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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/12/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 116/2025 R.G.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di Torino Prima sezione civile
nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. sopra indicato
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in EN- Parte_1
Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato € 53.811.095,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di EN , REA n. 0247118, aderente al P.IVA_1
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, codice ABI 3205.2, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5508, Capogruppo del Gruppo Bancario Banca IFIS, quotata al Mercato Telematico Azionario -segmento STAR- gestito da “Borsa Italiana S.p.a.”, per questo appello in persona del proprio procuratore p.t. Dott. , autorizzato in virtù dei poteri conferiti con “Atto di conferimento dei poteri di Persona_1 rappresentanza al Personale di a rogito del Notaio di Mestre in Parte_1 Persona_2 data 3.11.2021 (Rep. 43441, Racc. 16302), registrato a EN 2 in data 04.11.2021 al n.27284 Serie 1T
- doc. A), rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Frascaroli (pec: con studio Email_1 in Roma V.le Regina Margherita 46 (fax 068416277), presso il cui studio elett. dom. giusta procura alle liti in atti;
parte appellante contro
(d'ora innanzi anche ) C.F. e P.IVA Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 con sede legale in Alessandria, Via EN n. 6, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, come da procura in atti, dagli Avv. ti Carlo Castellotti (codice fiscale PEC C.F._1
), LI NI DI (codice fiscale Email_2
– PEC e Maria C.F._2 Email_3
Daniela Cogo (codice fiscale – PEC , con C.F._3 Email_4 domicilio eletto presso l'ufficio dell'Avv. Castellotti, in Alessandria, Via EN, n. 6, che dichiara di
1 voler ricevere ogni comunicazione al proprio indirizzo PEC:
Email_2 parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 952/2024 emessa nella causa n. R.G. 539/2023 tra le parti in data 23 dicembre 2024, pubblicata il 30 dicembre 2024 e notificata il 9 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione e richiesta, in accoglimento dei motivi sin qui rappresentati, ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 952/2024 (n. R.G. 539/2023) pubblicata il 30.12.2024 e notificata il 09.01.2025, in via principale: confermarsi il decreto ingiuntivo telematico n. 13/2023 - 3686/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Alessandria per l'importo pari ad € 63.288,73, condannando l Controparte_1
in persona del Direttore Generale pro tempore al pagamento delle somme ivi indicate,
[...] maggiorate degli interessi come per legge dal dovuto al saldo effettivo, nonché delle spese legali liquidate in decreto;
in via subordinata: condannare l' in persona del Direttore Controparte_1
Generale pro tempore al pagamento, in favore della per i titoli di cui al decreto Parte_1 opposto, della somma di € 63.288,73, o di quella, maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o che risulterà dovuta anche a seguito di istruttoria, oltre interessi come per legge dal dovuto sino al saldo effettivo;
in via ulteriormente subordinata, ove codesta Ecc.ma Corte ritenesse comunque conforme all'ordinamento interno l'interpretazione fatta propria dal Tribunale di Alessandria - laddove, ritenendo applicabile alla fattispecie de qua la disciplina sulla contabilità generale dello Stato di cui al Regio Decreto n. 2440 del 1923, ha dichiarato la nullità dei contratti originari di fornitura intercorsi con l CP_1 appellata, per mancanza della forma scritta ad substantiam e del c.d. “principio di contestualità” e, conseguentemente, l'inesistenza del credito dal cui tardivo pagamento maturarono gli interessi moratori oggetto della domanda monitoria di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 13/2023 del 4.1.2023, dichiarando quindi la non debenza degli interessi moratori azionati in quanto accessori ai crediti originariamente ceduti -, si richiede di sollevare innanzi alla Corte di Giustizia Europea apposita questione pregiudiziale di interpretazione, per verificare se la nozione di “transazione commerciale” di cui alla direttiva 2011/7 (come interpretata ed applicata dalle dette decisioni della Corte di Giustizia europea C-419/21 e C-585/20), e alla direttiva 2000/35 (come interpretata ed applicata dalla decisione della Corte di Giustizia C-299/19, richiamata da Cass. 23697/2024), sia riferibile anche all'avvenuta fornitura di beni in cambio di denaro, con conseguente obbligo di corrispondere gli interessi di mora di cui alle dette direttive (nella specie ex D. Lgs. n. 231/2002) a fronte di pagamenti tardivi, nel caso in cui il sottostante contratto sia ritenuto nullo per vizi di forma secondo l'ordinamento interno (qui, ex lege, R.D. 2440/1923). Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Per parte appellata: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le motivazioni esposte in narrativa, rigettare l'appello proposto in quanto infondato per le ragioni esposte in narrativa.
2 Con riserva di ogni diritto e difesa. Con vittoria di spese e di compenso professionale.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo (n. 13/2023 - 3686/2022 R.G.) emesso dal Tribunale di Alessandria su istanza di nei confronti dell' Parte_1 Controparte_3 per l'importo di € 63.288,73 a titolo di interessi moratori. agiva
[...] Parte_1 in qualità di cessionaria di crediti vantati nei confronti dell' da diverse aziende operanti nel CP_2 settore della produzione e distribuzione di medicinali e presidi medico-sanitari (tra cui Controparte_4
Alcon Italia S.p.a., Amplifon S.p.a., Hikma Italia S.p.a., Controparte_5 Controparte_6
. Sebbene l' avesse Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_2 provveduto al pagamento delle sorti capitali, tale adempimento era avvenuto, a dire di , con Parte_1 notevole ed ingiustificato ritardo, senza alcuna corresponsione degli interessi moratori dovuti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002. aveva quindi emesso sedici fatture per tali interessi, che Parte_1 costituivano il fondamento del credito azionato in sede monitoria. A seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, l' proponeva opposizione con atto di citazione CP_2 notificato in data 17.02.2023, chiedendo la revoca di detto decreto. Tra i motivi di opposizione Cont sollevati, l' eccepiva l'inesistenza o la nullità dei contratti originari tra l' medesima e le CP_2 aziende cedenti, da cui erano sorti i crediti azionati, per mancanza della forma scritta ad substantiam e del cosiddetto principio di contestualità, ai sensi del R.D. n. 2440/1923. Altri motivi di opposizione Cont includevano il rifiuto di cessione dei crediti opposto dalla stessa l'inesistenza della prova del credito ingiunto e l'intervenuta prescrizione. si costituiva in giudizio, contestando le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione. La appellante sosteneva la natura strumentale dell'eccezione di nullità Pt_1 Cont contrattuale, richiamando il fatto che l' opponente aveva comunque corrisposto integralmente, seppur in ritardo, il prezzo delle forniture, alcune delle quali direttamente a dopo la cessione Parte_1 dei crediti. La Banca sottolineava, inoltre, che l'eccezione di inesistenza dei contratti era stata sollevata Cont dall' solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per interessi moratori, e non in fasi precedenti. A sostegno della validità dei contratti, richiamava la sentenza delle Sezioni Unite Parte_1
n. 9775/2022, che ammette forme alternative di perfezionamento del rapporto contrattuale con la P.A. diverse dalla sottoscrizione contestuale in un unico documento, e una prassi contrattuale peculiare nel mercato farmaceutico. Produceva inoltre ampia documentazione (ordini d'acquisto, aggiudicazioni di gara, affidamenti di forniture, documenti di trasporto) a prova dell'esistenza di valide obbligazioni contrattuali. eccepiva, inoltre, che, trattandosi di "transazioni commerciali", l'esistenza Parte_1 formale del contratto non era dirimente ai fini del riconoscimento degli interessi moratori, alla luce delle Direttive UE 2011/7 e 2000/35 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. All'udienza del 04.07.2023, il Tribunale concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie e, con Ordinanza del 07.07.2023, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo l'opposizione non fondata su idonea e sufficiente prova scritta. Dopo il deposito delle memorie istruttorie e l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione. Il Tribunale di Alessandria emetteva quindi la sentenza n. 952/2024, qui appellata, pubblicata il 30.12.2024 e notificata il 09.01.2025. La sentenza, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 13/2023.
3 Il Tribunale, applicando il principio della "ragione più liquida", riteneva assorbente l'eccezione relativa Cont alla mancata produzione da parte di di "idonea documentazione contrattuale tra l' e i soggetti Parte_1 Cont cedenti i crediti in oggetto". Il Giudice di primo grado ribadiva che per i contratti stipulati dall' è necessaria la forma scritta ad substantiam ai sensi del R.D. n. 2440/1923, a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 co. 1 c.c. Affermava, inoltre, che la forma scritta richiedeva la redazione di un apposito e contestuale documento recante la sottoscrizione di entrambe le parti, da cui desumere l'effettiva e valida instaurazione del rapporto. Cont Il Tribunale escludeva la rilevanza del fatto che le prestazioni fossero state eseguite e pagate dall' considerandole mere obbligazioni naturali in presenza di un grave vizio di nullità. Riteneva che Pt_1
non avesse provato la "contestualità delle manifestazioni di volontà". Di conseguenza,
[...] Parte_1 veniva condannata al rimborso delle spese di lite in favore dell' , liquidate in € 13.430,00
[...] CP_2 per compensi ed € 406,50 per spese, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché IVA e CPA.
ha proposto appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria, Parte_1 articolando quattro motivi principali, oltre alla riproposizione delle eccezioni assorbite in primo grado.
Con il primo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto applicabile all' , un "ente pubblico economico" con autonomia imprenditoriale, la rigida disciplina contabile CP_2 dello Stato (R.D. 2440/1923). A suo avviso, l'unica disciplina applicabile avrebbe dovuto essere il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 163/2006 e D. Lgs. 50/2016), che ammette forme meno rigide di stipulazione (come modalità elettronica, scrittura privata, o corrispondenza secondo l'uso commerciale per importi minori).
Con il secondo motivo di appello, asserisce che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere Parte_1 provata la sussistenza dei contratti di fornitura alla luce della documentazione prodotta (fatture, atti notarili di cessione, aggiudicazioni di gara, documenti di trasporto, determine di aggiudicazione, convenzioni, lettere commerciali). Critica la sentenza per non aver considerato tale documentazione sufficiente a comprovare la volontà contrattuale delle parti, ignorando le moderne modalità di perfezionamento contrattuale previste anche dal Codice degli Appalti e dallo stesso R.D. 2440/1923, art. 17.
Con il terzo motivo di appello, la banca cessionaria, sottolineando come la controversia riguardi esclusivamente gli interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di "transazioni commerciali", sostiene, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (C-585/20, C- 419/21, C-299/19), che la nozione di "transazione commerciale" è molto ampia e non coincide necessariamente con quella di "contratto", né è subordinata alla validità formale dello stesso, soprattutto quando il capitale è stato pacificamente pagato. In via subordinata, chiede di sollevare una questione pregiudiziale interpretativa.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che l' , pur avendo integralmente goduto e pagato le CP_2 forniture, ha eccepito la nullità dei contratti solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, al solo scopo di evitare il pagamento degli interessi di mora. Tale condotta viene censurata come contraria al principio di buona fede (art. 1175 c.c.), al buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), e configurabile come abuso del diritto o acquiescenza extraprocessuale.
4 Cont
sostiene che l non avrebbe contestato specificamente la sussistenza delle forniture e il Parte_1 calcolo degli interessi.
ha inoltre riproposto le controeccezioni e controdeduzioni sollevate in primo grado, Parte_1 ritenute assorbite dalla decisione impugnata, rispetto alle avversarie eccezioni di inefficacia degli atti di Cont cessione dei crediti per rifiuto dell' (ex art. 106, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016), di inesistenza della prova del credito ingiunto e di intervenuta prescrizione dello stesso.
L' costituendosi in appello, ha insistito per il rigetto dell'impugnazione, sostenendo CP_2
l'infondatezza dei motivi di gravame proposti da e riproponendo, ai sensi dell'art. 346 Parte_1
c.p.c., tutte le domande formulate in primo grado, inclusi il rifiuto di cessione di crediti, l'inesistenza della prova del credito ingiunto e l'intervenuta prescrizione.
