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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1671/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 14 giugno 2024 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), assistiti e difesi dall'Avv. BARONE
[...] C.F._2
GAETANO e dell'avv. BARONE GUGLIELMO
APPELLANTE
e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. BARBARO CP_1 P.IVA_1
ALESSANDRO
APPELLATO
Controparte_2
C.F.
[...] P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: rapporti bancari
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Ragusa n. 116/2020 pubblicata il
04/02/2020.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante: piaccia alla Corte adita respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa
n. 116/2020 del 04.02.2020, emessa nel giudizio inter partes n. 4518/2016 R.G., ed in totale riforma della stessa, dichiarare improcedibile la domanda formulata dagli appellati e revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n.
1426/2016, per i motivi di cui in premessa;
in subordine, in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello e dell'opposizione proposta dai concludenti avverso il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Ragusa n. 1426/2016, revocare, con ogni statuizione, il decreto medesimo, per le ragioni di cui sopra. Con la condanna di controparte alle spese ed ai compensi difensivi del doppio grado di giudizio. Insistono, occorrendo, nella richiesta, formulata e disattesa in primo grado, di consulenza tecnica diretta ad eliminare dal saldo passivo del conto corrente per cui è causa quanto addebitato per a) capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito per il periodo anteriore all'anno 2000 e per quello successivo al 01.01.2014 sino alla chiusura del conto;
b) commissione di massimo scoperto ed interessi superiori al tasso soglia ex lege n. 108/1996.
Per Parte Appellata:
1) In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e
348 c.p.c.; 2) Nel merito, rigettare in toto l'impugnazione proposta dai sig.ri
e per le ragioni esposte in narrative e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto confermarla sentenza di primo grado. 3) Con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. n. 116/2020 del 04/02/2020, il
Tribunale di Ragusa dichiarava improcedibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1426/2016, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 28/7/2016, che, per l'effetto, dichiarava definitivamente esecutivo;
condannava Parte_1
pag. 2/7 ed al pagamento in favore della quale mandataria Parte_2 CP_1
della delle spese processuali;
poneva definitivamente a Controparte_3
carico di ed le spese per la consulenza Parte_1 Parte_2 tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti;
condannava ed Parte_1
al versamento in favore dell'erario di un importo Parte_2
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il Tribunale, in particolare - premesso che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione gravava sulla parte opponente - rilevava che siffatto onere doveva necessariamente comprendere anche quello di partecipare al relativo procedimento, con la conseguenza che la condizione di procedibilità non poteva considerarsi avverata attesa la mancata partecipazione (senza giustificato motivo) al primo incontro della parte opponente.
Avverso la predetta pronuncia ed hanno Parte_1 Parte_2
interposto appello, con atto di citazione notificato il 04/11/2020, per le ragioni meglio illustrate in motivazione e formulando le sopra riportate conclusioni.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello e rassegnando le CP_1
conclusioni riportate in epigrafe, mentre la Controparte_2
sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Indi, all'udienza del 19 maggio 2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 2032/2023 emessa in data 24/11/2023 questa
Corte ha così statuito: “dichiara verificata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010; dichiara nulli gli interessi passivi addebitati dalla banca nel periodo decorrente dal 20/11/2001 al
29/09/2006, non essendo stati gli stessi espressamente pattuiti nel contrato di apertura di credito del 20/11/2001; dichiara illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dal 12.7.1996 sino al 20/11/2001 e per il
pag. 3/7 periodo successivo al 1° gennaio 2014; rigetta le ulteriori domande formulate dagli appellanti;
rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza”.
Indi con la separata ordinanza emessa in pari data il Collegio ha disposto il richiamo del CTU nominato in primo grado affinché lo stesso “tenuta ferma la precedente espunzione delle somme richieste a titolo di interessi debitori per il periodo dal 20.11.2001 al 29.09.2006, con conseguente ricalcolo del quantum finale di cui alla relazione depositata il 18.6.2019, proceda il CTU ad un nuovo ricalcolo del saldo, espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi a decorrere dal 12.7.1996 al 20.11.2001 nonché per il periodo successivo all'1.1.2014 sino all'estinzione del rapporto di conto corrente”.
Con istanza depositata in data 02/02/2024 il nominato CTU ha evidenziato che, seppur regolarmente convocate, nessuna parte è comparsa alla data fissata per l'inizio delle operazioni peritali, né sono stati indicati CTP e depositati i fascicoli delle parti.
La Corte ha quindi disposto la comparizione delle parti, anticipando la data dell'udienza già fissata e, con ordinanza del 22/03/2024 ha ordinato alle parti (e specificamente alla parte interessata cessionaria del credito di CP_1 [...]
) di provvedere a ridepositare i documenti allegati al Controparte_2 fascicolo monitorio, documenti necessari per l'espletamento del mandato.
Infine, preso atto del mancato deposito dei predetti documenti, la Corte, all'udienza del 14/06/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È necessario premettere che, come evidenziato in narrativa, questa Corte si è già pronunciata in merito alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma
1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 ed alla nullità degli interessi passivi addebitati dalla banca nel periodo decorrente dal 20/11/2001 al 29/09/2006, nonché alla pag. 4/7 illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 12.7.1996 sino al
20/11/2001 e per il periodo successivo al 1° gennaio 2014, rimettendo la causa sul ruolo al fine di operare il ricalcolo del saldo del conto corrente.
Tuttavia, siffatto adempimento è stato reso impossibile a causa del mancato rideposito degli estratti conto, già depositati in primo grado.
Orbene, a giudizio del Collegio tale mancata acquisizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo n. 1426/2016, emesso dal Tribunale di Ragusa in data
28/7/2016, con cui era stato ingiunto agli odierni opponenti di pagare euro
29.972,67, oltre interessi e spese, alla . Controparte_2
Risulta, infatti, pacifico l'orientamento della Corte di Cassazione a mente del quale “nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca abbia l'onere di produrre i detti estratti a partire dall'apertura del conto;
si aggiunge, al riguardo, che la banca stessa non possa sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando
l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito (Cass. 10 maggio 2007, n.
10692; Cass. 25 novembre 2010, n. 23974; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842;
Cass. 18 settembre 2014, n. 19696; Cass. 20 aprile 2016, n. 7972; Cass. 25 maggio 2017, n. 13258; più di recente, sempre nel senso dell'affermazione dell'onere della banca di produrre gli estratti conto dal momento di inizio del rapporto: Cass. 16 aprile 2018, n. 9365; Cass. 27 settembre 2018, n. 23313). La ragione di tale conclusione si spiega ove si consideri che, negata la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca (sempre che la stessa non risulti addirittura
pag. 5/7 debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione); allo stesso risultato non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitale ed interessi, al momento della chiusura del conto: infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (cfr. Cass.
10 maggio 2007, n. 10692 cit., in motivazione). La regola vale, come è evidente, non soltanto nell'ipotesi di contabilizzazione degli interessi ultralegali, ma in tutti i casi in cui al correntista siano state addebitate, nel corso del rapporto, somme non dovute (come interessi anatocistici, o anche commissioni e spese che la banca non potesse legittimamente pretendere) (cfr. da ultimo Cass.
02/05/2019, n. 11543).
In particolare, è stato precisato che solo nel caso in cui alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo (cfr. tra le altre Cassazione civile sez. VI -
05/08/2021, n. 22387, confermare da tutte le successive).
Ne consegue che, nel caso in esame, posto che la domanda è stata proposta in via monitoria dalla e che i clienti non hanno Controparte_2
proposto domanda riconvenzionale, era onere della stessa Controparte_4
quale cessionaria del credito, produrre gli estratti conto, in mancanza dei quali la domanda proposta dalla banca non può che essere rigettata.
Le spese, di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta).
pag. 6/7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
avverso la Controparte_5
sentenza del Tribunale di Ragusa n. 116/2020 pubblicata il 04/02/2020, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede: in accoglimento dell'opposizione proposta e Parte_1 Parte_2
revoca il decreto n. 1426/2016, emesso dal Tribunale di Ragusa in data
[...]
28/7/2016, con cui era stato ingiunto agli odierni opponenti di pagare euro
29.972,67, oltre interessi e spese, alla;
Controparte_2
condanna le parti appellate, in solido, al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 5.077,00 e, quanto al presente giudizio di gravame, in €
5.809,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in data 12/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1671/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 14 giugno 2024 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), assistiti e difesi dall'Avv. BARONE
[...] C.F._2
GAETANO e dell'avv. BARONE GUGLIELMO
APPELLANTE
e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. BARBARO CP_1 P.IVA_1
ALESSANDRO
APPELLATO
Controparte_2
C.F.
[...] P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: rapporti bancari
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Ragusa n. 116/2020 pubblicata il
04/02/2020.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante: piaccia alla Corte adita respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa
n. 116/2020 del 04.02.2020, emessa nel giudizio inter partes n. 4518/2016 R.G., ed in totale riforma della stessa, dichiarare improcedibile la domanda formulata dagli appellati e revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa n.
1426/2016, per i motivi di cui in premessa;
in subordine, in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello e dell'opposizione proposta dai concludenti avverso il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Ragusa n. 1426/2016, revocare, con ogni statuizione, il decreto medesimo, per le ragioni di cui sopra. Con la condanna di controparte alle spese ed ai compensi difensivi del doppio grado di giudizio. Insistono, occorrendo, nella richiesta, formulata e disattesa in primo grado, di consulenza tecnica diretta ad eliminare dal saldo passivo del conto corrente per cui è causa quanto addebitato per a) capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito per il periodo anteriore all'anno 2000 e per quello successivo al 01.01.2014 sino alla chiusura del conto;
b) commissione di massimo scoperto ed interessi superiori al tasso soglia ex lege n. 108/1996.
Per Parte Appellata:
1) In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e
348 c.p.c.; 2) Nel merito, rigettare in toto l'impugnazione proposta dai sig.ri
e per le ragioni esposte in narrative e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto confermarla sentenza di primo grado. 3) Con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. n. 116/2020 del 04/02/2020, il
Tribunale di Ragusa dichiarava improcedibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1426/2016, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 28/7/2016, che, per l'effetto, dichiarava definitivamente esecutivo;
condannava Parte_1
pag. 2/7 ed al pagamento in favore della quale mandataria Parte_2 CP_1
della delle spese processuali;
poneva definitivamente a Controparte_3
carico di ed le spese per la consulenza Parte_1 Parte_2 tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti;
condannava ed Parte_1
al versamento in favore dell'erario di un importo Parte_2
corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il Tribunale, in particolare - premesso che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione gravava sulla parte opponente - rilevava che siffatto onere doveva necessariamente comprendere anche quello di partecipare al relativo procedimento, con la conseguenza che la condizione di procedibilità non poteva considerarsi avverata attesa la mancata partecipazione (senza giustificato motivo) al primo incontro della parte opponente.
Avverso la predetta pronuncia ed hanno Parte_1 Parte_2
interposto appello, con atto di citazione notificato il 04/11/2020, per le ragioni meglio illustrate in motivazione e formulando le sopra riportate conclusioni.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello e rassegnando le CP_1
conclusioni riportate in epigrafe, mentre la Controparte_2
sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Indi, all'udienza del 19 maggio 2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 2032/2023 emessa in data 24/11/2023 questa
Corte ha così statuito: “dichiara verificata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010; dichiara nulli gli interessi passivi addebitati dalla banca nel periodo decorrente dal 20/11/2001 al
29/09/2006, non essendo stati gli stessi espressamente pattuiti nel contrato di apertura di credito del 20/11/2001; dichiara illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dal 12.7.1996 sino al 20/11/2001 e per il
pag. 3/7 periodo successivo al 1° gennaio 2014; rigetta le ulteriori domande formulate dagli appellanti;
rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza”.
Indi con la separata ordinanza emessa in pari data il Collegio ha disposto il richiamo del CTU nominato in primo grado affinché lo stesso “tenuta ferma la precedente espunzione delle somme richieste a titolo di interessi debitori per il periodo dal 20.11.2001 al 29.09.2006, con conseguente ricalcolo del quantum finale di cui alla relazione depositata il 18.6.2019, proceda il CTU ad un nuovo ricalcolo del saldo, espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi a decorrere dal 12.7.1996 al 20.11.2001 nonché per il periodo successivo all'1.1.2014 sino all'estinzione del rapporto di conto corrente”.
