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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Angela Lo Piparo Presidente
dr. Michele Guarnotta Giudice
dr.ssa Flavia Coppola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 4328 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
GIAMMALVO ANTONIO);
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 16.05.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, a impugnato Parte_1 il provvedimento emesso dal Questore di notificato all'interessato in data CP_1
09.02.2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 01.03.2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di deducendo, tra l'altro: di essere in Italia da diversi anni, di avervi CP_1
vissuto ininterrottamente e di avere ivi avviato un solido percorso di integrazione socio-economica; di parlare bene l'italiano e di lavorare con regolare contratto di lavoro;
di avere una casa in locazione;
che la propria vita si svolge ormai esclusivamente in Italia e di non volere tornare nel proprio Paese per tale ragione, non avendo più alcun legame con esso;
e di temere, in caso di rimpatrio, di essere esposto ad una situazione di estremo rischio per la propria vita a causa delle citate ragioni.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto “dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso, siccome destituita di alcun fondamento in fatto e diritto”.
3. Scaduto il termine del 19.05.2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, dato che l'istanza è stata presentata in data 01.03.2022. Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la CP_3
trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...]
protezione speciale;
Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione Controparte_3
internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, concretizzatosi nello svolgimento di regolare attività lavorativa e nell'avvio di un percorso scolastico. Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta “BERTOLINO TOMMASO”, con sede legale a Marsala,
Contrada Strasatti n.1004/F, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 08.03.2022 al 30.06.2022, poi prorogato al 30.09.2022, al 31.12.2022, al 30.06.2023 ed infine al 30.12.2023, come risulta dalle comunicazioni
Unilav, dalla certificazione unica 2023 relativa all'anno 2022, dalla certificazione unica
2024 relativa all'anno 2023 e dalle buste paga da marzo 2022 a dicembre 2023 depositate in atti (cfr. all. ricorso;
all. note del 27.01.2024; all. note del 16.05.2025); alle dipendenze della ditta “AGRITURISMO LAGO VERDE SRL”, con sede legale ad Alia,
Contrada Timpi, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 10.11.2023 al 31.12.2023, come si evince dalla comunicazione
Unilav depositata in atti (all. note del 27.01.2024); alle dipendenze della ditta
“BERTOLINO TOMMASO”, con sede legale a Marsala, Contrada Strasatti n.1004/F, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 15.01.2024 al 31.07.2024, poi prorogato al 30.04.2025, come si evince dalla comunicazione Unilav, dalla certificazione unica del 2025 relativa all'anno 2024
e dalle buste paga da gennaio 2024 ad aprile 2025 depositate in atti (all. note del
27.01.2024; all. note del 16.05.2025); alle dipendenze della ditta “BERTOLINO
TOMMASO”, con sede legale a Marsala, Contrada Strasatti n.1004/F, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal
12.05.2025 al 30.11.2025, come si evince dalla comunicazione Unilav depositata in atti
(cfr. all. note del 16.05.2025).
