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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/02/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia SEMINI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5028/2023 R.G. promossa da:
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Torino, C.so Duca degli Abruzzi 6, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Ingrid Lapiccirella, che li rappresenta e difende per procura alle liti 1.12.2022 allegata all'atto di citazione su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- ATTORI - contro
, p. iva , elettivamente domiciliata in Brescia, Via Controparte_1 P.IVA_1
Moretto n. 67, presso lo studio dell'avv. Vittorio Minervini, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Nicola Tardanico, per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CONVENUTA -
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI:
Per gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione;
-
Accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore dei Sigg.ri e Parte_1
come in epigrafe qualificati, in virtù del possesso con animus Parte_2
possidendi pacifico, non violento, continuo, pubblico, mai interrotto e protrattosi da oltre pagina 1 di 11 20 anni (precisamente dall'anno 1984 ad oggi), della porzione di terreno di 871 mq. ricompreso nella particella 28 Foglio 6 distinto al Catasto Terreni del Comune di
Montaldo T.se (TO), come dettagliatamente individuato nella documentazione depositata e per l'effetto - Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino
2, competente per il Comune di Montaldo Torinese, di provvedere alle necessarie trascrizioni, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, in caso di opposizione.”
Per il convenuto:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria, respingere le domande tutte così come formulate da parte attrice avverso la parte convenuta in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compenso professionale. In via istruttoria si richiamano le istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc limitatamente ai capitoli di prova non ammessi.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da e Parte_1
comproprietari dei beni siti in Montaldo Torinese, Via Chieri n. 4 - Parte_2
consistenti in un fabbricato di civile abitazione e nella porzione di terreno di pertinenza
(come meglio descritti nell'atto di compravendita), al fine di far accertare l'avvenuta usucapione in loro favore, per effetto del possesso con animus possidendi pacifico, non violento, continuo, pubblico, mai interrotto e protrattosi per oltre 20 anni, della porzione di terreno di 871 mq. ricompreso nella particella 28 Foglio 6 Catasto Terreni del Comune di Montaldo T.se.
Gli attori, coniugi in regime di comunione legale, hanno premesso di aver acquistato il fabbricato e il terreno di pertinenza dai signori e con atto di CP_2 CP_3
compravendita rogito Notaio del 12.5.1999 rep. n. 5849, e di aver ricevuto Per_1
da costoro (proprietari in forza dell'atto di compravendita rogito Notaio del Per_2
18.12.1984 rep. n. 79228) le chiavi di un cancelletto, posto al margine della loro proprietà, attraverso il quale è possibile accedere alla porzione di terreno antistante la casa acquistata, già adibita a giardino avendone i precedenti proprietari ottenuto l'autorizzazione dall'ing. all'epoca proprietario del terreno;
hanno aggiunto che il CP_4
terreno, oggetto della domanda di usucapione, identificato nella particella 28 Foglio 6 e pagina 2 di 11 avente, secondo la prospettazione attorea, un'estensione di 871 mq., risulta essere di proprietà della;
hanno asserito che detta porzione di terreno è stata Controparte_1 posseduta ininterrottamente e pacificamente, “animo domini”, a decorrere dal 1984 dai precedenti proprietari e che tale possesso è successivamente proseguito, in capo agli attori, a far data dall'atto di compravendita del 12 maggio 1999: possesso concretizzatosi nel posizionamento di un cancello all'ingresso del fondo, chiuso con un lucchetto le cui chiavi sono nella loro esclusiva disponibilità, nonchè nella delimitazione dell'area con la costruzione di un vialetto e l'apposizione di alberi e vasi di fiori, così essendosi trasformato il terreno, oggetto della domanda di usucapione, in un giardino.
Parte attrice ha quindi affermato di aver curato e utilizzata l'area, dal 1999, come un giardino di pertinenza dell'immobile acquistato, anche incaricando un giardiniere di piantare alberi ed effettuarne periodicamente la manutenzione;
ha sottolineato che l'esistenza del cancello, posto tra l'area di proprietà attorea e il terreno oggetto della presente controversia, è dimostrata quantomeno dall'anno 1999, anno in cui gli attori ottenevano la concessione edilizia per realizzare il rifacimento della facciata del loro immobile: ha quindi concluso chiedendo il riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà del terreno, a titolo originario per maturata usucapione acquisitiva, avendo dimostrato il possesso per ben oltre 20 anni.
La domanda attorea è stata contestata dalla la quale, nella propria Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, ha sostenuto non essere provati gli elementi oggettivi e soggettivi ai fini dell'usucapione della porzione di terreno in contestazione, sottolineando altresì come detta porzione nemmeno sia stata individuata dagli attori, se non in maniera assolutamente generica ed approssimativa.
La convenuta ha precisato che il terreno in oggetto è parte di una più ampia area di cui la è divenuta proprietaria nel 2017, all'esito della aggiudicazione Controparte_1 disposta nell'ambito della procedura concorsuale n. 67/09 (Fallimento Castello di
Montaldo) ed ha osservato come in nessuna delle relazioni peritali svoltesi nel corso della procedura fallimentare, aventi ad oggetto la descrizione e consistenza dei beni pervenuti poi alla convenuta, si dà conto dell'occupazione e/o del godimento da parte di terzi della porzione di terreno oggetto di causa, non risultando inoltre che parte attrice abbia mai chiesto al curatore di poter occupare la porzione oggi reclamata.
pagina 3 di 11 In corso di causa, concessi i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., sono state ammesse le prove per testi dedotte da parte attrice e convenuta, riservando ogni ulteriore provvedimento in ordine alla richiesta di prova delegata da parte della
[...]
; all'esito dell'istruttoria, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è CP_1
stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita (su istanza di parte convenuta) dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Subentrato quindi il Giudice nominato in sostituzione del precedente a seguito di concorso interno ordinario, è stata nuovamente calendarizzata l'udienza di precisazione delle conclusioni: quindi, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a decisione e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************
Gli attori hanno agito nei confronti della al fine di fare accertare Controparte_1
l'acquisto per usucapione, ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c., per effetto del possesso uti dominus, continuato, pacifico, non violento e protrattosi per oltre venti anni, della porzione di terreno di 871 mq ricompresa nella particella 28 foglio 6 distinto al Catasto
Terreni del Comune di Montaldo Torinese.
L'usucapione rappresenta un modo di acquisto della proprietà a titolo originario: l'art. 1158 c.c. dispone che “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Il possesso deve essere acquistato in modo non violento o clandestino, ai sensi dell'art. 1163 c.c., e connotato dall'animus domini: con l'intenzione quindi, da parte di chi lo esercita, di comportarsi come proprietario del bene.
I requisiti necessari, richiesti dalla legge, ai fini dell'usucapione ordinaria ventennale sono pertanto il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto, con animus domini, e il decorso del tempo necessario.
La parte che domanda l'accertamento dell'avvenuta usucapione di un bene è tenuta a provare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge, nel rispetto del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., come statuito dalla Corte di Cassazione: “È poi indubbio che chi agisce per far accertare l'usucapione deve provare di aver esercitato un possesso continuo pacifico ed ultraventennale, esercitando facoltà corrispondenti al
pagina 4 di 11 contenuto del diritto di proprietà o del diritto reale che sostiene di aver acquistato a titolo originario (Cass. 22667/2017; Cass. 14092/2010; Cass. 15145/2004; Cass. 15755/2001;
Cass. 7142/2000; Cass. 741/1983). E' richiesto il raggiungimento della prova anche dell'elemento oggettivo, non potendo ritenersi sufficiente il mero utilizzo del bene con modalità che non si esprimano in forme corrispondenti al contenuto del diritto controverso e, in proposito, non è contemplata nel codice alcuna una presunzione di possesso a titolo di proprietà” (cfr. Cass. Civ. n. 20884/2023).
Fondamentale rilievo, ai fini dell'acquisto per usucapione, assume l'animus possidendi, elemento soggettivo della fattispecie, individuato nella “intenzionalità della coscienza”, distinto rispetto al corpus, ossia la “disponibilità materiale” del bene, rispetto al quale si è osservato che: “per escludere il possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento del possessore circa l'altrui proprietà del bene, ma occorre invece che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà inequivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare. Infatti,
l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà” (cfr.
Cass. Civ. n. 25095/2022).
L'avvenuta usucapione può essere provata, secondo il Supremo Collegio, anche tramite testimoni, trattandosi di accertamento di una situazione di fatto: “... la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso” (cfr. Cass. n. 20884/23).
Quanto all'onere della prova in punto di possesso “uti dominus” del bene che si intende usucapire, secondo un recente orientamento giurisprudenziale in materia di usucapione di fondi agricoli, che si ritiene applicabile a qualsiasi terreno, non basta che la parte dimostri la mera coltivazione del fondo, ma è anzi necessario provare la volontà del soggetto di escludere i terzi da qualsiasi relazione col bene.
In tema di proprietà fondiaria, infatti, lo ius excludendi alios, il quale è espressione del contenuto del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 832 c.c., si manifesta attraverso la pagina 5 di 11 facoltà, attribuita al proprietario dall'art. 841 c.c., di “chiudere in qualunque tempo il fondo”.
Secondo l'indirizzo, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, “il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. … Al riguardo va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo” (cfr. Cass. Civ. n.
1796/2022, nonché già in termini Cass. n. 6123/20 e conformi Cass. Civ. n. 18528/23 e
Cass. n. 1121/2024).
Venendo dunque al caso di specie, occorre esaminare se gli attori abbiano provato di aver posseduto, ai fini dell'usucapione, la porzione di terreno di 871 mq., ricompresa nella particella 28 Foglio 6 Catasto Terreni del Comune di Montaldo T.se, uti dominus, in modo pubblico, pacifico e ininterrotto per oltre venti anni: a tal fine, come sopra indicato, non ci si può limitare a considerare l'attività di chi si pretende possessore (nella specie, la coltivazione del fondo come giardino) “ma è necessario
pagina 6 di 11 considerare anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento del proprietario” (così Cass. n. 6123/20).
