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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro
Dott.ssa NA Di UR in data 17/12/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.2281/2023R.g.
Tra
n.08/06/1958 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.ta Mariaelena Schirripa
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro -tempore ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 15/11/2023, depositato in data 14/11/2023,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: a) Accertare e dichiarare che il sig. ha Parte_1 prestato la propria attività lavorativa, a tempo pieno o full time, svolgendo in realtà le mansioni di autista presso la società , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pt, con sede in Vibo Valentia alla via Manzoni dal
13.11.2017 fino al 31.03.2023, data corrispondente al licenziamento;
b) dichiarare il licenziamento, così come intimato, illegittimo, inefficace e comunque nullo, con ogni conseguenza di legge;
c) per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede in Vibo Valentia alla via Manzoni, ai sensi dell'art. 8, l. n. 604/1966, così come novellato dall'art. 2, l. n. 108/1990, alla riassunzione del sig.
nel proprio posto di lavoro, con le medesime Parte_1
1 mansioni e qualifica realmente svolte entro il termine di tre giorni, o in alternativa al risarcimento del danno nella misura prevista dalla legge, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge nonché al versamento dei contributi assist enziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'accertamento dell'illegittimità dello stesso;
d)condannare la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al risarcimento dei danni ulteriori subiti dal ricorrente per l' illegittimo licenziamento, da quantificarsi anche mediante C.T.U., ai sensi dell'art.
1226c.c. e dell'art. 432c.p.c.; e) condannare la società in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Parte resistente, non costituitasi in giudizio, va dichiarata contumace alla luce della ritualità della notificazione.
Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del
27.03.2024, 12.06.2024, 27.11.2024, 15.10.2025, 12.11.2025 e all'udienza del
16.12.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c. , con termine per il deposito fissato per il medesimo giorno;
all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritt e d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti, ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, nei termini di seguito precisati , nel giorno successivo alla scadenza del predetto termine e che si considera, dunque, letta in udienza.
A sostegno delle rassegnate conclusioni l'odierno ricorrente ha dedotto di essere stato assunto in data 13.11.2017 quale prestatore di lavoro subordinato dalla società convenuta con la qualifica di operaio;
di aver ricevuto in data
15.02.2023, la comunicazione dell'intimazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo con preavviso di 30 (trenta) giorni e , dunque, con effetto a far data dal 31.03.2023 per riduzione dell'attività lavorativa aziendale.
Sotto un profilo di ordine generale, avuto riguardo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si osserva quanto segue. Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni tecniche, organizzative e/o produttive è rimesso alla valutazione del
2 datore di lavoro, ed è precluso al Giudice sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione più tipica della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Costituzione.
In tali ipotesi rientra senz'altro il caso del riassetto organizzativo attuato per ottenere una più economica gestione dell'impresa, rispetto alla quale non è consentito sindacare la scelta dei criteri che vi sono posti a fondamento;
non è nemmeno sindacabile, nei suoi profili di congruità
e opportunità, la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il dipendente licenziato, a condizione che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato (sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 30 novembre
2010, n. 24235).
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, peraltro, (secondo l'orientamento espresso dal Tribunale di Milano sez. lav., con sentenza n. 975/2024, cui il Giudice scrivente aderisce) non può ritenersi legittimato nel solo caso in cui la parte datoriale si trovi nella necessità di affrontare una situazione di crisi o, comunque, una sfavorevole e duratura congiuntura economica: il Supremo Collegio ha infatti chiarito che, “ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 l. n. 604 del 1966, tra le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro rientrano anche quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa purché si traducano in un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo dell'impresa dal quale derivi la soppressione di una determinata posizione lavorativa”, e che, “ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente dimostrare l'effettività del mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa, a meno che il datore di lavoro non abbia motivato il licenziamento richiamando l'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 7 dicembre 2016, n. 25201).
Se, allora, non sono sindacabili le scelte gestionali e organizzative effettuate dal datore di lavoro, può e deve essere verificata in concreto la sussistenza di un nesso causale tra quelle scelte e il conseguente licenziamento.
In questa specifica prospettiva, il sindacato giudiziale non può che muovere dalle ragioni invocate dall'imprenditore a giustificazione del recesso e cristallizzate nella lettera di licenziamento, dovendosi ritenere assolutamente preclusa la possibilità di una successiva modifica o integrazione delle stesse, anche in ossequio a quanto sancito dall'art. 2, co. 2, Legge
604/1966 – per come modificato dall'art. 1, co. 37, Legge 92/2012 – a mente del quale “la
3 comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato”.
