Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1953/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1953/2024 V.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale l'Avv. Nicola FERRUA MAGLIANI (c.f.
), che li rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i SIg.ri e , hanno esposto: Parte_1 Parte_2
- di aver contratto matrimonio civile in Borgo San Dalmazzo (CN) il 09/01/2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, Parte I dell'anno 2016;
- che dal matrimonio è nato il figlio , a Cuneo (CN) l'08/10/2016; Persona_1
1
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
a) il figlio minore , resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione abitativa, Per_1 anche anagrafica, presso la madre;
b) il padre avrà facoltà di tenere e frequentare il figlio, con le seguenti modalità:
- nel corso della settimana il padre terrà con se il figlio dal lunedì sera alle ore 20.00, fino al Per_1 giorno successivo alle ore 7.00 quando lo stesso verrà riaccompagnato dal padre presso la casa materna;
diversamente, nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza della madre, il mercoledì il padre terrà con se il figlio dalle ore 20.00 fino al giorno successivo alle ore 7.00 quando lo stesso verrà riaccompagnato dal padre presso la casa materna, nonché dal giovedì alle ore 20.00 fino al giorno successivo alle ore 7.00 quando lo stesso verrà riaccompagnato dal padre presso la casa materna;
- il padre terrà con se il figlio a fine settimana alternati dal sabato alle ore 20.00 al lunedì alle ore Per_1
7.00 con riaccompagnamento presso la casa materna;
- durante le vacanze natalizie, per almeno una settimana, comprensivo alternativamente del 25 o del 26 di dicembre;
- durante le vacanze di Pasqua per un periodo non minore di giorni tre che i genitori concorderanno di volta in volta, comprensivo alternativamente del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi da concordarsi entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;
- durante le altre festività annuali e compleanni, con il criterio dell'alternanza rispetto alla madre;
- il tutto compatibilmente con le eSIenze scolastiche di nonché con le eSIenze lavorative e gli Per_1 impegni di entrambi i genitori, fatti comunque salvi diversi accordi fra i genitori medesimi;
c) La già casa familiare resterà assegnata alla SI.ra , quale genitore collocatario;
Parte_2
d) il SI. corrisponderà alla SI.ra quale contributo per il mantenimento del figlio minore Pt_1 Pt_2
, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla madre entro i primi 15 giorni di ogni mese, la Per_1 somma mensile di € 300,00 (trecento/00), oltre rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici
Istat, finché lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età;
e) le spese straordinarie mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche,
2 parascolastiche, ludiche e sportive per saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% Per_1 ciascuno. Sul punto, al fine di prevenire eventuali future contestazioni e/o controversie tra le parti, in particolare circa l'individuazione delle singole voci di spesa extra-assegno, della necessità o meno di preventivo accordo tra i genitori, delle modalità e termini del rimborso delle suddette spese, le parti dichiarano concordemente di volersi uniformare a quanto prescritto dal “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” del
Tribunale di Torino. Pertanto, il contenuto del suddetto protocollo è da considerarsi parte integrante delle condizioni oggetto del presente ricorso congiunto. Il genitore che ha anticipato le spese straordinarie per il figlio dovrà fornire all'altro genitore copia delle relative ricevute/fatture, in quanto trattasi di spese sostenute per . Il relativo rimborso dovrà avvenire entro e non oltre dieci giorni Per_1 dalla documentazione delle spese de quo i coniugi si rilasciano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del proprio passaporto (e/o di documenti equipollenti), nonché di quello del figlio minore;
f) Gli stessi, infine, dichiarano di essere, allo stato, economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, reciprocamente ad ogni richiesta di carattere economico e patrimoniale in punto assegno;
g) Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto in data 01/08/2024 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate tra le parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso – essendo state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore , nato dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 473 Per_1
3 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori sul punto – stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di ConSIlio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra , nato. il 10/10/1981 a Tirana Parte_1
(ALBANIA), e , nata il [...] Tirana (ALBANIA), celebrato in Borgo San Dalmazzo Parte_2
(CN) il 09/01/2016, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, Parte I dell'anno 2016;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di conSIlio del 23 gennaio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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