Contro il primo motivo di appello, l ribadisce che i contratti della Pubblica Amministrazione, CP_2 comprese le , devono essere stipulati in forme tassative a pena di nullità. Richiama le Controparte_11 disposizioni dei vari Codici dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163/2006, n. 50/2016, n. 36/2023) che Cont prescrivono la forma scritta. Sottolinea che l' pur avendo autonomia imprenditoriale, è un "organismo di diritto pubblico" istituito per soddisfare esigenze di interesse generale non industriali o commerciali, finanziato dallo Stato e soggetto a controllo pubblico. Anche se fosse applicabile il Codice dei Contratti Pubblici anziché il R.D. 2440/1923, le formalità prescritte non sarebbero comunque state adempiute. Cita la giurisprudenza della Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, 20 marzo 2020, n. 7478) e le delibere ANAC sulla necessità della forma scritta ad substantiam e della contestualità delle manifestazioni di volontà.
Contro il secondo motivo di appello, l'appellata contesta che la documentazione prodotta da Pt_1
(fatture, documenti di trasporto, atti di cessione crediti, convenzioni S.C.R.) sia idonea a
[...] comprovare la stipulazione dei contratti. Evidenzia la mancanza di date sulle convenzioni S.C.R. (Società di Committenza Regionale, nella specie S.C.R. Piemonte S.p.A.) e l'invalidità dei provvedimenti di aggiudicazione se non seguiti dalla stipulazione del contratto, in quanto meri atti interni. Afferma che solo il Direttore Generale è legittimato a manifestare validamente la volontà dell' all'esterno. CP_1
Ritiene l'art. 17 del R.D. n. 2440/1923 inconferente, in quanto applicabile solo in caso di trattativa privata, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
Contro il terzo motivo di appello, l' richiama la definizione di "transazioni commerciali" nel D. CP_2
Lgs. n. 231/2002 (art. 1, co. 1, e art. 2, co. 1, lett. a)), che le identifica come "contratti, comunque denominati", ciò che implica la necessità di un contratto valido. Ribadisce che, in assenza di contratti validamente stipulati secondo le formalità previste dai codici dei contratti pubblici, non possono scaturire effetti, inclusi gli interessi di mora.
Contro il quarto motivo di appello, l'appellata respinge l'accusa di "abuso del diritto" o "acquiescenza extraprocessuale", affermando il proprio diritto costituzionale (art. 24 Cost.) di difendersi in giudizio.
La causa giunge a decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
odierna appellante, ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento degli interessi Parte_1 Cont moratori maturati in relazione ai tardivi pagamenti, da parte dell' dei corrispettivi per l'acquisto di beni e prodotti farmaceutici da svariati fornitori. Trattandosi, quindi, di crediti accessori, era onere dell'odierna appellante provare, innanzitutto, l'esistenza delle obbligazioni principali costituenti il presupposto logico-giuridico delle proprie pretese.
Tale prova non è stata offerta.
Costituisce jus receptum in giurisprudenza (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 13/06/2024, dep. 13/08/2024, n. 22831; Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 13/02/2024, dep. 05/07/2024, n. 18369; Cass. civ., Sez. I, Sent., c.c. 07/06/2016, dep. 13/10/2016, n. 20690; Cass. civ., Sez. I, Sent., c.c. 11/02/2015, dep. 17/03/2015, n. 5263) che i contratti stipulati con le aziende sanitarie locali in assenza di gara ad evidenza pubblica debbano rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ai sensi degli articoli 16 e 17 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato. Il requisito della forma scritta non è meramente probatorio, ma costitutivo del rapporto contrattuale (ad substantiam), e la sua mancanza determina una nullità insanabile, non suscettibile di convalida o ratifica. Il diritto al Cont pagamento del corrispettivo da parte dell' presuppone quindi, necessariamente, la stipulazione di Cont un apposito contratto avente forma scritta ad substantiam, sottoscritto dal legale rappresentante dell'
o da un soggetto validamente delegato. Detto contratto integra, nella specie, il fatto costitutivo del credito principale (la somma capitale) che deve essere provato dalla parte che agisce per il pagamento del credito accessorio (gli interessi). La forma scritta è uno strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della PA, sia nell'interesse dei cittadini sia nell'interesse della stessa Amministrazione, agevolando l'espletamento della funzione di controllo (anche in ordine alla copertura finanziaria) e la concreta osservanza dei principii di buon andamento ed imparzialità dell'agire amministrativo, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo controllabile (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 13/06/2025, pubbl. 22/06/2025, n. 16687). Da ciò discende l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi (Cass. civ., Sez. III, Sent., c.c. 16/03/2018, dep. 10/01/2019, n. 453). Né può giovare all'appellante la prospettazione secondo cui l'attività contrattuale jure privatorum Cont dell' quale ente pubblico economico, sarebbe sottoposta al Codice dei contratti pubblici, nelle sue diverse stratificazioni normative, perché tali norme convergono comunque nel prescrivere la forma scritta e comunque non escludono l'applicabilità dell'obbligo di forma scritta ad substantiam del contratto quale imposto dal R.D. 2440/1923. Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto inidonea la documentazione prodotta da Parte_1
(ordini di acquisto emessi da funzionari non meglio identificati, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale, estratti contabili), non potendo essa supplire alla mancanza di contratti validamente stipulati. Neppure rileva il richiamo all'art. 17 del R.D. 2440/1923, il quale non deroga al principio della forma scritta ad substantiam del contratto, avendo la Suprema Corte “sempre affermato la necessità della forma scritta nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche a trattativa privata, in assenza della gara ad evidenza
6 pubblica. Ed infatti, l'art. 16, primo comma, del R.D. n. 2440/1923 prevede che i contratti della PA siano stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento. L'art. 17 del R.D. n. 2440/1923 stabilisce, invece, che i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stessa appiedi delle capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali. Pertanto, per questa Corte, i contratti relativi ad attività di diritto civile stipulati con la PA o con enti pubblici assimilati, secondo le modalità della trattativa privata (iure privatorum), devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta (Cass., sez. 3, 27/7/2022, n. 23422; anche Cass., Sez. U., 25/3/2022, n. 9775; Cass., n. 25631 del 27/10/2017; Cass., n. 20033 del 6/10/2016; Cass., sez. 1, n. 6555 del 20/3/2014; Cass., sez. 3, n. 15197 del 24/11/2000) …” (Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 31/01/2025, dep. 20/07/2025, n. 20308 e giurisprudenza ivi citata). “Anche quando sia ammessa la stipulazione per atti non contestuali, dunque, i contratti della pubblica amministrazione esigono la forma scritta quale diretta modalità di esternazione della volontà di contrarre (proposta e accettazione), non essendo sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Per questa ragione è indiscusso nella giurisprudenza di questa corte che "le fatture prodotte in giudizio dall'Amministrazione convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili, dunque, di rappresentare neppure un comportamento processuale, implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito" (Cass., sez. I, 22 gennaio 2009, n. 1614, m. 606443), essendo impossibile una contrattazione "per facta concludentia" (Cass., sez. 1^, 19 settembre 2013, n. 21477, m. 627561) …” (così Cass. civ., Sez. I, Sent., c.c. 11/02/2015, dep. 17/03/2015, n. 5263).
