CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 30/01/2026, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1403/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BELLELLI GIANCARLO ROBERTO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9175/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Concorzio Colle Romito - 80206630586
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240245638385000 QUOTA CONSORTIL 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 297/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento, con vittoria di spese.
Resistente: rigetto, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 proponeva, nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-Riscossione e del CONSORZIO di COLLE ROMITO ricorso n. 9175/2025 RG avverso una Cartella di pagamento di
€ 21.378,00 per contributi consortili.
2. Ricorrente lamenta l'inesistenza della pretesa tributaria e la nullità dell'atto impugnato e, a monte, la stessa inesistenza del OR (assenza di Statuto e di piano di riparto della spesa tra gli utenti negli archivi del Comune e del OR), perché:
1° - Violazione dell'art. 7, D. Lgt. N. 1446/1918 (mancata approvazione in Consiglio Comunale di Ardea del piano di riparto dei contributi nonché di delega ad ADER per riscossione);
2° - Mancanza di obbligazione tributaria (mancata approvazione dei ruoli in Consiglio comunale secondo il piano di riparto e di delega ad ADER);
3° e 4° - Inesistenza dei ruoli (per difetto di legittimazione attiva del Presidente del OR – art. 5
Convenzione del 07/05/2010 tra Comune di Ardea e OR);
5° e 6° - Difetto di motivazione, per
- Mancata allegazione della Delibera del Consiglio comunale di approvazione del ruolo (atto peraltro inesistente)
- Erronea indicazione che il ruolo è stato emesso dal OR (indicazione di un codice tributo di competenza solo dell'Esattoria comunale e la mancata indicazione del funzionario che avrebbe resto esecutivo il ruolo)
7° - Violazione della Convenzione 07/05/2010 tra Comune di Ardea e OR [partecipazione del
Comune alla stesura dei bilanci consortili (artt. 3 e 4) ed emissione dei ruoli (art. 5)];
3. ADER si costituiva e
contro
-deduceva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso deve essere accolto
5. Preliminarmente, deve osservarsi che soltanto parte della documentazione indicata nel ricorso è risultata essere effettivamente allegata al ricorso. Ciò, tuttavia, consente comunque di definire lo stesso, sulla base di quanto prodotto.
6. Sono fondati il 1° e 2° motivo, atteso che (art. 7, co. 1, D. Lgt. n. 1446/1918) non risulta in alcun modo l'approvazione da parte del Consiglio comunale di Ardea di:
- piano di riparto dei contributi consortili e
- ruolo esattoriale sulla base del predetto piano di riparto.
7. La conseguente inesistenza dell'obbligazione tributaria assorbe i restanti motivi.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da ADER, in quanto i vizi lamentati attengono esclusivamente all'attività dell'Ente creditore.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna il OR di Colle Romito al pagamento di € 250,00 in favore della ricorrente.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BELLELLI GIANCARLO ROBERTO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9175/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Concorzio Colle Romito - 80206630586
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240245638385000 QUOTA CONSORTIL 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 297/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento, con vittoria di spese.
Resistente: rigetto, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 proponeva, nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-Riscossione e del CONSORZIO di COLLE ROMITO ricorso n. 9175/2025 RG avverso una Cartella di pagamento di
€ 21.378,00 per contributi consortili.
2. Ricorrente lamenta l'inesistenza della pretesa tributaria e la nullità dell'atto impugnato e, a monte, la stessa inesistenza del OR (assenza di Statuto e di piano di riparto della spesa tra gli utenti negli archivi del Comune e del OR), perché:
1° - Violazione dell'art. 7, D. Lgt. N. 1446/1918 (mancata approvazione in Consiglio Comunale di Ardea del piano di riparto dei contributi nonché di delega ad ADER per riscossione);
2° - Mancanza di obbligazione tributaria (mancata approvazione dei ruoli in Consiglio comunale secondo il piano di riparto e di delega ad ADER);
3° e 4° - Inesistenza dei ruoli (per difetto di legittimazione attiva del Presidente del OR – art. 5
Convenzione del 07/05/2010 tra Comune di Ardea e OR);
5° e 6° - Difetto di motivazione, per
- Mancata allegazione della Delibera del Consiglio comunale di approvazione del ruolo (atto peraltro inesistente)
- Erronea indicazione che il ruolo è stato emesso dal OR (indicazione di un codice tributo di competenza solo dell'Esattoria comunale e la mancata indicazione del funzionario che avrebbe resto esecutivo il ruolo)
7° - Violazione della Convenzione 07/05/2010 tra Comune di Ardea e OR [partecipazione del
Comune alla stesura dei bilanci consortili (artt. 3 e 4) ed emissione dei ruoli (art. 5)];
3. ADER si costituiva e
contro
-deduceva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso deve essere accolto
5. Preliminarmente, deve osservarsi che soltanto parte della documentazione indicata nel ricorso è risultata essere effettivamente allegata al ricorso. Ciò, tuttavia, consente comunque di definire lo stesso, sulla base di quanto prodotto.
6. Sono fondati il 1° e 2° motivo, atteso che (art. 7, co. 1, D. Lgt. n. 1446/1918) non risulta in alcun modo l'approvazione da parte del Consiglio comunale di Ardea di:
- piano di riparto dei contributi consortili e
- ruolo esattoriale sulla base del predetto piano di riparto.
7. La conseguente inesistenza dell'obbligazione tributaria assorbe i restanti motivi.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da ADER, in quanto i vizi lamentati attengono esclusivamente all'attività dell'Ente creditore.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna il OR di Colle Romito al pagamento di € 250,00 in favore della ricorrente.