l’osservazione deve intendersi “ accolta o respinta in base alla valutazione e validazione da parte della competente Soprintendenza ”, e nonostante dalla lettura degli atti del P.T.P.R. pubblicati in sede di approvazione non risulti alcuna valutazione svolta dalla Soprintendenza su questo specifico punto, detti vincoli dovrebbero comunque intendersi superato dal parere della Soprintendenza del 13.4.2010;
- “ Quarto motivo: illegittimità per eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà, illogicità e difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria e difetto di motivazione delle osservazioni alle controdeduzioni alle osservazioni. Illegittimità per violazione e falsa applicazione art. 7, l.r. n. 24/998 ”: sarebbe infine errata la rappresentazione del vincolo di tutela paesaggistica previsto dalla tavola B) del P.T.P.R. in corrispondenza del fosso Santa Maria Nuova o Santa Cecilia. Le osservazioni presentate al P.T.P.R. da IS srl al fine di far riconoscere l’irrilevanza paesaggistica del Fosso di cui si tratta sarebbe stata respinta “senza alcuna spiegazione. Nello stato attuale non sussisterebbe un corso d’acqua pubblica, che a norma del citato art. 7, L.R. n. 24/1998 deve essere individuato e localizzato quale bene di tutela paesaggistica nelle tavole del P.T.P.R. Mentre sarebbe presente un mero canale artificiale che, in quanto tale, non possiederebbe i caratteri per essere disciplinato alla stregua di un bene di interesse paesaggistico a mente dell’art. 142, D.Lgs. n. 42/2004.
Si è costituita la Regione eccependo in via preliminare la tardività dell’impugnativa del P.T.P.R. adottato di cui alla delibera GR Lazio n. 556 del 25.07.2007 e degli allegati alla stessa, tra cui in particolare le Tavole B e C, e i relativi repertori di adozione del PTPR relativamente alle aree di proprietà di parte ricorrente e, comunque, oggetto del P.T.U. Pescaccio, nonché della delibera GR Lazio n. 1025 del 21.12.2007 recante “ modificazione, integrazione e rettifica della deliberazione Giunta Regionale n. 556 del 25.07.2007 ”. I vincoli e le classificazioni delle aree di interesse della parte ricorrente sarebbero stati già presenti nel PTPR adottato e non contestato e sostanzialmente riconfermate anche nel PTPR approvato.
Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.
In relazione ai primi tre motivi di ricorso, ha sostenuto che: “ per quanto riguarda la proposta comunale di modifica ai PTP 058091_P96 presentata dal Comune di Roma, riferita all’intervento nell’ambito del PTP 15/8 (ambito di riserva Pescaccio H10), l’accoglimento della stessa non comporta l’eliminazione dei beni paesaggistici di interesse archeologico; infatti nel parere si legge “…nel rispetto delle modalità di tutela dei beni archeologici… confermando la presenza dei beni paesaggistici presenti” ”.
Sul quarto motivo, ha affermato che la competente struttura reginale avrebbe evidenziato che andava confermata la tutela del corso d’acqua e della relativa fascia di rispetto, trattandosi di un corso d’acqua iscritto nell’elenco delle acque pubbliche.
Ha concluso sostenendo che, ad ogni modo, da una attenta lettura dell’art. 51 delle NTA del PTPR a partire dal comma 6 si evince che in sostanza lo svolgimento dell’attività di cava non viene necessariamente inciso dai vincoli apposti dal PTPR, che ne disciplina l’attività, e non rende per ciò stesso illogica la scelta vincolistica effettuata nell’ambito dell’ampia discrezionalità in materia degli enti preposti.
Si è costituito anche il Ministero della Cultura con memoria di stile.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare, va respinta l’eccezione, sollevata dalla difesa regionale, di irricevibilità delle censure ricorsuali volte ad attingere: i) il PTPR adottato di cui alla delibera GR Lazio n. 556 del 25.07.2007 e degli allegati alla stessa, tra cui in particolare le Tavole B) e C), e i relativi repertori di adozione del PTPR relativamente alle aree di proprietà di parte ricorrente e, comunque, oggetto del PTU Pescaccio; ii) della delibera della G.R. Lazio n. 1025 del 21 dicembre 2007 recante “ modificazione, integrazione e rettifica della deliberazione Giunta Regionale n. 556 del 25.07.2007 ”. E ciò in quanto, ad onta della rituale pubblicazione delle stesse avvenuta nel 2008, esse non sarebbero state tempestivamente attinte da alcuna impugnativa.
Al proposito, come puntualmente evidenziato dalla ricorrente, la lesione della sua sfera giuridica è divenuta concreta e attuale solo con l’approvazione del PTPR, compiuta dalla Regione Lazio con la delibera n. 5/2021, atteso che soltanto in tale momento che sono state definitivamente cristallizzate le scelte pianificatorie dopo la proposizione delle osservazioni, la fase delle controdeduzioni nonché alla luce del verificarsi di sopravvenienze decisive.
In tale fase, infatti, la Regione ha avuto l’occasione di rivedere la perimetrazione alla luce del mutato quadro fattuale e soprattutto giuridico e pertanto si è definitivamente determinata in senso opposto rispetto a quanto prospettato dalla ricorrente. Pertanto, solo in tale momento si è attualizzato l’interesse al ricorso.
3. Venendo al merito, in via introduttiva il Collegio intende chiarire che parte ricorrente non ha né in sede di ricorso né nelle memorie invocato l’applicabilità nella specie da disciplina transitoria recata dall’art. 63 delle NTA del PTPR e comprovato in modo adeguato la ricorrenza delle condizioni a tal fine necessarie.
Piuttosto, parte ricorrente si è limitata a fare un generico riferimento ad essa soltanto nell’udienza di discussione, senza peraltro fornire ragguagli sufficientemente certi e univoci – anche alla luce delle ficcanti obiezioni formulate dalla difesa regionale – sulla circostanza per cui lo stato di avanzamento del progetto edilizio presentato consentisse la sua ricomprensione in una delle fattispecie previste nella su richiamata norma.
4. Ciò posto e venendo all’esame del gravame, quest’ultimo va rigettato, in quanto risulta infondato.
Tale conclusione vale, innanzitutto, per il primo motivo, volto a ritenere che:
- il contenuto delle Tavole D) del PTPR, per la parte recante la proposta comunale di modifica al PTP 15/8 “ Valle del Tevere ” prevalga su quello delle Tavole B) e C), recanti l’individuazione dei beni di tutela paesaggistica sulle aree di proprietà della ricorrente e del Pescaccio;
- per effetto dell’approvazione da parte del Comune della proposta della ricorrente al PTP 15/8 “ Valle del Tevere ”, sarebbe venuto meno ogni vincolo su dette aree.
4.1. Ad avviso del Collegio, non regge l’architrave logico su cui poggiano le asserzioni ricorsuali, quello cioè secondo cui la citata proposta comunale di modifica al PTP 15/8 “ Valle del Tevere ” abbia presupposto l’assenza nelle aree di proprietà della ricorrente di ogni profilo paesaggisticamente rilevante.
Sul punto, come la stessa ricorrente riporta all’ultimo capoverso di pag. 4 del gravame, l’accoglimento della precitata proposta, non è stato totale ma soltanto parziale ed è stato espressamente subordinato al “ rispetto delle modalità di tutela dei beni archeologici e del corso d'acqua (ai sensi dell'art. 7 co.8 della L.R. 24/98), concentrando l'edificazione nella parte escavata a tutela degli elementi di naturalità presenti nell'aree ”.
Nello stesso senso, la difesa regionale ha dato atto della trasmissione, nell’area oggetto del presente ricorso, della proposta di modifica relativa all’ambito PTP 15/8 (ambito di riserva Pescaccio H10), che è stata accolta col seguente eloquente parere “ accolta parzialmente secondo quanto precisato al punto 3c dei criteri di valutazione delle osservazioni dei comuni, nel rispetto delle modalità di tutela dei beni archeologici e del corso d’acqua (ai sensi dell’art. 7 co. 8 della L.R. 24/98), concentrando l’edificazione nella parte escavata a tutela degli elementi di naturalità presenti nell’area ”.
La motivazione dell’accoglimento della citata proposta, dunque, ha pienamente riconosciuto la rilevanza dei numerosi profili di rilievo naturalistico e archeologico ancora presenti nell’area e ha espressamente indicato che la modifica del Piano dovesse aver luogo nel rispetto di tali peculiarità e in modo compatibile con esse.
Risulta in tal modo smentita la tesi ricorsuale secondo cui l’approvazione della citata proposta emendativa abbia portato al superamento di tutti i vincoli sull’area, la cui perdurante rilevanza è stata invece espressamente considerata e riconfermata.
4.2. Altrettanto sfornita di pregio risulta la tesi della prevalenza del contenuto delle Tavole D) su quello delle Tavole B) e C).
In proposito l’interpretazione logico-sistematica delle NTA del PRG induce a mettere in luce: i) la centralità e la prevalenza delle Tavole B) quale catalogo dei beni paesaggistici con valenza prescrittiva (cfr. art. 3, comma 1 lett. d), art. 3, comma 3, art. 8, comma 3, art. 9, commi 3 e 4, art. 42, comma 5 e art. 46, comma 1); ii) il ruolo assai più limitato delle Tavole D), recanti il recepimento proposte comunali di modifica dei PTP accolte, parzialmente accolte e prescrizioni, che limitatamente alle prime due tipologie prevalgono soltanto rispetto alle classificazioni di tutela indicate nella Tavola A), senza incidere e interferire sull’individuazione e sulla graficizzazione dei beni archeologici e paesaggistici.
In ogni caso, l’esame del su richiamato tenore della motivazione di accoglimento della proposta di modifica relativa all’ambito PTP 15/8, induce a riscontrare non già un conflitto o un’antinomia di tale proposta con i contenuti della Tavola B) del PTPR ma una necessaria compatibilità e un doveroso contemperamento della stessa con questi ultimi.
5. Del pari infondato risulta il secondo mezzo, volto a lamentare l’insussistenza delle condizioni per individuare all’interno delle aree del PTU Pescaccio delle zone di interesse archeologico. In particolare la censura fa perno sull’annullamento giurisdizionale dei precedenti vincoli nonché sul tenore di una nota della Soprintendenza del 13 aprile 2010 a riprova dell’asserita scarsa rilevanza archeologica dell’area.
Al proposito, va innanzitutto smentito il presupposto su cui si basa la censura, quello cioè secondo cui il presupposto legittimante all’apposizione del vincolo archeologico sull’area in discorso sarebbe rappresentato dalla preesistenza di un omologo provvedimento già previgente e adottato dal MIC.
Per apprezzare appieno l’infondatezza di tale assunto, occorre innanzitutto richiamare il catalogo dei vincoli sull’area riportato dalla difesa regionale:
“ Relativamente alle Tavole B24-374 “Beni paesaggistici” del P.T.P.R., nell’area in esame sono presenti: ... - Area archeologica “Giacimenti preistorici di Via della IS” cod. vincolo ma058_0100 art. 134 del D. Lgs 42/2004 comma 1 lett. b) … - Area archeologica “Area compresa tra Via della IS ed il Tevere” cod. vincolo m058_0424 art. 134 del D. Lgs 42/2004 comma 1 lett. b) ... - Beni archeologici puntuali e fasce di rispetto art. 134 comma 1 lett. b) del D. Lgs 42/2004… ”.
Già da tale lapidaria ma emblematica rassegna risulta come i beni di rilevanza archeologica siano stati inclusi nel PTPR come beni paesaggistici ai sensi dell’art. 134, comma 1 lett. b) del d.lgs n. 42/2004, cioè come “ ... aree di cui all’articolo 142 ” e quindi come aree tutelate per legge.
Viene, a tal proposito, in rilievo l’art. 142, comma 1 lett. m) del medesimo d.lgs n. 42/2004, che fa riferimento alle “ zone di interesse archeologico ”, come quelle qui all’esame. Né parte ricorrente ha finanche allegato la ricorrenza delle tassative condizioni per l’inapplicabilità alle aree di proprietà e del Pescaccio della disciplina prevista per le aree tutelate per legge.
