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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 153/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti ed all'esito della discussione come da note autorizzate per l'udienza del 10.6.2025, tenutasi con modalità cartolare, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 153/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Fabrizio Righini
contro
:
Controparte_1
Avv. Renata Rossi Solferini
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato nell'anno 2021, preceduto da un accertamento tecnico preventivo ex art. 669 c.p.c., conveniva l' Parte_1 Controparte_1
(d'ora in poi, per brevità, anche davanti al Tribunale di Ravenna esponendo che:
[...] Pt_2
- presentatosi spontaneamente al servizio psichiatrico, il 13.8.2011 veniva ricoverato presso il reparto di psichiatria dell' di Ravenna da cui veniva dimesso il 25.8.2011 con diagnosi di “stato Pt_2 paranoide non specificato”;
- gli veniva somministrato il farmaco ER (per errore materiale nel ricorso indicato come
“Risperidal”) e prescritta una terapia depot con frequenza bisettimanale e prima somministrazione il
19.8.2011;
- seguiva la terapia prescrittagli senza, tuttavia, ricevere adeguata informazione in merito al trattamento farmacologico “con particolare riferimento ai numerosi effetti collaterali, peraltro indicati come
“possibili effetti indesiderati” nel bugiardino del farmaco ER che depositava sub doc. 3;
pagina 1 di 10 - il farmaco, infatti, determinava svariate conseguenze negative sulla sua salute;
in particolare, una grave spossatezza tale da impedirgli ogni ordinaria attività della vita quotidiana nonché dolori articolari ed una sintomatologia depressiva (tutti ricompresi nei possibili effetti indesiderati);
- veniva sottoposto alla suddetta terapia per circa 14 mesi, fino ad ottobre 2012, quando veniva finalmente sospesa su indicazione dei sanitari;
- per diversi mesi dopo la cessazione della suddetta terapia farmacologica, continuava a subirne gli effetti collaterali, con particolare riferimento alla sintomatologia depressiva, ai problemi articolari alla spalla destra e alle problematiche al fegato “aumentato di volume ad ecostruttura diffusamente addensata (steatosi di II°)” (docc. 4 e 7);
- solamente nell'anno 2014 superava le suddette problematiche, come da certificazione del Dott. che verificava l'assenza di alterazioni dell'umore ed ideative di tipo psicotico e che Persona_1 riteneva la sussistenza “di un legame di profonda dipendenza psicologica” con la chiesa di Scientology che “in concomitanza con condizioni oggettivamente stressanti, quali la condizione di super lavoro del periodo dello staff a Padova, ed i conflitti con la chiesa di Ravenna, ha determinato l'instaurarsi del
Disturbo Psichiatrico che affligge il Sig. (doc. 8). Pt_1
L'attore, pertanto, lamentava la prescrizione di una terapia non adeguata alla patologia ed in particolare eccessiva o sovradosata rispetto alla stessa, con conseguenze negative sulla sua salute protrattesi fino al
2014; contestate le valutazioni della CTU medico legale espletata in via preventiva, in quanto errata e inattendibile, chiedeva la condanna dell' convenuta al risarcimento del danno, quantificato in € CP_1
30.000, subito a causa dei fatti esposti.
L si costituiva chiedendo il rigetto della domanda sulla base delle risultanze della CTU medico Pt_2 legale disposta dal Tribunale di Ravenna, la quale non individuava profili di responsabilità sanitaria, ma anzi concludeva nel senso di ritenere la terapia somministrata al assolutamente adeguata e Pt_1 congrua, sia con riferimento al dosaggio sia con riferimento alla durata.
L'adito Tribunale, con ordinanza ex. art. 702 ter c.p.c. n. 1669/2022, rigettava le domande del ricorrente per le ragioni che qui si riportano: “… osservano i consulenti che, in ogni caso la terapia farmacologica somministrata doveva ritenersi indispensabile per la cura del disturbo schizoaffettivo in considerazione della pericolosa sintomatologia presentata, con aggressività, ideazione delirante ecc. e che le predette eventuali complicanze basali rappresentavano un rischio minimo, a fronte delle conseguenze che sarebbero risultate da una mancata somministrazione della terapia con ER, anche in considerazione delle manifestazioni di aggressività e scompenso a livello familiare. Ad avviso dei consulenti, anche la durata della terapia in parola è risultata assolutamente adeguata. Infine, nelle conclusioni dell'elaborato si ribadisce (p. 25) che “la terapia somministrata appariva assolutamente pagina 2 di 10 adeguata e congrua sia dal punto di vista del dosaggio sia della durata” e che pertanto “non emergono […] profili censurabili in carico ai sanitari che avevano in cura il Sig. ”. Parte_1
Ciò posto, ad avviso dello scrivente, le valutazioni espresse nella richiamata C.T.U. appaiono pienamente condivisibili, avendo i consulenti attentamente esaminato la storia clinica del paziente e, in particolare, le risultanze del suo ricovero in data 19.8.2011 e del successivo decorso, operando una consapevole e ponderata valutazione dei referti in atti e pervenendo infine a conclusioni logicamente argomentate”. proponeva appello all'ordinanza affidandolo a due motivi, cui resisteva l' Pt_1 Pt_2
Precisate le conclusioni all'udienza del 10.6.2025, ritualmente sostituita da note autorizzate, la Corte assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e poneva la causa in decisione.
Ragioni della decisione
L'appello censura l'ordinanza impugnata per i seguenti motivi:
1) l'ordinanza è errata laddove il Tribunale ritiene pienamente condivisibili e congrue le osservazioni espresse dai consulenti tecnici senza rilevarne, invece, l'inattendibilità.
