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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3671/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3671 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 28/04/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], ivi Parte_1
residente a[...], (C.F. e C.F._1
, nata ad [...] il [...], Parte_2
ivi residente a[...] (C.F. ), C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Marcianise (CE) alla via Varese, 24, presso lo studio dell'avvocato Pasquale Tartaglione, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso così come modificate con l'accordo integrativo depositato in data 05/02/2025 e precisate all'udienza del
28/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 30 settembre
2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il
06/06/2017 in Casaluce (CE) dal quale è nata una figlia (
[...]
, nata ad [...] il [...]), hanno chiesto Persona_1
pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso .
Con note scritte depositate il 7 aprile 2025, le parti hanno allegato una parziale modifica delle condizioni di separazione, sicché la Giudice delegata, con provvedimento del 24 gennaio
2025, ha invitato le stesse a rendere chiarimenti sul punto,
Pag. 2 di 7 rinviando la causa e disponendo la sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte.
In data 5 febbraio 2025, le parti hanno depositato l'accordo integrativo sottoscritto e la Giudice delegata, con provvedimento del 4 marzo 2025, ha convocato le parti per l'udienza del 28 aprile 2025.
Quivi, sentiti i coniugi, la Giudice delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 27/1/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso , così come modificate dall'accordo integrativo depositato in data 5 febbraio 2025 e precisate all'udienza del 28 aprile 2025, che di seguito si riportano:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, osservando mutuo rispetto;
2) i ricorrenti espressamente dichiarano di dividere per la giusta metà la casa coniugale (90 mq. per parte) sita in Aversa, al
Pag. 3 di 7 Viale Europa, 91 con ingressi autonomi ed indipendenti, da realizzare due distinte abitazioni e chiedono che la casa familiare venga assegnata per metà a ciascun coniuge;
3) entrambi i coniugi hanno una propria stabilità economica;
4) la NO , pertanto, rinuncia al mantenimento Pt_2
essendo autonoma economicamente;
5) la figlia è affidata ad entrambi i genitori, nel reciproco Per_1
rispetto ed in armonia con le esigenze che la minore dimostrerà
e che vivrà con la madre, la quale provvederà alla sua educazione, formazione e al suo sviluppo biopsichico in concordanza con il padre;
6) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per il figlio;
7) al signor competerà, in via esclusiva, il Parte_1
versamento delle quote di mutuo, fino alla estinzione, sebbene il contratto di mutuo, repertorio n. 35593, raccolta numero
17970 a ministero del Notaio , gravato sulla predetta Per_2
unità, sia stato sottoscritto anche dalla NO
[...]
il signor , si impegna e si obbliga Parte_2 Parte_1
entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di omologa della presente separazione, a trasferire a titolo gratuito la piena proprietà della casa coniugale, in favore della figlia minore
, riservandosi il diritto di abitazione sino al compimento Per_1
del 18° anno di età della figlia (il diritto di abitazione in Per_1
Pag. 4 di 7 favore del ricorrente cesserà al 18° anno di età della figlia
), la seguente porzione immobiliare facente parte del Per_1
fabbricato sito in Aversa, al Viale Europa, 91 e precisamente appartamento al piano primo della consistenza catastale di vani catastali sette e mezzo, confinante con detto viale, con sub 21, con cassa scale, riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 2, p.lla 5113, sub 20, piano 1, cat. A/2, cl. 4, vani 7,5,
R.C. Euro 658,48, pervenuta al ricorrente in virtù di atto pubblico del 13.04.2018, a ministero del Notaio rep. n. Per_3
125752, raccolta n. 81932;
8) il signor si impegna a corrispondere alla Parte_1
moglie sig.ra a titolo di mantenimento per la Parte_2
figlia minore la somma mensile di euro 900,00 (novecento/00) da rivalutarsi ogni anno in base agli indici ISTAT. Il versamento dovrà essere eseguito entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario e che decorrerà dal 05/11/2024; 9) la NO
, rinuncia al mantenimento essendo autonoma Pt_2
economicamente;
10) il marito signor di provvederà in via esclusiva Parte_1
al pagamento della retta scolastica della figlia minore , Per_1
iscritta alla classe prima della scuola primaria presso l'Istituto privato scolastico Serena RS di Aversa;
le spese mediche straordinarie, le spese per le attività sportive e svago, per i libri e per quelle relative a particolari eventi, nella misura del 50% ciascuno;
Pag. 5 di 7 11) il padre vedrà e terrà con sè la figlia, per due giorni a settimana, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 21.00, ed inoltre la stessa trascorrerà con il padre numero 2 weekend alternati al mese;
12) la minore trascorrerà con i genitori le festività natalizie, dalle ore 9,00 del giorno 24 Dicembre alle ore 21,00 del 26
Dicembre ad anni alterni, e dal giorno 31 Dicembre e fino alle ore 11,00 del 2 Gennaio. Per le festività pasquali, i genitori potranno tenere con sé la minore ad anni alterni uno il giorno di
Pasqua e l'altro il giorno di Lunedì dell'angelo. Per il periodo estivo (1 giugno - 30 agosto) il di potrà avere con sé la Pt_1
minore per 15 giorni, anche non consecutivi, da Per_1
concordarsi congiuntamente, rispettando le reciproche esigenze e comunque previa comunicazione alla madre da effettuarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
13) entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi il proprio recapito telefonico ed un eventuale cambio di residenza.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nato ad [...] il [...]) e
[...] Pt_2
Pag. 6 di 7 (nata ad [...] il [...]) alle condizioni Parte_2
come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casaluce
(CE) (Atto n. 9, P. II, S. A Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2017) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4/6/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3671/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3671 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 28/04/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], ivi Parte_1
residente a[...], (C.F. e C.F._1
, nata ad [...] il [...], Parte_2
ivi residente a[...] (C.F. ), C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Marcianise (CE) alla via Varese, 24, presso lo studio dell'avvocato Pasquale Tartaglione, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso così come modificate con l'accordo integrativo depositato in data 05/02/2025 e precisate all'udienza del
28/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 30 settembre
2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il
06/06/2017 in Casaluce (CE) dal quale è nata una figlia (
[...]
