Articolo 4 della Legge 3 giugno 1978, n. 288
Articolo 3
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7 luglio 1978
Art. 4.

La lettera a) del primo comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 , convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 , e' sostituita dalla seguente:
"a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso".

Entrata in vigore il 7 luglio 1978
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