Infatti, la perizia presenta evidenti errori sui fatti esposti che ne inficiano la fondatezza, in particolare l'erronea indicazione che il sia stato sottoposto ad accertamento sanitario obbligatorio. In Pt_1 realtà, dalla documentazione in atti emerge una proposta di accertamento sanitario obbligatorio (ASO) datata 2010, non seguita però dal necessario provvedimento amministrativo del Sindaco, in quanto l'appellante si presentò volontariamente al reparto psichiatrico per farsi ricoverare.
Inoltre, la perizia dà atto della durata del trattamento medico con Risperidone depot 37,5 mg, di circa
14 mesi, ritenendolo adeguato;
tuttavia, nulla dice in merito al piano terapeutico. Precisa l'appellante che: “Tale documento è presente nella cartella clinica e seppure non correttamente compilato, in quanto risulta datato 25.09.11, quando le dimissioni avvennero il 25.08.11, riporta la visita di controllo al 02.09.11 e la durata del trattamento prevista fino al 25.09.11, indi non si comprendono le motivazioni della durata così lunga del trattamento, in alcun modo esplicitate dal consulente d'ufficio, che peraltro nelle conclusioni riporta unicamente il periodo di trattamento presso l'ospedale, nulla rilevando in merito alla terapia svolta per oltre un anno presso il Centro di Salute Mentale della AUSL di Ravenna”.
Non sono fondate le valutazioni sulla attendibilità della perizia e sulla insussistenza delle critiche della parte ricorrente laddove le stesse apoditticamente riprendono le motivazioni della perizia stessa;
2) è censurabile la condotta dei sanitari per la mancata acquisizione del necessario consenso informato al trattamento medico. Infatti, il CTU dott. ha confermato come dagli atti non risulti alcun Per_2 consenso reso per iscritto dal né tantomeno risulti provato che quest'ultimo sia stato Pt_1
pagina 3 di 10 adeguatamente informato in ordine alle possibili complicanze del farmaco somministratogli ed alle alternative praticabili.
All'epoca dei fatti, la materia era disciplinata dalle linee guide di APA (American Psychiatric
Association) del 2010, le quali indicano l'importanza di rendere edotto il paziente dai potenziali rischi e benefici del trattamento antipsicotico: “prima che il paziente inizi il trattamento con medicine antipsicotiche, è consigliato che il medico che prescrive la cura, se possibile, discuta i potenziali rischi
e benefici della medicazione con il paziente”. Ne deriva la necessità di un consenso consapevole e informato al trattamento medico che non può certo essere sostituito dall'assunzione volontaria del farmaco e che non è emerso nel caso in esame, risultando indicata nella cartella clinica solo la durata del trattamento farmacologico.
***
La Corte ritiene il primo motivo caratterizzato da forti elementi di genericità laddove, in grande parte, ripropone le difese spiegate in primo grado ed esaminate dal Tribunale, senza formulare specifiche critiche alle motivazioni con cui il giudice di prime cure, in completa adesione alle valutazioni espresse dai CTU, le ha ritenute infondate. In ogni caso, gli assunti difensivi sono infondati.
La decisione del Tribunale di Ravenna prende le mosse dalla CTU medico-legale svolta in sede di
ATP, oggetto di integrazione nel giudizio ordinario, dalle cui conclusioni correttamente il primo giudice ha ritenuto di non discostarsi, in quanto esito di un'analisi approfondita degli atti di causa e della documentazione medica, condotta nel contraddittorio delle parti e immune da vizi logici.
Orbene, preso atto che nell'appello non è riproposta la censura all'operato dei medici per non averlo sottoposto a terapia psicologica in luogo o in aggiunta a quella farmacologica, come invece sostenuto in primo grado, qui il lamenta l'erroneità e l'inattendibilità della consulenza tecnica sulla base di Pt_1 due errori di fatto contenuti nella relazione dei CTU che, in realtà, sono assolutamente irrilevanti, perché non ne inficiano in alcun modo l'attendibilità ai fini della valutazione medico legale.
Infatti, il riferimento all'ASO quale fattore determinante il ricovero del in data 13.8.2011, Pt_1 ancorché erroneo, non incide minimamente sulle valutazioni medico legali espresse dai CTU che ne prescindono completamente. A conferma dell'irrilevanza di tale imprecisione contenuta nella relazione tecnica, si evidenzia che già in fase di ATP ante causam i consulenti precisarono che “il dato è sicuramente incerto ma nulla modifica del contenuto medico-legale della perizia e non è stato utilizzato per sostanziare le valutazioni in essa riportate”.
Come ragionevolmente suppone il giudice di prime cure, la situazione clinica del indusse i Pt_1 sanitari a formulare una proposta di ASO (presente nella cartella clinica) che, in seguito, non esitò in alcun provvedimento, essendosi il paziente presentato volontariamente al reparto di psichiatria. pagina 4 di 10 Ancora, non è fondata la seconda contestazione secondo cui la durata per circa 14 mesi della terapia sarebbe stata eccessiva dal momento che il piano terapeutico compilato in occasione delle dimissioni in data 25.8.2011 (come osserva lo stesso nel piano è indicata, per mero errore materiale, per la Pt_1 data del 25.9.2011, pag. 16 doc. 2) riportava una previsione di durata del trattamento fino al 25.9.2011.
È evidente, infatti, che la durata indicata nel primo piano terapeutico è un'indicazione meramente programmatica, come risulta in modo chiaro dal fatto che nello stesso piano terapeutico è specificato che si tratta della “Prima prescrizione” ed è altresì programmata la visita di controllo in data 2.9.2011.
Dunque, alla prima prescrizione seguirono periodici controlli successivi – come effettivamente accertati dai CTU sulla base della copia del diario degli interventi depositato dall' sub doc. 5b – Pt_2 con rivalutazione nel tempo del piano in considerazione dell'andamento della situazione clinica del paziente. Si legge, infatti, nel citato diario degli interventi depositato dall' che, dopo le Pt_2 dimissioni, il paziente fu visitato secondo scansioni temporali anche ravvicinate (30.9.2011-
11.11.2011-20.1.2012-2.4.2012-11.5.2012-5.7.2012-28.8.2012-3.11.2012-28.1.2013-28.3.2013-
27.2.2013-3.6.2013) nel corso dei quali fu spesso modificato il dosaggio del farmaco ER fino alla sua sospensione alla visita dell'11.5.2012.
Inoltre, ricordando la specificità della malattia diagnosticata “stato paranoide non specificato”, i CTU hanno ribadito più volte nell'arco della relazione che “la terapia somministrata appare assolutamente adeguata e congrua sia dal punto di vista del dosaggio sia della durata”. Pertanto, per un verso, è generica la censura circa il fatto che i CTU non avrebbero esplicitato le ragioni “della durata così lunga del trattamento” e, per altro verso, non sussistono dubbi di sorta circa la correttezza del trattamento terapeutico somministrato dal personale medico che, come affermato dai consulenti, “deve ritenersi assolutamente appropriato secondo le linee guida suggerite dalla più accreditata scienza Part medica ed in base alla dovuta prudenza e diligenza, che si valuta che i sanitari del di Ravenna abbiano sempre tenuto”.
Peraltro, l'appellante lamenta che i CTU abbiano riportato nella relazione unicamente il trattamento terapeutico praticato durante il ricovero ospedaliero, ma tale assunto è platealmente smentito da quanto si legge nella CTU a pagina 21: “Successivamente il periziando è stato preso in carico dal CSM di
Ravenna e costantemente monitorato con colloqui puntuali orientati al miglioramento del quadro Part clinico. In data 28.11.2012 il dr. psichiatra del Ravenna, effettua diagnosi di Persona_3
Disturbo Schizoaffettivo. Riassume la sintomatologia iniziale presentata dal periziando, conclude affermando, sulla base del miglioramento clinico dell'uomo: “Visto l'andamento clinico è stata gradualmente ridotta fino alla sospensione la terapia deposito. Il paziente non ha accettato altri presidi farmacologici, e al momento in quadro clinico caratterizzato fondamentalmente da pagina 5 di 10 sintomatologia negativa e depressiva non giustifica interventi coatti. Il paziente continua però a seguire le visite specialistiche di controllo. Sempre presente è stata una carente consapevolezza di malattia e la conseguente scarsa accettazione degli interventi terapeutici. Il paziente è attualmente in trattamento con: periodiche visite specialistiche di controllo”. Da quel momento sono presenti in documentazione certificazioni annuali fino al 2014, dal quale si evince che il sig. non ha più Pt_1 assunto alcuna terapia farmacologica. Pertanto è possibile affermare che il paziente abbia assunto il
ER al massimo per 15 mesi”.
Dunque, a fronte di tale motivata e convincente conclusione dei CTU – condivisa dal Tribunale – parte appellante non adduce ulteriori e diverse considerazioni medico legali idonee a superare le valutazioni dei CTU.
Infine, in ordine alle critiche mosse dall'appellante riguardo al difetto di motivazione, giova osservare che – per consolidata giurisprudenza – qualora il giudice del merito aderisca al parere del CTU, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. È poi senz'altro vero che, allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ma a tanto il giudice è tenuto solo quando il CTU, a propria volta, non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (Cass. Civ. n. 23637/2016 e Cass. 18391/2017).
Ciò che è esattamente accaduto nella presente causa ove il CTU ha dedicato ampio spazio a rispondere e replicare puntualmente a tutte le osservazioni critiche.
Per completezza d'esame, si osserva che l'appellante lamenta una lesione alla salute rappresentata dagli effetti collaterali conseguenti all'assunzione del farmaco, nella specie consistenti in spossatezza tale da impedirgli le attività del quotidiano nonché dolori articolari e depressione.
In primo luogo, la stessa domanda è carente sin a livello assertivo, dato che l'attore non ha mai nemmeno allegato – e tantomeno provato – di non avere sofferto, in precedenza, delle patologie che ascrive alla terapia farmacologica;
in ogni caso, non è in alcun modo provato che tali dolori siano scaturiti a causa della terapia sostenuta e, anzi, nella CTU è evidenziato che “a seguito dell'anamnesi e della documentazione esaminata, non sono emerse conseguenze negative di alcun tipo, pertanto neppure riconducibili alla somministrazione del ER. La sintomatologia algica a livello articolare era riconducibile ad una sindrome da conflitto subacromiale non provocata da ER pagina 6 di 10 bensì riconducibile a fenomeni degenerativi indipendentemente presenti nel sig. (…) Per Pt_1 quanto concerne la spossatezza e la depressione, è possibile riscontrare come tali manifestazioni fossero riconducibili alla sua patologia psichiatrica di base, ovvero il disturbo schizoaffettivo, e non fossero dunque correlate alla somministrazione del predetto farmaco”.
Il secondo motivo di appello, con cui si lamenta l'assenza del necessario consenso scritto e informato per l'assunzione del farmaco prescritto, è infondato.
Il giudice di prime cure correttamente afferma che “le disposizioni di cui alla l. 22 dicembre 2017, n.