Ora, emerge dagli atti che gli attori sono divenuti proprietari di un fabbricato di civile abitazione e di una porzione di terreno, siti in Montaldo Torinese, in Via Chieri n. 4, con atto di compravendita 12.05.1999 (cfr. doc. 1 parte attrice); essi hanno quindi allegato di avere avuto accesso al fondo di proprietà, all'epoca del Castello di Montaldo, società successivamente dichiarata fallita, e oggi della odierna convenuta a seguito dell'aggiudicazione avvenuta il 12.01.2017 e del successivo decreto di trasferimento, grazie a un cancello posto al margine della loro proprietà (cfr. doc. 3 parte attrice), realizzato dai precedenti proprietari, i quali ne hanno consegnato le chiavi agli odierni attori, come confermato dalla teste : “ho consegnato Testimone_1 personalmente la chiave alla signora nel gennaio del 1999” (cfr. verbale Pt_2
udienza 21.2.2024).
La testimone, la quale ha precisato che la proprietà del terreno era del Real Collegio di
Moncalieri (non dell'ing. come indicato nel cap. 3 di parte attrice), ha affermato CP_4 di aver avuto da , l'unico frate ad abitare presso il Castello di Montaldo, Persona_3
“l'autorizzazione verbale a utilizzare il terreno come giardino e a posizionare il cancelletto inserito da noi al momento della installazione della recinzione”, e di aver riferito la stessa circostanza anche agli attori: “ho consegnato personalmente la chiave alla signora el gennaio del 1999, riferendo che ero stata autorizzata da Pt_2 [...]
all'utilizzo del terreno”. Per_3
La presenza del cancello, che divide la proprietà degli attori da quella di parte convenuta, sin dalla data di acquisto del fabbricato e del terreno da parte degli attori nel
1999 così come risulta dall'atto di compravendita, non è peraltro mai stata contestata dalla parte convenuta.
Quanto alla porzione di terreno di proprietà della , oggetto della domanda Controparte_1 di accertamento dell'usucapione, dalla documentazione prodotta in atti e dalla espletata attività istruttoria è emerso che l'area è stata adibita a giardino dagli odierni attori.
Le fotografie (cfr. doc. 5 fasc. attoreo) della porzione di terreno oggetto della presente controversia (porzione individuata dagli attori nella planimetria prodotta quale doc. 15)
pagina 7 di 11 mostrano un'area coltivata, con la presenza di palme e vialetti, liberamente accessibile dalla strada, e parzialmente delimitata, lungo la strada, da un muretto a secco.
La circostanza che quella porzione di terreno sia sfruttata dagli attori come un giardino trova riscontro nella testimonianza di giardiniere non solo dei sig.ri Testimone_2
ma anche dei precedenti proprietari, il quale ha affermato di aver “spostato e Pt_1 posizionato al confine della proprietà del sig. delle palme che crescevano Pt_1 spontanee “nel bosco antistante”, precisando di averle messe non “nella proprietà del sig. ma “nella parte del bosco solo più vicine”, “nella parte sempre tenuta Pt_1 pulita” (cfr. verbale del 13.03.2024).
Anche la testimone ha confermato che gli attori hanno adibito quella Testimone_3 porzione di terreno, sin dalla data dell'acquisto del fabbricato di civile abitazione, a giardino: “conosco gli attori dal 1986 circa e lavorando a Montalto passavo quasi ogni giorno davanti alla loro proprietà e vedevo che si occupavano del terreno come fosse loro;
il cancelletto era già presente quando i signori e hanno Pt_1 Pt_2 acquistato;
so che avevano le chiavi del cancelletto” (v. verbale del 21.02.2024).
Il godimento della porzione di terreno, oggetto di causa, da parte degli attori non ha invece trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste dottore Testimone_4
commercialista, il quale ha dichiarato di avere coadiuvato il padre nella gestione della procedura fallimentare del Castello di Montaldo in liquidazione S.r.l.”: egli ha affermato
(v. verbale 21.02.2024) di aver eseguito “plurimi sopralluoghi ma nessuno mi ha mai riferito che terreni o porzioni del castello fossero occupati da terzi”.
Il curatore del Fallimento, ha poi riferito che “nelle relazioni peritali” Persona_4 aventi ad oggetto la descrizione e consistenza dei beni pervenuti alla convenuta “non si dà conto della occupazione o del godimento”, ha aggiunto di non avere riscontrato nel corso dei sopralluoghi “alcuna occupazione” della porzione di terreno in questione, e negli stessi termini si è espresso il CTU nominato nella procedura fallimentare, arch.
, sentito come teste (v. verbale udienza 13.3.2024). Per_5
Vi è poi da aggiungere che iI muretto a secco - che separa in modo solo parziale la porzione di fondo oggetto di contestazione dalla strada provinciale (cfr. doc. 5 parte attrice) - risulta, in base all'istruttoria espletata, essere stato costruito dagli stessi attori,
a seguito del crollo di parte del terreno a margine della strada provinciale, secondo pagina 8 di 11 quanto affermato dal testimone (“ha tirato su un muretto a secco con pietre Tes_2 autoportanti”, quale precisazione a conferma del cap. 13 di parte attrice).
Sul punto, tuttavia, deve precisarsi che se pur il teste ha riferito che il muretto a secco è stato realizzato dall'attore su richiesta del sindaco (come riportato nel cap. 13), parte attrice non ha tuttavia prodotto alcuna documentazione attestante un ordine di messa in sicurezza di quella porzione di terreno, rivolto dal Sindaco agli odierni attori.
Da ultimo, deve darsi atto che l'ultimo teste escusso, ovvero il geometra incaricato da parte convenuta di un sopralluogo nel gennaio 2021, ha confermato i capitoli su cui era stato indicato a riferire, ovvero di avere verificato i confini della proprietà di parte convenuta, che le due proprietà erano separate da una rete e da un cancello chiuso e che la proprietà della convenuta si presentava per una porzione di 700/800 mq con prato erboso tagliato e piantumazione varia.
Ebbene, alla luce di quanto emerso nel corso dell'attività istruttoria e delle prove documentali prodotte, parte attrice non ha provato di aver posseduto la porzione di terreno antistante la sua proprietà, e adibita a giardino, con l'animus del proprietario: gli attori non hanno infatti dimostrato di aver realizzato una recinzione dell'area (di proprietà della società convenuta e utilizzata come un giardino, o di averla comunque interamente delimitata, al fine di escludere i terzi dal godimento.
La facoltà, attribuita al proprietario, di chiudere in qualunque tempo il fondo, come statuisce l'art. 841 c.c., rappresenta, secondo il più recente e consolidato orientamento della Cassazione già esaminato, “la più importante espressione dello ius excludendi alios. (…) È certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso”.
Né dalle prove documentali, né dalle testimonianze, emerge che il terreno coltivato dagli attori, ovvero la porzione di terreno oggetto della domanda attorea, abbia delle recinzioni o sia stato comunque interamente delimitato: altro è la recinzione della proprietà attorea, su cui è stato apposto il cancelletto nel lato adiacente la porzione in questione.
Neppure il muretto a secco realizzato, il quale - come si ricava dalla documentazione in atti - separa solo parzialmente la strada provinciale dalla porzione di terreno di proprietà
pagina 9 di 11 della è idoneo ad escludere l'accesso dei terzi: come già detto, ai fini Controparte_1
dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, “trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile
l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene” (cfr. Cass. n. 33190/23), indizi univoci insussistenti nel caso di specie.
Come già sottolineato dalla giurisprudenza di merito, la necessità di una prova certa e rigorosa in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'acquisto per usucapione “è funzionale alla ratio dell'istituto, che è quella di rimuovere le situazioni di incertezza nel regime proprietario dei beni, ed è per questo che, in materia di usucapione, la prova del suo maturarsi non deve lasciare spazio a perplessità. La coltivazione del fondo, non esprimendo in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, non è idonea a provare gli elementi costitutivi dell'usucapione” (cfr. Tribunale
Vallo Lucania sez. I, 22/05/2023, n.432); ancora, “Colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. (…) Pertanto, è necessaria la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale” (cfr. Tribunale
Vicenza sez. II, 12/09/2024, n.1573).
Nel caso di specie gli attori non hanno provato, in modo rigoroso, di avere posseduto
“uti dominus” la porzione di terreno di proprietà della odierna convenuta, essendo emersa piuttosto la mera utilizzazione/coltivazione della stessa come giardino, inoltre con riferimento ad una estensione genericamente indicata pari a 'circa mq. 871', ed unilateralmente individuata nella planimetria allegata (donde la relativa eccezione di genericità dell'allegazione, svolta dalla convenuta).
La domanda attorea deve essere pertanto rigettata, in quanto infondata, per insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla legge ai fini dell'acquisto per usucapione.
pagina 10 di 11 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori.
Alla relativa liquidazione si provvede, vista la nota spese depositata (in cui non sono indicati esborsi), in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), avuto riguardo al valore della causa secondo il criterio del disputatum (valore indeterminabile – art. 5, comma 6 T.F.), alle questioni trattate (di non particolare complessità), all'attività svolta
(avuto riguardo al contenuto della comparsa, alle memorie depositate e all'attività istruttoria svolta): così applicandosi i valori medi ridotti, in misura diversa per la fase istruttoria (tenuto conto dell'attività svolta).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- respinge la domanda attorea, in quanto infondata;
- condanna e al rimborso in favore del Parte_1 Parte_2 CP_1 elle spese di lite, che liquida in € 4.200,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 24.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Semini
Minuta redatta dal MOT dott. Tommaso Pirfo
Il Giudice
dott.ssa Silvia Semini
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia SEMINI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5028/2023 R.G. promossa da:
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Torino, C.so Duca degli Abruzzi 6, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Ingrid Lapiccirella, che li rappresenta e difende per procura alle liti 1.12.2022 allegata all'atto di citazione su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- ATTORI - contro
, p. iva , elettivamente domiciliata in Brescia, Via Controparte_1 P.IVA_1
Moretto n. 67, presso lo studio dell'avv. Vittorio Minervini, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Nicola Tardanico, per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CONVENUTA -
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI:
Per gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione;
-
Accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore dei Sigg.ri e Parte_1
come in epigrafe qualificati, in virtù del possesso con animus Parte_2
possidendi pacifico, non violento, continuo, pubblico, mai interrotto e protrattosi da oltre pagina 1 di 11 20 anni (precisamente dall'anno 1984 ad oggi), della porzione di terreno di 871 mq. ricompreso nella particella 28 Foglio 6 distinto al Catasto Terreni del Comune di
Montaldo T.se (TO), come dettagliatamente individuato nella documentazione depositata e per l'effetto - Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino
2, competente per il Comune di Montaldo Torinese, di provvedere alle necessarie trascrizioni, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, in caso di opposizione.”
Per il convenuto:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria, respingere le domande tutte così come formulate da parte attrice avverso la parte convenuta in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compenso professionale. In via istruttoria si richiamano le istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc limitatamente ai capitoli di prova non ammessi.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da e Parte_1
comproprietari dei beni siti in Montaldo Torinese, Via Chieri n. 4 - Parte_2
consistenti in un fabbricato di civile abitazione e nella porzione di terreno di pertinenza
(come meglio descritti nell'atto di compravendita), al fine di far accertare l'avvenuta usucapione in loro favore, per effetto del possesso con animus possidendi pacifico, non violento, continuo, pubblico, mai interrotto e protrattosi per oltre 20 anni, della porzione di terreno di 871 mq. ricompreso nella particella 28 Foglio 6 Catasto Terreni del Comune di Montaldo T.se.
Gli attori, coniugi in regime di comunione legale, hanno premesso di aver acquistato il fabbricato e il terreno di pertinenza dai signori e con atto di CP_2 CP_3
compravendita rogito Notaio del 12.5.1999 rep. n. 5849, e di aver ricevuto Per_1
da costoro (proprietari in forza dell'atto di compravendita rogito Notaio del Per_2
18.12.1984 rep. n. 79228) le chiavi di un cancelletto, posto al margine della loro proprietà, attraverso il quale è possibile accedere alla porzione di terreno antistante la casa acquistata, già adibita a giardino avendone i precedenti proprietari ottenuto l'autorizzazione dall'ing. all'epoca proprietario del terreno;
hanno aggiunto che il CP_4
terreno, oggetto della domanda di usucapione, identificato nella particella 28 Foglio 6 e pagina 2 di 11 avente, secondo la prospettazione attorea, un'estensione di 871 mq., risulta essere di proprietà della;
hanno asserito che detta porzione di terreno è stata Controparte_1 posseduta ininterrottamente e pacificamente, “animo domini”, a decorrere dal 1984 dai precedenti proprietari e che tale possesso è successivamente proseguito, in capo agli attori, a far data dall'atto di compravendita del 12 maggio 1999: possesso concretizzatosi nel posizionamento di un cancello all'ingresso del fondo, chiuso con un lucchetto le cui chiavi sono nella loro esclusiva disponibilità, nonchè nella delimitazione dell'area con la costruzione di un vialetto e l'apposizione di alberi e vasi di fiori, così essendosi trasformato il terreno, oggetto della domanda di usucapione, in un giardino.
Parte attrice ha quindi affermato di aver curato e utilizzata l'area, dal 1999, come un giardino di pertinenza dell'immobile acquistato, anche incaricando un giardiniere di piantare alberi ed effettuarne periodicamente la manutenzione;
ha sottolineato che l'esistenza del cancello, posto tra l'area di proprietà attorea e il terreno oggetto della presente controversia, è dimostrata quantomeno dall'anno 1999, anno in cui gli attori ottenevano la concessione edilizia per realizzare il rifacimento della facciata del loro immobile: ha quindi concluso chiedendo il riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà del terreno, a titolo originario per maturata usucapione acquisitiva, avendo dimostrato il possesso per ben oltre 20 anni.
La domanda attorea è stata contestata dalla la quale, nella propria Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, ha sostenuto non essere provati gli elementi oggettivi e soggettivi ai fini dell'usucapione della porzione di terreno in contestazione, sottolineando altresì come detta porzione nemmeno sia stata individuata dagli attori, se non in maniera assolutamente generica ed approssimativa.
La convenuta ha precisato che il terreno in oggetto è parte di una più ampia area di cui la è divenuta proprietaria nel 2017, all'esito della aggiudicazione Controparte_1 disposta nell'ambito della procedura concorsuale n. 67/09 (Fallimento Castello di
Montaldo) ed ha osservato come in nessuna delle relazioni peritali svoltesi nel corso della procedura fallimentare, aventi ad oggetto la descrizione e consistenza dei beni pervenuti poi alla convenuta, si dà conto dell'occupazione e/o del godimento da parte di terzi della porzione di terreno oggetto di causa, non risultando inoltre che parte attrice abbia mai chiesto al curatore di poter occupare la porzione oggi reclamata.
pagina 3 di 11 In corso di causa, concessi i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., sono state ammesse le prove per testi dedotte da parte attrice e convenuta, riservando ogni ulteriore provvedimento in ordine alla richiesta di prova delegata da parte della
[...]
; all'esito dell'istruttoria, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è CP_1
stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita (su istanza di parte convenuta) dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Subentrato quindi il Giudice nominato in sostituzione del precedente a seguito di concorso interno ordinario, è stata nuovamente calendarizzata l'udienza di precisazione delle conclusioni: quindi, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a decisione e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Gli attori hanno agito nei confronti della al fine di fare accertare Controparte_1
l'acquisto per usucapione, ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c., per effetto del possesso uti dominus, continuato, pacifico, non violento e protrattosi per oltre venti anni, della porzione di terreno di 871 mq ricompresa nella particella 28 foglio 6 distinto al Catasto
Terreni del Comune di Montaldo Torinese.
L'usucapione rappresenta un modo di acquisto della proprietà a titolo originario: l'art. 1158 c.c. dispone che “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Il possesso deve essere acquistato in modo non violento o clandestino, ai sensi dell'art. 1163 c.c., e connotato dall'animus domini: con l'intenzione quindi, da parte di chi lo esercita, di comportarsi come proprietario del bene.
I requisiti necessari, richiesti dalla legge, ai fini dell'usucapione ordinaria ventennale sono pertanto il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto, con animus domini, e il decorso del tempo necessario.
La parte che domanda l'accertamento dell'avvenuta usucapione di un bene è tenuta a provare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge, nel rispetto del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., come statuito dalla Corte di Cassazione: “È poi indubbio che chi agisce per far accertare l'usucapione deve provare di aver esercitato un possesso continuo pacifico ed ultraventennale, esercitando facoltà corrispondenti al
pagina 4 di 11 contenuto del diritto di proprietà o del diritto reale che sostiene di aver acquistato a titolo originario (Cass. 22667/2017; Cass. 14092/2010; Cass. 15145/2004; Cass. 15755/2001;
Cass. 7142/2000; Cass. 741/1983). E' richiesto il raggiungimento della prova anche dell'elemento oggettivo, non potendo ritenersi sufficiente il mero utilizzo del bene con modalità che non si esprimano in forme corrispondenti al contenuto del diritto controverso e, in proposito, non è contemplata nel codice alcuna una presunzione di possesso a titolo di proprietà” (cfr. Cass. Civ. n. 20884/2023).
Fondamentale rilievo, ai fini dell'acquisto per usucapione, assume l'animus possidendi, elemento soggettivo della fattispecie, individuato nella “intenzionalità della coscienza”, distinto rispetto al corpus, ossia la “disponibilità materiale” del bene, rispetto al quale si è osservato che: “per escludere il possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento del possessore circa l'altrui proprietà del bene, ma occorre invece che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà inequivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare. Infatti,
l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà” (cfr.
Cass. Civ. n. 25095/2022).
L'avvenuta usucapione può essere provata, secondo il Supremo Collegio, anche tramite testimoni, trattandosi di accertamento di una situazione di fatto: “... la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso” (cfr. Cass. n. 20884/23).
Quanto all'onere della prova in punto di possesso “uti dominus” del bene che si intende usucapire, secondo un recente orientamento giurisprudenziale in materia di usucapione di fondi agricoli, che si ritiene applicabile a qualsiasi terreno, non basta che la parte dimostri la mera coltivazione del fondo, ma è anzi necessario provare la volontà del soggetto di escludere i terzi da qualsiasi relazione col bene.
In tema di proprietà fondiaria, infatti, lo ius excludendi alios, il quale è espressione del contenuto del diritto di proprietà ai sensi dell'art. 832 c.c., si manifesta attraverso la pagina 5 di 11 facoltà, attribuita al proprietario dall'art. 841 c.c., di “chiudere in qualunque tempo il fondo”.
Secondo l'indirizzo, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, “il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. … Al riguardo va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo” (cfr. Cass. Civ. n.
1796/2022, nonché già in termini Cass. n. 6123/20 e conformi Cass. Civ. n. 18528/23 e
Cass. n. 1121/2024).
Venendo dunque al caso di specie, occorre esaminare se gli attori abbiano provato di aver posseduto, ai fini dell'usucapione, la porzione di terreno di 871 mq., ricompresa nella particella 28 Foglio 6 Catasto Terreni del Comune di Montaldo T.se, uti dominus, in modo pubblico, pacifico e ininterrotto per oltre venti anni: a tal fine, come sopra indicato, non ci si può limitare a considerare l'attività di chi si pretende possessore (nella specie, la coltivazione del fondo come giardino) “ma è necessario
pagina 6 di 11 considerare anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento del proprietario” (così Cass. n. 6123/20).
