Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 14/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 242/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Laura Di Lauro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 242/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Gorizia, al Corso Italia n. 17, presso lo studio dell'Avv. OBIZZI DARIO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE
E
(C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_2 P_
(C.F. ) e l' ANEK BATTELLO, in qualità CodiceFiscale_3 CP_3
di amministratore di sostegno di (C.F. CP_4
), tutti elett.te dom.ti in Formigine (MO), alla via C.F._4
Marconi n. 1, presso lo studio dell'avv. TROVATO YURI, che li rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
- OPPOSTI
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate in data 11.2.2025 dall'opponente e il 7.2.2025 dagli opposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.3.2024, ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli da CP_1
, e dall'avv. Vanek Battello, quale amministratore di
[...] P_
sostegno di , con contestuale istanza di sospensione CP_4 dell'efficacia esecutiva del titolo, costituito dalla sentenza n. 382/2002 del
Tribunale di Tolmezzo, eccependo, per un verso, la carenza di legittimazione passiva per non aver, egli opponente, accettato l'eredità relitta dalla propria madre , quale originaria debitrice, e, dall'altro, l'intervenuta Persona_1
estinzione del credito per il decorso del termine decennale di prescrizione.
Si sono tempestivamente costituiti nel presente giudizio , CP_1
e l'avv. Vanek Battello, quale amministratore di sostegno di P_
, i quali hanno chiesto il rigetto sia dell'istanza di sospensione CP_4 che dell'opposizione, deducendo l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione e l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di , Persona_1 da parte dell'odierno opponente, in quanto nel possesso dei beni ereditari.
Orbene, l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta, non avendo gli odierni opposti dimostrato l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, sicché il credito va dichiarato estinto.
Ed invero, anche a voler far decorrere un nuovo termine di prescrizione dal
20.9.2008, data di passaggio in giudicato della sentenza n. 186/2007 del
Tribunale di Tolmezzo, con la quale era stata dichiarata inammissibile l'opposizione all'esecuzione, proposta da , con atto di citazione Persona_1
notificato in data 20.2.2004, gli odierni opposti non hanno fornito dimostrazione dell'esistenza di successivi validi atti interruttivi della prescrizione sino alla lettera di messa in mora del 7.10.2021, a firma dell'avv.
Paola Lerussi, consegnata all'opponente in data 8.11.2021 (v. doc. 8 fascicolo parte opposta), non potendo riconoscersi efficacia interruttiva agli ulteriori atti indicati dagli opposti, con particolare riferimento al contenuto della comparsa
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conclusionale depositata il 30.6.2014, nelle cause riunite R.G. n. 251/1999 e
212/2003, definite dal Tribunale di Gorizia con sentenza n.557/2014, in cui era stata proposta azione di impugnazione del testamento, azione di riduzione della donazione e/o di accertamento della nullità della donazione e di divisione a seguito della morte di nella parte in cui si Persona_2
afferma che: < Tenuto conto, da un lato, che in caso di accoglimento dei suggerimenti del C.T.U. in ordine alla formazione del progetto di divisione, a
(o, meglio, ai suoi attuali eredi) spetterà unicamente un Persona_1 conguaglio in denaro, e, dall'altro, che, come verificato dal C.T.U. (pagg. 5 e
6 della relazione depositata il 6.4.2010), in forza della sentenza del Tribunale di Tolmezzo n. 382/02 è stato prenotato il diritto di ipoteca giudiziale a favore di per complessivi € 73.371,71 a peso di 1/5 i.p. del c.t. 1° P.T. Parte_2
1055 di ragione di ), si confida il Tribunale vorrà Persona_3
assumere, in favore degli eredi del creditore ipotecario , ove ne Parte_2
ricorrano le condizioni, i provvedimenti previsti dal quarto comma dell'art.
2825 c.c. (…) Si chiede pertanto che l'emananda sentenza si pronunci al riguardo e che nell'assumere gli eventuali provvedimenti ex art. 2825 c.c. si tenga conto della quota effettivamente spettante a >> (v. Persona_1
pagine 14 e 15 del doc. 5 di parte opposta).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., la prescrizione è interrotta, oltre che dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, dalla domanda proposta nel corso di esso che, innestandosi in un processo già pendente, determina la pendenza di una nuova ed ulteriore lite in ordine al diritto con essa fatto valere, come la domanda riconvenzionale o di accertamento incidentale, e gli atti di intervento o di chiamata in causa o in garanzia. Non hanno efficacia interruttiva della prescrizione gli atti processuali successivi, quali le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prove formulate dal difensore (cfr. in particolare, Sez. 1 – Cass. Ordinanza n. 25171 del 19/09/2024).
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Più esattamente, gli atti processuali successivi in tanto hanno attitudine ad interrompere il corso della prescrizione, in quanto, ai sensi dell'art. 2943, 4° co., cod. civ., valgano a costituire in mora il debitore (Cfr. Cass. sez. lav.
28.11.2001, n. 15067, secondo cui, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, 4° co, cod. civ., esso deve contenere anche l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito, anche tramite il suo rappresentante, di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora).
Parimenti, non può riconoscersi efficacia interruttiva all'intimazione di pagamento del 21.6.2013, a firma dell'avv. Placidi, consegnata all'opponente in data 26.6.2013, in quanto relativa a crediti diversi rispetto a quello oggetto del presente giudizio.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147/2022 (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), diversamente dalla nota spese depositata, tenuto conto del valore della controversia, determinato sulla base del credito per cui si procede (ex art. 17 c.p.c.), dell'attività effettivamente svolta dai difensori e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione all'esecuzione e per l'effetto dichiara estinto, per intervenuta prescrizione, il credito derivante dalla sentenza n. 382/2002 del Tribunale di Tolmezzo;
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2) condanna gli opposti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di , liquidate in € 545,00 per esborsi Parte_1 ed € 4.556,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al
15%.
Così deciso in Gorizia, il 14/02/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Laura Di Lauro)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Sara
Menossi, magistrato ordinario in tirocinio.
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