219 (recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), sono prive di efficacia retroattiva e non si applicano dunque alle manifestazioni di volontà relative ai trattamenti sanitari espresse in data anteriore all'entrata in vigore della legge”. Condividendo, poi, quanto affermato dai CTU, il Tribunale aggiunge: “Appare peraltro fortemente dubbia, anche all'attualità, la ricorrenza di un obbligo, da parte del sanitario, di documentare per iscritto il consenso del paziente con riferimento alla prescrizione di farmaci che, oltre che essere contemplati nel prontuario farmaceutico nazionale, appaiano indicati dai protocolli e dalle linee guida per la patologia di interesse (cfr. quanto osservato nella c.t.u., p. 26: “[…] si ricorda che non viene in genere acquisito alcun consenso scritto riguardo una terapia farmacologica […] la terapia era necessaria e che, come di prassi, non risulta acquisito alcun consenso scritto”).
Orbene, a tali passi motivazionali – ampiamente motivati e condivisibili – l'appellante non formula alcuna censura. In ogni caso, in materia di lesione alla libertà di autodeterminazione in assenza di consenso informato, la Corte di Cassazione ritiene che non sia configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione. L'omessa informazione in relazione ad un intervento o ad un trattamento medico che cagioni un pregiudizio alla salute senza che sia dimostrata la responsabilità del medico – come nella fattispecie qui in decisione – può comportare la risarcibilità del diritto violato a condizione che il paziente alleghi e provi che, una volta in possesso dell'informazione, avrebbe prestato il rifiuto all'intervento: “nell'ambito della responsabilità medica, se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dall'omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute” (Cass. Civ., sez. III, n. 4682/2025).
Conseguentemente, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico, correttamente eseguito, dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato, ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso. pagina 7 di 10 Nel caso in esame, nel ricorso di primo grado l'odierno appellante allegò che, ove correttamente informato sugli effetti collaterali della terapia, “non avrebbe dato il proprio benestare alla stessa”, ma non ha assolto all'onere di prova richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, non avendo nemmeno prospettato circostanze idonee a provare, anche per presunzioni, che, se fosse stato adeguatamente informato, non si sarebbe sottoposto al trattamento terapeutico.
Anzi, in senso contrario a tale assunto difensivo depongono due circostanze: che il continuò la Pt_1 terapia prescritta dai sanitari confermata periodicamente nelle visite di controllo e che “i possibili effetti collaterali” erano tutti esplicitati nel foglio illustrativo che accompagnava il farmaco ER (il
“bugiardino”), circostanza di cui lui stesso dà atto nel ricorso introduttivo.
Dunque, può presumersi che, anche con l'informazione adeguata, che afferma di non avere ricevuto, il si sarebbe comunque sottoposto alla terapia. Pt_1
Infine, per completezza, si evidenzia come nella copia prodotta dall' del diario degli interventi, Pt_2 nelle annotazioni relative alla visita del 19.8.2011 (doc. 5b pagine 15 e 16 che mancano nella Pt_2 copia depositata dal sub doc. 1) si legga: “si concorda l'impostazione di terapia con ER Pt_1 long acting. Il paziente è informato che sarà una terapia a lungo termine”. Pertanto, emerge come siano state comunque fornite al paziente informazioni relative alla terapia prescritta anche con riferimento alla durata del trattamento.
In definitiva, l'appello è infondato.
Considerata la finalità palesemente strumentale del presente appello, sussiste la colpa grave della parte soccombente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, situazione che, come precisa la Suprema Corte, deve ritenersi senz'altro sussistente quando vengano reiterate tesi giuridiche già reputate infondate dal giudice di merito, riproponendo i medesimi argomenti da quel giudice compiutamente ed analiticamente confutati, senza tenere nella minima considerazione le ragioni per le quali erano state ritenute inaccoglibili e senza sottoporre ad alcuna critica tali ragioni
(Cass. Civ. n. 28658/2017).
In particolare, nella presente causa la strumentalità è resa evidente dai profili di genericità e di evidente infondatezza del primo motivo che esamina circostanze del tutto irrilevanti o contrarie alla giurisprudenza consolidata (il riferimento all'ASO, la mancanza di motivazione delle valutazioni peritali, l'apodittica adesione del giudice alle valutazioni dei CTU).
A tanto si aggiunge che l'appellante ha depositato una copia della documentazione medica ospedaliera incompleta, perché mancante, quantomeno, della pagina relativa alla visita del 19.8.2011 ove emergono le informazioni date al paziente sulla durata della terapia con RI e quelle ove sono riportate le pagina 8 di 10 visite di controllo successive alle dimissioni per l'intera durata del trattamento farmacologico e anche oltre (documentazione che risulta acquisita in atti in quanto depositata dall'ente appellato). Tale comportamento processuale, in quanto finalizzato ad omettere la circostanza che il fosse stato Pt_1 avvertito della lunga durata della terapia e che fosse sempre stato seguito attraverso visite specialistiche di controllo nelle quali effetti e dosaggi della terapia venivano sottoposti a verifica e modificati, risulta contrario, se non a buona fede, senz'altro al grado di diligenza processuale minima esigibile.
Si deve quindi condannare parte appellante ex art. 96 c.p.c. al pagamento a favore di parte appellata di una somma che si ritiene ragionevole ed equo liquidare in € 1.600 tenuto conto della condotta ed utilizzando quale parametro quello delle spese di lite, anche in quota, come suggerito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 26435/2020 e 17902/2019).
