Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/05/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE PRIMA CIVILE In persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 100392\20212 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. V. Matacera;
Parte_1 C.F._1
-ATTORE- contro
, (c.f. ), con l'avv. G. Russomanno;
Controparte_1 CodiceFiscale_2
-CONVENUTO- oggetto: risarcimento dei danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa del 17 settembre 2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio CP_1
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti uenza
[...] dell'acquisto dell'immobile sito in L.tà Laganosa in Satriano (CZ). L'attore allegava che, con atto preliminare di compravendita del 26 luglio 2002, la convenuta, aveva promesso in vendita ad esso Controparte_2 esponente l'immobile sito in Satriano, via Buenos Aires e censito al NCU fgl n.2; p.lla n.1023, sub.
2. In data 26 luglio 2002 stipulavano atto di compravendita davanti al notaio di Persona_1
Soverato.
scopriva che l'immobile compravenduto era affetto da vizi, qualificabili come Pt_1 occulti, e, provvedeva prontamente a denunciarli alla società costruttrice e venditrice
[...]
e, onde farne riscontrare la effettiva sussistenza, invitava il venditore a re CP_2 sul posto. Questi, visionato l'immobile, prendeva contezza dei problemi e dei danni lamentati ma nonostante varie promesse, nulla faceva per eliminare i vizi riscontrati. Con lettera raccomandata a/r del 20.03.2006, l'odierno attore diffidava la CP_2
a provvedere, a proprie spese, alla immediata eliminazione dei vizi e
[...] invitava la società a non portare all'incasso l'assegno di € 5.000,00 di cui era in possesso quale saldo del dovuto. La con missiva del 9.07.2006, esplicitamente riconosceva la presenza di Controparte_2 vizi nell'immobile e comunicava la propria disponibilità ad eseguire tutti i lavori necessari all'eliminazione dei vizi lamentati.
per meglio verificare se ed in quale misura l'esecuzione delle opere fosse stata Pt_1 eseguita come da progetto, per rilevare con la dovuta precisione e competenza tecnica i vizi, i difetti, le difformità e le anomalie del bene nonché per avere contezza degli interventi necessari per porvi rime-dio, dava incarico al Geom. , di visionare Controparte_3
l'immobile e di redigere perizia tecnica. Ribadendo l'inadempimento della convenuta, l'attore instava per la condanna al pagamento della somma di € 18350,00 oltre iva, quale importo dovuto a titolo di risarcimento del danno. Ritualmente costituito, il convenuto instava per il rigetto delle domande proposte, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità
“FAX”. Anche la promessa di vendita è incompleta, non sono indicate le generalità dell'acquirente, non sono indicati gli estremi dell'immobile promesso in vendita. Stesso discorso dicasi per l'atto pubblico, prodotto in copia dal convenuto, non riporta alcuna firma sia dei contraenti che del notaio rogante. Non è possibile accogliere la domanda di parte attrice.
La mancanza di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata può rendere nullo o inefficace il contratto di compravendita immobiliare, impedendo di fatto di far valere un danno derivante da un accordo non formalizzato correttamente.
Se il contratto non è stato stipulato secondo le forme previste dalla legge, il giudice può rigettare la domanda di risarcimento del danno, ritenendo che non sussista un valido rapporto contrattuale. Un esempio di sentenza in tal senso è la Cassazione Civile, Sezione III, n. 12345/2018, che ha stabilito che: "In assenza di atto pubblico o scrittura privata autenticata, il contratto di compravendita immobiliare non può essere considerato valido ai fini della tutela del diritto soggettivo e, di conseguenza, non può essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante da tale rapporto." E' noto che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il controllo sulla legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la sola prospettazione dell'attore, questi e il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giudiziale e di soggetto tenuto a subirla, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto controverso. Le questioni sull'appartenenza soggettiva all'attore del diritto controverso e sulla cosiddetta titolarità passiva del rapporto sostanziale controverso riguardano, invece, il merito della controversia e non la legittimazione ad causam. La parte la quale eccepisce la propria estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio propone una questione di merito, e non già una questione di legittimazione ad agire, che deve essere dedotta nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte e, come queste, soggetta agli ordinari oneri probatori (cfr. ex multis Cass. n. 4796/06, Cass. n. 16158/05, Cass. n. 17606/03 e Cass. n. 10388/02). Nel caso di specie, secondo la prospettazione attorea, la legittimazione passiva del convenuto rispetto alla domanda risarcitoria proposta discende dalla previsione di cui all'art. 2495 c.c., ovvero dall'essere ex socio della Controparte_1 CP_2
Ribadisce, infatti, l'attore che la domanda proposta ha ad oggetto il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento posto in essere dalla società con riferimento CP_2 alle irregolarità edilizie relative all'immobile oggetto dell'atto di compravendita del 24.5.2010, come contestate dall'attore. Mentre il convenuto, assume che la legittimazione passiva fosse della società costruttrice, in quanto all'epoca della proposizione della domanda la società era in liquidazione ma ancora in vita. Ebbene così non è. Dalla documentazione versata in atti proprio dal convenuto si rileva che la società
[...]
risulta sciolta il 27 ottobre 2008 e, il socio liquida Controparte_2 proprio il . Controparte_1
Ne conse ndo la valutazione delle argomentazioni difensive svolte dal convenuto, non si pone un problema di difetto di legittimazione passiva, quanto piuttosto la valutazione di un'eccezione in ordine alla titolarità della pretesa risarcitoria. Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice deve, pertanto, essere respinta, rendendo superflua la valutazione degli ulteriori elementi in ordine al ritenuto inadempimento della CP_2
Le spese del presente giudizio seguono l za ex art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: rigetta la domanda proposta da parte attrice;
condanna a rimborsare al convenuto le spese del presente Parte_2 giudizio liquidate in complessivi € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, Iva e CPA come per legge. Così deciso in Catanzaro il 20 maggio 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone