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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 7084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7084 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di NA – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA
nel giudizio iscritto al n. 25184.23 R.G.,
e vertente tra
nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
09/02/1975, CF: , entrambi res.ti in NA (NA) alla Via C.F._2
Russolillo Parr. Giustino n. 70, elettivamente domiciliati in NA alla Via Nuo-
va San Rocco n. 95, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Cosomati (C.F:
) dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura C.F._3
come in atti;
- Attori
contro in seguito anche solo “ ), con sede legale in Mo- Controparte_1 CP_1
dena, via San Carlo n. 8/20 (C.F. , in persona del suo procuratore P.IVA_1
1
speciale nato a [...] il [...] (C.F. CP_2
), autorizzato giusta procura speciale dell'11.3.2023 a C.F._4
ministero Notaio Repertorio n. 50144/15086, elettivamente domici- Persona_1
liata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 7, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Izzo (C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù di procu- C.F._5
ra come in atti;
- Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta:
Per gli attori, il legale ha così concluso: si riporta ancora una volta ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento e impugna e contesta tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito poiché destituito in ogni fondamento in fat-
to e in diritto.
Chiede, altresì, che l'Ill.mo Giudice adito emetta sentenza con accoglimento del-
le domande proposte.
Per la convenuta.
la richiamato integralmente quanto esposto nei propri atti difensivi ed im- CP_1
pugnato sin d'ora ogni avverso dedotto, evidenzia brevemente quanto segue.
La Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 17.1.2025, n. 1168, in De Jure) ha re-
centemente affermato - contrariamente a quanto sostenuto da controparte - che il piano di ammortamento alla francese non genera alcun fenomeno anatocistico, né
costo occulto. Inoltre, con altra recente pronuncia, la Suprema Corte (Cass. Civ.,
Sez. I, 19.3.2025, n. 7382, in De Jure) ha chiarito che i principi affermati dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la
2
nota pronuncia n. 15130 del 29.5.2024, con riferimento ai mutui a tasso fisso, so-
no applicabili anche ai mutui a tassi variabili.
2. La insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, con le CP_1
note ex art. 189 c.p.c. del 17.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, affermando di avere stipu-
lato, in data 4.11.2005, con la - nella cui posizione giuridica Controparte_3
è subentrata la Banca convenuta – un contratto di mutuo, con il quale veniva loro erogata la somma di Euro 150.000,00, da restituirsi in 30 anni, tramite n. 360 rate mensili, chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità ed inefficacia del tasso
Euribor nel periodo di Settembre 2005 – Maggio 208 per violazione dell'art. 101
Tratttato CE e dell'art. 2 legge Antitrast e per l'effetto il ripristino delle condi-
zioni legali;
- accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta delle CP_1
regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di mutuo intercorso con i co-attori, con ogni conseguenza sulla ripetibilità
dell'indebito percetto;
- ordinare alla l'applicazione degli interessi al tasso legale in CP_1
luogo del tasso contrattuale parametrato all'Euribor;
- accertare e dichiarare che la con l'applicazione dei tassi Euri- CP_1
bor ha incassato indebitamente la somma di € 71422,98 a fronte della somma di €
31262,26 fino al 30/06/2023, e per l'effetto condannare la convenuta a restituire ai co-attori la somma di € 40160,72 o quella somma che l'Ill.mo Giudicante vor-
3
rà concedere;
- -accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia e/o l'annullabilità, per vio-
lazione per la capitalizzazione composta posta a danno dei mutuanti e per il tasso di mora ab origine superiore al tasso di soglia di periodo;
- accertare se la convenuta bper banca ha applicato in danno dei co-attori in-
teressi usurai e, in tal caso, dichiarare non dovuto alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia anche all'esito della ctu;
- accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto ammon-
tare del dare-avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione conta-
bile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con elimina-
zione di non convenute e di interessi computati sulla differenza in giorni accerta-
re e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inef-
ficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese,
commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo
1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di rife-
rimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 14192 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
- accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del “piano di rientro /
ammortamento per l'effetto delle suddette violazioni, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante p.t,, previa rettifica del saldo CP_1
contabile, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse nei confronti della società istante, oltre agli interessi legali creditori e rivaluta-
zione monetaria, in favore degli istanti, da quantificarsi in corso di causa;
- condannare la banca convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., al risar-
cimento in favore degli attori di tutti i danni che alla stessa sono derivati condan-
4
nare, in ogni caso, la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Nel costituirsi la ha impugnato integralmente il contenuto Controparte_1
dell'avverso atto di citazione, destituito di qualsivoglia fondamento in fatto come in diritto, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Acquisita la documentazione si osserva nel merito.
Preliminarmente quanto alla dedotta mala fede e scorrettezza della banca come allegata dagli attori, nessun elemento fattuale, diverso dalle circostanze in fatto alla base delle successive illegittimità esaminate singolarmente, risulta in citazio-
ne, con la conseguenza che tale questione viene assorbita dall'esame delle ulte-
riori doglianze degli attori.
Ciò consente di ritenere assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_4
[...
convenuta in ordine alla responsabilità per l'asserita violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della nella fase pre-contrattuale e/o CP_1
contrattuale.
Sulla presunta usurarietà dei tassi applicati.
Contrariamente a quanto sostengono gli attori, legittimati alla pronunzia di mero accertamento dell'eventuale usurarietà dei tassi moratori, anche in assenza di inadempimento,
Il D.M. di riferimento ai fini della rilevazione dei tassi usurari per il contratto di cui è causa, (vale dire il D.M. del 21.9.2005) indica la maggiorazione media de-
gli interessi moratori, pari a 2,1 punti percentuali. Poiché nel predetto D.M. è ri-
portato un tasso medio (per i mutui con garanzia reale a tasso variabile) pari al
3,82%, a tale tasso medio deve essere sommato il valore di 2,1 punti percentuali,
5
che determina un tasso pari al 5,92%, che moltiplicato per 1,5, determina un tas-
so soglia (per gli interessi di mora) pari a 8,88%, inferiore al tasso di mora con-
trattuale, pari al 6,07%.
Sulla illegittima applicazione di interessi corrispettivi, in assenza di specifica re-
golamentazione nel contratto del regime di capitalizzazione composto o sempli-
ce.
La tesi degli attori è nel senso che la mancata indicazione espressa del regime di capitalizzazione degli interessi nel contratto di mutuo, elemento significativo ai fini della valutazione del complessivo costo del finanziamento, sarebbe ipotesi di indeterminatezza del tasso di interesse con conseguente nullità di esso.
Il tribunale intende seguire il recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite n. 15130 del 29.5.2024, (poi seguita da Cass. Civ.,
Sez. I, 17.1.2025, n. 1168, Cass. Civ., Sez. I, 19.3.2025, n. 7382) secondo cui ai fini della determinatezza del tasso, è sufficiente che sia indicato il costo comples-
sivo dell'interesse, precisando inoltre che il piano di ammortamento alla france-
se non genera alcun fenomeno anatocistico, né costo occulto, principio valevole sia per i mutui a tasso fisso che variabile come nel caso in esame.
La Corte, con le sentenze del 2025 su citate, ha chiarito che:
“non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di inte-
ressi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito re-
siduo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, de-
tratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
se il piano di ammortamento riporta l'indicazione dell'importo erogato, della du-
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rata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), del-
la periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro riparti-
zione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è
possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”.
La Corte ha altresì precisato che “né rileva, in senso contrario, che, per sua natu-
ra, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della con-
clusione del contratto: il mutuatario, intro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico para-
metro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella compa-
razione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in fun-
zione delle quali presidio della trasparenza delle condizioni opera.
Come si evince dalla documentazione in atti, oltre al contratto di mutuo, con il piano di ammortamento sia pur limitato al solo capitale, vi è altra indicazione della rata iniziale, potendo il cliente, sebbene per sottrazione, determinare al momento iniziale e salvo cambiamenti in regime di rapporto in esecuzione, del valore del tasso di riferimento.
L'illegittimità degli interessi corrispettivi applicati, per la asserita manipolazione del tasso Euribor negli anni 2005-2008.
Sostengono gli attori che il contratto consente alla banca di percepire interessi frutto di un'intesa nulla sopraggiunta, che ha reso invalida ex art. 1284 c. 3 c.c. la
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clausola di determinazione del tasso corrispettivo.
Infatti con decisione del 4 dicembre 2013, la Commissione Europea ha accertato
(Decisione Antitrust UE C2013-8512/1 - Caso AT399914) esservi stato un ac-
cordo di cartello lesivo della concorrenza tra alcune banche internazionali per il periodo tra il 2005 e il 2009 per una manipolazione del tasso Euribor applicabile ai prestiti bancari. Secondo quanto stabilito dall'Autorità Antitrust europea que-
sto indice è stato oggetto di una manipolazione organizzata a scopo di lucro da alcune delle più importanti banche internazionali. Il periodo interessato va preci-
samente dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, durante il quale si è verificato una indebita maggiorazione del tasso Euribor ufficiale.
Sul punto si registra l'ordinanza delle sezioni unite del febbraio 2025, sopravve-
nuta rispetto il presente giudizio, di rimessione a “nuovo ruolo” in attesa della pronunzia della Corte di Giustizia Europea sulla questione di diritto dirimente anche per il presente giudizio.
La questione rimessa al giudizio delle Sezioni Unite dall'ordinanza interlocutoria n. 19900 emessa dalla prima Sezione civile il 19 luglio 2024 invitata la Corte a pronunziarsi
sui seguenti quesiti:
• se il contratto di mutuo con clausola di determinazione degli interessi pa-
rametrata all'Euribor configuri un negozio “a valle” rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza, accertata dalla Commissione UE per il periodo 29 settembre
2005 – 30 maggio 2008.
• se tale contratto non possa qualificarsi come negozio a valle dell'intesa il-
lecita, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante all'intesa o dalla sua conoscenza della stessa e della volontà di avvalersene.
8
• se l'alterazione dell'Euribor possa configurare una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi per indeterminabilità dell'oggetto op-
pure se costituisca solo un elemento astrattamente idoneo a incidere sulla forma-
zione della volontà contrattuale, valutabile in termini di mero danno.
Tuttavia e nel frattempo, la Corte d'Appello di Cagliari ha sottoposto alla Corte
di Giustizia UE una questione pregiudiziale relativa al «se dalla violazione dell'art. 101 TFUE (e dell'art. 2 legge nazionale n. 287/90 …), accertata dalla
Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti sol-
tanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'Euribor oggetto dell'intesa restrittiva della con-
correnza».
Preso atto del rinvio, le Sezioni Unite civili hanno ritenuto opportuno rinviare la trattazione del ricorso connesso alla manipolazione Euribor a nuovo ruolo, in at-
tesa di ulteriori approfondimenti.
Ne consegue l'esigenza, solo in relazione a tale questione di diritto, ovvero l'accertamento dell'illegittimità degli interessi corrispettivi applicati, per la asse-
rita manipolazione del tasso Euribor negli anni 2005-2008, di rimettere la causa sul ruolo in attesa dell'intervento nomofilattico vincolante della Corte di giustizia
Europea.
Le spese di lite seguono la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, Sezione II, non definitivamente pronunziando, così prov-
vede:
9
- rigetta le domande proposte dagli attori fatta eccezione di quanto segue;
- rimette la causa sul ruolo al fine di ulteriori accertamenti sulla domanda relativa all'accertamento e provvedimenti conseguenziali, dell'illegittimità degli interessi corrispettivi applicati, per la asserita manipolazione del tasso Euribor
negli anni 2005-2008, al contratto di mutuo di cui è causa;
- rinvia per ulteriore attività istruttoria all'udienza del 2.12.25 ore 9.00.
NA, 14.7.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di NA – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA
nel giudizio iscritto al n. 25184.23 R.G.,
e vertente tra
nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
09/02/1975, CF: , entrambi res.ti in NA (NA) alla Via C.F._2
Russolillo Parr. Giustino n. 70, elettivamente domiciliati in NA alla Via Nuo-
va San Rocco n. 95, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Cosomati (C.F:
) dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura C.F._3
come in atti;
- Attori
contro in seguito anche solo “ ), con sede legale in Mo- Controparte_1 CP_1
dena, via San Carlo n. 8/20 (C.F. , in persona del suo procuratore P.IVA_1
1
speciale nato a [...] il [...] (C.F. CP_2
), autorizzato giusta procura speciale dell'11.3.2023 a C.F._4
ministero Notaio Repertorio n. 50144/15086, elettivamente domici- Persona_1
liata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 7, presso lo studio dell'avv. Alessandro
Izzo (C.F. ), che la rappresenta e difende in virtù di procu- C.F._5
ra come in atti;
- Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta:
Per gli attori, il legale ha così concluso: si riporta ancora una volta ai propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento e impugna e contesta tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito poiché destituito in ogni fondamento in fat-
to e in diritto.
Chiede, altresì, che l'Ill.mo Giudice adito emetta sentenza con accoglimento del-
le domande proposte.
Per la convenuta.
la richiamato integralmente quanto esposto nei propri atti difensivi ed im- CP_1
pugnato sin d'ora ogni avverso dedotto, evidenzia brevemente quanto segue.
La Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 17.1.2025, n. 1168, in De Jure) ha re-
centemente affermato - contrariamente a quanto sostenuto da controparte - che il piano di ammortamento alla francese non genera alcun fenomeno anatocistico, né
costo occulto. Inoltre, con altra recente pronuncia, la Suprema Corte (Cass. Civ.,
Sez. I, 19.3.2025, n. 7382, in De Jure) ha chiarito che i principi affermati dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la
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nota pronuncia n. 15130 del 29.5.2024, con riferimento ai mutui a tasso fisso, so-
no applicabili anche ai mutui a tassi variabili.
2. La insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, con le CP_1
note ex art. 189 c.p.c. del 17.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, affermando di avere stipu-
lato, in data 4.11.2005, con la - nella cui posizione giuridica Controparte_3
è subentrata la Banca convenuta – un contratto di mutuo, con il quale veniva loro erogata la somma di Euro 150.000,00, da restituirsi in 30 anni, tramite n. 360 rate mensili, chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità ed inefficacia del tasso
Euribor nel periodo di Settembre 2005 – Maggio 208 per violazione dell'art. 101
Tratttato CE e dell'art. 2 legge Antitrast e per l'effetto il ripristino delle condi-
zioni legali;
- accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta delle CP_1
regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di mutuo intercorso con i co-attori, con ogni conseguenza sulla ripetibilità
dell'indebito percetto;
- ordinare alla l'applicazione degli interessi al tasso legale in CP_1
luogo del tasso contrattuale parametrato all'Euribor;
- accertare e dichiarare che la con l'applicazione dei tassi Euri- CP_1
bor ha incassato indebitamente la somma di € 71422,98 a fronte della somma di €
31262,26 fino al 30/06/2023, e per l'effetto condannare la convenuta a restituire ai co-attori la somma di € 40160,72 o quella somma che l'Ill.mo Giudicante vor-
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rà concedere;
- -accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia e/o l'annullabilità, per vio-
lazione per la capitalizzazione composta posta a danno dei mutuanti e per il tasso di mora ab origine superiore al tasso di soglia di periodo;
- accertare se la convenuta bper banca ha applicato in danno dei co-attori in-
teressi usurai e, in tal caso, dichiarare non dovuto alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia anche all'esito della ctu;
- accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto ammon-
tare del dare-avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione conta-
bile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con elimina-
zione di non convenute e di interessi computati sulla differenza in giorni accerta-
re e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inef-
ficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese,
commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo
1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di rife-
rimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 14192 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
- accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del “piano di rientro /
ammortamento per l'effetto delle suddette violazioni, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante p.t,, previa rettifica del saldo CP_1
contabile, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse nei confronti della società istante, oltre agli interessi legali creditori e rivaluta-
zione monetaria, in favore degli istanti, da quantificarsi in corso di causa;
- condannare la banca convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., al risar-
cimento in favore degli attori di tutti i danni che alla stessa sono derivati condan-
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nare, in ogni caso, la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Nel costituirsi la ha impugnato integralmente il contenuto Controparte_1
dell'avverso atto di citazione, destituito di qualsivoglia fondamento in fatto come in diritto, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Acquisita la documentazione si osserva nel merito.
Preliminarmente quanto alla dedotta mala fede e scorrettezza della banca come allegata dagli attori, nessun elemento fattuale, diverso dalle circostanze in fatto alla base delle successive illegittimità esaminate singolarmente, risulta in citazio-
ne, con la conseguenza che tale questione viene assorbita dall'esame delle ulte-
riori doglianze degli attori.
Ciò consente di ritenere assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_4
[...
convenuta in ordine alla responsabilità per l'asserita violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della nella fase pre-contrattuale e/o CP_1
contrattuale.
Sulla presunta usurarietà dei tassi applicati.
Contrariamente a quanto sostengono gli attori, legittimati alla pronunzia di mero accertamento dell'eventuale usurarietà dei tassi moratori, anche in assenza di inadempimento,
Il D.M. di riferimento ai fini della rilevazione dei tassi usurari per il contratto di cui è causa, (vale dire il D.M. del 21.9.2005) indica la maggiorazione media de-
gli interessi moratori, pari a 2,1 punti percentuali. Poiché nel predetto D.M. è ri-
portato un tasso medio (per i mutui con garanzia reale a tasso variabile) pari al
3,82%, a tale tasso medio deve essere sommato il valore di 2,1 punti percentuali,
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che determina un tasso pari al 5,92%, che moltiplicato per 1,5, determina un tas-
so soglia (per gli interessi di mora) pari a 8,88%, inferiore al tasso di mora con-
trattuale, pari al 6,07%.
Sulla illegittima applicazione di interessi corrispettivi, in assenza di specifica re-
golamentazione nel contratto del regime di capitalizzazione composto o sempli-
ce.
La tesi degli attori è nel senso che la mancata indicazione espressa del regime di capitalizzazione degli interessi nel contratto di mutuo, elemento significativo ai fini della valutazione del complessivo costo del finanziamento, sarebbe ipotesi di indeterminatezza del tasso di interesse con conseguente nullità di esso.
Il tribunale intende seguire il recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite n. 15130 del 29.5.2024, (poi seguita da Cass. Civ.,
Sez. I, 17.1.2025, n. 1168, Cass. Civ., Sez. I, 19.3.2025, n. 7382) secondo cui ai fini della determinatezza del tasso, è sufficiente che sia indicato il costo comples-
sivo dell'interesse, precisando inoltre che il piano di ammortamento alla france-
se non genera alcun fenomeno anatocistico, né costo occulto, principio valevole sia per i mutui a tasso fisso che variabile come nel caso in esame.
La Corte, con le sentenze del 2025 su citate, ha chiarito che:
“non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di inte-
ressi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito re-
siduo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, de-
tratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
se il piano di ammortamento riporta l'indicazione dell'importo erogato, della du-
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rata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), del-
la periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro riparti-
zione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è
possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”.
La Corte ha altresì precisato che “né rileva, in senso contrario, che, per sua natu-
ra, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della con-
clusione del contratto: il mutuatario, intro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico para-
metro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella compa-
razione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in fun-
zione delle quali presidio della trasparenza delle condizioni opera.
Come si evince dalla documentazione in atti, oltre al contratto di mutuo, con il piano di ammortamento sia pur limitato al solo capitale, vi è altra indicazione della rata iniziale, potendo il cliente, sebbene per sottrazione, determinare al momento iniziale e salvo cambiamenti in regime di rapporto in esecuzione, del valore del tasso di riferimento.
