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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 268/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
NOTO ANTONINO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 35/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, N.19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AG0133052 2024 CATASTO-RENDITA CATASTALE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: comunica la cessata materia.
Resistente/Appellato: conferma la cessata materia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato l'Avviso di accertamento n. 2024/ AG013352 con il quale l'Agenzia delle entrate territorio ha comunicato la “determinazione del nuovo classamento e della rendita catastale” relativa all'unità immobiliare censita al catasto Dati catastali, di proprietà degli odierni ricorrenti, sita a Palma di Montechiaro al piano terra in Indirizzo_2
.
Hanno dedotto l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa ed hanno concluso per l'annullamento
(cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituito l'Ufficio finanziario intimato deducendo di avere annullato in autotutela il provvedimento in contestazione chiedendo la pronuncia di estinzione del giudizio con compensazione delle spese (cfr. controdeduzioni in atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione di quanto precede e della documentazione versata in atti va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.4 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546.
Vanno compensate le spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA NN GI RE
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
NOTO ANTONINO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 35/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, N.19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AG0133052 2024 CATASTO-RENDITA CATASTALE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: comunica la cessata materia.
Resistente/Appellato: conferma la cessata materia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato l'Avviso di accertamento n. 2024/ AG013352 con il quale l'Agenzia delle entrate territorio ha comunicato la “determinazione del nuovo classamento e della rendita catastale” relativa all'unità immobiliare censita al catasto Dati catastali, di proprietà degli odierni ricorrenti, sita a Palma di Montechiaro al piano terra in Indirizzo_2
.
Hanno dedotto l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa ed hanno concluso per l'annullamento
(cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituito l'Ufficio finanziario intimato deducendo di avere annullato in autotutela il provvedimento in contestazione chiedendo la pronuncia di estinzione del giudizio con compensazione delle spese (cfr. controdeduzioni in atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione di quanto precede e della documentazione versata in atti va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.4 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546.
Vanno compensate le spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NA NN GI RE