Ora, emerge dagli atti che gli attori sono divenuti proprietari di un fabbricato di civile abitazione e di una porzione di terreno, siti in Montaldo Torinese, in Via Chieri n. 4, con atto di compravendita 12.05.1999 (cfr. doc. 1 parte attrice); essi hanno quindi allegato di avere avuto accesso al fondo di proprietà, all'epoca del Castello di Montaldo, società successivamente dichiarata fallita, e oggi della odierna convenuta a seguito dell'aggiudicazione avvenuta il 12.01.2017 e del successivo decreto di trasferimento, grazie a un cancello posto al margine della loro proprietà (cfr. doc. 3 parte attrice), realizzato dai precedenti proprietari, i quali ne hanno consegnato le chiavi agli odierni attori, come confermato dalla teste : “ho consegnato Testimone_1 personalmente la chiave alla signora nel gennaio del 1999” (cfr. verbale Pt_2
udienza 21.2.2024).
La testimone, la quale ha precisato che la proprietà del terreno era del Real Collegio di
Moncalieri (non dell'ing. come indicato nel cap. 3 di parte attrice), ha affermato CP_4 di aver avuto da , l'unico frate ad abitare presso il Castello di Montaldo, Persona_3
“l'autorizzazione verbale a utilizzare il terreno come giardino e a posizionare il cancelletto inserito da noi al momento della installazione della recinzione”, e di aver riferito la stessa circostanza anche agli attori: “ho consegnato personalmente la chiave alla signora el gennaio del 1999, riferendo che ero stata autorizzata da Pt_2 [...]
all'utilizzo del terreno”. Per_3
La presenza del cancello, che divide la proprietà degli attori da quella di parte convenuta, sin dalla data di acquisto del fabbricato e del terreno da parte degli attori nel
1999 così come risulta dall'atto di compravendita, non è peraltro mai stata contestata dalla parte convenuta.
Quanto alla porzione di terreno di proprietà della , oggetto della domanda Controparte_1 di accertamento dell'usucapione, dalla documentazione prodotta in atti e dalla espletata attività istruttoria è emerso che l'area è stata adibita a giardino dagli odierni attori.
Le fotografie (cfr. doc. 5 fasc. attoreo) della porzione di terreno oggetto della presente controversia (porzione individuata dagli attori nella planimetria prodotta quale doc. 15)
pagina 7 di 11 mostrano un'area coltivata, con la presenza di palme e vialetti, liberamente accessibile dalla strada, e parzialmente delimitata, lungo la strada, da un muretto a secco.
La circostanza che quella porzione di terreno sia sfruttata dagli attori come un giardino trova riscontro nella testimonianza di giardiniere non solo dei sig.ri Testimone_2
ma anche dei precedenti proprietari, il quale ha affermato di aver “spostato e Pt_1 posizionato al confine della proprietà del sig. delle palme che crescevano Pt_1 spontanee “nel bosco antistante”, precisando di averle messe non “nella proprietà del sig. ma “nella parte del bosco solo più vicine”, “nella parte sempre tenuta Pt_1 pulita” (cfr. verbale del 13.03.2024).
Anche la testimone ha confermato che gli attori hanno adibito quella Testimone_3 porzione di terreno, sin dalla data dell'acquisto del fabbricato di civile abitazione, a giardino: “conosco gli attori dal 1986 circa e lavorando a Montalto passavo quasi ogni giorno davanti alla loro proprietà e vedevo che si occupavano del terreno come fosse loro;
il cancelletto era già presente quando i signori e hanno Pt_1 Pt_2 acquistato;
so che avevano le chiavi del cancelletto” (v. verbale del 21.02.2024).
Il godimento della porzione di terreno, oggetto di causa, da parte degli attori non ha invece trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste dottore Testimone_4
commercialista, il quale ha dichiarato di avere coadiuvato il padre nella gestione della procedura fallimentare del Castello di Montaldo in liquidazione S.r.l.”: egli ha affermato
(v. verbale 21.02.2024) di aver eseguito “plurimi sopralluoghi ma nessuno mi ha mai riferito che terreni o porzioni del castello fossero occupati da terzi”.
Il curatore del Fallimento, ha poi riferito che “nelle relazioni peritali” Persona_4 aventi ad oggetto la descrizione e consistenza dei beni pervenuti alla convenuta “non si dà conto della occupazione o del godimento”, ha aggiunto di non avere riscontrato nel corso dei sopralluoghi “alcuna occupazione” della porzione di terreno in questione, e negli stessi termini si è espresso il CTU nominato nella procedura fallimentare, arch.
, sentito come teste (v. verbale udienza 13.3.2024). Per_5
Vi è poi da aggiungere che iI muretto a secco - che separa in modo solo parziale la porzione di fondo oggetto di contestazione dalla strada provinciale (cfr. doc. 5 parte attrice) - risulta, in base all'istruttoria espletata, essere stato costruito dagli stessi attori,
a seguito del crollo di parte del terreno a margine della strada provinciale, secondo pagina 8 di 11 quanto affermato dal testimone (“ha tirato su un muretto a secco con pietre Tes_2 autoportanti”, quale precisazione a conferma del cap. 13 di parte attrice).
Sul punto, tuttavia, deve precisarsi che se pur il teste ha riferito che il muretto a secco è stato realizzato dall'attore su richiesta del sindaco (come riportato nel cap. 13), parte attrice non ha tuttavia prodotto alcuna documentazione attestante un ordine di messa in sicurezza di quella porzione di terreno, rivolto dal Sindaco agli odierni attori.
Da ultimo, deve darsi atto che l'ultimo teste escusso, ovvero il geometra incaricato da parte convenuta di un sopralluogo nel gennaio 2021, ha confermato i capitoli su cui era stato indicato a riferire, ovvero di avere verificato i confini della proprietà di parte convenuta, che le due proprietà erano separate da una rete e da un cancello chiuso e che la proprietà della convenuta si presentava per una porzione di 700/800 mq con prato erboso tagliato e piantumazione varia.
Ebbene, alla luce di quanto emerso nel corso dell'attività istruttoria e delle prove documentali prodotte, parte attrice non ha provato di aver posseduto la porzione di terreno antistante la sua proprietà, e adibita a giardino, con l'animus del proprietario: gli attori non hanno infatti dimostrato di aver realizzato una recinzione dell'area (di proprietà della società convenuta e utilizzata come un giardino, o di averla comunque interamente delimitata, al fine di escludere i terzi dal godimento.
La facoltà, attribuita al proprietario, di chiudere in qualunque tempo il fondo, come statuisce l'art. 841 c.c., rappresenta, secondo il più recente e consolidato orientamento della Cassazione già esaminato, “la più importante espressione dello ius excludendi alios. (…) È certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso”.
Né dalle prove documentali, né dalle testimonianze, emerge che il terreno coltivato dagli attori, ovvero la porzione di terreno oggetto della domanda attorea, abbia delle recinzioni o sia stato comunque interamente delimitato: altro è la recinzione della proprietà attorea, su cui è stato apposto il cancelletto nel lato adiacente la porzione in questione.
Neppure il muretto a secco realizzato, il quale - come si ricava dalla documentazione in atti - separa solo parzialmente la strada provinciale dalla porzione di terreno di proprietà
pagina 9 di 11 della è idoneo ad escludere l'accesso dei terzi: come già detto, ai fini Controparte_1
dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, “trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile
l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene” (cfr. Cass. n. 33190/23), indizi univoci insussistenti nel caso di specie.
Come già sottolineato dalla giurisprudenza di merito, la necessità di una prova certa e rigorosa in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'acquisto per usucapione “è funzionale alla ratio dell'istituto, che è quella di rimuovere le situazioni di incertezza nel regime proprietario dei beni, ed è per questo che, in materia di usucapione, la prova del suo maturarsi non deve lasciare spazio a perplessità. La coltivazione del fondo, non esprimendo in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, non è idonea a provare gli elementi costitutivi dell'usucapione” (cfr. Tribunale
Vallo Lucania sez. I, 22/05/2023, n.432); ancora, “Colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario ha l'onere di dare rigorosa prova dell'esistenza di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. (…) Pertanto, è necessaria la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale” (cfr. Tribunale
Vicenza sez. II, 12/09/2024, n.1573).
Nel caso di specie gli attori non hanno provato, in modo rigoroso, di avere posseduto
“uti dominus” la porzione di terreno di proprietà della odierna convenuta, essendo emersa piuttosto la mera utilizzazione/coltivazione della stessa come giardino, inoltre con riferimento ad una estensione genericamente indicata pari a 'circa mq. 871', ed unilateralmente individuata nella planimetria allegata (donde la relativa eccezione di genericità dell'allegazione, svolta dalla convenuta).
La domanda attorea deve essere pertanto rigettata, in quanto infondata, per insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla legge ai fini dell'acquisto per usucapione.
pagina 10 di 11 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori.
Alla relativa liquidazione si provvede, vista la nota spese depositata (in cui non sono indicati esborsi), in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), avuto riguardo al valore della causa secondo il criterio del disputatum (valore indeterminabile – art. 5, comma 6 T.F.), alle questioni trattate (di non particolare complessità), all'attività svolta
(avuto riguardo al contenuto della comparsa, alle memorie depositate e all'attività istruttoria svolta): così applicandosi i valori medi ridotti, in misura diversa per la fase istruttoria (tenuto conto dell'attività svolta).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- respinge la domanda attorea, in quanto infondata;
- condanna e al rimborso in favore del Parte_1 Parte_2 CP_1 elle spese di lite, che liquida in € 4.200,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 24.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Semini
Minuta redatta dal MOT dott. Tommaso Pirfo
Il Giudice
dott.ssa Silvia Semini
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