La motivazione addotta a fondamento del licenziamento costituisce, dunque, al tempo stesso, ambito e limite della verifica giudiziale.
Sul punto, il Supremo Collegio ha avuto modo di chiarire che – ai fini della legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo – è sempre necessario che le ragioni addotte dal datore di lavoro a giustificazione del medesimo incidano, in termini di “causa efficiente”, sulla posizione lavorativa del dipendente licenziato: “affinché possa configurarsi la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è sufficiente accertare la sussistenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata, essendo sempre necessario che dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, solo così potendosi verificare la non pretestuosità del recesso” (Cass. Civ., Sez. Lav., 28 marzo 2019, n. 8661).
La mancanza di una correlazione causale e, prima ancora, inevitabilmente, l'impossibilità stessa di configurare una connessione eziologica anche solo potenziale costituiscono, non solo prova dell'insussistenza della ragione giustificatrice del licenziamento di un determinato dipendente, ma, di fatto, dimostrazione dell'uso illegittimo del potere di recesso datoriale;
in proposito, la
Corte di Cassazione ha ritenuto che “…i giudici del merito, ai quali compete, hanno correttamente effettuato in concreto una valutazione circa l'effettività della ragione addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso, traendo dalla mancanza di nesso causale con la posizione lavorativa del lavoratore una dissonanza che svela l'uso distorto del potere datoriale” (Cass. Civ., Sez. Lav., 11 novembre 2019, n. 29101 – parte motiva).
Nella fattispecie concreta in esame l'indicazione delle “riduzione dell'attività lavorativa aziendale” di cui alla comunicazione del recesso datoriale (cfr. allegati al fascicolo telematico di parte ricorrente) si traduce in un mero – tautologico – richiamo della disposizione di cui all'art. 3 Legge 604/1966 che, come noto, prevede che “il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Si tratta, dunque, di un'indicazione del tutto priva di valore informativo che osta – a priori – alla comprensione delle effettive ragioni sottese al licenziamento: essa preclude l'individuazione di un concreto nesso di causalità tra le motivazioni del licenziamento e la soppressione della specifica posizione lavorativa di cui si discute e, prima ancora, qualsivoglia verifica in ordine alla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta
4 dall'imprenditore a giustificazione del recesso medesimo.
Il ricorso, dunque, in quanto fondato può trovare accoglimento nei termini che seguono;
il rapporto di lavoro rientra, ratione temporis, nell'ambito di applicazione della disciplina di cui al Decreto Legislativo 23/2015. L'art. 3, co. 1, D. Lgs. 23/2015 – così come modificato dall'art. 3, co. 1, D.L. 87/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 96/2018 – prevede che “salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”; la Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre 2018, n. 194, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma, limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.”
Deve, dunque, dichiararsi l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento.
Per quel che attiene alla liquidazione dell'indennità risarcitoria, dovendosi tener conto di un parametro commisurato tra un minimo di sei e un massimo di trentasei mensilità, e avere riguardo dei criteri di quantificazione previsti dalla legge, si ritiene equo condannare la parte datoriale resistente al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del
TFR oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo sono poste a carico della parte soccombente atteso che ove all'esito del giudizio il convenuto, rimasto contumace, venga dichiarato soccombente, lo stesso dovrà essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controparte vittoriosa, giacché la circostanza che qui viene in rilievo ai fini della determinazione della soccombenza è il comportamento tenuto dalla parte fuori del processo, col dare causa allo stesso ed al suo protrarsi;
ciò in quanto, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'avere dato causa al giudizio, ragion per cui la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da rendere necessario l'accertamento giudiziale (Cass. civ., ord. del 23 marzo 2018 n.7292; Cass. civ., sez.VI, ord. del 13 gennaio
2015 n.373).
5
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato alla parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna parte resistente al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (da calcolarsi tenuto conto di una retribuzione di € 2.099,83 lordi mensili), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
2) Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi €5.000,00 oltre spese generali ,
I.v.a. e C.p.a. come per legge, da distrarsi nei confronti della procurat rice di parte ricorrente, dichiaratasi anticipataria.
Vibo Valentia, 17 dicembre 2025
Il Giudice
NA Di UR
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