E con riferimento a queste ultime, l’art. 143, comma 1, lett. c) d.lgs n. 42/2004 contempla quale contenuto minimo dei Piani Territoriali Paesaggistici proprio la loro “ ricognizione…delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione ”, nonché la “ determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione ”; e ciò senza bisogno di un previo decreto di apposizione del vincolo “ a monte ” da parte del MIC.
Sul punto, come condivisibilmente osservato in giurisprudenza, “ l’apposizione del vincolo paesistico non è in alcun modo subordinata, in base alla vigente normativa, alla preesistenza di un vincolo archeologico. Vincolo paesaggistico e vincolo archeologico sono, infatti, funzionali all’attuazione di un diverso tipo di tutela. Il vincolo archeologico è volto a realizzare la tutela dei beni riconosciuti di interesse archeologico, il vincolo paesistico la tutela del territorio che li conserva. La tutela paesaggistica delle zone di interesse archeologico ha carattere e contenuto diversi rispetto al puntuale vincolo archeologico. Il paesaggio archeologico non va confuso con il sito archeologico. Il paesaggio archeologico, infatti, non si propone di conservare il singolo reperto emergente o sotterraneo, ma di salvaguardare la forma del paesaggio che include il sito archeologico. Infatti, il paesaggio archeologico non si esaurisce nelle sole aree gravate direttamente da vincoli archeologici, estendendosi normalmente al di là della porzione di territorio direttamente interessata dalla presenza di reperti, in quanto include anche le aree circostanti che costituiscono il contesto ambientale in cui le aree si inseriscono connotando il relativo paesaggio. Pertanto, la circostanza che in una specifica porzione di territorio rientrante nella perimetrazione della zona archeologica non siano presenti reperti non determina l’esclusione della tutela paesaggistica della zona di interesse archeologico, posto che tale regime protettivo si estende ad abbracciare anche il contesto ambientale in cui i reperti si collocano e che riguarda reperti collocati in altre prossime porzioni territoriali. Di conseguenza l’accertamento dell’inesistenza di reperti, se vale ad escludere il vincolo ex lege di zona archeologica, non può far venir meno il vincolo autonomamente imposto dalla Regione in sede di adozione del P.T.P.R. ” (cfr. Cons. St., IV, n. 399/2016 e in senso analogo T.A.R. Lazio, Roma, II-quater, nn. 23434/2024 e 15453/2025).
E ciò è proprio quanto avvenuto nella fattispecie all’esame, in cui il PTPR, in piena coerenza con la previsione dell’art. 143, comma 1, lett. c) d.lgs n. 42/2004, si è posto nell’ottica di salvaguardare il valore paesaggistico della zona archeologica presente nell’area di proprietà della ricorrente e del Pescaccio, avendo riguardo al suo contesto ambientale d’insieme.
A tale stregua, ponendo mente alla documentazione in atti (cfr. ortofoto prodotte dalla Regione cfr. doc. 5 e 6) e alla rilevanza archeologica dell’area evidenziata anche dal Comune nella motivazione dell’accoglimento della proposta di modifica del PTP 15/8 “ Valle del Tevere ”, confermata dalla stessa Soprintendenza nella chiusa della nota del 13 aprile 2010 almeno per l’area ancora non escavata e testimoniata anche dalla perdurante sussistenza di un vincolo puntuale imposto con decreto del 22 aprile 2008, il Collegio ritiene che la valutazione tecnico-discrezionale compiuta nella specie dalla Regione risulti immune da elementi di erroneità o illogicità evidenti, tali da inficiarne la validità (cfr. sul punto ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, II-quater, nn. 9459/2025 e 15513/25).
A nulla, quindi, giova il riferimento alle pregresse vicende del precedente vincolo imposto col decreto 5 luglio 1993 così come alle valutazioni espresse dal MIC nella nota del 13 aprile 2010, che: 1) come dalla stessa ricorrente ammesso (cfr. pag. 3 della memoria depositata in giudizio il 22 ottobre 2025) hanno avuto riguardo non già a tutta l’area ma ad una parte circoscritta, interessata dall’esercizio dell’attività di cava; 2) hanno fornito il distinto punto di vista di pertinenza del Dicastero, cioè quello dell’interesse archeologico stricto sensu dell’area; ii) risultano tutt’altro che univoche, ove si ponga mente anche all’inciso finale in cui il MIC ha precisato di stare ancora compiendo indagini e valutazione sulle fasce perimetrali rimaste inalterate dopo le operazioni di cava limitate ad alcune parti dell’area.
Né potrebbe fondatamente sostenersi che l’esercizio di quest’ultima attività valga ex se a precludere la possibilità di apposizione del vincolo, ove si consideri il tenore dell’art. 51, commi 6 e 7, laddove viene recata una disciplina volta a contemperare l’esercizio della stessa con il vincolo, a riprova dell’assoluta compatibilità di quest’ultimo con la prima.
6. Del pari non condivisibile risulta il terzo motivo di ricorso, teso a denunciare la contraddittorietà del comportamento dell’Amministrazione: in tesi, ad onta a quanto riportato in riscontro all’osservazione proposta dalla ricorrente, avendo la Regione rappresentato che detta osservazione sarebbe stata accolta o respinta in base alla valutazione e validazione da parte della competente Soprintendenza, dagli atti pubblicati in sede di approvazione non è emersa l’evidenza di alcuna valutazione della Soprintendenza stesso su questo specifico punto.
Sul punto, il Collegio ritiene di valorizzare:
- il passo della Relazione istruttoria a corredo del PTPR, lì dove, a pag. 33, si legge che relativamente ai beni paesaggistici di cui all’art. 142 comma 1 lett. m) del Codice: “ si è proceduto ad una verifica congiunta con le competenti Soprintendenze archeologiche. La Regione Lazio ha provveduto alla selezione delle richieste di rettifica nonché delle osservazioni al PTPR riguardanti l’individuazione di beni archeologici, trasmesse alle competenti Sovrintendenze archeologiche quale base conoscitiva delle criticità segnalate, per la prosecuzione del lavoro congiunto di verifica delle individuazioni dei beni archeologici con valenza paesaggistica presenti sul territorio regionale. La ricognizione effettuata dal PTPR adottato, come modificata in base alle verifiche effettuate dalla Soprintendenze archeologiche competenti per territorio è stata oggetto di validazione congiunta (documenti sottoscritti l’11 novembre 2015 per il territorio delle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ed il 4 dicembre 2015 per il territorio di Roma e Fiumicino) - allegati alla tavola B. La tavola B è adeguata con le rettifiche d’ufficio sulla base delle segnalazioni delle soprintendenze competenti ”;
- il documento denominato “ Criteri metodologici per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici di interesse archeologico di cui all’art. 142 comma 1 lett.m) del Codice dei beni culturali e del paesaggio - e 134 comma 1 lett. c) - Procedura di validazione ”, validato dal MIBACT e dalla Regione Lazio il 4 dicembre 2015, in cui si legge che “ la ricognizione delle zone di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142 co. 1 lett. m) del Codice, normate dall’articolo 41 comma 3 lettera a) delle norme del PTPR è stata effettuata sulla base delle aree individuate dai PTP del Lazio. I perimetri di tali aree sono stati verificati, confermati e/o modificati ed integrati con il contributo delle soprintendenze archeologiche competenti per il territorio sulla base dell’accordo di collaborazione tra Regione Lazio, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Università degli Studi di Roma Tre per la redazione del PTPR. Il contributo si è esplicitato con la segnalazione di beni areali, puntuali e lineari di interesse archeologico… ”.
Tali risultanze istruttorie mettono in luce che l’individuazione delle aree paesaggistiche di interesse archeologico: i) è stata il frutto di una fitta e costante sinergia collaborativa e operativa fra MIBACT e Regione; ii) l’indicazione delle predette aree ha preso l’abbrivio da quanto riportato nei documenti di pianificazione paesaggistica regionale; iii) tale indicazione è stata sottoposta ad interventi integrativi, modificativi e correttivi del MIBACT, che nella specie non hanno avuto luogo.
A tale stregua, la mancata esplicitazione dell’avviso del Ministero, non necessaria, tenuto conto della procedura operativa adottata nella specie e quindi del valore formalizzato del suo silenzio, non può assumere alcuna valenza se non quella di confermare la correttezza dell’operato della Regione nell’individuazione e nella graficizzazione dei vincoli all’esame, senza alcun profilo di contraddittorietà.
Né si può valorizzare la nota del 13 aprile 2010 a riprova del dissenso del MIC sulle scelte regionali, posto che essa adottata in un altro contesto e ad altri fini, come già diffusamente illustrato in precedenza.
Inoltre, la mancata esplicitazione dell’avviso del Ministero non può nemmeno inficiare la legittimità della fase di esame delle osservazioni al PTPR, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio intende riportarsi, secondo il quale “ le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree; l'Amministrazione….non può…essere obbligata ad una analitica confutazione di ciascuna di esse, essendo sufficiente per la loro reiezione il mero contrasto con i principi ispiratori del piano ” (cfr. ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, II-quater, n. 13407/2025).
7. Le medesime conclusioni di infondatezza valgono, infine, per il quarto motivo, con cui parte ricorrente ha lamentato che:
i) sarebbe errata la rappresentazione del vincolo di tutela paesaggistica previsto dalla tavola B del PTPR in corrispondenza del fosso Santa Maria Nuova o Santa Cecilia; in tesi, tale fosso sarebbe un canale artificiale, in parte intubato, insistente su aree private, con prospettiva di futura demanializzazione;
ii) le osservazioni presentate al PTPR dalla ricorrente al fine di far riconoscere l’irrilevanza paesaggistica del Fosso per le sue caratteristiche sarebbe stata respinta senza alcuna spiegazione.
7.1. In relazione alla doglianza sub i), è sufficiente considerare che: 1) è incontestato che tale fosso è compreso nell’elenco delle acque pubbliche ex r. d. n. 1775/1933 e s.m.i; 2) non risulta in atti che parte ricorrente si sia attivata nei modi di legge per cercare di superare tale ricomprensione o anche solo per sdemanializzare il fosso; 3) secondo il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la ricomprensione nell’elenco delle acque pubbliche “ ha efficacia costitutiva del vincolo paesaggistico solo per le acque fluenti di minori dimensioni e importanza, vale a dire per i corsi d’acqua che – come quello qui in rilievo NDR - non sono né fiumi né torrenti ”, i quali sono soggetti a tutela paesistica di per se stessi, a prescindere dall’iscrizione nel predetto elenco (cfr. ex multis , Cons. St., IV, n. 3230/2017; id., n. 3264/2014; id., VI, n. 657/2002).
7.2. Quanto alla censura sub 2), va evidenziato che le controdeduzioni regionali, ritenute dalla ricorrente eccessivamente brevi, in realtà risultano coerenti con quanto previsto nella “ procedura e criteri per l'istruttoria e la valutazione delle osservazioni al PTPR ” formalizzate e pubblicizzate nella specie d’accordo con il MIBACT.
In ogni caso, va anche rilevato che le osservazioni sono state valutate secondo le procedure previste dall’art. 143, comma 2 del d.lgs n. 42/2004 nell'ambito del procedimento di approvazione definitiva del Piano, elaborato in forma congiunta con il MiBACT in base al Protocollo di Intesa tra Regione Lazio e MIBACT per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale, sottoscritto il 13 dicembre 2013.
Ad ogni modo, come già anticipato in precedenza, trattandosi di un atto di pianificazione generale non vi è un obbligo di rendere una formale, analitica, confutazione in merito ad ogni argomento, essendo sufficientemente adeguata, alla luce dell’art. 3 della l. n. 241/1990, un’esternazione motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle loro deduzioni partecipative (cfr. ancora sul punto, T.A.R. Lazio, Roma, II-quater, n. 13407/25).
8. In definitiva, il ricorso va respinto in quanto è infondato alla luce di quanto in precedenza illustrato.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo nei rapporti fra la ricorrente e la Regione Lazio. Sono invece compensate nei rapporti fra la ricorrente e il Ministero della Cultura, in considerazione della sua costituzione in giudizio meramente formale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Regione Lazio che si quantificano in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri ed accessori come per legge.
Spese compensate nei confronti del Ministero della Cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
EN AN, Presidente
SC ER, Primo Referendario, Estensore
Massimiliano Scalise, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC ER | EN AN |
IL SEGRETARIO