L'illegittimità degli interessi corrispettivi applicati, per la asserita manipolazione del tasso Euribor negli anni 2005-2008.
Sostengono gli attori che il contratto consente alla banca di percepire interessi frutto di un'intesa nulla sopraggiunta, che ha reso invalida ex art. 1284 c. 3 c.c. la
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clausola di determinazione del tasso corrispettivo.
Infatti con decisione del 4 dicembre 2013, la Commissione Europea ha accertato
(Decisione Antitrust UE C2013-8512/1 - Caso AT399914) esservi stato un ac-
cordo di cartello lesivo della concorrenza tra alcune banche internazionali per il periodo tra il 2005 e il 2009 per una manipolazione del tasso Euribor applicabile ai prestiti bancari. Secondo quanto stabilito dall'Autorità Antitrust europea que-
sto indice è stato oggetto di una manipolazione organizzata a scopo di lucro da alcune delle più importanti banche internazionali. Il periodo interessato va preci-
samente dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, durante il quale si è verificato una indebita maggiorazione del tasso Euribor ufficiale.
Sul punto si registra l'ordinanza delle sezioni unite del febbraio 2025, sopravve-
nuta rispetto il presente giudizio, di rimessione a “nuovo ruolo” in attesa della pronunzia della Corte di Giustizia Europea sulla questione di diritto dirimente anche per il presente giudizio.
La questione rimessa al giudizio delle Sezioni Unite dall'ordinanza interlocutoria n. 19900 emessa dalla prima Sezione civile il 19 luglio 2024 invitata la Corte a pronunziarsi
sui seguenti quesiti:
• se il contratto di mutuo con clausola di determinazione degli interessi pa-
rametrata all'Euribor configuri un negozio “a valle” rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza, accertata dalla Commissione UE per il periodo 29 settembre
2005 – 30 maggio 2008.
• se tale contratto non possa qualificarsi come negozio a valle dell'intesa il-
lecita, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante all'intesa o dalla sua conoscenza della stessa e della volontà di avvalersene.
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• se l'alterazione dell'Euribor possa configurare una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi per indeterminabilità dell'oggetto op-
pure se costituisca solo un elemento astrattamente idoneo a incidere sulla forma-
zione della volontà contrattuale, valutabile in termini di mero danno.
Tuttavia e nel frattempo, la Corte d'Appello di Cagliari ha sottoposto alla Corte
di Giustizia UE una questione pregiudiziale relativa al «se dalla violazione dell'art. 101 TFUE (e dell'art. 2 legge nazionale n. 287/90 …), accertata dalla
Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendano effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti sol-
tanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'Euribor oggetto dell'intesa restrittiva della con-
correnza».
Preso atto del rinvio, le Sezioni Unite civili hanno ritenuto opportuno rinviare la trattazione del ricorso connesso alla manipolazione Euribor a nuovo ruolo, in at-
tesa di ulteriori approfondimenti.
Ne consegue l'esigenza, solo in relazione a tale questione di diritto, ovvero l'accertamento dell'illegittimità degli interessi corrispettivi applicati, per la asse-
rita manipolazione del tasso Euribor negli anni 2005-2008, di rimettere la causa sul ruolo in attesa dell'intervento nomofilattico vincolante della Corte di giustizia
Europea.
Le spese di lite seguono la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, Sezione II, non definitivamente pronunziando, così prov-
vede:
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- rigetta le domande proposte dagli attori fatta eccezione di quanto segue;
- rimette la causa sul ruolo al fine di ulteriori accertamenti sulla domanda relativa all'accertamento e provvedimenti conseguenziali, dell'illegittimità degli interessi corrispettivi applicati, per la asserita manipolazione del tasso Euribor
negli anni 2005-2008, al contratto di mutuo di cui è causa;
- rinvia per ulteriore attività istruttoria all'udienza del 2.12.25 ore 9.00.
NA, 14.7.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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