Il primo e il secondo motivo di gravame, strettamente connessi, si infrangono, dunque, fatalmente sull'assenza del titolo contrattuale scritto: in assenza di contratti scritti, sottoscritti dal Direttore Generale dell o da un suo delegato, non vi è titolo negoziale idoneo a fondare la pretesa CP_1 creditoria per interessi moratori. Il principio, pacifico in giurisprudenza, vuole che la conclusione del contratto con la P.A. emerga dall'accordo scritto, non essendo ammesse forme di prova per testi o per presunzioni (per quanto ricavabili da un costituto documentale attinente all'esecuzione delle prestazioni), né tanto meno documenti unilaterali di formazione privata. In ciò si coglie la “ragione più liquida” del decidere, sufficiente a reggere, da sola, la conferma della sentenza impugnata.
Analoghi e consequenziali rilievi vanno svolti quanto alla circostanza, enfatizzata dall'appellante, che Cont l' avrebbe comunque corrisposto integralmente, seppure in ritardo, le somme dovute in sorte capitale. Tale circostanza non può valere a sanare la nullità originaria dei contratti per difetto di forma, né a fondare un'autonoma obbligazione di interessi. Come correttamente chiarito dal Tribunale, l'adempimento spontaneo di un'obbligazione priva di valido titolo negoziale si atteggia come pagamento di un'obbligazione naturale, irripetibile ma non suscettibile di generare accessori giuridicamente esigibili. Il pagamento del capitale attesta un mero fatto economico, che non rende valida la causa contrattuale sottostante né legittima il creditore cessionario a pretendere ulteriori somme, sia pure a titolo di interessi. L'onere della forma scritta ad substantiam, in assenza dell'atto dotato del predetto requisito, impedisce di attribuire rilevanza ai comportamenti implicitamente ammissivi del diritto sorto dal contratto (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Sent., c.c. 07/06/2016, dep. 13/10/2016, n. Cont 20690, in materia di corrispettivi richiesti ad un' . Né rileva la non contestazione del debitore, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., allorché il fatto costitutivo del diritto di credito azionato sia rappresentato da un contratto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere
7 provato soltanto in via documentale (tra le ultime in tal senso, Cass. civ., Sez. II, Ord., c.c. 10/10/2023, dep. 18/10/2023, n. 28854).
Non meno privo di fondamento è il terzo motivo. L'appellante invoca le direttive europee in materia di lotta contro i ritardi nei pagamenti (2000/35/CE e 2011/7/UE) e la relativa normativa nazionale di attuazione (D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”) per sostenere che gli interessi di mora maturerebbero a prescindere dalla validità formale del contratto, una volta che la fornitura sia stata eseguita e la sorte capitale pagata. Ma la nozione di “transazione commerciale” implica pur sempre un contratto valido e opponibile all'amministrazione (si veda, in proposito, il considerando 28 della direttiva 7 del 2011, secondo cui “la presente direttiva non dovrebbe incidere sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti”). In difetto di tale presupposto, nessun obbligo di corrispondere interessi può insorgere. La stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea richiamata dall'appellante non conduce a diversa conclusione, poiché muove dall'esistenza di un titolo contrattuale valido ed opponibile al debitore secondo l'ordinamento nazionale.
Cont Il quarto motivo di appello, con cui denuncia l'abuso del diritto da parte dell per avere Pt_1 eccepito la nullità dei contratti solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, è parimenti infondato. Non può configurarsi violazione del principio di buona fede o del canone costituzionale di buon andamento quando l'amministrazione si limita a esercitare il proprio diritto di difesa in giudizio (art. 24 Cost.), opponendo vizi e nullità che l'ordinamento espressamente prevede e che non possono essere sanati dal mero fatto dell'avvenuto pagamento della sorte capitale.
Infine, le questioni subordinate di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia appaiono prive di rilevanza, in quanto sollecitano un intervento ermeneutico su disposizioni europee la cui applicazione presuppone, in ogni caso, l'esistenza di un contratto valido: condizione, come detto poc'anzi, mancante nella specie.
In conclusione, i motivi di gravame non superano la chiara ratio decidendi della sentenza impugnata, che va pertanto integralmente confermata, anche in punto spese.
Il carattere dirimente delle osservazioni sopra svolte comporta l'assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Le spese del grado di appello devono essere poste a carico dell'appellante totalmente soccombente e vanno liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, sulla base dei valori medi, in base allo scaglione di riferimento per il valore specifico della causa (da € 52.000 a € 260.000). Tali spese si liquidano quindi in complessivi euro 9.991,00 per onorari (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge, escludendosi la fase istruttoria e di trattazione, non essendovi stata istruttoria ed essendosi la trattazione limitata al deposito di note scritte sostanzialmente riproducenti gli argomenti già svolti con gli atti introduttivi.
Ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante soccombente sia dichiarata tenuta e condannata al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 contro l' avverso la sentenza del
[...] Controparte_3
Tribunale di Alessandria n. 952/2024 emessa nella causa n. 539/2023 R.G. Trib. in data 23 dicembre 2024 e pubblicata il 30 dicembre 2024, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'appello, confermando integralmente, per l'effetto, l'appellata sentenza.