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo in base al valore della causa, all'attività processuale effettivamente espletata – tutte e quattro le fasi – ed ai parametri tutti indicati nel D.M. 55/2014 che consentono di liquidare i compensi minimi, tenuto conto della semplicità della causa e della mancanza di istruzione probatoria.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da contro l'ordinanza n. 1669/2022 emessa dal Tribunale Parte_1 di Ravenna;
- condanna alla rifusione a favore dell' Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000 per compensi,
[...] oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- condanna al pagamento in favore di parte appellata ex art. 96 c.p.c. 3° comma Parte_1
c.p.c. di € 1.600;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 13.11.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
pagina 9 di 10 Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti ed all'esito della discussione come da note autorizzate per l'udienza del 10.6.2025, tenutasi con modalità cartolare, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 153/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Fabrizio Righini
contro
:
Controparte_1
Avv. Renata Rossi Solferini
Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato nell'anno 2021, preceduto da un accertamento tecnico preventivo ex art. 669 c.p.c., conveniva l' Parte_1 Controparte_1
(d'ora in poi, per brevità, anche davanti al Tribunale di Ravenna esponendo che:
[...] Pt_2
- presentatosi spontaneamente al servizio psichiatrico, il 13.8.2011 veniva ricoverato presso il reparto di psichiatria dell' di Ravenna da cui veniva dimesso il 25.8.2011 con diagnosi di “stato Pt_2 paranoide non specificato”;
- gli veniva somministrato il farmaco ER (per errore materiale nel ricorso indicato come
“Risperidal”) e prescritta una terapia depot con frequenza bisettimanale e prima somministrazione il
19.8.2011;
- seguiva la terapia prescrittagli senza, tuttavia, ricevere adeguata informazione in merito al trattamento farmacologico “con particolare riferimento ai numerosi effetti collaterali, peraltro indicati come
“possibili effetti indesiderati” nel bugiardino del farmaco ER che depositava sub doc. 3;
pagina 1 di 10 - il farmaco, infatti, determinava svariate conseguenze negative sulla sua salute;
in particolare, una grave spossatezza tale da impedirgli ogni ordinaria attività della vita quotidiana nonché dolori articolari ed una sintomatologia depressiva (tutti ricompresi nei possibili effetti indesiderati);
- veniva sottoposto alla suddetta terapia per circa 14 mesi, fino ad ottobre 2012, quando veniva finalmente sospesa su indicazione dei sanitari;
- per diversi mesi dopo la cessazione della suddetta terapia farmacologica, continuava a subirne gli effetti collaterali, con particolare riferimento alla sintomatologia depressiva, ai problemi articolari alla spalla destra e alle problematiche al fegato “aumentato di volume ad ecostruttura diffusamente addensata (steatosi di II°)” (docc. 4 e 7);
- solamente nell'anno 2014 superava le suddette problematiche, come da certificazione del Dott. che verificava l'assenza di alterazioni dell'umore ed ideative di tipo psicotico e che Persona_1 riteneva la sussistenza “di un legame di profonda dipendenza psicologica” con la chiesa di Scientology che “in concomitanza con condizioni oggettivamente stressanti, quali la condizione di super lavoro del periodo dello staff a Padova, ed i conflitti con la chiesa di Ravenna, ha determinato l'instaurarsi del
Disturbo Psichiatrico che affligge il Sig. (doc. 8). Pt_1
L'attore, pertanto, lamentava la prescrizione di una terapia non adeguata alla patologia ed in particolare eccessiva o sovradosata rispetto alla stessa, con conseguenze negative sulla sua salute protrattesi fino al
2014; contestate le valutazioni della CTU medico legale espletata in via preventiva, in quanto errata e inattendibile, chiedeva la condanna dell' convenuta al risarcimento del danno, quantificato in € CP_1
30.000, subito a causa dei fatti esposti.
L si costituiva chiedendo il rigetto della domanda sulla base delle risultanze della CTU medico Pt_2 legale disposta dal Tribunale di Ravenna, la quale non individuava profili di responsabilità sanitaria, ma anzi concludeva nel senso di ritenere la terapia somministrata al assolutamente adeguata e Pt_1 congrua, sia con riferimento al dosaggio sia con riferimento alla durata.
L'adito Tribunale, con ordinanza ex. art. 702 ter c.p.c. n. 1669/2022, rigettava le domande del ricorrente per le ragioni che qui si riportano: “… osservano i consulenti che, in ogni caso la terapia farmacologica somministrata doveva ritenersi indispensabile per la cura del disturbo schizoaffettivo in considerazione della pericolosa sintomatologia presentata, con aggressività, ideazione delirante ecc. e che le predette eventuali complicanze basali rappresentavano un rischio minimo, a fronte delle conseguenze che sarebbero risultate da una mancata somministrazione della terapia con ER, anche in considerazione delle manifestazioni di aggressività e scompenso a livello familiare. Ad avviso dei consulenti, anche la durata della terapia in parola è risultata assolutamente adeguata. Infine, nelle conclusioni dell'elaborato si ribadisce (p. 25) che “la terapia somministrata appariva assolutamente pagina 2 di 10 adeguata e congrua sia dal punto di vista del dosaggio sia della durata” e che pertanto “non emergono […] profili censurabili in carico ai sanitari che avevano in cura il Sig. ”. Parte_1
Ciò posto, ad avviso dello scrivente, le valutazioni espresse nella richiamata C.T.U. appaiono pienamente condivisibili, avendo i consulenti attentamente esaminato la storia clinica del paziente e, in particolare, le risultanze del suo ricovero in data 19.8.2011 e del successivo decorso, operando una consapevole e ponderata valutazione dei referti in atti e pervenendo infine a conclusioni logicamente argomentate”. proponeva appello all'ordinanza affidandolo a due motivi, cui resisteva l' Pt_1 Pt_2
Precisate le conclusioni all'udienza del 10.6.2025, ritualmente sostituita da note autorizzate, la Corte assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e poneva la causa in decisione.
Ragioni della decisione
L'appello censura l'ordinanza impugnata per i seguenti motivi:
1) l'ordinanza è errata laddove il Tribunale ritiene pienamente condivisibili e congrue le osservazioni espresse dai consulenti tecnici senza rilevarne, invece, l'inattendibilità.
