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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/04/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona OGGETTO del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato, dando lettura del Pensione e assegno di invalidità dispositivo, la seguente ex lege n. 118/71
TE
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3661/2024 R.G. Affari Civili
Registro Generale Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine del giorno 29.04.2025, avente ad oggetto: “Pensione e assegno mensile di N. 3661/24 invalidità ex lege n. 118/1971”; e vertente
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. A. Alfano del Foro di Parte_1 CRONOLOGICO
Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso Controparte_1
lo studio del difensore in Bellizzi (Sa), Via dell'Industria, n. 114;
Ricorrente REPERTORIO
N. _______________ e n. 048/2025 R.B.Prev.
in persona del Controparte_2
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024 per atto notar di Roma, Per_1
Discusso nel termine elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in del 29.04.2025 con scambio di note scritte Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38; ex art. 127 cpc
Resistente
Deposito minuta
§§§
_________________
Nel termine del giorno 29.04.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le
Pubblicazione in data conclusioni come da relativo verbale di udienza, riportandosi alle conclusioni
__________________ già formulate negli scritti difensivi.
Giudizio n. 3661/24 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 05.07.2024 adiva il Tribunale di Parte_1
Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che aveva inoltrato istanza alla competente Commissione Medica per ottenere il riconoscimento della pensione e dell'assegno mensile di invalidità ex lege n. 118/71; 2) che la predetta Commissione non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione dell'indennità; 3) che essa parte ricorrente in data 26.10.2023, aveva proposto, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., istanza per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata;
4) che nel detto procedimento il Ctu nominato aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti e il Giudice del
Lavoro, con decreto, aveva assegnato il termine di rito per la formulazione delle contestazioni alle conclusioni del Ctu;
5) che essa parte ricorrente, con atto scritto depositato in Cancelleria, aveva ritualmente dichiarato che intendeva contestare le conclusioni del Ctu.
Tanto premesso, la parte ricorrente provvedeva ad introdurre, nel termine di rito, il relativo giudizio e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare il diritto a percepire la pensione ovvero, in subordine, l'assegno mensile di invalidità;
CP_ 2) Condannare l' al pagamento degli importi dovuti, oltre rivalutazione e CP_ interessi;
3) Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava ex art. 415 c.p.c. l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr.
CP_ relata, agli atti), si costituiva il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e accertamenti medici), nel termine fissato del giorno 29.04.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del
Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da per il riconoscimento del diritto Parte_1
alla pensione di invalidità ex lege n. 118/71 è infondata e, pertanto, va rigettata;
invece la domanda per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità ex lege n. 118/71 è fondata parzialmente e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
Giudizio n. 3661/24 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 CP_2 Invero, nella perizia depositata agli atti, il Ctu, dott. ha accertato, Persona_2
quanto alla domanda di pensione/o assegno mensile di invalidità, che le patologie, di cui la parte ricorrente è affetta, sono tali da raggiungere quel livello di gravità necessario per il riconoscimento dell'assegno di inabilità, cioè tali patologie sono tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa pari al 76%, avendo riconosciuto un grado di invalidità superiore a quello accertato nel corso dell'Atp, con decorrenza dal mese di settembre 2024 (cfr. relazione peritale in data
01.03.2025, agli atti di causa).
Le conclusioni del Ctu possono essere condivise e poste a base della presente decisione, dal momento che risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, essendo frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche della parte ricorrente e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità risulta determinata dal
Ctu attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Pertanto, deve concludersi riconoscendo solamente la sussistenza del requisito sanitario per la concessione del diritto all'assegno di inabilità, con decorrenza dal mese di settembre 2024; invece, non può essere adottata alcuna statuizione circa la sussistenza del diritto alla erogazione della predetta provvidenza, in quanto il presente procedimento è volto alla sola verifica del requisito sanitario e, in ogni caso, in quanto non è stato allegato e provato il possesso dei requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno di inabilità.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate fra le parti, giacché ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma II, c.p.c., individuabili nel parziale accoglimento della domanda;
viceversa le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto,
CP_ vanno poste a carico definitivo del resistente in quanto la parte ricorrente ha reso rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc (cfr. all. 2 del fascicolo di parte).
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente CP_ pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1
con ricorso depositato in data 05.07.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
2) Dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto
Giudizio n. 3661/24 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 CP_2 all'assegno mensile di invalidità ex artt. 2 e 13 della legge n. 118/71 in favore di con decorrenza dal mese di settembre 2024; Parte_1
3) Rigetta la domanda per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità ex artt. 2 e 12 della legge n. 118/71;
4) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti;
5) Pone le spese di Ctu, già liquidate come da separato decreto, a carico definitivo
CP_ del resistente
Così deciso in Salerno in data 29.04.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 3661/24 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 CP_2