2. NN la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rimborsare all' in persona del legale Controparte_3 rappresentante lo, che si liquidano in complessivi € 9.991,00 (novemilanovecentonovantuno/00) per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
3. DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante totalmente soccombente sia dichiarata tenuta e condannata al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso dalla Prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere dr.ssa Gabriella Ratti
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di Torino Prima sezione civile
nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. sopra indicato
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in EN- Parte_1
Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato € 53.811.095,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di EN , REA n. 0247118, aderente al P.IVA_1
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, codice ABI 3205.2, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5508, Capogruppo del Gruppo Bancario Banca IFIS, quotata al Mercato Telematico Azionario -segmento STAR- gestito da “Borsa Italiana S.p.a.”, per questo appello in persona del proprio procuratore p.t. Dott. , autorizzato in virtù dei poteri conferiti con “Atto di conferimento dei poteri di Persona_1 rappresentanza al Personale di a rogito del Notaio di Mestre in Parte_1 Persona_2 data 3.11.2021 (Rep. 43441, Racc. 16302), registrato a EN 2 in data 04.11.2021 al n.27284 Serie 1T
- doc. A), rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Frascaroli (pec: con studio Email_1 in Roma V.le Regina Margherita 46 (fax 068416277), presso il cui studio elett. dom. giusta procura alle liti in atti;
parte appellante contro
(d'ora innanzi anche ) C.F. e P.IVA Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 con sede legale in Alessandria, Via EN n. 6, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, come da procura in atti, dagli Avv. ti Carlo Castellotti (codice fiscale PEC C.F._1
), LI NI DI (codice fiscale Email_2
– PEC e Maria C.F._2 Email_3
Daniela Cogo (codice fiscale – PEC , con C.F._3 Email_4 domicilio eletto presso l'ufficio dell'Avv. Castellotti, in Alessandria, Via EN, n. 6, che dichiara di
1 voler ricevere ogni comunicazione al proprio indirizzo PEC:
Email_2 parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 952/2024 emessa nella causa n. R.G. 539/2023 tra le parti in data 23 dicembre 2024, pubblicata il 30 dicembre 2024 e notificata il 9 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione e richiesta, in accoglimento dei motivi sin qui rappresentati, ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria n. 952/2024 (n. R.G. 539/2023) pubblicata il 30.12.2024 e notificata il 09.01.2025, in via principale: confermarsi il decreto ingiuntivo telematico n. 13/2023 - 3686/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Alessandria per l'importo pari ad € 63.288,73, condannando l Controparte_1
in persona del Direttore Generale pro tempore al pagamento delle somme ivi indicate,
[...] maggiorate degli interessi come per legge dal dovuto al saldo effettivo, nonché delle spese legali liquidate in decreto;
in via subordinata: condannare l' in persona del Direttore Controparte_1
Generale pro tempore al pagamento, in favore della per i titoli di cui al decreto Parte_1 opposto, della somma di € 63.288,73, o di quella, maggiore o minore ritenuta di giustizia e/o che risulterà dovuta anche a seguito di istruttoria, oltre interessi come per legge dal dovuto sino al saldo effettivo;
in via ulteriormente subordinata, ove codesta Ecc.ma Corte ritenesse comunque conforme all'ordinamento interno l'interpretazione fatta propria dal Tribunale di Alessandria - laddove, ritenendo applicabile alla fattispecie de qua la disciplina sulla contabilità generale dello Stato di cui al Regio Decreto n. 2440 del 1923, ha dichiarato la nullità dei contratti originari di fornitura intercorsi con l CP_1 appellata, per mancanza della forma scritta ad substantiam e del c.d. “principio di contestualità” e, conseguentemente, l'inesistenza del credito dal cui tardivo pagamento maturarono gli interessi moratori oggetto della domanda monitoria di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 13/2023 del 4.1.2023, dichiarando quindi la non debenza degli interessi moratori azionati in quanto accessori ai crediti originariamente ceduti -, si richiede di sollevare innanzi alla Corte di Giustizia Europea apposita questione pregiudiziale di interpretazione, per verificare se la nozione di “transazione commerciale” di cui alla direttiva 2011/7 (come interpretata ed applicata dalle dette decisioni della Corte di Giustizia europea C-419/21 e C-585/20), e alla direttiva 2000/35 (come interpretata ed applicata dalla decisione della Corte di Giustizia C-299/19, richiamata da Cass. 23697/2024), sia riferibile anche all'avvenuta fornitura di beni in cambio di denaro, con conseguente obbligo di corrispondere gli interessi di mora di cui alle dette direttive (nella specie ex D. Lgs. n. 231/2002) a fronte di pagamenti tardivi, nel caso in cui il sottostante contratto sia ritenuto nullo per vizi di forma secondo l'ordinamento interno (qui, ex lege, R.D. 2440/1923). Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Per parte appellata: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le motivazioni esposte in narrativa, rigettare l'appello proposto in quanto infondato per le ragioni esposte in narrativa.
2 Con riserva di ogni diritto e difesa. Con vittoria di spese e di compenso professionale.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo (n. 13/2023 - 3686/2022 R.G.) emesso dal Tribunale di Alessandria su istanza di nei confronti dell' Parte_1 Controparte_3 per l'importo di € 63.288,73 a titolo di interessi moratori. agiva
[...] Parte_1 in qualità di cessionaria di crediti vantati nei confronti dell' da diverse aziende operanti nel CP_2 settore della produzione e distribuzione di medicinali e presidi medico-sanitari (tra cui Controparte_4
Alcon Italia S.p.a., Amplifon S.p.a., Hikma Italia S.p.a., Controparte_5 Controparte_6
. Sebbene l' avesse Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_2 provveduto al pagamento delle sorti capitali, tale adempimento era avvenuto, a dire di , con Parte_1 notevole ed ingiustificato ritardo, senza alcuna corresponsione degli interessi moratori dovuti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002. aveva quindi emesso sedici fatture per tali interessi, che Parte_1 costituivano il fondamento del credito azionato in sede monitoria. A seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, l' proponeva opposizione con atto di citazione CP_2 notificato in data 17.02.2023, chiedendo la revoca di detto decreto. Tra i motivi di opposizione Cont sollevati, l' eccepiva l'inesistenza o la nullità dei contratti originari tra l' medesima e le CP_2 aziende cedenti, da cui erano sorti i crediti azionati, per mancanza della forma scritta ad substantiam e del cosiddetto principio di contestualità, ai sensi del R.D. n. 2440/1923. Altri motivi di opposizione Cont includevano il rifiuto di cessione dei crediti opposto dalla stessa l'inesistenza della prova del credito ingiunto e l'intervenuta prescrizione. si costituiva in giudizio, contestando le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione. La appellante sosteneva la natura strumentale dell'eccezione di nullità Pt_1 Cont contrattuale, richiamando il fatto che l' opponente aveva comunque corrisposto integralmente, seppur in ritardo, il prezzo delle forniture, alcune delle quali direttamente a dopo la cessione Parte_1 dei crediti. La Banca sottolineava, inoltre, che l'eccezione di inesistenza dei contratti era stata sollevata Cont dall' solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per interessi moratori, e non in fasi precedenti. A sostegno della validità dei contratti, richiamava la sentenza delle Sezioni Unite Parte_1
n. 9775/2022, che ammette forme alternative di perfezionamento del rapporto contrattuale con la P.A. diverse dalla sottoscrizione contestuale in un unico documento, e una prassi contrattuale peculiare nel mercato farmaceutico. Produceva inoltre ampia documentazione (ordini d'acquisto, aggiudicazioni di gara, affidamenti di forniture, documenti di trasporto) a prova dell'esistenza di valide obbligazioni contrattuali. eccepiva, inoltre, che, trattandosi di "transazioni commerciali", l'esistenza Parte_1 formale del contratto non era dirimente ai fini del riconoscimento degli interessi moratori, alla luce delle Direttive UE 2011/7 e 2000/35 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. All'udienza del 04.07.2023, il Tribunale concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie e, con Ordinanza del 07.07.2023, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo l'opposizione non fondata su idonea e sufficiente prova scritta. Dopo il deposito delle memorie istruttorie e l'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione. Il Tribunale di Alessandria emetteva quindi la sentenza n. 952/2024, qui appellata, pubblicata il 30.12.2024 e notificata il 09.01.2025. La sentenza, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 13/2023.
3 Il Tribunale, applicando il principio della "ragione più liquida", riteneva assorbente l'eccezione relativa Cont alla mancata produzione da parte di di "idonea documentazione contrattuale tra l' e i soggetti Parte_1 Cont cedenti i crediti in oggetto". Il Giudice di primo grado ribadiva che per i contratti stipulati dall' è necessaria la forma scritta ad substantiam ai sensi del R.D. n. 2440/1923, a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 co. 1 c.c. Affermava, inoltre, che la forma scritta richiedeva la redazione di un apposito e contestuale documento recante la sottoscrizione di entrambe le parti, da cui desumere l'effettiva e valida instaurazione del rapporto. Cont Il Tribunale escludeva la rilevanza del fatto che le prestazioni fossero state eseguite e pagate dall' considerandole mere obbligazioni naturali in presenza di un grave vizio di nullità. Riteneva che Pt_1
non avesse provato la "contestualità delle manifestazioni di volontà". Di conseguenza,
[...] Parte_1 veniva condannata al rimborso delle spese di lite in favore dell' , liquidate in € 13.430,00
[...] CP_2 per compensi ed € 406,50 per spese, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché IVA e CPA.
ha proposto appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria, Parte_1 articolando quattro motivi principali, oltre alla riproposizione delle eccezioni assorbite in primo grado.
Con il primo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto applicabile all' , un "ente pubblico economico" con autonomia imprenditoriale, la rigida disciplina contabile CP_2 dello Stato (R.D. 2440/1923). A suo avviso, l'unica disciplina applicabile avrebbe dovuto essere il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 163/2006 e D. Lgs. 50/2016), che ammette forme meno rigide di stipulazione (come modalità elettronica, scrittura privata, o corrispondenza secondo l'uso commerciale per importi minori).
Con il secondo motivo di appello, asserisce che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere Parte_1 provata la sussistenza dei contratti di fornitura alla luce della documentazione prodotta (fatture, atti notarili di cessione, aggiudicazioni di gara, documenti di trasporto, determine di aggiudicazione, convenzioni, lettere commerciali). Critica la sentenza per non aver considerato tale documentazione sufficiente a comprovare la volontà contrattuale delle parti, ignorando le moderne modalità di perfezionamento contrattuale previste anche dal Codice degli Appalti e dallo stesso R.D. 2440/1923, art. 17.
Con il terzo motivo di appello, la banca cessionaria, sottolineando come la controversia riguardi esclusivamente gli interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di "transazioni commerciali", sostiene, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (C-585/20, C- 419/21, C-299/19), che la nozione di "transazione commerciale" è molto ampia e non coincide necessariamente con quella di "contratto", né è subordinata alla validità formale dello stesso, soprattutto quando il capitale è stato pacificamente pagato. In via subordinata, chiede di sollevare una questione pregiudiziale interpretativa.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che l' , pur avendo integralmente goduto e pagato le CP_2 forniture, ha eccepito la nullità dei contratti solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, al solo scopo di evitare il pagamento degli interessi di mora. Tale condotta viene censurata come contraria al principio di buona fede (art. 1175 c.c.), al buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), e configurabile come abuso del diritto o acquiescenza extraprocessuale.
4 Cont
sostiene che l non avrebbe contestato specificamente la sussistenza delle forniture e il Parte_1 calcolo degli interessi.
ha inoltre riproposto le controeccezioni e controdeduzioni sollevate in primo grado, Parte_1 ritenute assorbite dalla decisione impugnata, rispetto alle avversarie eccezioni di inefficacia degli atti di Cont cessione dei crediti per rifiuto dell' (ex art. 106, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016), di inesistenza della prova del credito ingiunto e di intervenuta prescrizione dello stesso.
L' costituendosi in appello, ha insistito per il rigetto dell'impugnazione, sostenendo CP_2
l'infondatezza dei motivi di gravame proposti da e riproponendo, ai sensi dell'art. 346 Parte_1
c.p.c., tutte le domande formulate in primo grado, inclusi il rifiuto di cessione di crediti, l'inesistenza della prova del credito ingiunto e l'intervenuta prescrizione.