Infatti, la perizia presenta evidenti errori sui fatti esposti che ne inficiano la fondatezza, in particolare l'erronea indicazione che il sia stato sottoposto ad accertamento sanitario obbligatorio. In Pt_1 realtà, dalla documentazione in atti emerge una proposta di accertamento sanitario obbligatorio (ASO) datata 2010, non seguita però dal necessario provvedimento amministrativo del Sindaco, in quanto l'appellante si presentò volontariamente al reparto psichiatrico per farsi ricoverare.
Inoltre, la perizia dà atto della durata del trattamento medico con Risperidone depot 37,5 mg, di circa
14 mesi, ritenendolo adeguato;
tuttavia, nulla dice in merito al piano terapeutico. Precisa l'appellante che: “Tale documento è presente nella cartella clinica e seppure non correttamente compilato, in quanto risulta datato 25.09.11, quando le dimissioni avvennero il 25.08.11, riporta la visita di controllo al 02.09.11 e la durata del trattamento prevista fino al 25.09.11, indi non si comprendono le motivazioni della durata così lunga del trattamento, in alcun modo esplicitate dal consulente d'ufficio, che peraltro nelle conclusioni riporta unicamente il periodo di trattamento presso l'ospedale, nulla rilevando in merito alla terapia svolta per oltre un anno presso il Centro di Salute Mentale della AUSL di Ravenna”.
Non sono fondate le valutazioni sulla attendibilità della perizia e sulla insussistenza delle critiche della parte ricorrente laddove le stesse apoditticamente riprendono le motivazioni della perizia stessa;
2) è censurabile la condotta dei sanitari per la mancata acquisizione del necessario consenso informato al trattamento medico. Infatti, il CTU dott. ha confermato come dagli atti non risulti alcun Per_2 consenso reso per iscritto dal né tantomeno risulti provato che quest'ultimo sia stato Pt_1
pagina 3 di 10 adeguatamente informato in ordine alle possibili complicanze del farmaco somministratogli ed alle alternative praticabili.
All'epoca dei fatti, la materia era disciplinata dalle linee guide di APA (American Psychiatric
Association) del 2010, le quali indicano l'importanza di rendere edotto il paziente dai potenziali rischi e benefici del trattamento antipsicotico: “prima che il paziente inizi il trattamento con medicine antipsicotiche, è consigliato che il medico che prescrive la cura, se possibile, discuta i potenziali rischi
e benefici della medicazione con il paziente”. Ne deriva la necessità di un consenso consapevole e informato al trattamento medico che non può certo essere sostituito dall'assunzione volontaria del farmaco e che non è emerso nel caso in esame, risultando indicata nella cartella clinica solo la durata del trattamento farmacologico.
***
La Corte ritiene il primo motivo caratterizzato da forti elementi di genericità laddove, in grande parte, ripropone le difese spiegate in primo grado ed esaminate dal Tribunale, senza formulare specifiche critiche alle motivazioni con cui il giudice di prime cure, in completa adesione alle valutazioni espresse dai CTU, le ha ritenute infondate. In ogni caso, gli assunti difensivi sono infondati.
La decisione del Tribunale di Ravenna prende le mosse dalla CTU medico-legale svolta in sede di
ATP, oggetto di integrazione nel giudizio ordinario, dalle cui conclusioni correttamente il primo giudice ha ritenuto di non discostarsi, in quanto esito di un'analisi approfondita degli atti di causa e della documentazione medica, condotta nel contraddittorio delle parti e immune da vizi logici.
Orbene, preso atto che nell'appello non è riproposta la censura all'operato dei medici per non averlo sottoposto a terapia psicologica in luogo o in aggiunta a quella farmacologica, come invece sostenuto in primo grado, qui il lamenta l'erroneità e l'inattendibilità della consulenza tecnica sulla base di Pt_1 due errori di fatto contenuti nella relazione dei CTU che, in realtà, sono assolutamente irrilevanti, perché non ne inficiano in alcun modo l'attendibilità ai fini della valutazione medico legale.
Infatti, il riferimento all'ASO quale fattore determinante il ricovero del in data 13.8.2011, Pt_1 ancorché erroneo, non incide minimamente sulle valutazioni medico legali espresse dai CTU che ne prescindono completamente. A conferma dell'irrilevanza di tale imprecisione contenuta nella relazione tecnica, si evidenzia che già in fase di ATP ante causam i consulenti precisarono che “il dato è sicuramente incerto ma nulla modifica del contenuto medico-legale della perizia e non è stato utilizzato per sostanziare le valutazioni in essa riportate”.
Come ragionevolmente suppone il giudice di prime cure, la situazione clinica del indusse i Pt_1 sanitari a formulare una proposta di ASO (presente nella cartella clinica) che, in seguito, non esitò in alcun provvedimento, essendosi il paziente presentato volontariamente al reparto di psichiatria. pagina 4 di 10 Ancora, non è fondata la seconda contestazione secondo cui la durata per circa 14 mesi della terapia sarebbe stata eccessiva dal momento che il piano terapeutico compilato in occasione delle dimissioni in data 25.8.2011 (come osserva lo stesso nel piano è indicata, per mero errore materiale, per la Pt_1 data del 25.9.2011, pag. 16 doc. 2) riportava una previsione di durata del trattamento fino al 25.9.2011.
È evidente, infatti, che la durata indicata nel primo piano terapeutico è un'indicazione meramente programmatica, come risulta in modo chiaro dal fatto che nello stesso piano terapeutico è specificato che si tratta della “Prima prescrizione” ed è altresì programmata la visita di controllo in data 2.9.2011.
Dunque, alla prima prescrizione seguirono periodici controlli successivi – come effettivamente accertati dai CTU sulla base della copia del diario degli interventi depositato dall' sub doc. 5b – Pt_2 con rivalutazione nel tempo del piano in considerazione dell'andamento della situazione clinica del paziente. Si legge, infatti, nel citato diario degli interventi depositato dall' che, dopo le Pt_2 dimissioni, il paziente fu visitato secondo scansioni temporali anche ravvicinate (30.9.2011-
11.11.2011-20.1.2012-2.4.2012-11.5.2012-5.7.2012-28.8.2012-3.11.2012-28.1.2013-28.3.2013-
27.2.2013-3.6.2013) nel corso dei quali fu spesso modificato il dosaggio del farmaco ER fino alla sua sospensione alla visita dell'11.5.2012.
Inoltre, ricordando la specificità della malattia diagnosticata “stato paranoide non specificato”, i CTU hanno ribadito più volte nell'arco della relazione che “la terapia somministrata appare assolutamente adeguata e congrua sia dal punto di vista del dosaggio sia della durata”. Pertanto, per un verso, è generica la censura circa il fatto che i CTU non avrebbero esplicitato le ragioni “della durata così lunga del trattamento” e, per altro verso, non sussistono dubbi di sorta circa la correttezza del trattamento terapeutico somministrato dal personale medico che, come affermato dai consulenti, “deve ritenersi assolutamente appropriato secondo le linee guida suggerite dalla più accreditata scienza Part medica ed in base alla dovuta prudenza e diligenza, che si valuta che i sanitari del di Ravenna abbiano sempre tenuto”.
Peraltro, l'appellante lamenta che i CTU abbiano riportato nella relazione unicamente il trattamento terapeutico praticato durante il ricovero ospedaliero, ma tale assunto è platealmente smentito da quanto si legge nella CTU a pagina 21: “Successivamente il periziando è stato preso in carico dal CSM di
Ravenna e costantemente monitorato con colloqui puntuali orientati al miglioramento del quadro Part clinico. In data 28.11.2012 il dr. psichiatra del Ravenna, effettua diagnosi di Persona_3
Disturbo Schizoaffettivo. Riassume la sintomatologia iniziale presentata dal periziando, conclude affermando, sulla base del miglioramento clinico dell'uomo: “Visto l'andamento clinico è stata gradualmente ridotta fino alla sospensione la terapia deposito. Il paziente non ha accettato altri presidi farmacologici, e al momento in quadro clinico caratterizzato fondamentalmente da pagina 5 di 10 sintomatologia negativa e depressiva non giustifica interventi coatti. Il paziente continua però a seguire le visite specialistiche di controllo. Sempre presente è stata una carente consapevolezza di malattia e la conseguente scarsa accettazione degli interventi terapeutici. Il paziente è attualmente in trattamento con: periodiche visite specialistiche di controllo”. Da quel momento sono presenti in documentazione certificazioni annuali fino al 2014, dal quale si evince che il sig. non ha più Pt_1 assunto alcuna terapia farmacologica. Pertanto è possibile affermare che il paziente abbia assunto il
ER al massimo per 15 mesi”.
Dunque, a fronte di tale motivata e convincente conclusione dei CTU – condivisa dal Tribunale – parte appellante non adduce ulteriori e diverse considerazioni medico legali idonee a superare le valutazioni dei CTU.
Infine, in ordine alle critiche mosse dall'appellante riguardo al difetto di motivazione, giova osservare che – per consolidata giurisprudenza – qualora il giudice del merito aderisca al parere del CTU, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. È poi senz'altro vero che, allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ma a tanto il giudice è tenuto solo quando il CTU, a propria volta, non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (Cass. Civ. n. 23637/2016 e Cass. 18391/2017).
Ciò che è esattamente accaduto nella presente causa ove il CTU ha dedicato ampio spazio a rispondere e replicare puntualmente a tutte le osservazioni critiche.
Per completezza d'esame, si osserva che l'appellante lamenta una lesione alla salute rappresentata dagli effetti collaterali conseguenti all'assunzione del farmaco, nella specie consistenti in spossatezza tale da impedirgli le attività del quotidiano nonché dolori articolari e depressione.
In primo luogo, la stessa domanda è carente sin a livello assertivo, dato che l'attore non ha mai nemmeno allegato – e tantomeno provato – di non avere sofferto, in precedenza, delle patologie che ascrive alla terapia farmacologica;
in ogni caso, non è in alcun modo provato che tali dolori siano scaturiti a causa della terapia sostenuta e, anzi, nella CTU è evidenziato che “a seguito dell'anamnesi e della documentazione esaminata, non sono emerse conseguenze negative di alcun tipo, pertanto neppure riconducibili alla somministrazione del ER. La sintomatologia algica a livello articolare era riconducibile ad una sindrome da conflitto subacromiale non provocata da ER pagina 6 di 10 bensì riconducibile a fenomeni degenerativi indipendentemente presenti nel sig. (…) Per Pt_1 quanto concerne la spossatezza e la depressione, è possibile riscontrare come tali manifestazioni fossero riconducibili alla sua patologia psichiatrica di base, ovvero il disturbo schizoaffettivo, e non fossero dunque correlate alla somministrazione del predetto farmaco”.
Il secondo motivo di appello, con cui si lamenta l'assenza del necessario consenso scritto e informato per l'assunzione del farmaco prescritto, è infondato.
Il giudice di prime cure correttamente afferma che “le disposizioni di cui alla l. 22 dicembre 2017, n.