Il richiedente, inoltre, ha depositato un contratto di locazione ad uso transitorio, regolarmente registrato e a lui intestato unitamente ad altri quattro soggetti, decorrente dal 21.02.2023 con scadenza al 20.08.2024, per un immobile sito in Marsala, in C.da Strasatti n.815/A (cfr. all. al ricorso;
all. note del 27.01.2024); ed ha documentato di essere attualmente residente presso il medesimo immobile, in forza di contratto di locazione ad uso transitorio, a lui intestato unitamente ad altri cinque soggetti e regolarmente registrato, decorrente dal 02.09.2024 al 01.03.2026 (cfr. all. note del 16.05.2025). Ed infine, il ricorrente ha documentato di aver conseguito, in data 04.02.2025, il “titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 del QCER” presso il C.P.I.A. di (cfr. all. note del 16.05.2025). CP_1
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine da molti anni, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di sopra meglio Parte_1 generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto-Legge 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 26/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Angela Lo Piparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Angela Lo Piparo Presidente
dr. Michele Guarnotta Giudice
dr.ssa Flavia Coppola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 4328 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
GIAMMALVO ANTONIO);
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 16.05.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, a impugnato Parte_1 il provvedimento emesso dal Questore di notificato all'interessato in data CP_1
09.02.2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 01.03.2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di deducendo, tra l'altro: di essere in Italia da diversi anni, di avervi CP_1
vissuto ininterrottamente e di avere ivi avviato un solido percorso di integrazione socio-economica; di parlare bene l'italiano e di lavorare con regolare contratto di lavoro;
di avere una casa in locazione;
che la propria vita si svolge ormai esclusivamente in Italia e di non volere tornare nel proprio Paese per tale ragione, non avendo più alcun legame con esso;
e di temere, in caso di rimpatrio, di essere esposto ad una situazione di estremo rischio per la propria vita a causa delle citate ragioni.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto “dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso, siccome destituita di alcun fondamento in fatto e diritto”.
3. Scaduto il termine del 19.05.2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, dato che l'istanza è stata presentata in data 01.03.2022. Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la CP_3
trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...]
protezione speciale;
Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione Controparte_3
internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, concretizzatosi nello svolgimento di regolare attività lavorativa e nell'avvio di un percorso scolastico. Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta “BERTOLINO TOMMASO”, con sede legale a Marsala,
Contrada Strasatti n.1004/F, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 08.03.2022 al 30.06.2022, poi prorogato al 30.09.2022, al 31.12.2022, al 30.06.2023 ed infine al 30.12.2023, come risulta dalle comunicazioni
Unilav, dalla certificazione unica 2023 relativa all'anno 2022, dalla certificazione unica
2024 relativa all'anno 2023 e dalle buste paga da marzo 2022 a dicembre 2023 depositate in atti (cfr. all. ricorso;
all. note del 27.01.2024; all. note del 16.05.2025); alle dipendenze della ditta “AGRITURISMO LAGO VERDE SRL”, con sede legale ad Alia,
Contrada Timpi, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 10.11.2023 al 31.12.2023, come si evince dalla comunicazione
Unilav depositata in atti (all. note del 27.01.2024); alle dipendenze della ditta
“BERTOLINO TOMMASO”, con sede legale a Marsala, Contrada Strasatti n.1004/F, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 15.01.2024 al 31.07.2024, poi prorogato al 30.04.2025, come si evince dalla comunicazione Unilav, dalla certificazione unica del 2025 relativa all'anno 2024
e dalle buste paga da gennaio 2024 ad aprile 2025 depositate in atti (all. note del
27.01.2024; all. note del 16.05.2025); alle dipendenze della ditta “BERTOLINO
TOMMASO”, con sede legale a Marsala, Contrada Strasatti n.1004/F, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal
12.05.2025 al 30.11.2025, come si evince dalla comunicazione Unilav depositata in atti
(cfr. all. note del 16.05.2025).
Il richiedente, inoltre, ha depositato un contratto di locazione ad uso transitorio, regolarmente registrato e a lui intestato unitamente ad altri quattro soggetti, decorrente dal 21.02.2023 con scadenza al 20.08.2024, per un immobile sito in Marsala, in C.da Strasatti n.815/A (cfr. all. al ricorso;
all. note del 27.01.2024); ed ha documentato di essere attualmente residente presso il medesimo immobile, in forza di contratto di locazione ad uso transitorio, a lui intestato unitamente ad altri cinque soggetti e regolarmente registrato, decorrente dal 02.09.2024 al 01.03.2026 (cfr. all. note del 16.05.2025). Ed infine, il ricorrente ha documentato di aver conseguito, in data 04.02.2025, il “titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 del QCER” presso il C.P.I.A. di (cfr. all. note del 16.05.2025). CP_1
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine da molti anni, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di sopra meglio Parte_1 generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto-Legge 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 26/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Angela Lo Piparo