, nata ad [...] il [...]), hanno chiesto Persona_1
pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso .
Con note scritte depositate il 7 aprile 2025, le parti hanno allegato una parziale modifica delle condizioni di separazione, sicché la Giudice delegata, con provvedimento del 24 gennaio
2025, ha invitato le stesse a rendere chiarimenti sul punto,
Pag. 2 di 7 rinviando la causa e disponendo la sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte.
In data 5 febbraio 2025, le parti hanno depositato l'accordo integrativo sottoscritto e la Giudice delegata, con provvedimento del 4 marzo 2025, ha convocato le parti per l'udienza del 28 aprile 2025.
Quivi, sentiti i coniugi, la Giudice delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 27/1/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso , così come modificate dall'accordo integrativo depositato in data 5 febbraio 2025 e precisate all'udienza del 28 aprile 2025, che di seguito si riportano:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, osservando mutuo rispetto;
2) i ricorrenti espressamente dichiarano di dividere per la giusta metà la casa coniugale (90 mq. per parte) sita in Aversa, al
Pag. 3 di 7 Viale Europa, 91 con ingressi autonomi ed indipendenti, da realizzare due distinte abitazioni e chiedono che la casa familiare venga assegnata per metà a ciascun coniuge;
3) entrambi i coniugi hanno una propria stabilità economica;
4) la NO , pertanto, rinuncia al mantenimento Pt_2
essendo autonoma economicamente;
5) la figlia è affidata ad entrambi i genitori, nel reciproco Per_1
rispetto ed in armonia con le esigenze che la minore dimostrerà
e che vivrà con la madre, la quale provvederà alla sua educazione, formazione e al suo sviluppo biopsichico in concordanza con il padre;
6) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per il figlio;
7) al signor competerà, in via esclusiva, il Parte_1
versamento delle quote di mutuo, fino alla estinzione, sebbene il contratto di mutuo, repertorio n. 35593, raccolta numero
17970 a ministero del Notaio , gravato sulla predetta Per_2
unità, sia stato sottoscritto anche dalla NO
[...]
il signor , si impegna e si obbliga Parte_2 Parte_1
entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di omologa della presente separazione, a trasferire a titolo gratuito la piena proprietà della casa coniugale, in favore della figlia minore
, riservandosi il diritto di abitazione sino al compimento Per_1
del 18° anno di età della figlia (il diritto di abitazione in Per_1
Pag. 4 di 7 favore del ricorrente cesserà al 18° anno di età della figlia
), la seguente porzione immobiliare facente parte del Per_1
fabbricato sito in Aversa, al Viale Europa, 91 e precisamente appartamento al piano primo della consistenza catastale di vani catastali sette e mezzo, confinante con detto viale, con sub 21, con cassa scale, riportato nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 2, p.lla 5113, sub 20, piano 1, cat. A/2, cl. 4, vani 7,5,
R.C. Euro 658,48, pervenuta al ricorrente in virtù di atto pubblico del 13.04.2018, a ministero del Notaio rep. n. Per_3
125752, raccolta n. 81932;
8) il signor si impegna a corrispondere alla Parte_1
moglie sig.ra a titolo di mantenimento per la Parte_2
figlia minore la somma mensile di euro 900,00 (novecento/00) da rivalutarsi ogni anno in base agli indici ISTAT. Il versamento dovrà essere eseguito entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario e che decorrerà dal 05/11/2024; 9) la NO
, rinuncia al mantenimento essendo autonoma Pt_2
economicamente;
10) il marito signor di provvederà in via esclusiva Parte_1
al pagamento della retta scolastica della figlia minore , Per_1
iscritta alla classe prima della scuola primaria presso l'Istituto privato scolastico Serena RS di Aversa;
le spese mediche straordinarie, le spese per le attività sportive e svago, per i libri e per quelle relative a particolari eventi, nella misura del 50% ciascuno;
Pag. 5 di 7 11) il padre vedrà e terrà con sè la figlia, per due giorni a settimana, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 21.00, ed inoltre la stessa trascorrerà con il padre numero 2 weekend alternati al mese;
12) la minore trascorrerà con i genitori le festività natalizie, dalle ore 9,00 del giorno 24 Dicembre alle ore 21,00 del 26
Dicembre ad anni alterni, e dal giorno 31 Dicembre e fino alle ore 11,00 del 2 Gennaio. Per le festività pasquali, i genitori potranno tenere con sé la minore ad anni alterni uno il giorno di
Pasqua e l'altro il giorno di Lunedì dell'angelo. Per il periodo estivo (1 giugno - 30 agosto) il di potrà avere con sé la Pt_1
minore per 15 giorni, anche non consecutivi, da Per_1
concordarsi congiuntamente, rispettando le reciproche esigenze e comunque previa comunicazione alla madre da effettuarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
13) entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi il proprio recapito telefonico ed un eventuale cambio di residenza.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nato ad [...] il [...]) e
[...] Pt_2
Pag. 6 di 7 (nata ad [...] il [...]) alle condizioni Parte_2
come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casaluce
(CE) (Atto n. 9, P. II, S. A Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2017) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4/6/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
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