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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/06/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6583/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6583/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 giugno 2025 ad ore 9.10 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'Avv. Alberto Trudu Parte_1
per l'Avv. Enrico Giuressi Chapelle CP_1
i quali concludono in conformità ai preverbali conformi depositati rispettivamente il 23 giugno e il 20
giugno;
l'Avv. Trudu chiede la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato come da istanza depositata.
E' presente il precedente difensore del signor l'Avv. Moralvia Montis, la quale chiede Parte_1
la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone pagina 1 di 6 pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6583/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
Cod. Fisc. , rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, ed in forza della CodiceFiscale_1
dichiarazione di sostituzione del precedente difensore depositata presso l'Ordine degli Avvocati di
Cagliari in data 04.02.2025 (prod. 1), dall'avv. Alberto Trudu (cod. fisc. , pec CodiceFiscale_2
, presso il medesimo elettivamente dom.to, in Cagliari, via Cavaro n. 73, Email_1
ATTORE/I
contro
, nata a [...] il [...], CF , residente in CP_1 CodiceFiscale_3
Serramanna e domiciliata per il presente procedimento in Cagliari alla via dei Visconti n.52 presso lo studio dell'Avvocato Enrico Giuressi Chapelle, CF , che la rappresenta e CodiceFiscale_4
difende giusta procura in atti,
pagina 3 di 6 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da preverbali depositati rispettivamente il 23 giugno per l'attore e il 20
giugno per la convenuta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il signor ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
a questo tribunale la signora al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“A. Accertare e dichiarare che il contratto di cui all'atto pubblico 18.03.2021, Rep. 90121, Racc.
Per_ 28936, notaio, stipulato tra e , avente ad oggetto la compravendita Parte_1 CP_1
dell'immobile ad uso civile abitazione sito a Serramanna, in via F.lli Bandiera 10, distinto nel
N.C.E.U. al foglio 48, mappale 2136, subalterno 9, è simulato nel prezzo, recando l'indicazione della
somma dissimulata di €. 17.300,00 in luogo di quella effettiva di €. 73.250,00;
B. Per l'effetto, accertare e dichiarare che la convenuta si è resa inadempiente nel pagamento della
somma di €. 9.812,50 in favore dell'attore;
C. Per l'ulteriore effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di
€. 9.812,50, oltre interessi di legge dal 08.08.2020 al saldo;
D. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge e spese generali al 15%,
da porre a carico dell'erario, stante l'ammissione dell'attore al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.”.
La convenuta si è costituita formulando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, dichiarare improcedibile la presente causa per non essere stato correttamente
incardinato il procedimento di composizione stragiudiziale della lite di cui alla Legge 10.11.2014
n.162. pagina 4 di 6 Nel merito dell'azione ex adverso proposta, ferme restando le eccezioni preliminari soprastanti,
rigettare per i motivi esposti in atti le avverse domande, in quanto del tutto infondate in fatto ed in
diritto.
In via riconvenzionale, condannare per i motivi esposti in atti, per la Parte_1
violazione dell'obbligo di cui all'art.1375 c.c. al risarcimento dei danni subiti da parte di CP_1
quantificabili in euro 6.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore che il giudice riterrà
[...]
di giustizia in seguito all'accertamento giudiziale, ponendole in compensazione con le eventuali somme
accertate come dovute all'attore.
Ancora in via riconvenzionale, condannare per i motivi esposti in atti, alla Parte_1
rifusione della ulteriore somma di euro 540,00, quale differenza tra la tariffa non residenti fruita e la
tariffa residenti non fruita nella somministrazione di corrente elettrica a causa del comportamento
doloso tenuto da Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio e distrazione a favore del sottoscritto
Legale per avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.”.
All'esito delle verifiche preliminari il giudice ha confermato la data della prima udienza con decreto ex art. 171 bis c.p.c. e le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con preverbali depositati rispettivamente in data 23 giugno per l'attore e 20 giugno per la convenuta, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo transattivo, che hanno depositato in allegato ai preverbali, e hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Deve darsi atto che le parti, avendo raggiunto un accordo transattivo, non hanno più interesse a una decisione nel merito e, pertanto, deve essere dichiarato estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere.
pagina 5 di 6 Le spese devono essere integralmente compensate, come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6583/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 giugno 2025 ad ore 9.10 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'Avv. Alberto Trudu Parte_1
per l'Avv. Enrico Giuressi Chapelle CP_1
i quali concludono in conformità ai preverbali conformi depositati rispettivamente il 23 giugno e il 20
giugno;
l'Avv. Trudu chiede la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato come da istanza depositata.
E' presente il precedente difensore del signor l'Avv. Moralvia Montis, la quale chiede Parte_1
la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone pagina 1 di 6 pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6583/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
Cod. Fisc. , rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, ed in forza della CodiceFiscale_1
dichiarazione di sostituzione del precedente difensore depositata presso l'Ordine degli Avvocati di
Cagliari in data 04.02.2025 (prod. 1), dall'avv. Alberto Trudu (cod. fisc. , pec CodiceFiscale_2
, presso il medesimo elettivamente dom.to, in Cagliari, via Cavaro n. 73, Email_1
ATTORE/I
contro
, nata a [...] il [...], CF , residente in CP_1 CodiceFiscale_3
Serramanna e domiciliata per il presente procedimento in Cagliari alla via dei Visconti n.52 presso lo studio dell'Avvocato Enrico Giuressi Chapelle, CF , che la rappresenta e CodiceFiscale_4
difende giusta procura in atti,
pagina 3 di 6 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da preverbali depositati rispettivamente il 23 giugno per l'attore e il 20
giugno per la convenuta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il signor ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
a questo tribunale la signora al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“A. Accertare e dichiarare che il contratto di cui all'atto pubblico 18.03.2021, Rep. 90121, Racc.
Per_ 28936, notaio, stipulato tra e , avente ad oggetto la compravendita Parte_1 CP_1
dell'immobile ad uso civile abitazione sito a Serramanna, in via F.lli Bandiera 10, distinto nel
N.C.E.U. al foglio 48, mappale 2136, subalterno 9, è simulato nel prezzo, recando l'indicazione della
somma dissimulata di €. 17.300,00 in luogo di quella effettiva di €. 73.250,00;
B. Per l'effetto, accertare e dichiarare che la convenuta si è resa inadempiente nel pagamento della
somma di €. 9.812,50 in favore dell'attore;
C. Per l'ulteriore effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di
€. 9.812,50, oltre interessi di legge dal 08.08.2020 al saldo;
D. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge e spese generali al 15%,
da porre a carico dell'erario, stante l'ammissione dell'attore al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.”.
La convenuta si è costituita formulando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, dichiarare improcedibile la presente causa per non essere stato correttamente
incardinato il procedimento di composizione stragiudiziale della lite di cui alla Legge 10.11.2014
n.162. pagina 4 di 6 Nel merito dell'azione ex adverso proposta, ferme restando le eccezioni preliminari soprastanti,
rigettare per i motivi esposti in atti le avverse domande, in quanto del tutto infondate in fatto ed in
diritto.
In via riconvenzionale, condannare per i motivi esposti in atti, per la Parte_1
violazione dell'obbligo di cui all'art.1375 c.c. al risarcimento dei danni subiti da parte di CP_1
quantificabili in euro 6.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore che il giudice riterrà
[...]
di giustizia in seguito all'accertamento giudiziale, ponendole in compensazione con le eventuali somme
accertate come dovute all'attore.
Ancora in via riconvenzionale, condannare per i motivi esposti in atti, alla Parte_1
rifusione della ulteriore somma di euro 540,00, quale differenza tra la tariffa non residenti fruita e la
tariffa residenti non fruita nella somministrazione di corrente elettrica a causa del comportamento
doloso tenuto da Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio e distrazione a favore del sottoscritto
Legale per avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.”.
All'esito delle verifiche preliminari il giudice ha confermato la data della prima udienza con decreto ex art. 171 bis c.p.c. e le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con preverbali depositati rispettivamente in data 23 giugno per l'attore e 20 giugno per la convenuta, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo transattivo, che hanno depositato in allegato ai preverbali, e hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Deve darsi atto che le parti, avendo raggiunto un accordo transattivo, non hanno più interesse a una decisione nel merito e, pertanto, deve essere dichiarato estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere.
pagina 5 di 6 Le spese devono essere integralmente compensate, come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 6 di 6