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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/11/2024, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
N. 3345/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 4 giugno 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Elisabetta RICCHIUTI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Carlo PESCHIULLI e dall'Avv. Michele COMOTTI, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per le parti: congiuntamente, come da verbale di udienza del 5 novembre 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la signora premesso di essere stata unita in una Parte_1 relazione more uxorio col signor dalla quale sono nate le figlie minori 30 settembre 2013) CP_1 Per_1
e (3 luglio 2017), ha domandato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale Per_2 nei confronti della prole, un contributo per il mantenimento delle figlie minori pari a € 550,00 ciascuna,
oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico, nonché l'avvio di un percorso di mediazione familiare nell'esclusivo interesse delle minori.
Regolarmente costituitosi in giudizio, ha formulato le proprie conclusioni in Controparte_1
parziale opposizione all'ex compagna.
All'udienza del 5 novembre 2024, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene questo giudicante che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alle minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Anche i profili economici dell'accordo appaiono idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni,
a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Le spese processuali vengono integralmente compensate, considerato il raggiungimento del predetto accordo e come concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti, come di seguito trascritto: affido condiviso delle figlie minori e le quali verranno collocate presso la mamma, Per_1 Per_2 con assegnazione alla stessa della casa familiare;
il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie:
Settimana tipo 1 – Weekend con il padre Il padre trascorrerà con le figlie il fine settimana con pernotto dal venerdì all'uscita da scuola alle ore 16.00, quando la nonna paterna le preleva da scuola, sino al lunedì mattina quando le accompagna al pre-scuola alle ore 7.30.
Il padre trascorrerà con le figlie un giorno infrasettimanale, concordato ogni settimana a seconda degli impegni di ed dall'orario di uscita da scuola alle ore 16.00, quando la nonna Per_1 Per_2 paterna le preleva da scuola, con pernottamento fino alle 7.30 del giorno dopo, quando le accompagna al pre - scuola.
Settimana tipo 2 – weekend senza pernotto Nel caso di fine settimana senza pernotto presso il padre, le figlie trascorreranno con il Sig. due giorni infrasettimanali consecutivi dal CP_1 martedì all'uscita da scuola alle ore 16.00, quando la nonna paterna preleva da scuola ed Per_1
fino al giovedì mattina quando vengono accompagnate a scuola dalla nonna paterna o dal Per_2 padre al pre -scuola alle ore 7.30; Durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con le figlie un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, rispettivamente a Giugno, Luglio, Agosto o Settembre, da comunicare entro il 31 maggio di ciascun anno all'altra parte, unitamente alla destinazione di villeggiatura prescelta.
Le festività di Natale saranno trascorse dalle figlie per 7 giorni anche non consecutivi presso il padre;
le parti si impegnano affinché le festività di Natale, Santo NO e Capodanno siano trascorse con le figlie ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, le minori trascorreranno, ad anni alterni, col padre/con la madre il primo o il secondo periodo di vacanze, secondo una suddivisione che garantisca a ciascun genitore, ad alternanza, di trascorrere con le figlie il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
Il collocamento di e nei giorni delle vacanze relative alle festività minori (carnevale, Per_1 Per_2 liberazione, I^ maggio, 2 Giugno ed Ognissanti) sarà concordato tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno, i quali, indicativamente, si alterneranno nella gestione delle figlie. le parti si riservano di formulare condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con la prole di cui sopra, se assunte di comune accordo;
il padre si impegna a corrispondere alla signora a titolo di contributo per il Pt_1 mantenimento ordinario indiretto delle figlie minori, entro l'8 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024, l'importo di 450 euro per figlia (900 euro complessivi), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale;
le parti aderiscono al Protocollo del Tribunale per la determinazione delle spese straordinarie, come di seguito trascritto:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €
200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla signora Pt_1
2. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 7 novembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 4 giugno 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Elisabetta RICCHIUTI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Carlo PESCHIULLI e dall'Avv. Michele COMOTTI, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per le parti: congiuntamente, come da verbale di udienza del 5 novembre 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la signora premesso di essere stata unita in una Parte_1 relazione more uxorio col signor dalla quale sono nate le figlie minori 30 settembre 2013) CP_1 Per_1
e (3 luglio 2017), ha domandato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale Per_2 nei confronti della prole, un contributo per il mantenimento delle figlie minori pari a € 550,00 ciascuna,
oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico, nonché l'avvio di un percorso di mediazione familiare nell'esclusivo interesse delle minori.
Regolarmente costituitosi in giudizio, ha formulato le proprie conclusioni in Controparte_1
parziale opposizione all'ex compagna.
All'udienza del 5 novembre 2024, le parti, comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene questo giudicante che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alle minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Anche i profili economici dell'accordo appaiono idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni,
a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Le spese processuali vengono integralmente compensate, considerato il raggiungimento del predetto accordo e come concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti, come di seguito trascritto: affido condiviso delle figlie minori e le quali verranno collocate presso la mamma, Per_1 Per_2 con assegnazione alla stessa della casa familiare;
il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie:
Settimana tipo 1 – Weekend con il padre Il padre trascorrerà con le figlie il fine settimana con pernotto dal venerdì all'uscita da scuola alle ore 16.00, quando la nonna paterna le preleva da scuola, sino al lunedì mattina quando le accompagna al pre-scuola alle ore 7.30.
Il padre trascorrerà con le figlie un giorno infrasettimanale, concordato ogni settimana a seconda degli impegni di ed dall'orario di uscita da scuola alle ore 16.00, quando la nonna Per_1 Per_2 paterna le preleva da scuola, con pernottamento fino alle 7.30 del giorno dopo, quando le accompagna al pre - scuola.
Settimana tipo 2 – weekend senza pernotto Nel caso di fine settimana senza pernotto presso il padre, le figlie trascorreranno con il Sig. due giorni infrasettimanali consecutivi dal CP_1 martedì all'uscita da scuola alle ore 16.00, quando la nonna paterna preleva da scuola ed Per_1
fino al giovedì mattina quando vengono accompagnate a scuola dalla nonna paterna o dal Per_2 padre al pre -scuola alle ore 7.30; Durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con le figlie un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, rispettivamente a Giugno, Luglio, Agosto o Settembre, da comunicare entro il 31 maggio di ciascun anno all'altra parte, unitamente alla destinazione di villeggiatura prescelta.
Le festività di Natale saranno trascorse dalle figlie per 7 giorni anche non consecutivi presso il padre;
le parti si impegnano affinché le festività di Natale, Santo NO e Capodanno siano trascorse con le figlie ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, le minori trascorreranno, ad anni alterni, col padre/con la madre il primo o il secondo periodo di vacanze, secondo una suddivisione che garantisca a ciascun genitore, ad alternanza, di trascorrere con le figlie il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
Il collocamento di e nei giorni delle vacanze relative alle festività minori (carnevale, Per_1 Per_2 liberazione, I^ maggio, 2 Giugno ed Ognissanti) sarà concordato tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno, i quali, indicativamente, si alterneranno nella gestione delle figlie. le parti si riservano di formulare condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con la prole di cui sopra, se assunte di comune accordo;
il padre si impegna a corrispondere alla signora a titolo di contributo per il Pt_1 mantenimento ordinario indiretto delle figlie minori, entro l'8 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024, l'importo di 450 euro per figlia (900 euro complessivi), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale;
le parti aderiscono al Protocollo del Tribunale per la determinazione delle spese straordinarie, come di seguito trascritto:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €
200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla signora Pt_1
2. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 7 novembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo