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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/11/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
AS De LU Presidente Relatore
GI LA UD
Valeria Monti UD ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4716/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/09/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. TRAISCI GIACOMO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … • dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 30/09/2000 a Mantova (MN), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Mantova al nr. 78 parte II serie C per l'anno 2000, scegliendo il regime della separazione legale dei beni.
• ordinare al Comune di Mantova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
• dichiarare compensate le spese legali.
• Omologare le seguenti condizioni: 1) La casa coniugale sita in Bagnolo San Vito (MN), Via Julia n.32, di proprietà esclusiva del sig. , resta assegnata a quest'ultimo con gli arredi Parte_1 e corredi presenti, per i quali la sig.ra rinuncia a qualunque pretesa Parte_2
o richiesta di rimborso.
2) I coniugi sosterranno in parti uguali le spese di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, , e non sarà reciprocamente Persona_1 versato alcun contributo per il mantenimento del figlio.
3) I coniugi si obbligano a sostenere ciascuno, nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, tutte le spese accessorie di cui al Protocollo Famiglia presso il Tribunale di Mantova, già richiamato nelle condizioni di separazione.
4) La residenza del figlio sarà stabilita presso la madre, ma i Persona_1 coniugi sono d'accordo nel garantire al padre la possibilità di detrarre le spese sostenute per il figlio, incluse le spese scolastiche, sanitarie e altre necessarie, in base all'accordo reciproco.
5) I sig.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_2 Parte_1 indipendenti ed autosufficienti, di godere di redditi propri adeguati e di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altra in ordine al loro mantenimento.
6) I sig.ri e dichiarano altresì che ogni altro Parte_2 Parte_1 rapporto patrimoniale è stato fra loro compiutamente regolato, ad eccezione di quanto sopra, che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi ragione, titolo, causale, diretta e indiretta, connessa e collegata all'intercorso rapporto matrimoniale. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà delle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in MANTOVA il 30/09/2000 ed ivi trascritto al numero 78, Parte II, Serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2000;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 30/10/2025.
Il Presidente
AS De LU
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
AS De LU Presidente Relatore
GI LA UD
Valeria Monti UD ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4716/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/09/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. TRAISCI GIACOMO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … • dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 30/09/2000 a Mantova (MN), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Mantova al nr. 78 parte II serie C per l'anno 2000, scegliendo il regime della separazione legale dei beni.
• ordinare al Comune di Mantova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
• dichiarare compensate le spese legali.
• Omologare le seguenti condizioni: 1) La casa coniugale sita in Bagnolo San Vito (MN), Via Julia n.32, di proprietà esclusiva del sig. , resta assegnata a quest'ultimo con gli arredi Parte_1 e corredi presenti, per i quali la sig.ra rinuncia a qualunque pretesa Parte_2
o richiesta di rimborso.
2) I coniugi sosterranno in parti uguali le spese di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, , e non sarà reciprocamente Persona_1 versato alcun contributo per il mantenimento del figlio.
3) I coniugi si obbligano a sostenere ciascuno, nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, tutte le spese accessorie di cui al Protocollo Famiglia presso il Tribunale di Mantova, già richiamato nelle condizioni di separazione.
4) La residenza del figlio sarà stabilita presso la madre, ma i Persona_1 coniugi sono d'accordo nel garantire al padre la possibilità di detrarre le spese sostenute per il figlio, incluse le spese scolastiche, sanitarie e altre necessarie, in base all'accordo reciproco.
5) I sig.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_2 Parte_1 indipendenti ed autosufficienti, di godere di redditi propri adeguati e di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altra in ordine al loro mantenimento.
6) I sig.ri e dichiarano altresì che ogni altro Parte_2 Parte_1 rapporto patrimoniale è stato fra loro compiutamente regolato, ad eccezione di quanto sopra, che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi ragione, titolo, causale, diretta e indiretta, connessa e collegata all'intercorso rapporto matrimoniale. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà delle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in MANTOVA il 30/09/2000 ed ivi trascritto al numero 78, Parte II, Serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2000;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 30/10/2025.
Il Presidente
AS De LU
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