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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 20029 R.G. per l'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nerino Allocati ed Esther Parte_1
Leo, giusta mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Napoli alla Via Gomez D'Ayala n.6.
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale della società, sita in
Napoli alla Via Galileo Ferraris n. 40
Resistente -contumace
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 settembre 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio la esponendo: CP_1
- di essere dipendente dall'1.07.2015 della Controparte_1
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e addetto presso
[...]
l'Hotel Ramada, con inquadramento nel 5° livello di cui al CCNL Turismo;
- di aver prestato la propria attività lavorativa, nel periodo compreso tra il mese di marzo 2020 e il mese di marzo 2022, periodo in cui la società convenuta ha ridotto l'attività lavorativa accedendo al Fondo di Integrazione Salariale (FIS), con pagamento diretto della prestazione di integrazione salariale da parte dell'Istituto previdenziale;
- di non aver ricevuto il pagamento di tutte le ore lavorate, nel predetto periodo, in quanto il datore di lavoro, ai fini della determinazione della retribuzione, ha sottratto, alle ore convenzionali contrattuali (172), le ore che ha presunto fossero pagate dall' con un risultato non corrispondente alla corretta Controparte_2 retribuzione per le ore effettivamente lavorate;
- di aver richiesto le differenze retributive dovute, con comunicazione a mezzo pec del 05.12.2022, senza ricevere alcun riscontro. Lamentando l'illegittimità della condotta datoriale, e chiedendo il diritto al pagamento delle differenze retributive non corrisposte per le ore lavorate, come indicate nelle buste paga, ed eccedenti l'orario mensile convenzionale (172), con condanna della al pagamento in suo favore della somma di € 4.395,31, oltre CP_1 interessi e rivalutazione come per legge;
col favore delle spese da distrarsi.
La società resistente, cui è stato ritualmente notificato il ricorso, è rimasta contumace.
1 All'udienza di discussione, sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note scritte. Dall'istruttoria svolta mediante acquisizione documentale (Buste paga dei mesi da marzo 2020 a marzo 2022 e stralcio CCNL Turismo del 2018) è possibile ritenere secondo un ragionevole convincimento che tra le parti sia intercorso un rapporto d i lavoro subordinato con inquadramento al livello 5 operaio (addetto al ricevimento) e con percezione le somme indicate nelle buste paga.
Parte ricorrente allega di non aver ricevuto il pagamento delle effettive ore lavorate, come indicate nelle buste paga, ed eccedenti l'orario mensile convenzionale (172).
Le pretese azionate sono quantificate in complessivi € 4.395,31.
La documentazione rispecchia nel quantum il credito per le ore indicate nelle buste paga sotto la voce “lavorato – ore ordinarie”, pertanto, il ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per le ore effettivamente lavorate e non retribuite come indicato in ricorso (per l'anno 2020 € 1.179,92, per l'anno 2021 € 2.358,54, per l'anno 2022 € 856,85).
Quanto alla valenza probatoria delle buste paga e sulle somme effettivamente percepite si rammentano i principi di diritto tratti dalla giurisprudenza di legittimità che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Cass. lav. 4.2.94, n. 1150; Cass. lav. 13.4.92,
n. 4512; Cass. lav. 20.8.91, n. 8950; Cass. lav. 13.6.87, n. 5227; Cass. lav. 6.3.86, n.
1484).
L'art. 1 della L. 5 gennaio 1953 n. 4 impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. Tanto per consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato.
Si rammenta che "avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione" (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 aprile
1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav., 6 marzo 1986, n. 1484).
Tale prova è del tutto mancata e, pertanto, devono ritenersi corrisposte al lavoratore soltanto le somme da questi espressamente riconosciute. (Cassazione civile, sez. lav.,
17/06/2016, n. 12598).
Nel caso in esame la mancata costituzione della convenuta società ha impedito che la stessa assolvesse all'onere probatorio circa l'esatto adempimento dell'obbligazione retributiva.
Queste essendo le risultanze istruttorie possono riconoscersi al ricorrente le somme riportate in dispositivo.
In conclusione, la convenuta va condannata alla corresponsione in favore del ricorrente, secondo quanto accertato, e per la causali sopra specificate, delle somme riportate in dispositivo, da rivalutarsi a mente dell'art.150 disp.att. c.p.c. secondo gli
2 indici Istat e sulle quali corrispondere gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con attribuzione tenuto conto della semplicità delle questioni e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- condanna la società convenuta al pagamento della complessiva somma di €
4.395,31 lordi, per le causali di cui in motivazione in favore di Parte_1 oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat e interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dalle singole scadenze al saldo;
- condanna la al pagamento delle spese processuali liquidate in Controparte_1 complessivi € 941,00 oltre Iva e cpa con attribuzione. Si comunichi
Così deciso in Napoli il 15 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 20029 R.G. per l'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nerino Allocati ed Esther Parte_1
Leo, giusta mandato in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Napoli alla Via Gomez D'Ayala n.6.
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale della società, sita in
Napoli alla Via Galileo Ferraris n. 40
Resistente -contumace
Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 settembre 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio la esponendo: CP_1
- di essere dipendente dall'1.07.2015 della Controparte_1
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e addetto presso
[...]
l'Hotel Ramada, con inquadramento nel 5° livello di cui al CCNL Turismo;
- di aver prestato la propria attività lavorativa, nel periodo compreso tra il mese di marzo 2020 e il mese di marzo 2022, periodo in cui la società convenuta ha ridotto l'attività lavorativa accedendo al Fondo di Integrazione Salariale (FIS), con pagamento diretto della prestazione di integrazione salariale da parte dell'Istituto previdenziale;
- di non aver ricevuto il pagamento di tutte le ore lavorate, nel predetto periodo, in quanto il datore di lavoro, ai fini della determinazione della retribuzione, ha sottratto, alle ore convenzionali contrattuali (172), le ore che ha presunto fossero pagate dall' con un risultato non corrispondente alla corretta Controparte_2 retribuzione per le ore effettivamente lavorate;
- di aver richiesto le differenze retributive dovute, con comunicazione a mezzo pec del 05.12.2022, senza ricevere alcun riscontro. Lamentando l'illegittimità della condotta datoriale, e chiedendo il diritto al pagamento delle differenze retributive non corrisposte per le ore lavorate, come indicate nelle buste paga, ed eccedenti l'orario mensile convenzionale (172), con condanna della al pagamento in suo favore della somma di € 4.395,31, oltre CP_1 interessi e rivalutazione come per legge;
col favore delle spese da distrarsi.
La società resistente, cui è stato ritualmente notificato il ricorso, è rimasta contumace.
1 All'udienza di discussione, sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note scritte. Dall'istruttoria svolta mediante acquisizione documentale (Buste paga dei mesi da marzo 2020 a marzo 2022 e stralcio CCNL Turismo del 2018) è possibile ritenere secondo un ragionevole convincimento che tra le parti sia intercorso un rapporto d i lavoro subordinato con inquadramento al livello 5 operaio (addetto al ricevimento) e con percezione le somme indicate nelle buste paga.
Parte ricorrente allega di non aver ricevuto il pagamento delle effettive ore lavorate, come indicate nelle buste paga, ed eccedenti l'orario mensile convenzionale (172).
Le pretese azionate sono quantificate in complessivi € 4.395,31.
La documentazione rispecchia nel quantum il credito per le ore indicate nelle buste paga sotto la voce “lavorato – ore ordinarie”, pertanto, il ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per le ore effettivamente lavorate e non retribuite come indicato in ricorso (per l'anno 2020 € 1.179,92, per l'anno 2021 € 2.358,54, per l'anno 2022 € 856,85).
Quanto alla valenza probatoria delle buste paga e sulle somme effettivamente percepite si rammentano i principi di diritto tratti dalla giurisprudenza di legittimità che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Cass. lav. 4.2.94, n. 1150; Cass. lav. 13.4.92,
n. 4512; Cass. lav. 20.8.91, n. 8950; Cass. lav. 13.6.87, n. 5227; Cass. lav. 6.3.86, n.
1484).
L'art. 1 della L. 5 gennaio 1953 n. 4 impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. Tanto per consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato.
Si rammenta che "avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione" (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 aprile
1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav., 6 marzo 1986, n. 1484).
Tale prova è del tutto mancata e, pertanto, devono ritenersi corrisposte al lavoratore soltanto le somme da questi espressamente riconosciute. (Cassazione civile, sez. lav.,
17/06/2016, n. 12598).
Nel caso in esame la mancata costituzione della convenuta società ha impedito che la stessa assolvesse all'onere probatorio circa l'esatto adempimento dell'obbligazione retributiva.
Queste essendo le risultanze istruttorie possono riconoscersi al ricorrente le somme riportate in dispositivo.
In conclusione, la convenuta va condannata alla corresponsione in favore del ricorrente, secondo quanto accertato, e per la causali sopra specificate, delle somme riportate in dispositivo, da rivalutarsi a mente dell'art.150 disp.att. c.p.c. secondo gli
2 indici Istat e sulle quali corrispondere gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con attribuzione tenuto conto della semplicità delle questioni e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- condanna la società convenuta al pagamento della complessiva somma di €
4.395,31 lordi, per le causali di cui in motivazione in favore di Parte_1 oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat e interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno dalle singole scadenze al saldo;
- condanna la al pagamento delle spese processuali liquidate in Controparte_1 complessivi € 941,00 oltre Iva e cpa con attribuzione. Si comunichi
Così deciso in Napoli il 15 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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