Con istanza depositata in data 02/02/2024 il nominato CTU ha evidenziato che, seppur regolarmente convocate, nessuna parte è comparsa alla data fissata per l'inizio delle operazioni peritali, né sono stati indicati CTP e depositati i fascicoli delle parti.
La Corte ha quindi disposto la comparizione delle parti, anticipando la data dell'udienza già fissata e, con ordinanza del 22/03/2024 ha ordinato alle parti (e specificamente alla parte interessata cessionaria del credito di CP_1 [...]
) di provvedere a ridepositare i documenti allegati al Controparte_2 fascicolo monitorio, documenti necessari per l'espletamento del mandato.
Infine, preso atto del mancato deposito dei predetti documenti, la Corte, all'udienza del 14/06/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È necessario premettere che, come evidenziato in narrativa, questa Corte si è già pronunciata in merito alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma
1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 ed alla nullità degli interessi passivi addebitati dalla banca nel periodo decorrente dal 20/11/2001 al 29/09/2006, nonché alla pag. 4/7 illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 12.7.1996 sino al
20/11/2001 e per il periodo successivo al 1° gennaio 2014, rimettendo la causa sul ruolo al fine di operare il ricalcolo del saldo del conto corrente.
Tuttavia, siffatto adempimento è stato reso impossibile a causa del mancato rideposito degli estratti conto, già depositati in primo grado.
Orbene, a giudizio del Collegio tale mancata acquisizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo n. 1426/2016, emesso dal Tribunale di Ragusa in data
28/7/2016, con cui era stato ingiunto agli odierni opponenti di pagare euro
29.972,67, oltre interessi e spese, alla . Controparte_2
Risulta, infatti, pacifico l'orientamento della Corte di Cassazione a mente del quale “nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca abbia l'onere di produrre i detti estratti a partire dall'apertura del conto;
si aggiunge, al riguardo, che la banca stessa non possa sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando
l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito (Cass. 10 maggio 2007, n.
10692; Cass. 25 novembre 2010, n. 23974; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842;
Cass. 18 settembre 2014, n. 19696; Cass. 20 aprile 2016, n. 7972; Cass. 25 maggio 2017, n. 13258; più di recente, sempre nel senso dell'affermazione dell'onere della banca di produrre gli estratti conto dal momento di inizio del rapporto: Cass. 16 aprile 2018, n. 9365; Cass. 27 settembre 2018, n. 23313). La ragione di tale conclusione si spiega ove si consideri che, negata la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca (sempre che la stessa non risulti addirittura
pag. 5/7 debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione); allo stesso risultato non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitale ed interessi, al momento della chiusura del conto: infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (cfr. Cass.
10 maggio 2007, n. 10692 cit., in motivazione). La regola vale, come è evidente, non soltanto nell'ipotesi di contabilizzazione degli interessi ultralegali, ma in tutti i casi in cui al correntista siano state addebitate, nel corso del rapporto, somme non dovute (come interessi anatocistici, o anche commissioni e spese che la banca non potesse legittimamente pretendere) (cfr. da ultimo Cass.
02/05/2019, n. 11543).
In particolare, è stato precisato che solo nel caso in cui alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo (cfr. tra le altre Cassazione civile sez. VI -
05/08/2021, n. 22387, confermare da tutte le successive).
Ne consegue che, nel caso in esame, posto che la domanda è stata proposta in via monitoria dalla e che i clienti non hanno Controparte_2
proposto domanda riconvenzionale, era onere della stessa Controparte_4
quale cessionaria del credito, produrre gli estratti conto, in mancanza dei quali la domanda proposta dalla banca non può che essere rigettata.
Le spese, di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta).
pag. 6/7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
avverso la Controparte_5
sentenza del Tribunale di Ragusa n. 116/2020 pubblicata il 04/02/2020, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede: in accoglimento dell'opposizione proposta e Parte_1 Parte_2
revoca il decreto n. 1426/2016, emesso dal Tribunale di Ragusa in data
[...]
28/7/2016, con cui era stato ingiunto agli odierni opponenti di pagare euro
29.972,67, oltre interessi e spese, alla;
Controparte_2
condanna le parti appellate, in solido, al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 5.077,00 e, quanto al presente giudizio di gravame, in €
5.809,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in data 12/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 7/7