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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 09/05/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4094/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 4094/2023 promossa da:
opponente:
, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante , con l'avv. dom. Simonetta Buontempi di Modena, giusta Controparte_2
procura depositata;
contro
opposta:
soc. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante , con gli avv. dom. Gerhard Brandstätter e Herwig Controparte_4
Neulichedl di Bolzano, giusta procura depositata con il ricorso per decreto ingiuntivo;
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1480/2023;
CONCLUSIONI
del procuratore dell'opponente: pagina 1 di 8 “revochi il decreto ingiuntivo opposto, atteso l'intervenuto pagamento (alla data odierna) di oltre il 78% della somma ingiunta e l'accordo giudiziale raggiunto fra le parti (di cui peraltro
non ha chiesto la risoluzione), in esito alla proposta conciliativa formulata Controparte_5
dal Giudice (cfr verbale udienza 1/2/2024);
- intende portare a termine, per quanto concerne gli esborsi pattuiti Controparte_1
anche per interessi sulla moratoria e contributo alle spese, l'impegno preso.
- Darsi atto che le opere per cui è richiesto in via monitoria il saldo contrattuale non erano,
alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, state collaudate e accettate dalla D.L.
(cfr mail ing. 5/5/2023) in quanto non era stato eseguito collaudo statico, né Per_1
consegnata la documentazione di conformità. Il credito non era pertanto, al momento della
domanda esigibile.
- Detta documentazione è stata consegnata solo in esito all'accordo giudiziale.
- La somma ingiunta (pari a meno del 22% del complessivo corrispettivo iniziale di appalto)
non era pertanto esigibile. - Spese compensate”;
del procuratore dell'opposta:
“Nel merito:- rigettare le richieste della e conseguentemente Controparte_1
confermare il decreto ingiuntivo dd. 06.12.2023 n. 1480/2023 del Tribunale di Bolzano;
In subordine- condannare la c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in 09036 Guspini (CA), Viale Mar di Sardegna
snc, al pagamento dell'importo di € 560.654,25 detratti gli importi che risulteranno pagati sino
alla data di precisazione delle conclusioni, degli interessi di mora sul capitale dal giorno del
dovuto (30 giorni data fattura fine mese, quindi 31.08.2023) con detrazione dei singoli
pagamenti, e le spese così come liquidate nel decreto ingiuntivo;
- in ogni caso condannare la c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in 09036 Guspini (CA) Viale Mar di Sardegna
pagina 2 di 8 snc, al risarcimento del danno per lite temeraria e per mala fede processuale con liquidazione
equitativa.
In ogni caso:- con riconoscimento delle competenze legali oltre IVA, CPA e 15 % di spese
forfettarie ai sensi del D.M. 55/2014.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La soc. (d'ora in poi anche oppone il decreto ingiuntivo Controparte_1 CP_6
provvisoriamente esecutivo n. 1480 del 06. – 07.12.2023, emesso in favore di Controparte_3
[... per l'importo capitale di € 560.654,25 oltre accessori, a titolo di corrispettivo finale di prestazioni di appalto per la costruzione di un fabbricato ad uso attività industriale. Ha dedotto:
di avere pagato fatture per € 1.753.511,41, mentre il saldo sarebbe dovuto intervenire a fine lavori;
che le opere, per ritardi nella conclusione di un programma di investimenti, non sono a tutt'ora completamente terminate;
che ha procrastinato la consegna di due mesi;
che CP_3
l'opera non è stata accettata, non essendo stati forniti materiale e documentazione necessari per l'agibilità; che essa, in corso di trattativa, ha effettuato ulteriori pagamenti sulla fattura oggetto del ricorso monitorio, per complessivi € 106.511,00; che essa propone il saldo del residuo debito, offrendo garanzia, in 12 rate costanti dal 31.03.2024, a fronte dell'adempimento da parte dell'impresa alla richiesta della i fini dell'ottenimento dell'agibilità. Pt_1
Con decreto del 05.01.2024 è stata sospesa provvisoriamente l'esecuzione del decreto ingiuntivo, fino all'udienza del 01.02.2024.
La soc. si è costituita nel giudizio di opposizione, chiedendone il rigetto. Controparte_3
Alla prima udienza del 01.02.2024 è stata formulata una proposta conciliativa del Giudice;
la successiva udienza, fissata per verificare l'accettazione della stessa, è stata rinviata su istanza concorde delle parti.
Con ordinanza del 01.10.2024, constatato che nelle more l'opponente ha pagato € 220.000,00, è
stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 8 Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione, previo deposito di conclusioni e scritti difensivi, con ordinanza del 05.05.2025.
2. Il nucleo essenziale della spiegata opposizione si compendia nella asserita moratoria,
concessa dalla soc. e nel pagamento di ulteriori rate del saldo residuo, da parte CP_3
dell'opponente. In altre parole, il credito azionato in via monitoria da parte della soc. CP_3
relativo al pagamento del saldo per l'effettuazione dell'opera convenuta nel contratto d'appalto concluso tra le parti in data 20.05.2022 (doc. 1 , non è contestato, ma vengono addotti CP_6
motivi di asserita inesigibilità, per concessione di una dilazione di pagamento (atto di opposizione) risp. per conclusione di un accordo giudiziale intervenuto in corso di causa (cfr.
conclusioni rassegnate). lamenta, inoltre, la mancata accettazione dell'opera e la CP_6
mancata consegna di documentazione.
L'opposizione è infondata.
2.1. Quanto all'accettazione dell'opera, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risulta l'avvenuta accettazione dell'opera a maggio 2023. Alla e-mail del 05.05.2023 di tale Per_2
dell'ufficio tecnico-amministrativo di (come da intestazione email), che
[...] CP_6
rappresenta di avere fatto un sopralluogo insieme alla ed un addetto avendo Pt_1 CP_3
verificato che ha “sistemato tutto ciò che era stato prescritto in occasione del primo CP_3
sopralluogo per la consegna dei lavori”, segue il riscontro in pari data del direttore lavori ing.
a dipendenti/responsabili sia di che di in cui egli comunica Controparte_7 CP_3 CP_6
di avere effettuato “un sopralluogo conclusivo funzionale alla consegna delle opere realizzate
da alla . Da quanto verificato i lavori in cantiere risultano CP_3 Controparte_1
conclusi e le conformità già evidenziate in altro sopralluogo sono state risolte” (doc. 4
; precisa che l'accettazione definitiva “resta vincolata alla trasmissione da parte di CP_6
di tutta la documentazione oltre che all'esito positivo del collaudo statico” (l'esito del CP_3
collaudo esula dalla trattazione, non avendo sollevato alcunchè in proposito). CP_6
pagina 4 di 8 2.2. L'altra difesa di inerente la mancata consegna di documentazione, è contraddetta CP_6
dalla corrispondenza intervenuta tra le parti. Con e-mail del 25.01.2024 il direttore lavori ing.
ha richiesto alla una serie di documentazione necessaria per il Controparte_7 CP_3
collaudo, dalla prontamente inviata in data 29.01.2024 con la precisazione di avere CP_3
ricevuto per la prima volta tale dettagliata richiesta (doc. 12 e doc. 14 . Considerato che CP_3
l'opponente non ha depositato anteriori analitiche richieste, nessun rimprovero può muoversi all'opposta per tale ragione.
2.3. In merito alla dilazione di pagamento concessa dalla tra le parti non si è CP_3
perfezionato alcun accordo conciliativo, né anteriormente all'introduzione della lite (fatto neanche dedotto in tali termini dall'opponente), né comunque in corso di causa.
Si evidenzia, infatti, che la proposta conciliativa formulata dalla sottoscritta all'udienza del
01.02.2024 (relativa al pagamento di 10 rate da € 40.000,00 cadauna, oltre all'11. rata composta dal capitale residuo ed interessi al 6%, oltre contributo spese legali) non è stata accettata dalle parti, che si sono limitate a richiedere un rinvio.
3. A fronte dell'inconsistenza dei motivi di opposizione, il credito azionato da Controparte_3
[... deve ritenersi fondato, per mancata espressa contestazione relativa all'an ed al quantum di quanto richiesto in via monitoria (art. 115 c.p.c.).
È pacifico, peraltro, che in corso di causa sono intervenuti diversi pagamenti, da parte di il che comporta la necessità di tenerne conto, al fine di condanna dell'opponente al CP_6
pagamento del residuo. L'opponente nella memoria di precisazione delle conclusioni ha dichiarato di avere corrisposto ulteriori € 30.000,00, con un debito residuo di € 132.721,81; tale importo è stato confermato dalla in comparsa conclusionale;
nelle note depositate il CP_3
23.04.2025, ha dedotto di avere effettuato, il 22.04.2025, un ulteriore pagamento di € CP_6
10.000,00 (affermazione non contestata dalla controparte), con un residuo quindi di €
122.721,81.
pagina 5 di 8 La soc. va quindi condannata a pagare alla il credito residuo di Controparte_1 CP_3
€ 122.721,81, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 come già riconosciuti nel decreto ingiuntivo (sul punto nessuna questione è stata sollevata), dalla data della messa in mora (cfr.
Pec del 16.11.2023, doc. 8 la cui ricezione è confermata dal riscontro dell'avvocato CP_3
avverso, doc. 9) fino al saldo. Si precisa che sono dovuti anche gli interessi sulle somme via via pagate, dalla data indicata, fino al momento in cui è intervenuto il pagamento, in forza dell'art. 1194 c.c. (cfr. Cass., ordinanza del 16.05.2024 n. 13567: “Il criterio legale di imputazione del
pagamento agli interessi anziché al capitale di cui all'art. 1194 c.c., non costituisce fatto che
debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto
giuridico, risolvendosi, per converso, in una conseguenza automatica di ogni pagamento”).
In merito ai pagamenti parziali anche successivi all'emanazione del decreto ingiuntivo opposto,
è necessario revocare in toto il decreto, senza che rilevi l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito all'originario decreto (Cass., sent. 17.10.2011 n.
21432: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice
di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica
delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende
all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia
della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento
opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca
l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo
onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione
deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità
dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di
condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”).
pagina 6 di 8 Infine, per quanto riguarda le spese, parte opposta è integralmente vittoriosa nei confronti della opponente, essendo la revoca del decreto ingiuntivo dovuta unicamente ai pagamenti effettuati dopo la pronuncia dello stesso, per cui alla soc. spettano anche le spese già liquidate CP_3
per la fase monitoria (Cass., sent. 08.04.1989 n. 1690: “L'opposizione contro il decreto
ingiuntivo non costituisce azione d'impugnazione della validità del decreto, ma introduce un
ordinario processo di cognizione, diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito
fatto valere con il ricorso per ingiunzione. Ne consegue che la sentenza che decide
sull'opposizione, mentre deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, qualora
riscontri che le relative condizioni, pur se mancanti all'atto della presentazione del ricorso,
sussistano al momento della decisione, deve respingere la pretesa, accogliendo l'opposizione e
revocando il decreto, se accerti che il credito sia stato estinto dal successivo adempimento
dell'obbligato. In tale ultima ipotesi le spese del procedimento monitorio vanno poste a carico
dell'intimato, in considerazione della legittima emissione del decreto ingiuntivo nei suoi
confronti”)
Le spese giudiziali sono liquidate secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, con riduzione della fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie, e della fase decisionale, per la conseguente semplificazione.
Non va accolta la domanda di condanna per responsabilità aggravata, non ravvisandosi la sussistenza degli stringenti presupposti previsti (si rinvia a Cass., ordinanza del 30.09.2021 n.
26545: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi
caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della
lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in
modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli
ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile,
da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza
pagina 7 di 8 che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare
automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della
impugnazione”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
assorbita o dichiarata inammissibile, decidendo sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bolzano, iscritto al n. 1480/2023,
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1480/2023 emesso dal Tribunale di Bolzano in data 06.-
07.12-2023;
2) condanna la società a pagare alla soc. la CP_1 Controparte_1 Controparte_3
somma di € 122.721,81 oltre agli interessi previsti dal d.lgs. n. 231/2002 dal 16.11.2023 fino al saldo, come indicato in motivazione;
3) condanna la società a rifondere alla soc. le CP_1 Controparte_1 Controparte_3
spese di lite, che liquida - per la fase monitoria - in € 5.712,00 per compenso ed € 870,00 per anticipazioni;
e - per il processo di opposizione - in € 18.420,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre spese successive necessarie.
Bolzano, 09/05/2025
la Giudice
Elena Covi
pagina 8 di 8