Art. 4.
La lettera a) del primo comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 , convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 , e' sostituita dalla seguente:
"a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso".
La lettera a) del primo comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 , convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 , e' sostituita dalla seguente:
"a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso".