Articolo 9 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 marzo 1968
Art. 9.
Ai sensi dell' articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7 , lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonche' del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal Comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, e' stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 11.100.000.000.
Entrata in vigore il 15 marzo 1968