Contro il primo motivo di appello, l ribadisce che i contratti della Pubblica Amministrazione, CP_2 comprese le , devono essere stipulati in forme tassative a pena di nullità. Richiama le Controparte_11 disposizioni dei vari Codici dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163/2006, n. 50/2016, n. 36/2023) che Cont prescrivono la forma scritta. Sottolinea che l' pur avendo autonomia imprenditoriale, è un "organismo di diritto pubblico" istituito per soddisfare esigenze di interesse generale non industriali o commerciali, finanziato dallo Stato e soggetto a controllo pubblico. Anche se fosse applicabile il Codice dei Contratti Pubblici anziché il R.D. 2440/1923, le formalità prescritte non sarebbero comunque state adempiute. Cita la giurisprudenza della Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, 20 marzo 2020, n. 7478) e le delibere ANAC sulla necessità della forma scritta ad substantiam e della contestualità delle manifestazioni di volontà.
Contro il secondo motivo di appello, l'appellata contesta che la documentazione prodotta da Pt_1
(fatture, documenti di trasporto, atti di cessione crediti, convenzioni S.C.R.) sia idonea a
[...] comprovare la stipulazione dei contratti. Evidenzia la mancanza di date sulle convenzioni S.C.R. (Società di Committenza Regionale, nella specie S.C.R. Piemonte S.p.A.) e l'invalidità dei provvedimenti di aggiudicazione se non seguiti dalla stipulazione del contratto, in quanto meri atti interni. Afferma che solo il Direttore Generale è legittimato a manifestare validamente la volontà dell' all'esterno. CP_1
Ritiene l'art. 17 del R.D. n. 2440/1923 inconferente, in quanto applicabile solo in caso di trattativa privata, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
Contro il terzo motivo di appello, l' richiama la definizione di "transazioni commerciali" nel D. CP_2
Lgs. n. 231/2002 (art. 1, co. 1, e art. 2, co. 1, lett. a)), che le identifica come "contratti, comunque denominati", ciò che implica la necessità di un contratto valido. Ribadisce che, in assenza di contratti validamente stipulati secondo le formalità previste dai codici dei contratti pubblici, non possono scaturire effetti, inclusi gli interessi di mora.
Contro il quarto motivo di appello, l'appellata respinge l'accusa di "abuso del diritto" o "acquiescenza extraprocessuale", affermando il proprio diritto costituzionale (art. 24 Cost.) di difendersi in giudizio.
La causa giunge a decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
odierna appellante, ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento degli interessi Parte_1 Cont moratori maturati in relazione ai tardivi pagamenti, da parte dell' dei corrispettivi per l'acquisto di beni e prodotti farmaceutici da svariati fornitori. Trattandosi, quindi, di crediti accessori, era onere dell'odierna appellante provare, innanzitutto, l'esistenza delle obbligazioni principali costituenti il presupposto logico-giuridico delle proprie pretese.
Tale prova non è stata offerta.
Costituisce jus receptum in giurisprudenza (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 13/06/2024, dep. 13/08/2024, n. 22831; Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 13/02/2024, dep. 05/07/2024, n. 18369; Cass. civ., Sez. I, Sent., c.c. 07/06/2016, dep. 13/10/2016, n. 20690; Cass. civ., Sez. I, Sent., c.c. 11/02/2015, dep. 17/03/2015, n. 5263) che i contratti stipulati con le aziende sanitarie locali in assenza di gara ad evidenza pubblica debbano rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ai sensi degli articoli 16 e 17 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato. Il requisito della forma scritta non è meramente probatorio, ma costitutivo del rapporto contrattuale (ad substantiam), e la sua mancanza determina una nullità insanabile, non suscettibile di convalida o ratifica. Il diritto al Cont pagamento del corrispettivo da parte dell' presuppone quindi, necessariamente, la stipulazione di Cont un apposito contratto avente forma scritta ad substantiam, sottoscritto dal legale rappresentante dell'
o da un soggetto validamente delegato. Detto contratto integra, nella specie, il fatto costitutivo del credito principale (la somma capitale) che deve essere provato dalla parte che agisce per il pagamento del credito accessorio (gli interessi). La forma scritta è uno strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della PA, sia nell'interesse dei cittadini sia nell'interesse della stessa Amministrazione, agevolando l'espletamento della funzione di controllo (anche in ordine alla copertura finanziaria) e la concreta osservanza dei principii di buon andamento ed imparzialità dell'agire amministrativo, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo controllabile (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 13/06/2025, pubbl. 22/06/2025, n. 16687). Da ciò discende l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi (Cass. civ., Sez. III, Sent., c.c. 16/03/2018, dep. 10/01/2019, n. 453). Né può giovare all'appellante la prospettazione secondo cui l'attività contrattuale jure privatorum Cont dell' quale ente pubblico economico, sarebbe sottoposta al Codice dei contratti pubblici, nelle sue diverse stratificazioni normative, perché tali norme convergono comunque nel prescrivere la forma scritta e comunque non escludono l'applicabilità dell'obbligo di forma scritta ad substantiam del contratto quale imposto dal R.D. 2440/1923. Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto inidonea la documentazione prodotta da Parte_1
(ordini di acquisto emessi da funzionari non meglio identificati, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale, estratti contabili), non potendo essa supplire alla mancanza di contratti validamente stipulati. Neppure rileva il richiamo all'art. 17 del R.D. 2440/1923, il quale non deroga al principio della forma scritta ad substantiam del contratto, avendo la Suprema Corte “sempre affermato la necessità della forma scritta nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche a trattativa privata, in assenza della gara ad evidenza
6 pubblica. Ed infatti, l'art. 16, primo comma, del R.D. n. 2440/1923 prevede che i contratti della PA siano stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento. L'art. 17 del R.D. n. 2440/1923 stabilisce, invece, che i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stessa appiedi delle capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali. Pertanto, per questa Corte, i contratti relativi ad attività di diritto civile stipulati con la PA o con enti pubblici assimilati, secondo le modalità della trattativa privata (iure privatorum), devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta (Cass., sez. 3, 27/7/2022, n. 23422; anche Cass., Sez. U., 25/3/2022, n. 9775; Cass., n. 25631 del 27/10/2017; Cass., n. 20033 del 6/10/2016; Cass., sez. 1, n. 6555 del 20/3/2014; Cass., sez. 3, n. 15197 del 24/11/2000) …” (Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 31/01/2025, dep. 20/07/2025, n. 20308 e giurisprudenza ivi citata). “Anche quando sia ammessa la stipulazione per atti non contestuali, dunque, i contratti della pubblica amministrazione esigono la forma scritta quale diretta modalità di esternazione della volontà di contrarre (proposta e accettazione), non essendo sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale. Per questa ragione è indiscusso nella giurisprudenza di questa corte che "le fatture prodotte in giudizio dall'Amministrazione convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili, dunque, di rappresentare neppure un comportamento processuale, implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito" (Cass., sez. I, 22 gennaio 2009, n. 1614, m. 606443), essendo impossibile una contrattazione "per facta concludentia" (Cass., sez. 1^, 19 settembre 2013, n. 21477, m. 627561) …” (così Cass. civ., Sez. I, Sent., c.c. 11/02/2015, dep. 17/03/2015, n. 5263).
Il primo e il secondo motivo di gravame, strettamente connessi, si infrangono, dunque, fatalmente sull'assenza del titolo contrattuale scritto: in assenza di contratti scritti, sottoscritti dal Direttore Generale dell o da un suo delegato, non vi è titolo negoziale idoneo a fondare la pretesa CP_1 creditoria per interessi moratori. Il principio, pacifico in giurisprudenza, vuole che la conclusione del contratto con la P.A. emerga dall'accordo scritto, non essendo ammesse forme di prova per testi o per presunzioni (per quanto ricavabili da un costituto documentale attinente all'esecuzione delle prestazioni), né tanto meno documenti unilaterali di formazione privata. In ciò si coglie la “ragione più liquida” del decidere, sufficiente a reggere, da sola, la conferma della sentenza impugnata.
Analoghi e consequenziali rilievi vanno svolti quanto alla circostanza, enfatizzata dall'appellante, che Cont l' avrebbe comunque corrisposto integralmente, seppure in ritardo, le somme dovute in sorte capitale. Tale circostanza non può valere a sanare la nullità originaria dei contratti per difetto di forma, né a fondare un'autonoma obbligazione di interessi. Come correttamente chiarito dal Tribunale, l'adempimento spontaneo di un'obbligazione priva di valido titolo negoziale si atteggia come pagamento di un'obbligazione naturale, irripetibile ma non suscettibile di generare accessori giuridicamente esigibili. Il pagamento del capitale attesta un mero fatto economico, che non rende valida la causa contrattuale sottostante né legittima il creditore cessionario a pretendere ulteriori somme, sia pure a titolo di interessi. L'onere della forma scritta ad substantiam, in assenza dell'atto dotato del predetto requisito, impedisce di attribuire rilevanza ai comportamenti implicitamente ammissivi del diritto sorto dal contratto (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Sent., c.c. 07/06/2016, dep. 13/10/2016, n. Cont 20690, in materia di corrispettivi richiesti ad un' . Né rileva la non contestazione del debitore, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c., allorché il fatto costitutivo del diritto di credito azionato sia rappresentato da un contratto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere
7 provato soltanto in via documentale (tra le ultime in tal senso, Cass. civ., Sez. II, Ord., c.c. 10/10/2023, dep. 18/10/2023, n. 28854).
Non meno privo di fondamento è il terzo motivo. L'appellante invoca le direttive europee in materia di lotta contro i ritardi nei pagamenti (2000/35/CE e 2011/7/UE) e la relativa normativa nazionale di attuazione (D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”) per sostenere che gli interessi di mora maturerebbero a prescindere dalla validità formale del contratto, una volta che la fornitura sia stata eseguita e la sorte capitale pagata. Ma la nozione di “transazione commerciale” implica pur sempre un contratto valido e opponibile all'amministrazione (si veda, in proposito, il considerando 28 della direttiva 7 del 2011, secondo cui “la presente direttiva non dovrebbe incidere sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti”). In difetto di tale presupposto, nessun obbligo di corrispondere interessi può insorgere. La stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea richiamata dall'appellante non conduce a diversa conclusione, poiché muove dall'esistenza di un titolo contrattuale valido ed opponibile al debitore secondo l'ordinamento nazionale.
Cont Il quarto motivo di appello, con cui denuncia l'abuso del diritto da parte dell per avere Pt_1 eccepito la nullità dei contratti solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, è parimenti infondato. Non può configurarsi violazione del principio di buona fede o del canone costituzionale di buon andamento quando l'amministrazione si limita a esercitare il proprio diritto di difesa in giudizio (art. 24 Cost.), opponendo vizi e nullità che l'ordinamento espressamente prevede e che non possono essere sanati dal mero fatto dell'avvenuto pagamento della sorte capitale.
Infine, le questioni subordinate di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia appaiono prive di rilevanza, in quanto sollecitano un intervento ermeneutico su disposizioni europee la cui applicazione presuppone, in ogni caso, l'esistenza di un contratto valido: condizione, come detto poc'anzi, mancante nella specie.
In conclusione, i motivi di gravame non superano la chiara ratio decidendi della sentenza impugnata, che va pertanto integralmente confermata, anche in punto spese.
Il carattere dirimente delle osservazioni sopra svolte comporta l'assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Le spese del grado di appello devono essere poste a carico dell'appellante totalmente soccombente e vanno liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con D.M. 147/2022, sulla base dei valori medi, in base allo scaglione di riferimento per il valore specifico della causa (da € 52.000 a € 260.000). Tali spese si liquidano quindi in complessivi euro 9.991,00 per onorari (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge, escludendosi la fase istruttoria e di trattazione, non essendovi stata istruttoria ed essendosi la trattazione limitata al deposito di note scritte sostanzialmente riproducenti gli argomenti già svolti con gli atti introduttivi.
Ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante soccombente sia dichiarata tenuta e condannata al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 contro l' avverso la sentenza del
[...] Controparte_3
Tribunale di Alessandria n. 952/2024 emessa nella causa n. 539/2023 R.G. Trib. in data 23 dicembre 2024 e pubblicata il 30 dicembre 2024, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA l'appello, confermando integralmente, per l'effetto, l'appellata sentenza.
2. NN la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rimborsare all' in persona del legale Controparte_3 rappresentante lo, che si liquidano in complessivi € 9.991,00 (novemilanovecentonovantuno/00) per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
3. DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante totalmente soccombente sia dichiarata tenuta e condannata al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso dalla Prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere dr.ssa Gabriella Ratti
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