219 (recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), sono prive di efficacia retroattiva e non si applicano dunque alle manifestazioni di volontà relative ai trattamenti sanitari espresse in data anteriore all'entrata in vigore della legge”. Condividendo, poi, quanto affermato dai CTU, il Tribunale aggiunge: “Appare peraltro fortemente dubbia, anche all'attualità, la ricorrenza di un obbligo, da parte del sanitario, di documentare per iscritto il consenso del paziente con riferimento alla prescrizione di farmaci che, oltre che essere contemplati nel prontuario farmaceutico nazionale, appaiano indicati dai protocolli e dalle linee guida per la patologia di interesse (cfr. quanto osservato nella c.t.u., p. 26: “[…] si ricorda che non viene in genere acquisito alcun consenso scritto riguardo una terapia farmacologica […] la terapia era necessaria e che, come di prassi, non risulta acquisito alcun consenso scritto”).
Orbene, a tali passi motivazionali – ampiamente motivati e condivisibili – l'appellante non formula alcuna censura. In ogni caso, in materia di lesione alla libertà di autodeterminazione in assenza di consenso informato, la Corte di Cassazione ritiene che non sia configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione. L'omessa informazione in relazione ad un intervento o ad un trattamento medico che cagioni un pregiudizio alla salute senza che sia dimostrata la responsabilità del medico – come nella fattispecie qui in decisione – può comportare la risarcibilità del diritto violato a condizione che il paziente alleghi e provi che, una volta in possesso dell'informazione, avrebbe prestato il rifiuto all'intervento: “nell'ambito della responsabilità medica, se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dall'omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute” (Cass. Civ., sez. III, n. 4682/2025).
Conseguentemente, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico, correttamente eseguito, dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato, ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso. pagina 7 di 10 Nel caso in esame, nel ricorso di primo grado l'odierno appellante allegò che, ove correttamente informato sugli effetti collaterali della terapia, “non avrebbe dato il proprio benestare alla stessa”, ma non ha assolto all'onere di prova richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, non avendo nemmeno prospettato circostanze idonee a provare, anche per presunzioni, che, se fosse stato adeguatamente informato, non si sarebbe sottoposto al trattamento terapeutico.
Anzi, in senso contrario a tale assunto difensivo depongono due circostanze: che il continuò la Pt_1 terapia prescritta dai sanitari confermata periodicamente nelle visite di controllo e che “i possibili effetti collaterali” erano tutti esplicitati nel foglio illustrativo che accompagnava il farmaco ER (il
“bugiardino”), circostanza di cui lui stesso dà atto nel ricorso introduttivo.
Dunque, può presumersi che, anche con l'informazione adeguata, che afferma di non avere ricevuto, il si sarebbe comunque sottoposto alla terapia. Pt_1
Infine, per completezza, si evidenzia come nella copia prodotta dall' del diario degli interventi, Pt_2 nelle annotazioni relative alla visita del 19.8.2011 (doc. 5b pagine 15 e 16 che mancano nella Pt_2 copia depositata dal sub doc. 1) si legga: “si concorda l'impostazione di terapia con ER Pt_1 long acting. Il paziente è informato che sarà una terapia a lungo termine”. Pertanto, emerge come siano state comunque fornite al paziente informazioni relative alla terapia prescritta anche con riferimento alla durata del trattamento.
In definitiva, l'appello è infondato.
Considerata la finalità palesemente strumentale del presente appello, sussiste la colpa grave della parte soccombente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, situazione che, come precisa la Suprema Corte, deve ritenersi senz'altro sussistente quando vengano reiterate tesi giuridiche già reputate infondate dal giudice di merito, riproponendo i medesimi argomenti da quel giudice compiutamente ed analiticamente confutati, senza tenere nella minima considerazione le ragioni per le quali erano state ritenute inaccoglibili e senza sottoporre ad alcuna critica tali ragioni
(Cass. Civ. n. 28658/2017).
In particolare, nella presente causa la strumentalità è resa evidente dai profili di genericità e di evidente infondatezza del primo motivo che esamina circostanze del tutto irrilevanti o contrarie alla giurisprudenza consolidata (il riferimento all'ASO, la mancanza di motivazione delle valutazioni peritali, l'apodittica adesione del giudice alle valutazioni dei CTU).
A tanto si aggiunge che l'appellante ha depositato una copia della documentazione medica ospedaliera incompleta, perché mancante, quantomeno, della pagina relativa alla visita del 19.8.2011 ove emergono le informazioni date al paziente sulla durata della terapia con RI e quelle ove sono riportate le pagina 8 di 10 visite di controllo successive alle dimissioni per l'intera durata del trattamento farmacologico e anche oltre (documentazione che risulta acquisita in atti in quanto depositata dall'ente appellato). Tale comportamento processuale, in quanto finalizzato ad omettere la circostanza che il fosse stato Pt_1 avvertito della lunga durata della terapia e che fosse sempre stato seguito attraverso visite specialistiche di controllo nelle quali effetti e dosaggi della terapia venivano sottoposti a verifica e modificati, risulta contrario, se non a buona fede, senz'altro al grado di diligenza processuale minima esigibile.
Si deve quindi condannare parte appellante ex art. 96 c.p.c. al pagamento a favore di parte appellata di una somma che si ritiene ragionevole ed equo liquidare in € 1.600 tenuto conto della condotta ed utilizzando quale parametro quello delle spese di lite, anche in quota, come suggerito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 26435/2020 e 17902/2019).
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e i compensi sono liquidati in dispositivo in base al valore della causa, all'attività processuale effettivamente espletata – tutte e quattro le fasi – ed ai parametri tutti indicati nel D.M. 55/2014 che consentono di liquidare i compensi minimi, tenuto conto della semplicità della causa e della mancanza di istruzione probatoria.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da contro l'ordinanza n. 1669/2022 emessa dal Tribunale Parte_1 di Ravenna;
- condanna alla rifusione a favore dell' Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000 per compensi,
[...] oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- condanna al pagamento in favore di parte appellata ex art. 96 c.p.c. 3° comma Parte_1
c.p.c. di € 1.600;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 13.11.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
pagina 9 di 10 Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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