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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 5349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5349 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 1 luglio 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 24396\2023 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 15782\2022 (ATP), tra
nata a [...] il [...] Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli (Na), alla via Carducci n. 15, presso lo studio degli avv.ti Sara Santochirico e Alessandro Faggiano, da cui è rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_ elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede dell' , in via A. De Gasperi n. 55, rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, come da atti CONVENUTO
FATTO E DIRITTO Il ricorrente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 24396\2023, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alle prestazioni assistenziali per gli invalidi civili. Chiede, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e status di portatore di handicap con connotazione di gravità) con CP_ condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_ Si costituisce l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Costituito regolarmente il contraddittorio, a seguito della convocazione a chiarimenti e integrazioni del Ctu della fase di ATP è emersa la assoluta incompatibilità dello stesso a svolgere il ruolo di Ctu per aver preso parte alla Commissione medica di prima istanza che ha valutato la domanda della ricorrente in fase amministrativa. Disposta ed eseguita una ctu affidata a diverso ausiliario, anche a seguito dei chiarimenti resi su ordine del Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa con la presente sentenza redatta e depositata in data odierna. Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio di quello recante n. RG 15782\2022 relativo alla fase di ATP. Il ricorso è fondato solo parzialmente e nei limiti di cui alla seguente motivazione. Ritiene il tribunale di fare proprie le conclusioni di cui alla perizia resa nel presente giudizio, in seguito alla rinnovazione della CTU di prima fase. Il Ctu ha ritenuto infine sussistere il requisito sanitario richiesto per conseguire lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa – 19.11.2021 – mentre ha negato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'indennità di accompagnamento. Deve ritenersi che le conclusioni del Ctu appaiono coerenti intrinsecamente e immuni da vizi, tenuto conto degli elementi di valutazione medico –legale espressi dall'ausiliario del tribunale e fondanti le conclusioni stesse. Le predette conclusioni si sono basate sul dirimente esame clinico della ricorrente che ha condotto alla corretta diagnosi delle patologie a carico della ricorrente e delle ricadute funzionali delle stesse ai fini della valutazione dei requisiti sanitari in esame, in relazione al contenuto specifico dei requisiti in esame. Il Ctu ha ritenuto sussistere il requisito sanitario della legge n. 104\1992 sulla base delle considerazioni della rilevanza sociale delle limitazioni riscontrate, ritenendo invece ancora conservata la capacità di deambulazione autonoma e di compimento degli atti quotidiani della vita. Il Ctu ha dato motivato conto della risposta alle osservazioni di parte, evidenziando la residua conservazione della predetta capacità, anche a fronte della documentazione in atti che ha ritenuto non dirimente anche per il limitato valore e significato medico legale della stessa. Le conclusioni della Ctu si palesano coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie, nonché immuni da vizi logici. Non si ravvisano pertanto valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU in atti, né i presupposti per disporre un rinnovo della perizia che appare pienamente conforme a legge. Il ricorso va pertanto accolto nei limiti predetti e va dichiarata la sussistenza del predetto requisito sanitario dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 della legge 104\1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa – 19.11.2021. Va rigettata ogni altra pretesa. Ritiene, invece, il tribunale inammissibile il capo di domanda volto ad ottenere CP_ l'accertamento del diritto della ricorrente al beneficio e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali economiche rispetto al quale l'accertamento del requisito sanitario è preordinato. Ritiene, invero, il tribunale di dover aderire alla ricostruzione della articolata fattispecie di cui all'art. 445 bis c.p.c. introdotto con decreto legge n.98\2011 convertito in legge n. 11\2011 e successive modifiche, fornita dalla Suprema Corte di cassazione nelle sentenze nn. 6084 e 6085 del 2014. Il tratto essenziale della nuova fattispecie è la disposta scissione, in due diverse fasi, delle controversie intese al conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità. Mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un ''unico'' giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alIa prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi : quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale ( a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella ( non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari. L'accertamento del requisito sanitario prevede una prima fase che può concludersi con la mancata contestazione delle parti alle conclusioni del ctu in ordine alla esistenza o meno del requisito sanitario. Solo se una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione alle conclusioni del perito. Si apre cosi una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). In questa fase contenziosa si rimettono quindi in discussione le conclusioni cui il CTU era pervenuto nella fase anteriore ed il giudice può disporre ulteriori accertamenti, nonché apprezzare direttamente anche le questioni sanitarie, secondo il ruolo classico di peritus peritorum. Questa fase contenziosa ( appunto successiva ed eventuale, che si apre solo al cospetto di contestazioni all' ATP) si chiude con una sentenza, la quale non è appellabile. La non appellabilità e stata sancita dall'art. 27 comma 1 lettera f) della legge 183/2011, che ha aggiunto il comma 7 all'art. 445 bis del codice. Ne consegue che non dovrebbero più discutersi in appello questioni concernenti lo stato di invalidità perché o, in assenza di contestazioni, vi é stata la omologa, non impugnabile né modificabile, oppure - secondo caso - la contestazione vi è stata e si è aperto il procedimento contenzioso terminato con sentenza la quale non è soggetta ad appello.
Quanto finora detto si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, ma non riguarda la fase successiva, relativa al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale richiesta. Si comprende che quando il procedimento relativo alla verifica delle condizioni sanitarie (omologa, o conclusione del giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni) si concluda con la verifica della inesistenza della invalidità, il giudizio si chiude, non essendovi più nulla da accertare, essendo evidente che la prestazione richiesta non compete. Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento. La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere tale verifica, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire (ad es. limiti reddituali). Ne deriva ancora che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Il relativo giudizio, si concluderà, con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità. Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità della richiesta di accertamento del diritto e condanna per come formulata nel presente giudizio. La regolamentazione delle spese di lite, anche della fase di ATP, segue per due terzi la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo, ritenendosi sussistere oggettive ragioni per compensare per il resto le spese di lite in ragione dell'accoglimento solo parziale della pretesa. Le spese delle Ctu, resa nel presente giudizio, sono regolate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 della legge 104\1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
– 19.11.2021; rigetta ogni altra pretesa;
CP_
compensa per un terzo le spese di lite e condanna l alla rifusione, in favore della ricorrente, della restante parte delle spese di lite, che liquida, per tale parte, in euro 800,00 per la fase di ATP ed in euro 2.000,00 per il giudizio di opposizione, per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, oltre Iva e Cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.; liquida le spese di CTU, come da separato decreto. Napoli, 1.7.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 1 luglio 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 24396\2023 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 15782\2022 (ATP), tra
nata a [...] il [...] Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli (Na), alla via Carducci n. 15, presso lo studio degli avv.ti Sara Santochirico e Alessandro Faggiano, da cui è rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_ elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede dell' , in via A. De Gasperi n. 55, rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, come da atti CONVENUTO
FATTO E DIRITTO Il ricorrente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 24396\2023, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alle prestazioni assistenziali per gli invalidi civili. Chiede, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e status di portatore di handicap con connotazione di gravità) con CP_ condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_ Si costituisce l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Costituito regolarmente il contraddittorio, a seguito della convocazione a chiarimenti e integrazioni del Ctu della fase di ATP è emersa la assoluta incompatibilità dello stesso a svolgere il ruolo di Ctu per aver preso parte alla Commissione medica di prima istanza che ha valutato la domanda della ricorrente in fase amministrativa. Disposta ed eseguita una ctu affidata a diverso ausiliario, anche a seguito dei chiarimenti resi su ordine del Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa con la presente sentenza redatta e depositata in data odierna. Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio di quello recante n. RG 15782\2022 relativo alla fase di ATP. Il ricorso è fondato solo parzialmente e nei limiti di cui alla seguente motivazione. Ritiene il tribunale di fare proprie le conclusioni di cui alla perizia resa nel presente giudizio, in seguito alla rinnovazione della CTU di prima fase. Il Ctu ha ritenuto infine sussistere il requisito sanitario richiesto per conseguire lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa – 19.11.2021 – mentre ha negato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'indennità di accompagnamento. Deve ritenersi che le conclusioni del Ctu appaiono coerenti intrinsecamente e immuni da vizi, tenuto conto degli elementi di valutazione medico –legale espressi dall'ausiliario del tribunale e fondanti le conclusioni stesse. Le predette conclusioni si sono basate sul dirimente esame clinico della ricorrente che ha condotto alla corretta diagnosi delle patologie a carico della ricorrente e delle ricadute funzionali delle stesse ai fini della valutazione dei requisiti sanitari in esame, in relazione al contenuto specifico dei requisiti in esame. Il Ctu ha ritenuto sussistere il requisito sanitario della legge n. 104\1992 sulla base delle considerazioni della rilevanza sociale delle limitazioni riscontrate, ritenendo invece ancora conservata la capacità di deambulazione autonoma e di compimento degli atti quotidiani della vita. Il Ctu ha dato motivato conto della risposta alle osservazioni di parte, evidenziando la residua conservazione della predetta capacità, anche a fronte della documentazione in atti che ha ritenuto non dirimente anche per il limitato valore e significato medico legale della stessa. Le conclusioni della Ctu si palesano coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie, nonché immuni da vizi logici. Non si ravvisano pertanto valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU in atti, né i presupposti per disporre un rinnovo della perizia che appare pienamente conforme a legge. Il ricorso va pertanto accolto nei limiti predetti e va dichiarata la sussistenza del predetto requisito sanitario dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 della legge 104\1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa – 19.11.2021. Va rigettata ogni altra pretesa. Ritiene, invece, il tribunale inammissibile il capo di domanda volto ad ottenere CP_ l'accertamento del diritto della ricorrente al beneficio e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali economiche rispetto al quale l'accertamento del requisito sanitario è preordinato. Ritiene, invero, il tribunale di dover aderire alla ricostruzione della articolata fattispecie di cui all'art. 445 bis c.p.c. introdotto con decreto legge n.98\2011 convertito in legge n. 11\2011 e successive modifiche, fornita dalla Suprema Corte di cassazione nelle sentenze nn. 6084 e 6085 del 2014. Il tratto essenziale della nuova fattispecie è la disposta scissione, in due diverse fasi, delle controversie intese al conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità. Mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un ''unico'' giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alIa prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi : quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale ( a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella ( non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari. L'accertamento del requisito sanitario prevede una prima fase che può concludersi con la mancata contestazione delle parti alle conclusioni del ctu in ordine alla esistenza o meno del requisito sanitario. Solo se una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione alle conclusioni del perito. Si apre cosi una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). In questa fase contenziosa si rimettono quindi in discussione le conclusioni cui il CTU era pervenuto nella fase anteriore ed il giudice può disporre ulteriori accertamenti, nonché apprezzare direttamente anche le questioni sanitarie, secondo il ruolo classico di peritus peritorum. Questa fase contenziosa ( appunto successiva ed eventuale, che si apre solo al cospetto di contestazioni all' ATP) si chiude con una sentenza, la quale non è appellabile. La non appellabilità e stata sancita dall'art. 27 comma 1 lettera f) della legge 183/2011, che ha aggiunto il comma 7 all'art. 445 bis del codice. Ne consegue che non dovrebbero più discutersi in appello questioni concernenti lo stato di invalidità perché o, in assenza di contestazioni, vi é stata la omologa, non impugnabile né modificabile, oppure - secondo caso - la contestazione vi è stata e si è aperto il procedimento contenzioso terminato con sentenza la quale non è soggetta ad appello.
Quanto finora detto si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, ma non riguarda la fase successiva, relativa al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale richiesta. Si comprende che quando il procedimento relativo alla verifica delle condizioni sanitarie (omologa, o conclusione del giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni) si concluda con la verifica della inesistenza della invalidità, il giudizio si chiude, non essendovi più nulla da accertare, essendo evidente che la prestazione richiesta non compete. Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento. La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere tale verifica, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire (ad es. limiti reddituali). Ne deriva ancora che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Il relativo giudizio, si concluderà, con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità. Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità della richiesta di accertamento del diritto e condanna per come formulata nel presente giudizio. La regolamentazione delle spese di lite, anche della fase di ATP, segue per due terzi la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo, ritenendosi sussistere oggettive ragioni per compensare per il resto le spese di lite in ragione dell'accoglimento solo parziale della pretesa. Le spese delle Ctu, resa nel presente giudizio, sono regolate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 della legge 104\1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
– 19.11.2021; rigetta ogni altra pretesa;
CP_
compensa per un terzo le spese di lite e condanna l alla rifusione, in favore della ricorrente, della restante parte delle spese di lite, che liquida, per tale parte, in euro 800,00 per la fase di ATP ed in euro 2.000,00 per il giudizio di opposizione, per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, oltre Iva e Cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.; liquida le spese di CTU, come da separato decreto. Napoli, 1.7.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo